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Impresa SIcura: Invitalia conferma l’esclusione dei professionisti

FAQ di Invitalia in cui è stato chiarito l'ambito soggettivo, i metodi di pagamento dei rimborsi per l'acquisto di mascherine e DPI.

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I liberi professionisti sono esclusi dal bando di Impresa SIcura, per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza Covid-19.

A chiarirlo è stato Invitalia con una FAQ sul bando Impresa SIcura. In base alla norma di riferimento, contenuta del Decreto Cura Italia, il contributo per l’acquisto dei Dispositivi di protezione individuale, è erogato “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus”.

liberi professionisti, quindi, non possono accedere ai rimborsi previsti dal bando Impresa SIcura. Non possono beneficiare del rimborso pari al 100% delle spese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid-19.

Impresa SIcura

Quali soggetti possono beneficiare di questo rimborso Impresa SIcura?

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando attive;
  • Sede principale o secondaria in Italia;
  • Non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Possono beneficiare del rimborso le imprese estere che abbiano una sede secondaria in Italia e, pertanto, risultino iscritte al Registro delle imprese. Tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i DPI.

Non possono beneficiare del rimborso i soggetti iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA.

Per accedere al rimborso per l’acquisito dei dispositivi di protezione individuale, il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo – REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.

Quali sono le spese ammissibili al rimborso?

I Dispositivi di protezione individuale ammessi al rimborso sono:

  • Mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • I dispositivi per protezione oculare;
  • Gli indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • Calzari e/o sovrascarpe;
  • Le cuffie e/o copricapi;
  • I dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconduciblità alla relativa fattura.

È possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, a 500 euro. Tale importo, che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all’imponibile della/e fattura/e relativo all’acquisto di DPI.

Non sono ammissibili gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, compresa l’IVA.

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