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Incrocio dati IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate

L'incrocio dei dati IVA tra la dichiarazione annuale e le liquidazioni IVA periodiche come elemento propedeutico agli accertamenti fiscali per l'Imposta sul Valore Aggiunto.

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Incrocio dati IVA: il contribuente ha l’obbligo di effettuare molteplici adempimenti dichiarativi e comunicativi (tra cui la dichiarazione annuale IVA, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, esterometro, etc..).

L’Agenzia delle Entrate, mediante l’incrocio dati IVA, monitora la corretta effettuazione degli obblighi IVA e invia, eventualmente, le comunicazioni di anomalia, al contribuente.

Uno degli adempimenti che sono tenuti a fare i contribuenti, riguarda la dichiarazione annuale IVA, il quale è un adempimento che devono presentare, obbligatoriamente, i soggetti in possesso di Partita IVA.

Il Provv. 15 Gennaio 2020 ha approvato il Mod. IVA 2020, il quale deve essere presentato, telematicamente tra il 1 febbraio ed il 30 aprile 2020, per le operazioni relative al periodo di imposta 2019.

Incrocio dei dati ai fini IVA

Per avere maggiori informazioni sulla dichiarazione annuale IVA 2020, clicca sul link di seguito:

L’art. 21- bis del D.L. n. 78/2010, prevede l’obbligo di invio trimestrale, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali), al fine di permettere il “monitoraggio nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”.

L’art. 1, co. 3. D.Lgs. n. 127/2015, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le variazioni, l’obbligo di emissione e di trasmissione delle fatture emesse in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio.

In tal modo, l’Amministrazione Finanziaria può conoscere i dati delle fatture emesse e ricevute in modo più tempestivo rispetto allo spesometro.

I soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ad operazioni attive e passive (verso e da) soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Bozze di registi IVA, LIPE e dichiarazione annuale

L’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, in un’apposita area riservata del sito istituzionale, alcuni documenti precompilati.

A decorrere, dalle operazioni IVA dal 1 luglio 2020, sono messi a disposizione:

A decorrere dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.

I soggetti passivi che:

  • Convalidano le informazioni preposte dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano complete;
  • Integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei registri IVA vendite e acquisti

sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri IVA vendite e acquisti.

In ogni caso, permarrà l’obbligo di tenuta del registro incassi e pagamenti di cui all’art. 18, co. 2, D.P.R. n. 600/1973.

Incrocio dati IVA


Ricorda che:
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati, della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli delle fatture elettroniche e con i versamenti IVA effettuati.

Le risultanze di questo incrocio dati IVA, sono messe a disposizione del contribuente o dell’intermediario abilitato.

Nel caso in cui, dal controllo effettuato, sorga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, informa il contribuente, che potrà:

  • Fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate, può verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati con le modalità di cui all’art. 54-bis, co. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di “pericolo per la riscossione“.

L’Agenzia ritiene che tali adempimenti siano rivolti ad ottenere una maggiore compliance tra Fisco e contribuente, rendendo edotto quest’ultimo riguardo alle anomalie:

  • Rispetto alle fatture da lui registrate e le fatture registrate, dai relativi clienti/fornitori;
  • Relative a versamenti periodici.

In particolare:

  • Con la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate può controllare, la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • Con l‘obbligo di emissione e trasmissione allo SDI delle fatture in formato elettronico, per la generalità dei soggetti titolari di Partita IVA, (salvo minimi/forfettari ed operazioni con l’estero), la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e l’esterometro.

L’Amministrazione finanziaria è a conoscenza dei dati relative alle fatture emesse, il che “indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo…. il fenomeno degli omessi versamenti, l’evasione senza consenso e le frodi“.

Sono stati approvati, nel 2019, alcuni provvedimenti, che hanno riguardato l’incrocio dei dati IVA in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione per l’adempimento spontaneo relative al Mod. IVA 2019

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 25 giugno 2019, ha inviato le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA (Mod. IVA 2019) o la presentazione della stessa con il quadro VA compilato.

Nelle lettere di compliance, sono rese disponibili, le informazioni per verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze al fine di giustificare le anomalie.

I dati delle comunicazioni riguardano:

  • Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno di imposta;
  • Data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  • Data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2018, in caso di compilazione solo del quadro VA.

Comunicazioni per l’adempimento spontaneo relative alla mancata LIPE

Con il Provv. 29 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate, ha inviato le comunicazioni di anomalia ai contribuenti titolari di Partita IVA, che hanno omesso di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, per il primo o secondo trimestre 2019, in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate tramite “esterometro”.

Resta la possibilità di avvalersi dello strumento consistente nel ravvedimento operoso, anche qualora la violazione sia stata contestata o nel caso in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Strategie future incrocio dati IVA

L’obbligo di emissione della fattura elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi ha consegnato una gran parte di informazioni IVA all’Agenzia delle Entrate, ed è quindi, possibile per gli Uffici, passare da una fase più avanzata di strategia di invio, all’adeguamento spontaneo nei confronti del contribuente.

In passato, i dati arrivavano in possesso dell’Agenzia, una volta all’anno, a consuntivo, in sede di Comunicazione annuale dei dati IVA/Dichiarazione annuale IVA.

A seguito dell’obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche è possibile monitorare errore nei versamenti IVA con molto anticipo.

E’ stato presentato, un programma strutturato in 3 fasi, dove gli adempimenti consentono di effettuare verifiche più puntuali.

Nella prima fase, le comunicazioni di anomalia, hanno riguardato le segnalazioni di incongruenza tra quanto indicato nelle comunicazioni periodiche IVA dai contribuenti e quanto versato con F24.

Nello step successivo, l’Agenzia delle Entrate, verifica la correttezza di quanto liquidato dal contribuente.

Non è semplice, per l’Agenzia delle Entrate, verificare, correttamente gli importi nei documenti precompilati. L’imposta può variare a seconda del tipo di operazione e a seconda dei soggetti coinvolti.

Il passo successivo riguarda la predisposizione della dichiarazione annuale IVA precompilata, a partire dal Mod. IVA 2021.

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