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Indennità COVID 19: autocertificazione calo redditi

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La Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020, ha fornito nuove istruzioni sull’indennità COVID-19 per i lavoratori somministrati, per i liberi professionisti, co.co.co e i lavoratori stagionali, per il mese di maggio 2020. 

L’indennità COVID-19 è disciplinata dall’art. 84 co. 2 del Decreto Rilancio e prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità COVID 19

Indennità COVID 19: autocertificazione calo redditi liberi professionisti

I liberi professionisti devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. 

Il possesso del requisito viene autocertificato nella domanda, l’INPS per la verifica, comunica i dati all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica poi all’INPS l’esito del riscontro. 

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Indennità COVID 19: lavoratori somministrati impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

L’indennità COVID 19, invece, ammonta a 600 euro per il mese di aprile 2020 e a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i lavoratori somministrati, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Essi, devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Costituiscono cause ostative, essere titolari di trattamento pensionistico diretto, i rapporti di lavoro dipendente, e le indennità di disoccupazione NASpI.

Indennità COVID 19: co.co.co.

L’indennità di maggio ammonta a 1.000 euro anche per co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto, nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020.

Coloro che hanno già presentato la domanda e hanno percepito le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Nel periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità COVID 19: lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 possono beneficiare dell’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Coloro che hanno già presentato la domanda e hanno percepito le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda.

3 COMMENTI

  1. Buongiorno. Ho aperto la Partita IVA a settembre 2019. Ho subito un tracollo del reddito superiore al 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 che però era regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato. Potrei avere i requisiti per fare la richiesta del bonus 1000 euro o questo è rivolto esclusivamente a chi avesse la Partita IVA in entrambi i periodi di riferimento? Grazie.

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