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Imponibilità Irpef di dividendi e plusvalenze

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Con Decreto del MEF sono state rimodulate le percentuali di imponibilità dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche. La modifica si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% in vigore dal 1º gennaio 2017. Tutte le informazioni relative alla riduzione delle soglie di imponibilità Irpef per dividendi e plusvalenze.

Con decorrenza dal 1º gennaio 2017 è stata rimodulata la percentuale di imponibilità di tassazione di capital gain e di dividendi percepiti da persone fisiche residenti.

La modifica normativa recepisce gli effetti della nuova aliquota di tassazione delle società soggette all’applicazione dell’IRES (che passa dal 27,5% al 24%) prevista dalla Legge di Stabilità del 2016, la quale prevede altresì (art. 1, comma 62) la riduzione all’1,20% della ritenuta a titolo di imposta da operare sugli utili corrisposti ai soggetti IRES con sede all’interno dell’Unione Europea oppure all’interno dello spazio economico europeo.

Per evitare di commettere erorri, quindi, abbiamo pensato di aiutarvi riepilogandovi le nuove soglie di imponibilità per dividendi, in vigore dal 2017 e  per le plusvalenze, in vigore dal 2018.

Esercizi a cavallo

Il Decreto prevede che le nuove aliquote si applichino sugli utili prodotti a ’’.. partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016..’’.

Tale previsione normativa ricomprende pertanto anche gli esercizi ‘‘a cavallo’’.

Ad esempio, un esercizio che inizi il 1 giugno 2016 e termini il 31 maggio 2017: in questo caso le nuove percentuali di imponibilità si applicheranno sugli utili prodotti nel periodo 1 giugno 2017/31 maggio 2018.

Dividendi: le nuove soglie di imponibilità

In base alle nuove previsioni normative, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% (percentuale di esenzione, pertanto, del 41,86%):

  • Gli utili derivanti da soggetti IRES percepiti da persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni ‘‘qualificate’’;
  • Proventi equiparati agli utili (strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione) detenute da persone fisiche (partecipazione qualificata) non in regime di impresa;
  • Gli utili percepiti da persone fisiche in regime di impresa (partecipazioni sia qualificate che non qualificate).

La percentuale di imponibilità cambia, per i soggetti sopra evidenziati, dal 49,72% (esenzione per il 50,28%) al 58,14% (esenzione per il 41,86%).

Per le partecipazioni non qualificate l’imposta sostitutiva rimane invece del 26%.

Se volete approfondire la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, vi rimando a questo contributo: “Dividendi: normativa e regime fiscale di tassazione“.

Soggetti interessati

Le nuove aliquote si applicano a:

  • Persone fisiche non in regime di impresa per quanto riguarda le partecipazioni qualificate;
  • Persone fisiche in regime di impresa;
  • Enti non commerciali.

Enti non commerciali

La modifica normativa riguarda anche la tassazione degli enti non commerciali i quali passano da una tassazione sugli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 del 77,74% (esenzione del 22,26%) ad una imponibilità del 100% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2016.

Plusvalenze: soglie di imponibilità

Per le plusvalenze e le minusvalenze le nuove aliquote si applicano a partire dal 1º gennaio 2018.

Per le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di impresa la percentuale di imponibilità rimane del 58,14% (sempre che effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018).

Tale misura di imponibilità vale anche nel caso delle plusvalenze con i requisiti della Participation Exemption, ovviamente detenute da persone fisiche in regime di impresa. La PEX, infatti, non è applicabile ai soggetti non imprenditori.

Per quanto riguarda invece le plusvalenze realizzate da persone fisiche non in regime di impresa, la nuova percentuale di imponibilità vale solo nel caso in cui l’effettuazione dell’operazione e la percezione del corrispettivo avvengano dopo il 1º gennaio 2018. Per le persone fisiche non in regime di impresa la tassazione della plusvalenza segue il regime di ‘‘cassa’’ e non di competenza.

Esempio di tassazione della plusvalenza

Una persona fisica, non in regime di impresa, detiene una partecipazione qualificata in una s.r.l. Fiscalmente il valore della partecipazione è di 100. A settembre 2016 la partecipazione viene ceduta a 1000. Il corrispettivo, tuttavia, verrà incassato a marzo 2018.

Nel caso di specie, l’operazione è stata effettuata prima del 1º gennaio 2018, ma il corrispettivo è stato pagato (e incassato dalla persona fisica) nel 2018. La plusvalenza di 900 sara` sottoposta a tassazione nella misura del 49,72%, anziche´ del
58,14%.

Soggetti esclusi

La nuova normativa non riguarda, quindi, le persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni non qualificate, per le quali rimane l’imposta sostitutiva del 26%.

Per quanto riguarda le plusvalenze, la rideterminazione della quota esente non riguarda i soggetti seguenti (art. 5 del DPR n. 917/86):

  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società semplice.

Casi particolari

Tassazione delle riserve di utili formate sino al 31 dicembre 2016

L’attuale modifica della base imponibile delle persone fisiche riguardo ai dividendi ha la stessa ratio della modifica avvenuta nel 2008 (che ha modificato la percentuale di imponibilità dal 40% al 49,72%).

Potrebbe avvenire, pertanto, che un soggetto IRES detenga contemporaneamente nel proprio patrimonio: riserve di utili formate sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, sia riserve di utili formate dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

In un caso come quello delineato, il Decreto stabilisce che ai fini della tassazione in capo al soggetto percipiente si intendono distribuiti prioritariamente:

  • Le riserve di utili prodotti dalla società sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007,
  • Le riserve di utili prodotti dalla società dall’esercizio successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007 sino a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Si ipotizzi la seguente situazione:

  • Il socio persona fisica X detiene una partecipazione qualificata (100%) nella società YK;
  • YK possiede riserve di utili per E 150.000,00 così composte:
    • 20.000,00 E utili sino al 2007
    • 75.000,00 E utili dal 2008 al 2016
    • 55.000,00 E utili realizzati dopo il 31.12.2016.

Si ipotizzi che nel 2018 vengano distribuiti per E 100.000,00; La base imponibile del socio sarà così determinata:

[(20.000 * 40%) + (75.000 * 49,72%) + (5.000 * 58,14%) = (8.000 + 37.290 + 2.907) = 48.197,00 da sottoporre ad aliquota progressiva]

Prospetto del capitale e riserve

L’ammontare delle riserve formate con utili sino al 2007 e nel periodo 2008-2016 – deve essere segnalato nel quadro della dichiarazione relativo al ‘‘Prospetto del capitale e delle riserve’’ (Quadro RS del modello Redditi Societa` di Capitali).

Gli organi di controllo, pertanto, monitoreranno i decrementi delle citate riserve per calcolare la base imponibile (con le aliquote di cui sopra) del socio.

Per quanto riguarda, invece, i dividendi distribuiti da società o enti non residenti, i dati relativi alla stratificazione degli utili (ante o post 2007, o utili dal 2017) del soggetto erogante devono essere forniti all’intermediario, dal soggetto percipiente (la persona fisica o l’ente non commerciale) previa attestazione del soggetto estero.

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