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Intermediazioni e servizi alberghieri: aliquote IVA

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Le intermediazioni alberghiere prevedono un diverso criterio di territorialità a seconda che si tratti di prestazioni B2B o B2C. Nel primo caso sono imponibili IVA nel Paese di stabilimento del committente (reverse charge). Nei rapporti con privati si guarda il luogo di effettuazione del servizio.

Le prestazioni di servizi consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero sono soggetti a Iva italiana secondo due criteri di collegamento:

  • Il luogo di stabilimento del committente, quando questi è un soggetto passivo di imposta (servizi “B2B“);
  • Il luogo di effettuazione del servizio oggetto di intermediazione, quando il committente è un soggetto privato (servizi “B2C“).

In questo contributo analizziamo come deve essere applicata concretamente l’Iva nelle prestazioni legate alle intermediazioni sui servizi alberghieri. Classico caso è quello dei portali di intermediazione alberghiera che operano online. Come devono applicare l’IVA questi portali?

Cosa si intende per intermediazioni alberghiere?

Le intermediazioni alberghiere sono quei servizi resi da soggetti intermediari che si occupano di raccogliere le prenotazioni, prevalentemente sul web, tramite appositi portali. L’attività viene svolta per conto di soggetti committenti che di solito sono costituiti da hotel o strutture turistico ricettive che offrono posti letto e servizi complementari ai propri clienti. 

Classico caso può essere quello di un tour operator di un agenzia di viaggi, oppure ancora quello dei tantissimi portali di intermediazione immobiliare online. I più famosi sono sicuramente Booking.com e Airbnb. Aspetto particolare su tale disciplina riguarda il trattamento Iva da applicare. Questo qualora, come sovente accade, l’agenzia di intermediazione sia un soggetto passivo intracomunitario. Vediamo come cambia la territorialità Iva a seconda del fatto che il cliente finale sia o meno un soggetto privato o titolare di partita Iva.

Vediamo, di seguito, le varie casistiche.

Territorialità Iva intermediazioni alberghiere con cliente soggetto passivo Iva

In questo caso, la regola generale da applicare è quella che prevede l’imponibilità Iva della prestazione di intermediazione nello Stato ove è situato il committente e non dove è ubicato l’hotel.

Esempio:
L’intermediazione fornita da società Francese per la prenotazione per un hotel italiano, a cliente soggetto passivo tedesco, sarà imponibile Iva in Germania. Il criterio di territorialità è nello Stato di residenza del committente.

Per questa fattispecie, infatti, si rendono applicabili le ordinarie regole delle prestazioni di servizigenerici” dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Infatti, il servizio di prenotazione di hotel sul territorio nazionale, per conto di soggetti Iva esteri, non sconta l’IVA italiana. L’imposta è dovuta nello Stato del committente secondo la regola prevista per la territorialità dei servizi “generici” di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.

Per giungere a tale conclusione, tuttavia, è legittimo interrogarsi sull’applicabilità o meno dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/72. Questo articolo, in deroga all’articolo 7-ter definisce quale luogo impositivo, per le prestazioni di servizi relative a beni immobili, lo Stato di ubicazione del bene stesso. In primo tempo, l’Agenzia delle Entrate  (risoluzione n. 312/E/2008), aveva ritenuto incluse nell’ambito applicativo dell’articolo 7-quater le prestazioni di intermediazione per l’acquisto di camere di hotel, in quanto relative a beni immobili. Tale interpretazione, però, deve ormai ritenersi superata, in quanto, con successivi chiarimenti (Circolare n. 37/E/2011 e Circolare n. 36/E/2010), hanno affermato che le intermediazioni relative alla prenotazione di servizi alberghieri non rientrano nella deroga prevista dall’articolo 7-quater del DPR n. 633/72. Per cui, possiamo riassumere che, per la territorialità Iva nei rapportiB2Bdei servizi di intermediazione alberghiera rese a soggetti passivi d’imposta hanno rilievo in Italia:

  • Se rese ad un committente nazionale;
  • Mentre non hanno rilevanza impositiva se rese ad un committente estero.

Territorialità Iva intermediazioni alberghiere con cliente soggetto passivo privato

Diversamente a quanto visto in precedenza, nel caso in cui il cliente sia un soggetto privato, vale l’articolo 7-sexies comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72. Questa disposizione prevede che le prestazioni di intermediazione in nome e per conto dei clienti si considerano effettuate nel luogo in cui è effettuata la prestazione alberghiera oggetto dell’intermediazione, vale a dire l’Italia. Pertanto, in caso di intermediazioni rese a soggetti privati esteri, le stesse hanno rilievo in Italia, se la struttura ricettiva è situata in Italia, irrilevanza ai fini impositivi, se la struttura è sita in altro Stato. In questa casistica rientra il caso dei portali di intermediazione online (OTA), che operano anche nell’ambito delle locazioni brevi. Questi portali per operare offrendo intermediazione in strutture ricettive in Italia devono identificarsi in Italia o nominare un proprio rappresentante fiscale. E’ cura dei portali di intermediazione immobiliare verificare lo “status” del soggetto committente ricade comunque sull’intermediario. Da questa verifica dipendono sia la regola di territorialità applicabile all’operazione, sia le modalità di assolvimento dell’imposta (IVA).

L’applicazione dell’IVA nazionale alle prestazioni di intermediazione trova applicazione:

  • Sia nel caso in cui l’intermediario agisca in nome e per conto del destinatario finale delle prestazioni intermediate;
  • Sia nel caso in cui egli agisca in nome e per conto del prestatore del servizio intermediato.

Ciò in quanto può considerarsi soggetto “committente” sia il destinatario del servizio sottostante, sia il prestatore del servizio intermediato.


Iva sui servizi alberghieri al 10%

Una volta analizzata la disciplina Iva dei servizi di intermediazione alberghiera vediamo l’applicazione dell’Iva per le strutture alberghiere. Per le prestazioni rese ai clienti alloggiati negli alberghi si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%.  La norma di riferimento è la Tabella A, parte III n 120, allegata al DPR n. 633/72. Questa disposizione consente l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive. L’aliquota IVA ridotta del 10% viene applicata anche dalle seguenti strutture:

  • motels;
  • villaggi turistici;
  • residenze turistico alberghiere;
  • campeggi;
  • alloggi agro-turistici;
  • affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • case per ferie;
  • ostelli per la gioventù;
  • rifugi alpini;
  • bed and breakfast.

L’aliquota del 10% si applica anche ai contratti stipulati tra albergo e agenzie di viaggio. Questo, sia nel caso in cui esse operino come tour operator, che nel caso in cui operino per conto terzi.

Iva per i servizi accessori degli hotel

Vediamo adesso come individuare la corretta aliquota Iva da applicare ai servizi accessori offerti dagli hotel e dagli alberghi. L’applicazione dell’Iva al 10% per le prestazioni alberghiere è applicata per le prestazioni “rese ai clienti alloggiati”. Questa locuzione tende a circoscrivere l’applicazione dell’aliquota ridotta alle prestazioni tipiche alberghiere. Mi riferisco alle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità. Vedi la Risoluzione n. 88/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.

La prassi amministrativa ha, così, escluso dall’agevolazione le prestazioni aventi finalità differenti da quelle dell’alloggio. Come, ad esempio, la messa a disposizione delle sale per convegni di studiomostre, esposizioni, sfilate di moda, ecc. Sul punto vedi la R.M. 15 luglio 1987 n. 460639; R.M. 11 ottobre 1985 n. 395411. Vi sono, tuttavia, una serie di prestazioni rese dagli hotel che, ancorché non qualificabili come “prestazioni tipiche alberghiere”, potrebbero essere considerate come “accessorie” rispetto alle prime. In virtù del nesso di accessorietà di cui all’articolo 12 del DPR n. 633/72 beneficerebbero, quindi, del trattamento Iva previsto per la prestazione “principale”. Secondo l’Amministrazione, si considerano “prestazioni accessorie tipiche” la pulizia e riassetto degli ambienti, il cambio della biancheria, il lavaggio e la stiratura di indumenti (Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 marzo 2002 n. 88), il garage e le prenotazioni (C.M. 14 febbraio 1980 n. 9, Parte I). Più difficile è qualificare come “accessorie” alle prestazioni alberghiere la fruizione della palestra o i servizi di wellness resi nel centro benessere dell’hotel.

Servizi alberghieri senza nesso di accessorietà

Secondo un documento interpretativo (Nota DRE Lombardia n. 46969/96), il nesso di accessorietà alla prestazione “tipica alberghiera” andrebbe escluso per servizi quali l’utilizzo della palestra, nonché per servizi relativi a trattamenti estetici (massaggi e uso di lampade solari). Tali prestazioni “soddisfano infatti esigenze diverse e non strettamente connesse, nel senso suddetto, a quelle dell’alloggio”, per cui devono essere “autonomamente assoggettate ad IVA con l’aliquota ordinaria”. Si potrebbe obiettare che, laddove i corrispettivi relativi alla prestazione alberghiera siano fatturati indistintamente rispetto ai servizi “secondari”, si sarebbe in presenza di una prestazione unitariamente considerata, con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%. In questo caso, però si corre altresì il rischio di vedersi riconoscere l’aliquota Iva ordinaria sull’intera prestazione. Infatti, è prassi consolidata dell’Amministrazione applicare l’aliquota maggiore a fronte di prestazioni per le quali sono previste diverse aliquote” (ris. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2004 n. 111). La soluzione preferibile, per gli albergatori, sarebbe quella di scindere i corrispettivi relativi ai servizi di wellness (applicando l’aliquota Iva ordinaria), rispetto a quelli relativi alle prestazioni alberghiere “tipiche” e “accessorie” (con aliquota del 10%).

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In questo articolo ho cercato di riepilogare due discipline legate alla territorialità IVA. Mi riferisco alle prestazioni di intermediazione in ambito alberghiero ed alle prestazioni offerte da alberghi ed hotel. Si tratta di due discipline di territorialità completamente diverse che devono essere gestite correttamente. Per questo motivo possono esserci diverse problematiche da risolvere sul piano pratico.

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