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Interposizione fittizia in ambito fiscale

Il fenomeno dell'interposizione fittizia in ambito internazionale. Art. 10 della Legge n. 212/2000 per il riconoscimento dell'elusione fiscale su operazioni di treaty shopping con utilizzo di conduit company.

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L'interposizione fittizia è una fattispecie che si verifica quando viene interposta una persona o un ente tra il reddito ed il relativo soggetto percettore. L'art. 37 co. 3 del DPR n. 600/73 permette all'Amministrazione finanziaria, in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

L'interposizione fittizia in ambito fiscale si riferisce all'inserimento artificioso di una persona fisica o giuridica (l'interposto) tra il soggetto che effettivamente realizza un'operazione economica e il soggetto beneficiario dell'operazione stessa, con l'obiettivo di alterare le conseguenze fiscali legate a tale operazione. In altre parole, si crea una struttura apparente che non corrisponde alla realtà economica e giuridica delle operazioni svolte, al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Una società interposta, ad esempio, è un'entità legale che viene creata o utilizzata per inserirsi tra due parti (ad esempio, tra un'entità operativa e i suoi clienti o fornitori) al fine di facilitare, occultare, o alterare la natura delle transazioni tra le parti. Le società interposte possono essere utilizzate per vari scopi, sia legittimi che illeciti, e possono operare in diversi contesti, come il commercio internazionale, la pianificazione fiscale, e la gestione del patrimonio.

All'ipotesi di interposizione sono riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.

Che cos'è l'interposizione nel sistema tributario?

L'interposizione nel sistema tributario è regolata dal comma 3 dell'articolo 37 del DPR n. 600/73, secondo cui "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

Il successivo comma 4 prevede che "il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente".

Relativamente all'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 29 luglio 2016, n. 15830; sentenza 19 ottobre 2018, n. 26414; Ordinanza del 13 gennaio 2017 n. 818; Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27625), sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione av...

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