Home Fisco Internazionale Agevolazioni fiscali per impatrio in Italia Mancanza di interpello probatorio dell’agevolazione impatriati

Mancanza di interpello probatorio dell’agevolazione impatriati

La possibilità di presentare interpello probatorio è preclusa per le agevolazioni legate ai lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/23) e rientro dei cervelli (art. 44 D.L. n. 78/10), mentre è ammessa per l'agevolazione legata ai neo residenti ex art. 24-bis del TUIR. Senza interpello probatorio aumentano i rischi per il contribuente richiedente queste agevolazioni.

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Non tutte le agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori hanno le stesse condizioni di richiesta. Infatti, solo per una di queste agevolazioni è possibile la presentazione dell’interpello probatorio preventivo. Negli altri casi l’interpello probatorio non è previsto, restando possibile il solo interpello ordinario.

Le agevolazioni previste per il rientro in Italia dei lavoratori

Il nostro legislatore tributario negli ultimi anni ha introdotto diverse agevolazioni per il rientro in Italia di lavoratori che si sono trasferiti stabilmente all’estero. La ratio di queste agevolazioni è quella di riportare in Italia “capitale umano“, magari formatosi in Italia ed espatriato prevalentemente per motivi lavorativi, alla ricerca di condizioni economiche non ottenibili sul mercato del lavoro in Italia. In particolare, le agevolazioni previste attualmente sono le seguenti:

  • L’art. 24-bis del TUIR che riguarda i c.d. “neo-residenti” in Italia, ovvero soggetti dotati di elevati patrimoni, che al verificarsi di determinate condizioni possono usufruire di una tassazione forfettaria sui redditi di fonte estera percepiti da residenti in Italia;
  • L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 che riguarda il c.d. “rientro dei cervelli“, ovvero ricercatori e docenti che rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o docenza in Italia, con lavoro dipendente o autonomo. Questi soggetti possono beneficiare, sempre nel rispetto di determinati requisiti, una detassazione del 90% del reddito percepito;
  • L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 che riguarda i c.d. “lavoratori impatriati“, ovvero lavoratori, cittadini italiani o stranieri che, verificando determinati requisiti, possono ottenere una detassazione del 50% (o del 60% con presenza di figli minori) del reddito da lavoro dipendente o autonomo in forma professionale prodotto (prevalentemente) in Italia.

Tutte queste agevolazioni si basano sulla presenza di una serie di requisiti che il contribuente che intende rientrare in Italia è chiamato preventivamente a verificare e nel caso certificare. Infatti, per tutte queste agevolazioni il contribuente istante è chiamato, in vari modi, a certificare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

Autocertificazione del lavoratore per l’agevolazione

Ad esempio, per il rientro dei cervelli e per i lavoratori impatriati, in caso di rientro in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente il contribuente è chiamato a consegnare al proprio datore di lavoro una autocertificazione dove dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Per il lavoro autonomo (in forma di impresa o di esercizio di arte o professione individuale), invece, l’autocertificazione consiste in un flag da apporre direttamente in dichiarazione dei redditi. La normativa, tuttavia, per una sola di queste agevolazioni consente la possibilità di sfruttare un elemento molto importante. Mi riferisco alla possibilità di presentare istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità è concessa esclusivamente, ed in via facoltativa (Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate), ai soggetti che decidono di rientrare in Italia sfruttando l’agevolazione dei neo-residenti (ex art. 24-bis, comma 3,del TUIR).

Che cos’è l’interpello probatorio?

Come anticipato, l’art. 24-bis, comma 3 del TUIR prevede la possibilità per i soggetti che intendono aderire al regime fiscale di favore dei neo-residenti, di presentare istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, ex art. 11, comma 1, lett b) dello Stato dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). La presentazione dell’istanza di interpello è concessa nel momento in cui il contribuente risulti essere incerto sulla sussistenza delle condizioni previste dalla norma per l’accesso al regime fiscale di favore in commento. L’obiettivo, infatti, è quello di ottenere una risposta (in forma attiva o passiva, c.d. “silenzio assenso” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di agevolare il contribuente nell’esposizione di tali condizioni, anche in funzione di una preventiva autovalutazione circa la propria legittimazione, l’Agenzia delle Entrate ha individuato una check list che deve essere compilata ed allegata all’istanza, con i relativi documenti se rilevanti.

Risposta vincolante dell’Agenzia delle Entrate

L’importanza di questo tipo di interpello sta nel fatto che la risposta scritta vincola l’Agenzia delle Entrate con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Questo significa che, in presenza di una risposta favorevole è precluso ai verificatori non solo dell’Agenzia delle Entrate, ma anche della Guardia di Finanza, di formulare rilievi nel processo verbale di constatazione emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche, laddove le medesime questioni siano state oggetto di un vaglio favorevole dell’Amministrazione finanziaria in sede di risposta all’istanza, sempre che non siano emersi, nel corso dell’indagine, elementi che alterino il quadro rappresentato dal contribuente in sede di presentazione dell’istanza di interpello.

La risposta, deve essere precisato può anche arrivare sotto forma del silenzio assenso. Infatti, qualora la risposta non pervenga entro il termine previsto, vi è un accoglimento della domanda e conseguentemente un consolidamento della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, con l’effetto di determinare la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita dell’Amministrazione finanziaria.

Interpello probatorio per l’analisi preventiva dei requisiti della norma

In termini pratici l’interpello probatorio consente al contribuente di presentare la propria situazione di soggetto che intende impatriare in Italia in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa (art. 24-bis del TUIR), facendo completo affidamento sull’interpello per fugare ogni dubbio nell’attuazione dei rapporti tributari, eliminando ogni possibile contrasto futuro con l’Amministrazione finanziaria.

L’importanza dell’interpello probatorio sta nel fatto che il contribuente può indicare tutta la propria situazione personale per verificare la sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini della “adozione” di un determinato regime fiscale. Tuttavia, tale possibilità è concessa soltanto per il regime dei neo-residenti (ex art. 24-bis del TUIR), e non anche per gli altri regimi di favore, come il regime legato al rientro dei cervelli (art. 44 del D.L. n. 78/10) o al regime dei lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/23). Per questi due ultimi regimi è prevista esclusivamente la possibilità di presentare un interpello ordinario.

Che cos’è l’interpello ordinario?

L’istituto dell’interpello ordinario è previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della Legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate a ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa. Anche in questo caso se l’Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.

Per approfondire: “Interpello ordinario: inquadramento generale“.

Il mancato interpello probatorio per l’agevolazione rientro dei cervelli e lavoratori impatriati

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una differenza poco rilevante sulla tipologia di interpello prevista per le agevolazioni sul rientro dei lavoratori in Italia è, di fatto, importante. Per i neo-residenti, l’interpello probatorio, consente al contribuente di presentare all’Agenzia delle Entrate la sua situazione completa, allegando tutta la documentazione utile a dimostrare, guardando anche alla relativa check-list, per ottenere una risposta che diventa vincolante per l’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di applicare o meno l’agevolazione.

Nel caso dell’agevolazione legata al rientro dei cervelli e dell’agevolazione sui lavoratori impatriati l’interpello ordinario, non consente di ottenere una risposta dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla possibilità di verificare i requisiti richiesti per una di queste agevolazioni. Come detto, infatti, l’interpello ordinario è applicabile solo nel caso in cui vi sia una situazione di incertezza nell’applicazione della norma su cui l’Agenzia delle Entrate non si sia ancora espressa. Il tutto, tenendo in considerazione che la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito più volte che con interpello ordinario non prende in considerazione quesiti riguardanti l’identificazione della residenza fiscale. Questo di fatto, rende limitati gli ambiti di applicazione dell’interpello su agevolazioni fiscali molto importanti come quella per il rientro dei cervelli e l’agevolazione impatriati.

Problematiche legate all’autocertificazione in mancanza di interpello probatorio

Molti impatriati che rientrano dall’estero, infatti, presentazioni situazioni molto particolari, che impattano sull’identificazione della residenza fiscale, si cui è molto difficile trovare, molto spesso, risposta certa. Per questo motivo, teoricamente, si rendere opportuna la presentazione di un interpello, ma che non potendo essere qualificatorio ma solo ordinario non permette la risposta su questi temi. Tale aspetto, infatti, determina per il contribuente rientrato in Italia un rischio legato alla possibile applicazione di una di queste agevolazioni basandosi soltanto una sua verifica preventiva, che non può essere certa. In questi casi, senza interpello qualificatorio possibile, il contribuente si ritrova di fronte ad bivio importante:

  • Rischiare, autocertificare la presenza dei requisiti legati all’agevolazione (rientro dei cervelli o lavoratori impatriati), ed eventualmente subire dopo qualche anno l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • Restare prudente, ovvero non chiedere l’applicazione di agevolazioni fiscali per evitare possibili future contestazioni, la notificazione di avvisi si accertamento e sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi.

I rischi legati alla richiesta delle agevolazioni per il rientro in Italia in situazioni dubbie

Trovarsi di fronte a fattispecie dubbie in merito alla residenza fiscale di un contribuente che rientra in Italia dopo un periodo all’estero non è così difficile. La situazione mondiale, post pandemia da COVID-19, è radicalmente mutata essendo mutate le abitudini di molte persone che, per vario titolo, hanno cambiato il proprio luogo di domicilio, impattando anche, inevitabilmente, nella identificazione della loro residenza fiscale. In questo quadro generale un soggetto che rientra in Italia dall’estero con dubbi sulla propria residenza fiscale, come detto, si trova nella difficile situazione di dubbio se autocertificare o meno la presenza dei requisiti legati all’agevolazione per il rientro in Italia (rientro dei cervelli o lavoratori impatriati).

La scelta da fare, in buona sostanza, si rivela molto difficile, in quanto non essendoci la possibilità di presentare interpello probatorio, la verifica dei requisiti da parte dell’Amministrazione finanziaria avviene spesso a distanza di anni. In caso vengano riscontrate irregolarità le sanzioni andranno a ricomprendere tutte le precedenti annualità in cui il contribuente ha fruito (indebitamente) dell’agevolazione. Considerato che, comunque, si parla di sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi, quindi sanzioni che vanno di base dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e non versata, gli importi divengono assai importanti. Per questo motivo una contestazione non può che portare a rilevare contestazioni di importo rilevante per il contribuente.

Conclusioni

Come abbiamo visto, la mancata previsione da parte del legislatore tributario di un interpello probatorio anche per le agevolazioni legate al rientro di ricercatori e docenti e per i lavoratori impatriati, ha delle conseguenze importanti. Non passare un controllo preventivo dell’Amministrazione finanziaria comporta un rischio rilevante per il contribuente che autocertifica la presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione.

Il rischio è insito nel fatto che i controlli arrivano (spesso) a distanza di anni e nel frattempo si potrebbe godere dei benefici di un regime fiscale di favore assai importante, che potrebbe non essere spettante (in situazioni di partenza dubbie, come ad esempio sulla corretta identificazione della residenza fiscale estera nel periodo precedente al rientro in Italia). Per questo motivo, ci si deve augurare un cambiamento di normativa da parte del legislatore, guardando come esempio quanto già in vigore per il regime fiscale dei neo-residenti.

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  • Aspetti legati alla residenza fiscale nell’anno di rientro in Italia;
  • Aspetti legati alla tassazione di redditi di fonte estera;
  • Aspetti legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale.
  • Aspetti connessi all’agevolazione (previdenza, immobili, etc).

6 COMMENTI

  1. Buongiorno, sono ahimè in una situazione incerta che segue il mio trasferimento in italia dopo 6 anni di residenza e lavoro all’estero (iscritto AIRE in Olanda). Sono rientrato in Italia spostando qua la mia residenza ad ottobre 2019, con l’intenzione di cercare lavoro e nel frattempo perseguire un master (MBA) presso una importante università in Italia. A giugno 2020 avrei dovuto iniziare a lavorare ma, causa pandemia, la mia assunzione è saltata. Ho trovato lavoro finalmente solo il 1 febbraio 2021 ed a questo punto avendo speso un anno (2020) in Italia dal mio rientro senza lavorare ho paura di aver perso diritto all’agevolazione. Dall’altra parte la legge da nessuna parte dice che avrei dovuto iniziare a lavorare subito appena rientrato in Italia e peraltro la mia intenzione di trasferirmi per lavorare era chiara. La pandemia inoltre ha influito sulla mia situazione lavorativa, causando la perdita del lavoro offerto pochi mesi prima.

    Come me so che altri miei colleghi di studio sono nella stessa situazione.

  2. Buonasera, sono un medico che è stato residente in Germania (regolarmente iscritto all’AIRE dal 2017).
    Dal 01.02.2017 a 31.12.2019 lavoro presso un datore di lavoro, ma l’attivita si interrompe per materinità per circa un anno.
    Dal 01. 02. 2019 al 31.10.2019 lavoro per altro ospedale (secondo datore di lavoro).
    Dal 01.11..2019 al 31.11.2019 sospendo l’attvità lavorativa per studiare per prendere il livello linguistico C1 di tedesco che mi serve per proseguire attività lavorativa in germania.
    Dal 01.12.2019 al 31.03.2021 lavoro presso nuovo datore di lavoro.
    Dal 12.04.2021 risiedo in Italia perchè inizio a lavorare presso un ospedale italiano.

    Il mio datore di lavoro non riconosce il mio diritto perché sostiene che io non abbia lavorato continuativamente 24 mesi all’estero, in particolare indicando nella mia maternità una interruzione che mi preclude di accedere al beneficio.
    Ritengo questa giustificazione altamente discriminatoria e inguiusta e mi domando se la legge italiana e in particoalre quella sul beneficio fiscale possa violare un diritto simile a una donna che esercita il proprio diritto ad essere madre (e che per altro durante il periodo di maternità ha regolarmente versato contributi all’estero)

  3. Salve Dott Migliorini,
    da quanto ho capito per avere diritto alla agevolazione fiscale rientro dei cervelli bisogna dimostrare una discontinuità contrattuale tra il periodo di distacco e il successivo rientro in Italia, come anche menzionato nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. Gli esempi fatti nella circolare per avere una discontinuità contrattuale sono:
    – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
    – il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
    – l’assenza del periodo di prova;
    – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima maturati
    – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.

    Io sfortunatamente ricado in tutti questi casi che dimostrano un’assenza di discontinuità contrattuale, ma d’altro canto ho avuto:
    – cambio di livello durante il periodo di distacco (da 5 livello a quadro)
    – cambio di funzione con aumento di responsabilità
    – cambio di società all’interno dello stesso gruppo

    Vorrei capire se queste condizioni possono bastare a dimostrare una discontinuità contrattuale o se rimangono più “forti” le condizioni non soddisfatte menzionate nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020?

    Grazie in anticipo

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