L’imposta di soggiorno è un imposta di scopo che alcuni Comuni hanno facoltà di applicare nei confronti dei turisti che vi pernottano. Sono responsabili dell’imposta i gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, presenti nel Comune. Di seguito le nostre linee guida per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. 

L’imposta di soggiorno è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno. Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del suddetto decreto, i comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, un regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso avrebbe dovuto dettare la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. Il regolamento non è poi stato emanato e molti comuni, esercitando una facoltà espressamente prevista dalla norma, si sono mossi autonomamente, spesso in ordine sparso. Se fosse stato adottato un regolamento nazionale, sarebbe stata favorita l’adozione di provvedimenti coerenti con la finalità della norma e tra loro omogenei. Ad oggi si è invece in presenza di provvedimenti l’uno diverso dall’altro, mentre rappresentano un’eccezione i raggruppamenti di comuni che hanno trovato un accordo e adottato provvedimenti coordinati. Inoltre, in più di un caso sono stati valicati i confini tracciati dal decreto legislativo. Non potendo effettuare una trattazione completa ed esaustiva dell’argomento, delineato in maniera troppo disomogenea dai vari Comuni, proviamo di seguito a delineare gli ambiti di applicazione dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori di attività turistico ricettive svolte in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

Il tributo ha natura di imposta e non di tassa. La pretesa tributaria non riguarda l’erogazione di un pubblico servizio, ma rappresenta un prelievo coattivo nei confronti di specifici contribuenti.

Per scaricare la dichiarazione:

I comuni che possono applicare l’imposta di soggiorno

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, possono istituire l’imposta di soggiorno i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. I comuni capoluogo di provincia, attualmente in essere in Italia sono 118. Oltre a questi possono applicare l’imposta anche le unioni di comuni, ovvero entri locali, costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche. L’ambito territoriale di riferimento coincide con quello dei comuni che la costituiscono. Infine, il comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, prevede che l’imposta di soggiorno possa essere attivata dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, senza fornire elementi utili all’individuazione di tali comuni. Su questo punto sussistono grandi difficoltà perché le Regioni si sono comportate in modo diversificato.

Importo dell’imposta di soggiorno

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, la misura dell’imposta di soggiorno deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. Nonostante l’espressa previsione della legge, i casi in cui è stata adottata un’imposta commisurata al prezzo pagato dal cliente non costituiscono la maggioranza. Buona parte delle delibere comunali che hanno disciplinato la materia si è infatti orientata sull’introduzione di un’imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa. L’imposta deve essere applicata dalle strutture ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, presenti nel Comune, tranne specifici casi di esenzione che vi invitiamo a verificare con il Comune di competenza.

In linea generale possiamo dire che l’imposta di soggiorno è dovuta per un numero massimo (variabile da Comune a Comune) di notti consecutive effettuate nella struttura ricettiva da parte di soggetti non residenti nel Comune. L’imposta di soggiorno si calcola moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza, istituita da ogni Comune.

La misura dell’imposta è stabilita dall’ente interessato mediante delibera di regolamento dell’imposta. L’importo può essere determinato per ciascuna persona e per ogni giorno di soggiorno, entro il limite massimo di:

  • 5 euro per la generalità dei Comuni;
  • 10 euro per i Comuni capoluogo di provincia che registrano presenze turistiche in misura venti volte superiore al numero di residenti (individuati con D.M.);
  • 10 euro per le strutture ricettive di Roma Capitale.

Ciascun Comune, può prevedere specifiche ipotesi di esenzione, riduzioni periodiche, ulteriori modalità applicative del tributo.

I casi di esenzione dell’imposta

L’imposta di soggiorno non deve essere applicata su tutti i soggetti che hanno effettuato il pernottamento. Esistono, infatti, alcune esenzioni e riduzioni dell’imposta, che riguardano:

  • persone iscritte nell’anagrafe dei residenti nel comune o in uno dei comuni dell’Unione;
  • lavoratori dipendenti delle strutture ricettive;
  • autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • persone che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e loro accompagnatori;
  • portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatori;
  • studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
  • appartenenti alle forze di polizia statali e locali, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel comune per esigenze di servizio;
  • volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali;
  • artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall’amministrazione;
  • ospiti di eventi organizzati da una istituzione locale.

Tra tutte la tipologia di esenzione più applicata è quella per i residenti, seguita da quella per gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori di gruppi turistici.

Il ruolo del gestore delle strutture ricettive: responsabilità, mancato pagamento e sanzioni

Il ruolo fondamentale nella riscossione dell’imposta di soggiorno riguarda i gestori delle strutture ricettive. Tale ruolo, fiscalmente, è riconducibile a quello dei responsabili di imposta (vedi l’art. 180, co. 3, D.L. n. 34/20). Tale soggetto risulta essere solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con il soggetto passivo sul quale risulta esercitabile il diritto di rivalsa. Tutto questo si è reso necessario al fine di rendere più efficace l’attività di recupero dell’imposta non versata.

Le responsabilità legata alla riscossione dell’imposta di soggiorno da parte del Comune è totalmente del gestore della struttura ricettiva. Il soggetto inciso dall’imposta è sicuramente il soggetto che pernotta nella struttura ricettiva, mentre il gestore funge da “responsabile di imposta“, ovvero da soggetto tenuto al versamento dell’imposta al posto del cliente.

Le sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti obbligati al versamento del tributo (responsabili di imposta):

  • Omessa o infedele dichiarazione, sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra il 100% ed il 200% dell’importo dell’imposta di soggiorno;
  • Omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno. Sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dell’imposta di soggiorno dovuta e non versata. Importo riducibile con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, art. 13 D.Lgs. n. 472/97.

Deve essere evidenziato che le procedure di controllo sono favorite dall’incrocio dei dati disponibili da parte del Ministero dell’Interno acquisiti dalle strutture ricettive per gli obblighi di pubblica sicurezza ed inoltrati all’Agenzia delle Entrate, condivisi poi con ii Comuni.

Il rifiuto di pagare l’imposta

Non essendo configurabile il ruolo di “sostituto di imposta” per il gestore (in quanto non previsto per Legge), alcuni Comuni hanno previsto un apposito modulo da far sottoscrivere al cliente che si rifiuti di pagare l’imposta. Si tratta in genere di una dichiarazione con cui il cliente si assume la responsabilità per le conseguenze derivanti dal rifiuto del versamento dell’imposta. Il modello, avente ad oggetto il “rifiuto del versamento dell’imposta di soggiorno“, deve essere sottoscritto dal cliente previa indicazione delle proprie generalità e della struttura ove alloggia, indicando la seguente formula:

Dichiaro, assumendomi ogni responsabilità, che sono stato ospite della su citata struttura ricettiva e che mi sono rifiutato di versare l’imposta di soggiorno. Dichiaro altresì che gli addetti della struttura ricettiva mi hanno fatto presente che l’imposta di soggiorno è legge dello Stato italiano ed è disciplinata con regolamento comunale e che in caso di rifiuto di pagamento il comune si attiverà nei miei confronti per il recupero delle somme non corrisposte, con l’applicazione delle sanzioni di legge.

L’adozione del modello non risolve però i casi, non infrequenti, in cui il cliente si rifiuti di versare l’imposta ma anche di sottoscrivere la dichiarazione, nonché i casi in cui il cliente lasci la struttura senza pagare il conto. Tuttavia, la situazione è più semplice nelle locazioni di tipo extralberghiero, dove solitamente il cliente prima effettua il pagamento (comprensivo dell’imposta di soggiorno) e poi pernotta nella struttura. In caso di mancato pagamento è da ritenere che l’unico obbligo a carico del gestore sia quello di comunicare al comune le generalità del cliente, come rilevate dal documento esibito, sempre che tale obbligo sia espressamente previsto nel regolamento, condizione indispensabile allo scopo di non violare la normativa sulla privacy. Spetterà poi al comune utilizzare tali informazioni al fine di attivarsi nei confronti del soggetto passivo (il cliente), per recuperare gli importi dovuti ma non pagati.

Gli oneri e le procedure di gestione dell’imposta

In ogni caso, anche il ruolo di “responsabile di imposta” risulta oneroso per i gestori, tenuti a svolgere un articolato insieme di attività, con le modalità e le scadenze previste nel regolamento comunale, senza che la legge lo abbia previsto:

  • verificare le caratteristiche del cliente (es. residenza, età, motivazione del soggiorno, etc.), accertando conseguentemente la sussistenza dell’obbligo;
  • calcolare la misura dell’imposta di soggiorno dovuta, sulla base delle suddette caratteristiche e degli ulteriori parametri dettati dal comune (es. categoria della struttura e sua ubicazione, periodo in cui si svolge il soggiorno e sua durata, etc.);
  • chiedere e ricevere il pagamento;
  • rilasciare quietanza al cliente;
  • versare al comune le somme riscosse;
  • fornire al comune informazioni e documentazione inerente l’applicazione dell’imposta.

Proprio quest’ultimo punto appare sicuramente il più complesso, in quanto composto da due distinti adempimenti, che ci pare opportuno andare ad analizzare con maggiore dettaglio. Se non diversamente disposto dal regolamento comunale, l’adempimento dichiarativo va effettuato, con modalità telematiche, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Dichiarazione periodica al Comune

Ogni gestore è tenuto a presentare una dichiarazione periodica al proprio Comune, contenete i dati dei soggetti che hanno pernottato nella propria struttura ricettiva, riportando per ognuno se l’imposta è stata pagata, se sussistevano casi di esenzione, oppure ancora se il cliente si è rifiutato di pagare l’imposta. Sulla base di tale dichiarazione il gestore è chiamato ad effettuare il pagamento dell’imposta di soggiorno, tramite bollettini postali, modello F24, o pagamento diretto alla tesoreria comunale. Molti comuni, hanno introdotto portali web ad hoc per la gestione di questo adempimento. Vi invitiamo, quindi, a verificare la presenza di questi portali anche nel vostro comune, in quanto, potrebbero semplificare la gestione di questo adempimento.

Conto della gestione

Si ricorda che i gestori delle strutture ricettive, in quanto incaricati di maneggio di denaro pubblico sono qualificati come agenti contabili e pertanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti. Tra gli obblighi degli agenti contabili è compresa la presentazione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 30 gennaio, del conto della gestione.

Incasso dell’imposta di soggiorno

Il gestore, come abbiamo visto, è tenuto a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta rilasciando al cliente un’apposita quietanza. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata  al cliente (mantenendone una copia) oppure l’importo dell’imposta può essere inserito nella fattura indicandola come “operazione fuori campo Iva“. Su questo, appare rilevante soffermarsi, sugli oneri connessi allo strumento che il cliente utilizza per pagare il conto e, prima ancora, per effettuare la prenotazione e concludere il contratto. Qualora il cliente paghi con carta di credito o carta di debito, il gestore dovrebbe versare al Comune l’importo intero della tassa, pur avendone di fatto incassato solo una parte, a causa dell’applicazione delle commissioni dovute al gestore della carta (il tasso applicato può variare, a seconda del tipo di carta e del gestore, tra lo 0,50% e il 2,5%).

Imposta di soggiorno e locazioni turistiche

L’imposta di soggiorno, a parte specifici casi di esenzione stabiliti dal Comune, è dovuta anche dai soggetti che effettuano le c.d. “locazioni turistiche“, ovvero locazioni effettuate nei confronti di turisti, per un periodo massimo di 30 giorni. In questo caso, l’imposta di soggiorno deve essere riscossa e versata a cura del proprietario dell’immobile. Tuttavia, nel caso in cui la gestione di unità abitative ad uso turistico avvenga per il tramite di agenzie immobiliari attraverso un contratto che ne regola la gestione, la registrazione, la dichiarazione mensile e il versamento al Comune dell’imposta di soggiorno sono a carico delle suddette agenzie.

Conservazione della documentazione

Il gestore della struttura è tenuto a conservare le fatture/ricevute effettuate in relazione all’applicazione dell’imposta di soggiorno per un periodo di 5 anni, al fine di poterle esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali tenute al controllo. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate nelle varie comunicazioni periodiche.

Avete avuto esperienza con l’imposta di soggiorno? Se volete chiederci un parere, o lasciare la vostra opinione, o ancora approfondire l’argomento lasciandoci un vostro commento, saremo lieti di pubblicarlo, per rendere le informazioni utili a disposizione di tutti gli interessati.

FAQ

Quando è dovuta l’imposta di soggiorno?

La tassa di soggiorno è dovuta da tutti coloro che soggiornano in strutture ricettive presente nel comune: alberghi, agriturismi, Bed&Breakfast, stanze affittate con AirBnB.

Come si calcola l’imposta di soggiorno?

Si calcola moltiplicando il numero dei soggetti per le notti di permanenza. L’importo dell’imposta si ricava moltiplicando il numero di pernottamenti per la tariffa prevista per la tipologia di struttura (tariffe approvate da Delibera comunale).

Chi paga l’imposta di soggiorno?

L’imposta è “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio“. L’imposta di soggiorno, quindi, è un’imposta fissa richiesta ai turisti, ovvero alle persone che alloggiano presso le strutture ricettive di quei comuni che adottano lo strumento fiscale.

Chi non paga l’imposta di soggiorno?

Tale tassa non è però addebitabile a diverse categorie di viaggiatori: residenti, bambini al di sotto dei 12 anni, universitari fuori sede, disabili e accompagnatori, malati e i congiunti di chi è ricoverato in strutture sanitarie, militari e Polizia, autisti di autobus e accompagnatori turistici.

Cosa si intende per pernottamento e qual è l’intervallo di tempo da considerarsi pernottamento?

Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata, tra le ore 18:00 e le 10:00.
Pertanto, a titolo esemplificativo se un soggetto occupa la camera dalle ore 2:00 alle ore 6:00 è soggetto all’imposta in quanto pernotta nell’intervallo di tempo suddetto.

Chi occupa una camera in orario diurno, il cosiddetto “day use”, è soggetto al pagamento dell’imposta?

Il “day use” non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come presupposto d’imposta il pernottamento nella struttura ricettiva.

Come si rilascia al cliente la ricevuta dell’imposta pagata? L’importo è soggetto ad IVA o no?

L’imposta di soggiorno non è assoggettata all’applicazione dell’IVA.
Si potrà inserire la somma per l’imposta nella fattura fuori campo IVA, oppure fare una ricevuta a parte utilizzando un generico ricevutario o stampando direttamente la quietanza mediante il software messo a disposizione gratuitamente dal Comune.
Qualora si utilizzasse il ricevutario o la fattura, si dovrà apporre la seguente dicitura:
Comune di “xxxxxx” – Assolta imposta di soggiorno per € __________ – Delibera nn. ………..

A chi può essere rilasciata la quietanza quando è la Ditta/Ente che paga i pernottamenti e non la persona fisica che materialmente soggiorna nella struttura?

In questo caso le soluzioni possono essere due e sono a discrezione del gestore della struttura ricettiva:
– la ricevuta dell’imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura e che corrisponderà l’imposta e se la farà rimborsare dalla Ditta/Ente esibendo la ricevuta rilasciata dal gestore della struttura;
– la ricevuta dell’imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla Ditta/Ente, anziché alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura.
In ogni caso l’imposta dovrà essere riversata e i pernottamenti andranno dichiarati nel rispetto dei modi e tempi previsti dal Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta di soggiorno.

Che cosa succede se l’ospite si rifiuta di pagare l’imposta di soggiorno?

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta da parte dell’ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune. Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell’imposta non versata con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.

Nel caso di viaggi di gruppo, la ricevuta va rilasciata ad ogni singolo soggetto?

La ricevuta può essere rilascia sia singolarmente sia al capo gruppo.

Se l’immobile locato ad uso turistico è dato in gestione ad una agenzia, il proprietario deve iscriversi al portale dei servizi?

NO . Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di Agenzie simili, con incarico di mandato o un contratto che ne regola la gestione, Immobiliari e tutte le procedure sono a carico delle suddette agenzie.

Nel caso in cui una struttura ricettiva risulta aperta, ma non ha alcuna imposta da versare, è tenuta ad effettuare la dichiarazione annuale?

SI. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell’imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare ugualmente la dichiarazione al Comune.

Nel caso di contratti di locazione di durata annuale è dovuta l’imposta di soggiorno ?

SI. E’ dovuta per i primi 5 giorni di locazione per ogni singolo locatario (ad eccezione per eventuali contratti di locazione espressamente indicati in contratto stipulati per motivi di lavoro).

Se l’ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un’altra, come si calcola
l’imposta dovuta?

Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse, il primo gestore dovrà far pagare l’imposta per i pernottamenti nella propria struttura. Invece, il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti nella precedente struttura,
risultanti dalla ricevuta di pagamento dell’imposta che l’ospite è tenuto a presentare fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento.

Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?

Il gestore ha il dovere di conservare le fatture/ricevute effettuate per 5 anni ed esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate.

Chiarimenti del MEF

 Il MEF il 19 settembre è intervenuto per chiarire alcuni aspetti riguardanti la compilazione del modulo, sui soggetti obbligati e sugli intermediari. 

La dichiarazione è cumulativa?

Il MEF chiarisce che non è necessario che la dichiarazione sia cumulativa, ma occorre presentare due dichiarazioni distinte, una per l’anno 2020 e una per il 2021. Possono fare cumulo solamente i dati che riguardano un preciso anno.

Per soggetti intermediari quali agenzie immobiliari occorre inserire tutti gli appartamenti che hanno in gestione?

Il MEF chiarisce che occorre indicare tutti gli immobili che gli intermediari hanno in gestione. Ciascuna agenzia deve fare una distinta dichiarazione al comune dove sono ubicati gli immobili che ha in gestione.

Per pernottamenti gestiti da un intermediario che riscuote e riversa al comune il contributo di soggiorno questi devono essere ignorati dal gestore che solo in parte riscuote personalmente il tributo?

La risposta è affermativa in quanto il comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017 sulle locazioni brevi ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare – stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ci si trova in detta fattispecie la dichiarazione dovrà essere presentata dall’intermediario.

Nel caso di una casa vacanze gestita essenzialmente da un intermediario che incassa e riversa direttamente l’imposta di soggiorno al Comune, si chiede come occorre procedere con la dichiarazione e se occorre dichiarare soltanto gli sporadici casi in cui l’imposta di soggiorno è stata incassata come gestione diretta o se si deve compilare la dichiarazione per i vari trimestri 2020- 2021 indicando il numero delle presenze senza indicare gli estremi di versamento
(essendo questo fatto direttamente dall’intermediario).

Il MEF risponde che il comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017 sulle locazioni brevi prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ci si trova in detta fattispecie la dichiarazione dovrà essere presentata solo dall’intermediario. Nei casi in cui invece è stata incassata l’imposta di soggiorno anche come gestione diretta, la dichiarazione deve essere presentata pure dal gestore, limitatamente però ai soggiorni gestiti direttamente da quest’ultimo

Il proprietario di un appartamento affittato per locazione breve (non come attività di impresa), nel 2021 ha presentato al mio comune di appartenenza il mod. 21 relativo alla dichiarazione annuale per la tassa di soggiorno riscossa nell’anno. Egli chiede se, in base alle recenti disposizioni, ha l’obbligo di ripresentarla sul sito dell’Agenzia delle Entrate insieme a quella del 2021. Inoltre, si chiede se tale modello deve essere utilizzato anche dagli host del comune visto che nel comune stesso già esiste un sistema di rendicontazione telematico del contributo di soggiorno tramite
apposita piattaforma, in cui è stato già rendicontato per il 2020/2021 il Contributo di Soggiorno incassato e versato.

Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo
dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare
per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare
esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.

Nel caso in cui il titolare dell’attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e non abbia versato integralmente l’imposta, come va compilata la dichiarazione?

Il MEF chiarisce che nel campo versamenti si inserisce l’importo effettivamente versato e nelle Annotazioni Generali può essere valorizzata la circostanza della rateizzazione in corso.

Qualora siano intervenute esenzioni e/o sospensioni dei versamenti a causa degli effetti della pandemia da Covid19, come andrà compilata la sezione Versamenti?

Se il comune ha sospeso l’imposta, la dichiarazione non va presentata. Se si è invece usufruito di esenzioni relative ai soggiornanti, queste si indicano nell’apposito campo

Quante strutture è possibile inserire in una singola dichiarazione?

Per quanto riguarda il numero massimo di strutture per singola dichiarazione, nelle specifiche tecniche è stato indicato il valore 1.500, in considerazione del limite massimo di 3MB delle dichiarazioni inviate tramite Entratel/Fisconline.

36 COMMENTI

  1. Ho ricevuto dal comune di Cassano allo ionio richiesta di pagamento di imposta di soggiorno inerente a luglio 2011. Sono passati 5 anni dal soggiorno e non trovo documento che attesti il pagamento.

  2. Se le chiedono il pagamento della tassa di soggiorno significa che lei ha comunicato al Comune che in quel periodo del 2011 ha avuto ospiti nella sua struttura. Se non può dimostrare di aver effettuato il pagamento quello che può fare è cercare documenti che attestino il passaggio di questi ospiti.

  3. Buongiorno,
    lavoro per un’agenzia di viaggi e mi è capitato di incorrere nella richiesta, da parte di alcune strutture alberghiere (situate in località e regioni diverse da quelle in cui ha sede l’agenzia di viaggi), di riscossione da parte dell’agenzia delle imposte di soggiorno dei clienti prenotanti. Quindi io agente di viaggi dovrei riscuotere, supponiamo in agenzia a Roma, la tassa di soggiorno dovuta per esempio al comune di Pescara, di cui è responsabile l’albergo ivi situato. è possibile/legalmente fattibile tale procedura?

  4. L’imposta di soggiorno diventa esigibile quando il cliente ha soggiornato nel luogo, e non prima del soggiorno stesso. A mio avviso resta di competenza della struttura alberghiera la richiesta del pagamento di tale tassa. Per avere una risposta precisa chiami i Comuni interessati.

  5. Nel luglio 2011 sono stato ospite di una struttura ricettiva nel comune di Cassano Allo Jonio la quale NON mi ha informato dell’esistenza della tassa di soggiorno, non ho quindi alcuna ricevuta in merito e nemmeno ho firmato liberatorie o dichiarazioni al riguardo. Nel dicembre 2016 ricevo dal Comune di Cassano Allo Jonio una notifica di accertamento (tra l’altro errata nel numero di ospiti) e quindi una richiesta di pagamento relativa alla tassa di Soggiorno. E’ giusto e corretto che l’ospite debba pagare la Tassa suddetta a fronte di una mancanza o inadempienza della struttura ricettiva (mancata informazione) ?

  6. L’ospite è il soggetto passivo del tributo, quindi è lei che è in ogni caso tenuto al pagamento. Il Comune è venuto a sapere del suo pernottamento dalla struttura alberghiera, che ha fatto la comunicazione. Secondo la struttura lei non ha effettuato il pagamento della tassa. Se vuole rifarsi contro la struttura alberghiera dovrà citarla in giudizio e le servirà sicuramente un avvocato.

  7. Non le sembra un controsenso? Per una inadempienza della Struttura ricettiva è l’ospite a pagare ?! Poi mi sorge un altro dubbio: il Comune mi ha inviato una notifica di accertamento ERRATA !!! Chi ha fornito i dati (ERRATI) al Comune ? (altra inadempienza della struttura ricettiva o l’Ammiistrazione Comunale ci sta’ “provando” ??). Il fatto che ci siano degli errori sulla notifica invalida l’accertamento ?
    Grazie (e perdoni lo “sfogo” ma mi sembra una profonda ingiustizia)

  8. La struttura ha comunicato la sua non volontà di pagare. La struttura è obbligata a comunicare i dati degli ospiti, quindi ha comunicato anche i suoi dati. Il Comune poi le ha inviato la comunicazione. Dove sia stato l’errore non si sa. Se lei non ha negato il pagamento della tassa può citare in giudizio l’albergo, ma non credo che per questa cifre ne valga la pena.

  9. Forse mi sono espresso male… la struttura NON mi ha assolutamente informato dell’esistenza della tassa di soggiorno e questo, mi pare, sia un OBBLIGO della struttura stessa… probabilmente non ne era nemmeno a conoscenza di conseguenza NON ha informato i suoi ospiti… io NON ho firmato nessuna liberatoria e/o dichiarazione dove si evince la mia NON volontà a pagare la tassa in questione… è questa (secondo me) è una inadempienza della Struttura ricevente… poi c’è anche un errore nella notifica di accertamento del Comune, nel numero delle persone e quindi nel calcolo della tassa stessa… cui si deduce un accertamento “superficiale” dello stesso… quindi abbiamo:
    1. La struttura ricevente che NON ha assolto al suo obbligo di informare i propri ospiti dell’esistenza della tassa in questione
    2. Il Comune che ha inviato una notifica di accertamento “sommaria” e NON corretta sulla base di dati forniti dalla struttura ricevente (presumo!?)
    …ed io che devo PAGARE per tutto quanto sopra ?! francamente non mi pare giusto (anche giuridicamente)… cmq GRAZIE per il tempo che mi sta dedicando

  10. Il problema è che anche se la struttura avesse omesso tutto quello che sta indicando lei deve essere in grado di provarlo in giudizio, altrimenti rimane lei obbligato al pagamento della tassa. L’unica cosa che può fare è chiedere l’annullamento per il vizio di notifica, ma le consiglio di chiedere ad un avvocato esperto in diritto amministrativo.

  11. Buongiorno, siamo una società che gestisce diversi appartamenti a Milano.Ci siamo appena registrati in comune come cav (case appartamenti vacanze)…quello che non mi è chiaro è DA QUANDO dobbiamo incominciare a incassare la tassa di soggiorno?
    Grazie

  12. Da quando avviate l’attività siete soggetti alla comunicazione dei dati delle presenze al Comune e contestualmente al versamento dell’imposta di soggiorno.

  13. Buongiorno,

    In caso di locazione turistica, se la ricevuta non riporta tutti i dati richiesti dal Comune (data di nascita, residenza etc), sia del capogruppo/capofamiglia che di tutti gli ospiti, ma solo l’entità della tassa riscossa, si rischia una sanzione amministrativa? in tal caso la sanzione del dlgs 267/00 vale per ogni singola ricevuta non correttamente compilata oppure è globale per tutti gli adempimenti?

    Inoltre, se il titolare della struttura esibisce all’autorità tutti i documenti comprovanti l’effettivo versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno dovuta, ciò non può essere sufficiente a sanare un eventuale difetto di esibizione delle ricevute (che magari sono state perse o compilate male)?

    Grazie mille

  14. Quello che conta è la dichiarazione che lei deve fare al comune con gli inquilini che devono pagare la tassa. Tale dichiarazione sarà verificata con i versamenti della tassa che farà al Comune.

  15. Benissimo, mi ha dato la conferma che ovviamente quello che conta sono le comunicazioni gestore-comune e non tanto le ricevute.

    Grazie mille e buona giornata.

  16. Buonasera, vorrei sapere se l’imposta di soggiorno è dovuta anche nell’ipotesi della formula di soggiorno day-use escludendo chiaramente il pernottamento. Per me l’art. 4 del D. L’ha 23/11 è molto chiaro in quanto fa riferimento al numero di notti e quindi è da escludersi il versamento da parte del cliente dell’imposta di soggiorno nel caso in cui si trovasse ad alloggiare nella struttura ricettiva solo di giorno. Purtroppo non c’è chiarezza in merito ed in uno stesso Comune una struttura mi ha applicato l’imposta di soggiorno ed un’altra no a parità di soggiorno escluso il pernottamento. Grazie, rimango in attesa.

  17. In generale l’imposta di soggiorno è dovuta in base al numero di notti a persona. Quindi il day use deve essere considerato esente da imposta di soggiorno. Tuttavia, operativamente, ogni Comune fa un po’ come crede. Quindi, la cosa migliore è interfacciarsi con il Comune di riferimento e chiedere a loro se considerano oggetto di pagamento anche il day use.

  18. Buongiorno, sono una studentessa du un’università estera che svolge un periodo di lavoro a Torino. Mi è stato chiesto dalla struttura di pagare la tassa di soggiorno, ma mi chiedo se, essendo studentessa, debba pagarla oppure no. Grazie

  19. La tassa di soggiorno è dovuta da tutti i non residenti nel Comune che vi soggiornano, indipendentemente dal fatto che siano o meno studenti, lavoratori turisti etc.

  20. Buonasera,
    Cortesemente vorrei sapere se ove previsto il pagamento della tassa di soggiorno, la struttura ricettiva debba emettere regolare ricevuta per il pagamento ricevuto con obbligo di consegna della stessa al cliente. Inoltre chiedo se èsiaobbligatorio pagare la tassa in contanti.
    Grazie

  21. La struttura è tenuta a rilasciare ricevuta per l’incasso della tassa di soggiorno. Il pagamento dal turista può avvenire sia in contanti che con mezzi tracciati, secondo i limiti del pagamento in contanti. Poi per il pagamento dalla struttura al Comune, bisogna leggere cosa prevede ogni Comune interessato.

  22. Salve
    il comune di Santa Teresa (come altri comuni sardi) hanno istituito da quest’anno la tassa di soggiorno anche sulle seconde case in comodato gratuito.
    Ovvero se non è presente il proprietario, chiunque non sia un parente prossimo (genitori, figli, nipoti, nuore o generi) è tenuto al pagamento dell’imposta. Ora succede che io e la figlia del proprietario (nonchè mia moglie) quest’estate ospiteremo mio sorella e il suo ragazzo per una settimana e, a domanda diretta, ci hanno confermato che loro due dovranno pagare l’imposta.
    Le risulta una cosa con un qualche fondamento legale?
    Chiaramente è un modo per fare cassa veloce non essendo in grado (evidentemente) di andare a beccare tutti gli affitti in nero che ci sono, comunque mi sembra allucinante, riesce a convincermi del contrario?

  23. Concordo sul fatto che sia una cosa allucinante, e mi sembra davvero molto difficile da tracciare come cosa. Comunque i Comuni hanno piena facoltà di decidere come ritengono più opportuno in merito alla tassa di soggiorno. Non c’è limite alla loro fantasia perché è materia di loro specifica competenza.

  24. Domanda
    Da turista come faccio a vedere se il gestore ha versato la mia tassa di soggiorno al comune.

  25. Il turista non ha modo di verificarlo, ma non è il turista il responsabile del pagamento se ha la ricevuta di pagamento del gestore. Da quel momento il problema del pagamento al Comune è responsabilità del solo gestore.

  26. Nel campeggio in cui sono stato ospite ad agosto 2018 mi hanno richiesto il pagamento della tassa di soggiorno espressamente in contanti. Premetto a scanso di equivoci che mi è stata rilasciata regolare quietanza.

    Alla mia domanda: “perché non posso pagare con bancomat o carta di credito” mi è stato risposto “guardi, non lo so, ma a noi il comune di XXX ci ha detto che dobbiamo riscuoterla in contanti”.

    Mi pare che la cosa non stia in piedi. Il comune vuole dal responsabile della struttura un resoconto e una somma.

    Comprendo si possa trattare di un problema “economico” dovuto alle commissioni sugli strumenti di pagamento, ma in tal caso mi sembra scorretto.

  27. La tassa di soggiorno non viene riscossa dai Comuni in contanti, quindi, non capisco la richiesta di pagarla in contanti.

  28. Salve, ho ricevuto dal comune di Cassano allo Ionio un verbale per un mancato pagamento della tassa di soggiorno per un soggiorno effettuato dal 25/08/2013 al 02/09/2013. La raccomandata è stata spedita dal comune il 06/09/2018 quindi suppongo già in prescrizione, tra l’altro sono in possesso della ricevuta dell’avvenuto pagamento alla struttura. Come devo comportarmi adesso?

  29. La prescrizione per l’imposta di soggiorno è il 31/12 del quinto anno successivo al pagamento. La richiesta è valida. Se conserva il pagamento, può agire in autotutela.

  30. Buongiorno,
    anch’io ho ricevuto in data 23/11/2018 racc dal Comune di Cassano All’Ionio con avviso di accertamento dell’omesso versamento per un soggiorno 23-30 giu 2013. Quindi entro i termini della prescrizione (giusto?). È lecito domandare se qualcosa non è andato nel verso giusto con le strutture alberghiere. Procedendo in autotutela proseguira’ solo con comunicazioni, non dovendosi presentare presso gli organi competenti nel Comune di Cassano ?Saluti

  31. Buonasera, ho un bed and breakfast con codice fiscale (non PIva) e vorrei capire come devo numerare e realizzare una ricevuta della sola tassa di soggiorno, quando la stessa viene riscossa da me successivamente alla data di effettivo incasso del solo soggiorno.
    Esempio:
    oggi ricevo una prenotazione per un soggiorno che avverra` il 3 gennaio 2019, ma con pagamento anticipato (non rimborsabile in quanto riferito alla promozione che offro al momento) avvenuto oggi.
    Oggi emetto quindi una ricevuta relativa a quella prenotazione ipotizziamo la nr.100 del 2 Dicembre 2018
    Il 3 Gennaio 2019 l’ospite arrivera` e mi paghera` la sola tassa di soggiorno.

    Cosa devo fare? Devo emettere una ricevuta del 2019 relativa alla sola tassa di soggiorno e con riferimento alla ricevuta nr 100 del 2018? La devo numerare in qualche modo?
    E cmq la dovro` inserire nel conto di gestione del trimestre del 2019 giusto?
    Grazie

  32. Molto semplicemente quando incassa la tassa di soggiorno emette una ricevuta, farà riferimento a quale pernottamento si riferisce e a quante persone. La cosa importante è riuscire ad associare la tassa pagata al relativo pernottamento, anche se le due cose possono avvenire in annualità successive.

  33. Grazie per la risposta
    Non mi è chiaro se la numerazione della ricevuta della sola tassa (relativa ad un pernottamento di cui l’incasso è pervenuto prima) debba seguire la cronologia delle mie ricevute di incasso dei pernottamenti
    Non trattandosi di incassi “miei” sarebbe anomalo numerarle come tali
    O forse non è necessario numerarle?
    Grazie ancora
    Antonella

  34. Buongiorno.

    Ho appena letto questa sua risposta:
    “La tassa di soggiorno non viene riscossa dai Comuni in contanti, quindi, non capisco la richiesta di pagarla in contanti.”.
    Il motivo sta nella commissione.
    Se io, come gestore di struttura ricettiva, incasso una cifra X a titolo di imposta di soggiorno che mi viene corrisposta tramite carta di credito o bancomat in realtà incasserò X – Y (data Y la commissione, che di norma è compresa tra lo 0.5 e il 2.5 %).
    Al comune, però, dovrò riversare la cifra X, rimettendoci di tasca mia la commissione Y.
    Vero, si parla di cifre piuttosto basse ma il problema è di carattere concettuale: da responsabile d’imposta perché ci devo rimettere, anche fosse un solo centesimo?
    Ci sono un paio di sentenze della Corte dei Conti a riguardo, che comunque non dirimono il problema. Per questo, io, da turista, ho l’abitudine di corrispondere l’imposta di soggiorno in contanti.
    Saluti

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