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Incapienza per le detrazioni sugli immobili per i forfettari

L'applicazione del Regime Forfettario non comporta decadenza (ma solo incapienza) per le detrazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche e comunque su tutti i bonus relativi alle spese su beni immobili.

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I contribuenti titolari di partita IVA che operano in regime forfettario sono chiamati, ogni anno, a valutare la propria posizione anche in relazione agli oneri deducibili e detraibili sostenuti, al fine di valutare la convenienza a rimanere in questo regime fiscale. In questo caso, infatti, qualora vengano sostenute spese per la ristrutturazione e/o riqualificazione energetica di beni immobili possono verificarsi situazioni di incapienza che devono essere pianificate in anticipo.

Valutazione di convenienza per il regime forfettario

La valutazione degli oneri deducibili o detraibili dal reddito complessivo assoggettato ad IRPEF incidono nel calcolo di convenienza da effettuare ogni anno per la scelta del regime fiscale da applicare. Potrebbero capire, infatti, anche situazioni di potenziale incapienza delle deduzioni o detrazioni fiscali. Naturalmente, faccio riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, che ogni anno sono chiamati a verificare, attraverso un calcolo di convenienza, il regime fiscale migliore per loro. Sostanzialmente, si tratta di decidere se aderire o meno al regime fiscale agevolato per gli autonomi (cd regime forfettario, di cui all’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/14 e ss.mm).

Questo regime, si ricorda, è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono esclusi le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR. Tornando all’oggetto di questo contributo, la valutazione di adesione a questo regime semplificato deve tenere conto delle possibili detrazioni fiscali legate al sostenimento di bonus legati agli immobili. Vediamo, quindi, le implicazioni esistenti tra regime forfettario e bonus legati alle spese su beni immobili (oggetto di detrazione ai fini IRPEF).

La deduzione delle spese in regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato che ha il vantaggio di assoggettare a tassazione sostitutiva (dell’IRPEF, dell’addizionale regionale, comunale e IRAP) il reddito, al netto della deduzione forfettaria, con aliquota del 5% (nuove attività), o 15% (aliquota ordinaria). Tuttavia, nell’ipotesi in cui, oltre al reddito di impresa o di lavoro autonomo per il quale si aderisce al regime forfettario, non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF. Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati secondo le disposizioni di legge.

La deduzione degli oneri IRPEF impossibile con il regime forfettario

Di conseguenza, in generale, per

  • Poter dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli oneri ex art. 10 del TUIR (salvo quanto è stato detto per i contributi previdenziali) e
  • Fruire delle detrazioni dall’IRPEF lorda ex artt. 12, 15 e 16-bis del TUIR (per carichi di famiglia, per oneri e per gli interventi volti al recupero edilizio) e di altre disposizioni normative (ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica, per il bonus mobili, il bonus verde e il nuovo bonus facciate),

il contribuente deve possedere redditi da assoggettare a IRPEF (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi). Deve trattarsi di redditi ulteriori a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva per effetto del regime forfetario. Ove non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfetari”, le deduzioni e detrazioni IRPEF si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato.

Gli interventi sugli immobili ed incapienza nel regime forfettario

Con riguardo agli interventi sugli immobili (quali sono quelli di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e quelli volti al miglioramento antisismico), tuttavia, il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso di una o più rate dell’agevolazione (perché ad esempio ha aderito al regime forfetario in commento e non ha altri redditi assoggettati a IRPEF) può fruire dell’agevolazione nell’anno in cui torna a essere capiente. Questo, per:

  • Fuoriuscita dal regime forfetario o per
  • Presenza di altri redditi tassati ordinariamente.

Beneficio con altri redditi soggetti a IRPEF o con fuoriuscita dal regime

Nel rispetto delle condizioni previste dalla norma per beneficiare delle detrazioni fiscali, infatti, l’adesione al regime forfettario non sembra possa essere considerata una causa di decadenza dalla detrazione, ma solo un’impossibilità di usufruirne per incapienza in relazione alle singole rate. Proviamo a fare un esempio pratico.

Esempio:
Si ipotizzi che nel corso dell’anno “n” siano state sostenute spese per interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà. Spese che determinino una detrazione di 5.000 euro che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Se il contribuente non può fruire della prima rata di importo pari a 500 euro nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno “n+1” relativa all’anno “n”, potrà beneficiare delle future rate ove tornasse a essere capiente (C.M. 12 maggio 2000 n. 95, § 2.1.2 e circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13). In quest’ultimo caso, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il numero della rata corrispondente che si vuole portare in detrazione. Tornando all’esempio, con riguardo alle spese sostenute nel corso dell’anno “n”, se nell’anno “n+1” il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, potrà essere fruita la seconda rata dell’agevolazione presentando (nel “n+2″). Questo, avviene nella dichiarazione dei redditi relativa all'”n+2”, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella.

Conclusioni

In questo articolo ho cercato di evidenziare il fatto che il contribuente in regime forfettario non perde (decade) dai bonus legati agli immobili e fruibili ai fini IRPEF. In questi casi, infatti, il contribuente che opera in regime forfettario e che non percepisce redditi imponibili IRPEF rimane solo incapiente. Tali deduzioni i detrazioni fiscali potranno essere di nuovo fruite al momento:

  • Del percepimento di ulteriori redditi imponibili IRPEF;
  • Della decadenza dal regime forfettario.

In questo caso, dalla dichiarazione dei redditi in cui vi sono redditi imponibili IRPEF il contribuente può iniziare (o proseguire) a fruire delle detrazioni legate agli immobili, in relazione alle annualità ancora mancanti.

Anche attraverso questo tipo di valutazione deve essere costruito il corretto tax planning del contribuente. Per questo motivo una valutazione numerica dei vari scenari diventa indispensabile per individuare la soluzione migliore in relazione al regime fiscale da applicare.

3 COMMENTI

  1. Salve. Dunque finchè il contribuente ha solo redditi da lavoro in Regime Forfettario NON può beneficiare dei vari bonus. Capisco bene? Solo al momento dell’abbandono del R.Forfettario o in caso inizi ad avere altri redditi tassati normalmente, potrà usufruirne? Non c’è una disparità di opportunità? Il Forfettario è uno dei tanti metodi di calcolo delle imposte, non è mica una frode nei confronti del Fisco, per doverla penalizzare!

  2. Non si tratta di frode ma di bonus che riguardano l’IRPEF, e di regime forfettario che è un regime non IRPEF. L’unica possibilità per i forfettari è sfruttare la cessione del credito o lo sconto in fattura.

  3. Ma nel momento in cui si fuoriesce dal regime forfettario, si può iniziare a detrarre magari con rata numero due, ma solo se le spese sono state inserite nell’anno di sostenimento? Nel senso che se la spesa è stata sostenuta nel 2020 ma si era in regime forfettario e poi nel 21 si fuoriesce si può iniziare direttamente dalla rata numero due anche se non si erano inseriti nel 2020? Oppure si inseriscono comunque nel 20 e si inizia a beneficiare dal 31?

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