HomeFisco InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaLavoratori impatriati 2024: agevolazione al 50% per 5 anni

Lavoratori impatriati 2024: agevolazione al 50% per 5 anni

L’agevolazione per i lavoratori impatriati art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 dal 2024, l’agevolazione fiscale ai fini IRPEF richiede almeno tre anni di residenza fiscale estera, permanenza in Italia di almeno cinque, per attività di lavoro dipendente o professionale con elevati requisiti di specializzazione. Detassazione al 50% del reddito per cinque anni.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 (Decreto internazionalizzazione) ha riscritto il regime dei lavoratori impatriati in Italia. Il precedente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 è stato abrogato e non più applicabile per i rientri in Italia dal 2024.

La nuova normativa ha riscritto e modificato in modo sostanziale il precedente regime agevolato. Attualmente, dopo 3 anni di residenza fiscale estera, con la presenza di requisiti di qualificazione, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o professionale in Italia consente la detassazione del 50% (60% in caso di figli minori) del reddito imponibile per 5 anni. Vediamo, di seguito tutti i dettagli su questa agevolazione. Al termine dell’articolo il modulo di contatto se desideri analizzare la tua situazione personale.

Condizioni per la nuova agevolazione per i lavoratori impatriati dal 2024

Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L’agevolazione consiste in una detassazione ai fini IRPEF del 50% (ordinariamente) del reddito imponibile per cinque periodi di imposta. Tuttavia, vi sono una serie di novità e particolarità da tenere in considerazione.

Tabella riepilogo: agevolazione impatriati

Novità agevolazione lavoratori impatriati 2024

Beneficiari

Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Per il momento il riferimento è per i soli cittadini italiani, senza alcun riferimento a cittadini stranieri.

Attività lavorative agevolate e limiti reddituali

Per quanto riguarda i redditi oggetto di questa agevolazione rientrano tra le categorie agevolate:

  • I redditi da lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Di fatto, quindi, restano esclusi dall’agevolazione i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di impresa.

Reddito annuo massimo agevolabile

Il reddito agevolabile massimo annuo è fissato a 600.000 euro. In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, dottrina prevalente ritiene che si tratti di una soglia, superata la quale, trova applicazione la tassazione ordinaria del reddito. Quindi, ad esempio, ipotizzando un reddito annuo di 700.000 euro, si avrebbe una tassazione agevolata al 50% sui 600.000 euro, con un imponibile di 300.000 euro. Gli ulteriori 100.000 euro di reddito dovrebbero seguire la tassazione piena IRPEF. Sempre in attesa di chiarimenti ufficiali, non sembrerebbe che tale soglia, qualora superata pregiudichi l’accesso all’agevolazione.

Assunzioni infragruppo ammesse ma con vincoli

Rispetto alle precedenti versioni del testo, la disposizione definitiva prevede che vi possa essere attività lavorativa in Italia svolta in continuità con quella svolta all’estero. È il caso, ad esempio del lavoro in smart working con datore di lavoro non residente. Oppure, ancora, è ammessa la possibilità che vi sia datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero. Tuttavia, in questi casi sono previsti requisiti particolari di permanenza estera da rispettare, ovvero:

  • Sei periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Questo per i lavoratori che non siano stati in precedenza impiegati in Italia a favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Si tratta di situazioni di assunzione diretta all’estero;
  • Sette periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Nel caso in cui il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Situazione di precedente assunzione in Italia e successivo trasferimento oltreconfine.

Di fatto, quindi, tale disposizione appare volta a disincentivare la possibilità di usufruire dell’agevolazione a seguito di distacchi internazionali.

Nel testo non vi sono riferimenti a passaggi del lavoratore dalla stabile organizzazione estera alla casa madre italiana o il contrario. Tuttavia, si attendono chiarimenti, anche se potrebbero ritenersi possibili.

Lavoratori con figli minori

Per i soggetti che si trasferiranno in Italia con un figlio minore la percentuale di detassazione del reddito agevolato sarà del 60% (rispetto a quella del 50% ordinariamente prevista). Lo stesso incremento dell’agevolazione si applica anche a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime impatriati. Deve essere precisato che per questa maggiorazione è richiesto il requisito che il figlio minore sia e mantenga la residenza fiscale in Italia.

Il beneficio della maggiore detassazione può essere applicato a partire dal periodo di imposta in corso alla nascita del figlio o dell’adozione e per il tempo residuo del quinquennio agevolato.

I requisiti di elevata specializzazione e qualificazione per i lavoratori impatriati

La principale novità di questa nuova agevolazione riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Il riferimento può essere dato dalla Circolare n. 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:

  • Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli:
    • 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza);
    • 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e
    • 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate. Si tratta delle seguenti professioni: farmacista, architetto, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere, medico chirurgo.

Importante evidenziare che il requisito della laurea non per forza deve essere stato conseguito all’estero. La stessa, infatti, può anche essere stata conseguita nel periodo precedente l’espatrio. In particolare, la Circolare n. 17/E/2017 ha precisato che occorre essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente, quindi anche una laurea presa all’estero (o in Italia). Oppure, l’attestato legato ad un completamento di un percorso di studi di almeno tre anni. 

Proroga triennale ma solo per i rientri 2024

Deve essere evidenziato anche che il periodo ordinariamente oggetto di agevolazione (quindi il quinquennio) può essere prorogato di un ulteriore triennio. Nel caso la detassazione del reddito resta ferma nella misura del 50%, e sempre verificando i requisiti di accesso del nuovo regime. Questa estensione, tuttavia, appare limitata alla specifica ipotesi del trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e all’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia. In attesa di chiarimenti, sicuramente utili, appare una estensione legata ai soggetti che avevano già programmato un rientro in Italia con l’acquisto di un immobile (immaginando di poter usufruire dell’estensione dell’agevolazione di un quinquennio come era previsto nell’agevolazione previgente).

Per approfondire: “Estensione dell’agevolazione impatriati variabile“.

Regime transitorio per i rientri fino al 31 dicembre

La norma introduce un particolare regime transitorio per i soggetti che, pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024, abbiano provveduto ad iscrivere all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2023. In pratica, si tratta dei soggetti iscritti all’anagrafe dal 4 di luglio al 31 dicembre del 2023. Inoltre, il regime transitorio trova applicazione anche per i rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Questi soggetti, verificandone i relativi requisiti, hanno la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione “precedente“, ovvero quella prevista dall’art. 16 del D.Lgs n. 147/15. Sul punto, tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti applicativi. Per vedere la precedente disciplina ti lascio a questo articolo di approfondimento: “Lavoratori impatriati agevolazione D.gs. n. 147/15“.

Conclusioni

Il testo della nuova agevolazione per i lavoratori impatriati appare sicuramente con requisiti più stringenti rispetto alla norma precedentemente in vigore. Il periodo agevolato è minore, i requisiti comprendono l’elevata qualificazione e specializzazione, il periodo all’estero e quello di impegno a restare in Italia sono più lunghi. Inoltre, l’importo dell’agevolazione è inferiore rispetto al passato. In ogni caso, in attesa della pubblicazione del testo e dell’uscita dei relativi chiarimenti queste sono le informazioni attualmente a disposizione.

Dal 2024 ad essere agevolati saranno soltanto lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (o assimilato) o autonomo (pare non vi sia più traccia del reddito di impresa). Tali lavoratori saranno chiamati a verificare la presenza della qualificazione lavorativa o della specializzazione, aspetto non sempre semplice da verificare e saranno chiamati a verificare un periodo all’estero di almeno 3 anni ed un mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni. In caso contrario è prevista la restituzione dell’imposta non versata e l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Se hai bisogno di aiuto per comprendere meglio questa agevolazione, come adempimenti, tassazione dei redditi di fonte estera, aspetti del trasferimento di residenza in Italia, monitoraggio fiscale ed aspetti connessi (previdenza, immobili, etc), contattaci per una consulenza. Compila il modulo di contatto sottostante ed indicaci la tua situazione ed i tuoi dubbi per vedere se possiamo aiutarti e ricevere il preventivo per una consulenza.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

449 COMMENTI

  1. Salve, io sono un manager che ha lavorato 7 anni in Thailandia, con solo due anni di iscrizioni ad Aire (ultimi due) dovrei rientrare fisso in Italia per cambio lavoro, e vorrei sapere se rientro in questa agevolazione.

  2. Servono almeno 5 periodi di imposta con residenza fiscale estera per poter beneficiare di questa agevolazione. Lei da quanto mi scrive non li ha maturati, quindi non può aderire, putroppo, a questo regime così favorevole.

  3. Ho lavorato come senior manager da 8 anni all’estero per una multinazionale ed iscritto regolarmente all’AIRE. Pur non ricevendo un contratto da dirigente in italia, ma sempre come senior manager/department head, posso usufruire dei vantaggi previsti dalla normativa sul rietro dei cervelli? ho anche conseguito un Master of arts in Olanda qualche anno addietro.
    Grazie

  4. Per rispondere bisogna analizzare la situazione in dettaglio. Se vuole la contattiamo in privato.

  5. Salve,
    sono rientrato il Maggio 2016 dopo essere stato iscritto all’aire per 5 anni ed ho richiesto ,erroneamente credo, l’applicazione della Legge n. 238/2010.
    Capisco che avevo diritto all’art 16 della 147, come faccio per sanare la situazione? Faccio un conguaglio dichiarazione dei redditi 2018 e richiedo lìapplicazione della 147 sul periodo d’imposta dell’anno scorso o devo prima fare un interpello esplicito all’agenzia delle entrate per avere la 147 fino a Dicembre 2020?
    Cordiali saluti;

  6. Buongiorno,

    L’agevolazione è valida anche per chi rientrerà nel prossimo futuro, ad esempio nel 2019? E varrà sempre per 4 periodi d’imposta?
    Grazie

  7. Fino a quando non ci saranno modifiche normativa la normativa proseguirà ad avere efficacia. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti in privato.

  8. Buongiorno,

    Sono cittadino francese laureato e residente in italia dal 06/2014. Lavoro in italia anche dal 06/2014. Prima lavoravo all’estero.

    Anche se ho già lavorato 4 anni in italia, sto attualmente cambiando di datore di lavoro, potrei quindi usufruire delle agevolazione 147/2015?

    Cordialmente

  9. Bisogna vedere con maggiore dettaglio il 2018 potrebbe essere l’ultimo anno di agevolazione.

  10. sono lavoratore (laureato) non iscritto all’ AIRE ma con residenza fiscale a Londra (la mia residenza è ancora in Italia). Posso comunque avere tale agevolazione o devo essere iscritto all’ AIRE? avete un riferimento normativo? graize mille

  11. Ciao. La residenza non è solo Aire, se vivi più di 180 gg nel paese estero, se hai un conto corrente li, affitto, e non hai moglie in italia puoi accedere al credito di imposta…. Sto seguendo mio fratello con il tuo stessi quesito….

  12. Attenzione non è proprio così, per l’ottenimento di questa agevolazione è fatto riferimento ai requisiti di cui all’articolo 2 del Tuir, quindi l’AIRE è requisito necessario. Poi che l’agevolazione si possa chiedere anche senza i requisiti è altro discorso.

  13. iscrivendomi ora all’ AIRE, si avrebbe la retroattività e quindi poter accedere al beneficio?

  14. Buongiorno, mi chiedevo nel caso di richiesta di agevolazione per “impatriati laureati”, se il requisito dei 24 mesi di attività lavorativa continuativa all’estero debba coincidere pari pari con la residenza fiscale. Nel mio caso ho aperto p.IVA austriaca il 14.7.16 e mi sono iscritto all’AIRE l’8.8.16. Ora, se rientrassi in Italia e trovassi lavoro a partire da settembre 2018, posso fare domanda di agevolazione dal 2019 (essendo il 2018 da considerarsi sotto la fiscalità del Paese che mi ospita) o salta il discorso (nel senso che è meglio se rimando trasferimento e ricerca di lavoro a gennaio)?! Grazie per il supporto.

  15. Deve fare attenzione al fatto che rientro in Italia e inizio dell’attività lavorativa devono essere coincidenti. Quindi, conviene rientrare in Italia quando si sa di poter iniziare qui una nuova attività lavorativa da lavoratore autonomo o di lavoro dipendente.

  16. Grazie per la risposta. Quindi nel caso rientrassi in Italia con un nuovo lavoro a settembre (= residenza fiscale ancora austriaca per il 2018) potrei fare regolare domanda? O debbo aspettare l’anno nuovo per una questione di spostamento della residenza fiscale? Perché se il riferimento è quello dello spostamento della residenza fiscale, quello che ne deriva per via logica (per quello che ne capisco) è che è possibile trasferirsi e fare domanda solo nei primi 182 giorni dell’anno… O è possibile trasferirsi e trovare lavoro anche nel secondo semestre e poi spostare la residenza fiscale in un secondo momento, con lo scoccare del nuovo anno? Grazie mille.

  17. Se rientra a settembre e trova lavoro potrà chiedere l’agevolazione e le sarà accordata dall’anno successivo quando avrà residenza fiscale italiana.

  18. Buongiorno,
    ho lavorato all’estero per 8 anni e rientrero’ in Italia con lavoro dirigenziale da meta’ luglio di quest anno.
    Cio’ significa che non potro’ usufruire degli incentivi fiscali nel 2018, in quanto saro’ considerata residente in UK.
    Vorrei sapere se gli incentivi fiscali potranno essere applicati dal 2019 in poi (o se ne perdo i diritti) e se i 5 anni inizieranno a partire da Gennaio 2019 o da quest anno.
    Grazie

    Paola

  19. L’agevolazione parte dal momento in cui lei acquista residenza fiscale italiana. Da quel momento potrà usufruire di tutti i benefici negli anni successivi.

  20. Mi scusi, non credo di aver capito: se io rientro da meta’ luglio in Italia, la residenza torna in italia perche’ mi rimuovo dall’AIRE, ma devo comunque pagare le tasse nel mio paese di residenza fiscale fino a luglio (che e’ il Belgio, nel mio caso).

    Dal 1 Gennaio 2019 ho a disposizione 5 anni (2019-20-21-22-23) di detassazione, o 4?

  21. Non è come dice, lei non ha molto chiaro come funziona la residenza fiscale. Lei acquisterà residenza fiscale italiana solo dal 2019. Da li avrà diritto a cinque anni di agevolazione.

  22. Buongiorno, se un soggetto straniero ha posto la propria residenza fiscale in Italia a fine 2014 (quindi di fatto nel 2015) può rientrare nel regime degli impatriati? e se si, come deve dichiarare il priprio reddito nella dichiarazione se il suo datore di lavoro non ha mai fatto niente?
    Grazie molte

  23. Questa fattispecie non rientra tra quelle agevolabili. Deve trattarsi di cittadini italiani che riportano la residenza fiscale in Italia.

  24. Buongiorno Fiscomania, per quanto riguarda la domanda di Filipo B. penso che possa chiedere le agevolazioni con il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n 147 Art. 16 e la legge 11 dicembre 2016 n 232 (150+151).

  25. Buongiorno, forse è una domanda un po’ banale, ma mi chiedevo quale fosse la “tolleranza” sui tempi per rientrare nei requisiti; porto il mio esempio: cancellazione prevista AIRE l’8.8, registrazione anagrafe italiana il 13.8 e inizio lavoro da dipendente (in Italia) il 20.8. Nel mio caso viene mantenuto il requisito di coincidenza tra rientro e lavoro, oppure devo agire diversamente? Ringrazio molto per la disponibilità, un cordiale saluto, Paolo

  26. Sicuramente nel suo caso c’è coincidenza, quindi, non dovrebbero esserci problemi per applicare alla sua situazione il regime dei lavoratori impatriati.

  27. Grazie per la cortese risposta. Un ultimo dubbio: cosa succede se rientrassi in Italia per svolgere un lavoro stagionale non qualificato (1-2 mesi), per poi passare subito dopo a fare un lavoro – diciamo – stabile (contratto a tempo determinato di un anno)? Non cambia niente per richiedere l’agevolazione fiscale o bisogna prendere qualche particolare precauzione? Grazie mille per la gentilezza, saluti, Paolo

  28. Buongiorno, mi permetto di porre un ultimissimo quesito: una volta rientrato in Italia, ho presentato domanda al datore di lavoro per l’applicazione del contributo di riduzione dell’IRPEF a partire dal 2019 (per quest’anno sono ancora residente fiscalmente all’estero). Il problema che ora si pone è: per questi mesi di lavoro (fino a dicembre) è giusto che io sia soggetto a IRPEF in busta paga o devo richiedere al datore di lavoro di non applicarla in quanto le tasse le andrò a pagare comunque in Austria? Come funziona in questi casi? Ringrazio molto per la disponibilità, un cordiale saluto, Paolo

  29. Salve,
    Sono rientrato in Italia 2 anni fa e sono in procinto di cambiare azienda sempre con residenza fiscale in Italia. Posso contiunuare ad usufruire del regime agevolato per i residui 3 anni fiscali?
    Cordialmente,
    MF

  30. L’agevolazione legata ai lavoratori impatriati prosegue anche cambiando datore di lavoro.

  31. Buonasera,
    vorrei capire se rientro o meno nel regime fiscale agevolato di cui sopra.

    Ho lavorato all’estero dal 10 Maggio 2016 al 31 Marzo 2018. Sono stato iscritto all’AIRE dal 4 Maggio 2016 al 26 Aprile 2018, data dopo la quale ho spostato la mia residenza in Italia.

    Secondo voi ci sono dei margini per riuscire a rientrare nel regime fiscale agevolato ?

    Grazie anticipatamente

  32. Salve, la tassazione agevolata si applica anche in caso di:
    – cambio azienda nel corso dei primi due anni di agevolazione?
    – azienda con ragione sociale estera nonostante la mia sede di lavoro permanente e residenza fiscale sia in Italia?

    grazie

  33. Salve, le scrivo per avere un suo input sul mio caso.
    Attualmente lavoro in Germania come direttore di una multinazionale svedese, impiego iniziato il 01/01/2017.
    Sono iscritto AIRE dal 21/03/2018.
    Vorrei ritrasferire la mia residenza in Italia dallo 05/07/2019.
    Rientrerei nel regime cervelli in questo caso?

  34. Salve,
    Grazie mille per la celere risposta. Potrebbe per favore darmi qualche altro input? Cosa mi manca per rientrare tra i requisiti di permanenza estera? Essendo iscritto AIRE da marzo 2018 e ritrasferendomi a luglio 2019 copro 2 periodi d’imposta (più di 183 giorni x anno) …o mi sbaglio?

  35. Salve,
    Vorrei avere un parere sulla mia situazione: lavoro in germania dal 1/02/2013 e sono residente AIRE dal 27/06/2013 per cui piu di 5 anni.
    Mi viene proposto un trasferimento fisso in italia presso la sede italiana della mia ditta con conseguente Nuovo contratto. svolgo un lavoro molto specializzato ma non ricopro un ruolo dirigenziale.
    non essendo laureato potro usufruire di questo incentivo? devo richiedere specifica indicazioni sul contratto in modo da soddisfare l’ultimo requisito il quale richiede un ruolo dirigenziale o specializzato?

    grazie

    cordiali saluti

  36. Buonasera Federico
    Le illustro il mio caso: sono rientrato in italia a marzo 2016 e pur avendo i requisiti per richiedere le agevolazioni previste dal comma 2 art. 16 d.lgs. 147/2015… non l’ho fatto perchè non ne ero a conoscenza; posso fare domanda al datore di lavoro oggi, per gli anni 2019 e 2020?
    La ringrazio per l’aiuto

  37. Salve Federico, grazie per la guida esaustiva. Quindi solo per chi rientra nel 2019 ha il requisito dell’AIRE? Le sembra normale? Le sembra abbia senso?

  38. Salve Stefano, la norma infatti non aveva senso ed è stata modificata togliendo il requisito AIRE, ma purtroppo solo dal 2020. In questo modo però si crea un doppio binario pericoloso, ma così stanno le cose.

  39. Dr Federico buongiorno. Sto ritornando in Italia dopo 19 anni all estero. Prima in America, poi Francia, poi America. Sempre iscritto all Aire.
    Ho letto che ci sono 2 strade per l impatrio

    1. Una Laurea Americana conta come Laurea per i requisiti di Impatrio?
    2. Verro assunto come dirigente (Direttore Vendite Globale) di base in Italia ma con frequenti trasferte. in ogni caso cerchero di stare i 183 giorni richiesti…vede problemi? Grazie Luca Marinelli

  40. Salve Federico, grazie mille per la sua guida e prima di tutto mi scuso per il mio italiano (non è la mia madrelingua).
    Il mio caso è così: ho vissuto in Germania per gli ultimi 4 anni (però senza iscrizione Aire) dove ho lavorato come ricercatore presso un’università. Da maggio 2019 incomincerò ha lavorare presso un’istituto di ricerca in Italia.
    Come ho capito io, se tornassi in Italia dopo il 1.gennaio 2020, avrò tutti requisiti per l’agevolazione. Ma se tornassi prima?

    Quello che non capisco io e questa frase:
    “Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 16 del DLgs n 147/2015 nel testo vigente al 31 dicembre 2018. Questo con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili.Il tutto purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo sopra citato.”

    Mille grazie in anticipio

  41. Buonasera dott. Migliorini,

    Le chiederei un parere sulla mia situazione:
    Sono un cittadino italiano con residenza in Austria ed iscrizione al AIRE dal 2008.
    Lavoro come transfrontaliero (mi reco a casa in Austria ogni giorno e pago le tasse solamente in Austria)
    con una ditta italiana in Alto Adige dal 01/03/2013 con contratto indeterminato,
    dal 01/08/2016 inquadrato Quadro Q1 (funzioni direttive).
    Se tornassi a vivere in Italia con spostamento della residenza a gennaio 2020 avrei, secondo Lei,
    diritto al agevolazione come lavoratore impatriato?

    Grazie e cordiali saluti!

  42. Mi ricollego al precedente messaggio. L’interpretazione suggerita che chi rientra in Italia prima del 2020 non può avere diritto all’agevolazione sembra corretta. Se però uno rientrando in Italia nel 2019 facesse richiesta per accedere all’agevolazione e poi gli venisse contestata la non inscrizione all’AIRE non dovrebbe fare fede quanto segue?

    “Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 16 del DLgs n 147/2015 nel testo vigente al 31 dicembre 2018. Questo con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili.Il tutto purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo sopra citato”

    Mi sbaglio?

    Grazie,
    Stefano

  43. Salve Luca, i problemi possono derivare dal possesso dei requisiti o meno, la laurea estera non è un problema, bisogna capire quale tra le due tipologie di agevolazione è quella che nel suo caso ha meno problemi con i requisiti richiesti.

  44. In caso di contestazione a seguito di richiesta prima del 2020 senza iscrizione AIRE, la nuova norma prevede che la semplificazione (ovvero che non sia più necessario essere stati iscritti all’Aire nei periodi trascorsi all’estero, ma risulti sufficiente aver avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi degli accordi convenzionali per l’eliminazione delle doppie imposizioni) viene esplicitamente riferita anche ai soggetti che siano rientrati in Italia alla data del 31/12/2019 e che abbiano ricevuto contestazioni in merito a tale requisito, ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale. Quindi la mia interpretazione è che se venisse contestata la non iscrizione AIRE, quest’ultima non può essere accolta.

  45. Salve Dott. Migliorini

    Grazie per le utilissime informazioni e per la disponibilita´ mostrata.
    Avrei due domande:
    1. Rientrando in Italia prima del 3 Luglio 2019, disponendo di tutti i requisiti del comma 1 (iscrizione AIRE da piu’ di 5 anni), ed andando a risiedere in una delle regioni indicate del sud Italia, diverrebbe possibile accedere alle nuove estensioni delle agevolazioni a partire dal 2020 (ulteriori 5 anni e possibilita´di un ulteriore 10% per residenza nel sud Italia)?
    2. Sarebbe possibile avvalersi della sua consulenza a partire da subito per predisporre tutti i passi necessari in anticipo ed avere conferma dell’elegibilita’ prima dell’inizio di un contratto di lavoro italiano a Luglio 2019?

    Grazie in anticipo, nel caso gradirei contatto privato

    Cordiali Saluti
    Stefano

  46. La bozza del Decreto Crescita ha aggiunto rispettivamente, al comma 6 dell’ art. 16 del D.Lgs.n.147/2015 e al comma 4 dell’ art.44 del D.L. n.78/2010, per rendere più agevole l’accesso a entrambi i benefici fiscali, la disposizione che prevede sia per i lavoratori rimpatriati, che per i docenti e ricercatori universitari, che non sia più necessario essere stati iscritti all’AIRE nei periodi trascorsi all’estero, purché i predetti soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

    Tale semplificazione, inoltre, interessa anche i soggetti (lavoratori impatriati, docenti e ricercatori universitari) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 e che abbiano ricevuto contestazioni riguardo al requisito di iscrizione all’AIRE(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale; tale precisazione è stata necessaria a seguito dei dubbi interpretativi creati dalla legge vigente in merito all’obbligo o meno d’iscrizione all’AIRE come presupposto per l’applicazione di predette agevolazioni fiscali.

  47. Salve Stefano, rientrando prima del 2020 l’estensione dell’applicazione della norma non trova applicazione in quanto il rimpatrio avviene in anticipo rispetto all’entrata in vigore della norma. Per il resto, mi contatti a questa email: [email protected], in modo da poter programmare la consulenza.

  48. Gentile Dott. Migliorini

    Grazie per le precisazioni.

    Avevo pensato fosse discriminatorio nei confronti di chi fosse rientrato solo sei mesi prima non avere diritto alle stesse estensioni applicabili a partire dal 2020 per la stessa categoria di lavoratori.

    Mi viene un altro dubbio allora.
    Se si rientrasse durante la seconda meta’ del 2019 (dopo il 3 Luglio, diciamo da Agosto ad esempio), non essendo fiscalmente residenti in Italia nel 2019 ma solo a partire dal 2020, quale normativa verrebbe applicata in questo caso, quella del 2020 o quella del 2019?

    Grazie per la disponibilita’

    Cordiali Saluti
    Stefano

  49. Salve Stefano, per poter applicare la nuova normativa occorre rientrare in Italia, cancellarsi dall’AIRE ed accettare la proposta lavorativa, o avviare l’attività di lavoro autonomo nel 2020 non prima.

  50. Salve Federico, in merito al suo ultimo commento, mi rifaccio alla guida per gli Incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano pubblicata dall’agenzia delle entrate. Al capitolo 1, sezione “Il concetto di residenza fiscale” si spiega esattamente quanto descritto dall’utente Stefano, ovvero che l’agevolazione per il periodo fiscale puo’ valere solo a partire dall’anno successivo, se il trasferimento e’ avvenuto nel secondo semestre dell’anno.
    Quindi, un trasferimento avvenuto ad Agosto, non permetterebbe di fatto la partenza delle agevolazioni dal periodo fiscale 2020? E queste non sarebbero quindi regolate dal decreto crescita 2019?

  51. Il decreto crescita prevede che l’agevolazione possa essere goduta anche per chi rientra nella seconda parte del 2019 ed è in possesso dei requisiti di residenza fiscale estera in virtù di convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese estero.

  52. Buonasera Federico – vorrei avere una chiarificazione definitiva su questo punto. Il testo del decreto crescita e’ abbastanza chiaro, e specifica che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi […] a partire dall’anno 2020.”

    Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, chi si trasferisce in Italia dopo il 3 luglio 2019 e’ considerato residente in Italia dall’anno 2020, rientrando percio’ nella nuova norma. Nella parte restante del 2019 il soggetto sara’ tassato senza alcun beneficio, e comincera’ a beneficiare del decreto crescita dal primo periodo di paga del 2020. La norma e’ gia’ entrata in vigore con approvazione del decreto legge (che dovra’ essere convertito dal parlamento entro 60 giorni).

    Perche’ non e’ corretta questa interpretazione?

    Grazie in anticipo

  53. Salve Michele, la norma afferma che anche il rientro in Italia nel 2019 può essere agevolato, a partire dal 2020, a patto che vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni in essere.

  54. Buongiorno Dott. Migliorini,

    grazie della guida! Ho ancora un dubbio però.

    Cito la norma: “ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.”

    Quindi sembra che anche coloro che rientrano in Italia nel 2019 hanno diritto al bonus anche senza iscrizione all’AIRE. Non capisco però quale convenzione si applichi, quella appena approvata o quella in vigore precedentemente. Mi potrebbe chiarire questo dubbio?

    La ringrazio

  55. Buonasera Federico,

    Nel caso di,

    DIPENDENTI DI SOCIETA’ ESTERE (Svizzera, Francia , Slovenia e Austria) IN DISTACCO IN ITALIA
    In questo modo, viene riconosciuta la possibilità di applicare il regime degli impatriati ai c.d. lavoratori “inbound”.

    Questa agevolazione e’ comulabile alla deduzione di 7500 euro spettante ai
    transfrontalieri, residenti in Italia ma ad oltre 20 km dal confine dei paesi sopra citati ?

    Grazie

  56. Salve Andrea, per i lavoratori in distacco estero l’agevolazione è applicabile rispettandone i requisiti. Per i lavoratori frontalieri, invece, conservando residenza fiscale italiana non hanno possibilità di applicare l’agevolazione impatriati in quanto (per definizione) non hanno mai acquistato residenza fiscale estera.

  57. Salve Stefano, è corretto è agevolato dal 2020 il soggetto che rientra nella seconda parte del 2019, la cosa importante è che vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni in essere per cui la sua residenza fiscale sia stata estera per il requisito richiesto dalla norma.

  58. Salve, lavoro a Londra da Agosto 2017, data in cui ho richiesto l’iscrizione all’AIRE. Tuttavia, la conferma dell’iscrizione all’AIRE é avvenuta solo ad Aprile 2018. Se volessi riportare la residenza fiscale in Italia ad Agosto 2019, ovvero dopo 2 anni, ho diritto alle agevolazioni anche se non sono trascorsi 2 anni dall’iscrizione AIRE?
    Grazie mille

  59. Salve dottor Migliorini,

    Ho una laurea quinquennale e lavoro in Francia da settembre 2017, sono ufficialmente iscritto all’aire da ottobre 2018 e da fine settembre 2019 ho la possibilità di rientrare in Italia in un’azienda. Leggendo la bozza del decreto crescita, noto che é cambiato il requisito dei 24 mesi all’estero con quello di due periodi di imposta in un paese con cui l’Italia possiede una convenzione contro le doppie imposizioni. Visto che posso rientrare a fine settembre 2019 e rispetto il requisito dei due periodi di imposta all’estero (2018 e anche il 2019 in quanto rientrando a settembre per quest’anno avrò trascorso più di 183 giorni all’estero) volevo sapere se posso usufruire del regime agevolato previsto dal decreto crescita? E se si, ne posso usufruire dal 2020? Grazie in anticipo

  60. Buongiorno
    ho in programma di rientrare in Italia a settembre 2019.
    Nel caso in cui per esempio facessi un contratto a tempo determinato con un’azienda Italiana fino al 31/12 (lavorando in Italia ma mantenendo la residenza fiscale in Francia) e il contratto definitivo a partire dal 1/1/2020, sarebbe questo un giusto escamotage per rientrare nel decreto crescita 2020 piuttosto che in quello 2019?

  61. Buongiorno, sono un cittadino italiano residente in costa rica ed iscritto all aire da oltre 20 anni, sono prossimo a cessare la mia attivitá lavorativa che sará continuata dai mie figli, ho intenzione di rientrare in italia e riportare la mia residenza..riceveró un entrata fissa mensile da parte dei miei figli…cosa comporta a titolo fiscale… dovró pagare tasse in italia pur non lavorando piú . Grazie

  62. Buonasera

    Scrivo per avere un chiarimento rispetto alla normativa sui lavoratori impatriati in Italia

    In particolare, risiedo negli Stati Uniti (iscrizione all’aire Avvenuta il 5 dicembre 2017) dove lavoro con un contratto americano
    A fine anno rientrerò in Italia in quanto ho ricevuto un’offerta Di lavoro con inizio del contratto a partire dal 2 gennaio 2020

    Con la famiglia si pensava di rientrare intorno al 20 dicembre 2019 per passare le feste in Italia

    Sapete dirmi se ho i requisiti per poter ricevere le agevolazioni? Sarei tassato sul 30% dell’imponibile?

    Quali pratiche nel caso dovrei gestire per richiedere l’agevolazione?

    Grazie

  63. Salve Davide, sicuramente la posso aiutare, mi scriva in privato così fissiamo una call di consulenza in cui rispondere a tutte le sue domande e spiegarle come fruire dell’agevolazione.

  64. Salve Federico,
    Scrivo per un chiarimento in riferimento all’ampliamento della durata dell’agevolazione comma 3-bis dell’articolo 16 del DLgs n 147/15.
    1) La condizione legata al “figlio minorenne” quando deve essere soddisfatta? Assumendo il trasferimento della residenza fiscale in Italia avvenga nel gennaio 2020, il figlio minore deve essere prensente nel nucleo famigliare al momento del trasferimento oppure al momento dell’estensione (2025)?
    2) tale ampliamneto del beneficio, e’ applicabile anche a trasferimenti delle residenza fiscale altecedente in 2020 (in quanto contenuta in un articolo del 2015)?

    grazie

  65. La norma entra in vigore nel 2020 per queste agevolazioni. Se vuole analizzare la sua situazione personale in relazione alla normativa sono a disposizione per una consulenza in privato.

  66. Buongiorno Sig. Migliorini,

    Molte grazie per quest’articolo.

    Sono rientrata in Italia il 29/12/2017 dopo 6 anni di studio e lavoro in Francia. Non mi sono iscritta all’AIRE perché ignoravo l’esistenza di questo registro.
    Mi sembra di capire che non posso dunque far valere l’abbattimento del reddito imponibile nella mio 730/2019, è cosi’?

    Quando invece potro’ sottoporre al datore di lavoro la mia autodichiarazione, per ottenere un vantaggio fiscale nel 730/2020?
    Rientrero’ ancora nel regime dei lavoratori impatriati nel 730/2020?

    Molte grazie,
    Stefania

  67. Salve Stefania, quello che le posso dire è che la norma novellata entra in vigore dal 1° gennaio 2020, se vuole analizzare la sua situazione sono a disposizione in privato per una consulenza personalizzata.

  68. Buongiorno,

    Avrei bisogno di un’ informazione sul decreto crescita del 2020.

    Io sono residente AIRE in Germania dal 2013.

    Ho la possibilita di rientrare in italia con contratto italiano a partire dal 1 agosto 2019, potro usufruire di questo decreto avendo la residenza fiscal dal 2020?

    O e meglio cercare di posicipare il trasferimento a gennaio 2020 ( non con poche difficolta ma forse possibile)

    Grazie
    Cordiali saluti

  69. Buonasera,

    Ma è necessario aver lavorato all’estero per lo stesso datore di lavoro per due anni, oppure si può cambiare lavoro all’interno dei due anni?

    Grazie!

  70. Salve Marco, per come è adesso la situazione senza chiarimenti ufficiali è consigliabile rientrare nel 2020, anche se dottrina ammette il rientro precedente con agevolazione dal 2020.

  71. Egregio Dottore,

    sono Austriaco e in possesso dei requisiti per l’agevolazione. Ho trafsferito la mia residenza fiscale con 06/2018 in Italia e contemporaneamente iniziato il lavoro dipendente in italia. Ma fin ora non ho fatto richiesta al mio datore di lavoro per fruire dall agevolazione.

    Mia domana è adesso: posso fruire dall’ agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, anche se nella mia CU non è annotato niente della mancata applicazione del beneficio? Come riesco a sanare questa situazione per non perdere l’ agevolazione?

    Grazie mille
    Cordiali Saluti
    Thomas

  72. Salve Thomas, l’agevolazione può essere applicata in dichiarazione solo qualora il datore di lavoro non abbia potuto applicarla in busta paga. Consiglio di chiedere l’agevolazione al datore di lavoro se vi sono i requisiti, ed eventualmente fare il conguaglio delle mensilità agevolate in dichiarazione.

  73. Gentile Dott. Migliorini,

    sono un italiano residente in Olanda regolarmente iscritto all’Aire da più’ di 2 anni.
    la mia domanda e’ : se rientrassi in Italia il 1 Luglio 2019 con un contratto di lavoro dipendente con data di inizio 1 Settembre 2019, potrei beneficiare della agevolazione fiscale del 50% o del 30% (a partire dal 1 Gennaio 2020)?

    Grazie
    Cordiali Saluti
    Filippo

  74. Salve Filippo, se è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma può sicuramente ottenere l’agevolazione. Se desidera maggiori approfondimenti sono a disposizione per una consulenza.

  75. Buonasera dott. Migliorini,
    innanzitutto grazie per questa guida. In tutto questo ho un dubbio per quanto riguarda il “requisito dello svolgimento dell’attività di lavoro o studio all’estero in modo continuativo negli ultimi 24 mesi”. Sulla guida (Feb 2018) riporta:
    “non deve necessariamente far riferimento all’attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro. È sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi. Per quanto riguarda l’attività di studio, questo requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici.”
    Sarebbe quindi valido il mio dottorato conseguito nel marzo 2016, che ha avuto una durata nettamente superiore ai 2 anni accademici? Sono stata residente in UK in modo continuativo dal marzo 2010 a settembre 2018 (regolarmente registrata all’AIRE) ma negli ultimi 24 mesi ho avuto un contratto di 18 mesi, più un altro precedente di un altro paio di mesi, quindi non raggiungo il criterio dei 24 mesi lavorativi in questo modo…

  76. Gentile dott Migliorini,
    Per completezza al suo articolo, penso sia anche previsto un potenziamento dei benefici nel caso in cui l’impatriato abbia 3 figli. Non chiaro se questa fattispecie debba sussistere al momento del rimpatrio o valga anche nel caso si verifichi solo in momento successivo (esempio lavoratrice incinta del terzo figlio non ancora NATO nel momento del rimpatrio). Forse lei ha maggiori dettagli.

    A presto,

  77. Salve Anna, l’articolo riporta anche questa condizione nel paragrafo dedicato al potenziamento dell’agevolazione. Al momento non ci sono chiarimenti ufficiali, ma sembrerebbe che questo potenziamento sia possibile se al termine del primo quinquennio ci si trova con almeno 3 figli minorenni o a carico.

  78. Buonasera Sig. Federico,
    sono laureato, lavoro come dipendente in Italia da novembre 2017, avendo trasferito la residenza in Italia dopo 4 anni di ininterrotto lavoro dipendente nel Regno Unito con regolare iscrizione all’AIRE dal 2013.
    Avendo scoperto questa agevolazione da poco, ho fatto richiesta scritta dell’agevolazione al datore di lavoro a Giugno 2019.
    Il datore effettuerà le detrazioni direttamente in busta paga anche per l’anno d’imposta 2018 (anno dal quale parte l’agevolazione) oppure solo dal 2019 (anno della richiesta scritta)?
    Se le detrazioni non si applicheranno al 2018, l’unico modo che ho di usufruirne è in dichiarazione dei redditi, giusto?
    In tal caso, è responsabilità del datore di lavoro modificare la Certificazione Unica del 2018 (emessa a Marzo 2019) per rispecchiare la richiesta di agevolazione per il 2018 aggiungendo alle Annotazioni il codice “BD” il 50% del reddito imponibile, come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della CU?
    Grazie in anticipo
    Nicola

  79. Salve Nicola, per l’analisi di situazioni personali mi scriva in privato, tenendo presente che l’agevolazione è fruibile dal primo anno di residenza fiscale italiana e che il datore di lavoro applicherà l’agevolazione a partire dalla data di presentazione dell’autocertificazione. Lui non può intervenire sul passato.

  80. Buonasera,
    Il DL 34 30 aprile 2019 – art.5 è già in pieno vigore o è ancora in iter di approvazione?

    Sono residente all’estero dal 22/luglio/2014 e mi è stata otorgata la radicazione nel Paese estero ad agosto/2014, iniziando la mia attività come lavoratore dipendente da 1/settembre/2014.
    Per l’inscrizione all’AIRE, dopo vari tentativi (3) nel trascorso del 2018, ho ricevuto conferma dal Consolato a ottobre/2018.
    Posso beneficiare della agevolazione fiscale del DL 34 30 aprile 2019 – art.5?

    Grazie.
    Luca

  81. Egregio Dottor Migliorini
    Intanto grazie per la pubblicazione della esaustiva guida da Lei qui pubblicata.

    Con questa per chiedere Suo consiglio in merito alla mia situazione personale e lavorativa, nel dettaglio:
    -Sono iscritto all’AIRE dal 2011 e risiedo in Spagna per motivi personali.
    -Lavoro però in Italia come lavoratore dipendente di azienda Italiana e la mia è una situazione del tutto atipica in quanto lavoro su una piattaforma gasiera al largo delle coste italiane (ma all’interno delle acque nazionali, quindi come se di fatto fossi su suolo Italiano).
    Le mie rotazioni lavorative sono di 15 gg lavorativi continuativi (in piattaforma) e 20 gg di riposo (nei quali torno alla mia residenza in Spagna).
    Tengo a precisare che al computo delle giornate lavorative, in busta paga esse figurano come 21 gg lavorativi di 8 ore, mentre a tutti gli effetti si lavora per 12 ore al giorno per tutti i 15 giorni di permanenza in piattaforma (ci tenevo a precisare ciò anche in merito al computo dei 183 gg lavorativi annui da effettuarsi sul suolo patrio, dunque vi è anche il dubbio del computo ore/gg, non so se mi sono debitamente spiegato).

    Secondo Lei, se rimpatriassi cancellandomi dunque dalle liste AIRE e riprendendo residenza in Italia, sarebbe possibile usufruire di dette agevolazioni fiscali?

    Nel ringraziarla anticipatamente per l’attenzione che riterrà opportuno dedicarmi mi è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti.

    Diego

  82. Salve Federico,
    il mio caso purtroppo è il seguente: ho lavorato in Svizzera (con permesso di lavoro B) dal lunedi 9/1/17 al venerdi 4/1/19 (data di uscita dal Cantone) per iniziare il nuovo lavoro per cui sono rientrato in Italia il lunedi seguente 7/1/19. Da un punto di vista temporale quindi non sussisterebbe il requisito dei 24 mesi calcolati secondo il calendario comune. Le chiedo se c’è modo di giustificare il minor periodo di lavoro sulla base della residenza fiscale o di qualche altra pronuncia in merito.
    La ringrazio in anticipo,
    Matteo

  83. Salve Matteo, la norma parla di due periodi di imposta di residenza fiscale estera, non di mesi di lavoro. Comunque se vuole analizzare la sua situazione in dettaglio sono a disposizione per una consulenza.

  84. Buonasera Federico,
    sono rientrato in Italia nel Marzo del 2018 e usufruisco del regime agevolato per impatriati secondo l’art 16 del DLgs 147/2015 ante modifiche.

    A mio giudizio, le modifiche introdotte dal DLgs 34/2019 a tale articolo fanno sì che io possa beneficiare delle potenziate agevolazioni a partire dal 1° Gennaio 2020 e per i rimanenti periodi di imposta (3 anni).

    Concorda con questa mia interpretazione?

    Cordiali saluti,
    Giambattista

  85. Salve, non riesco a trovare spiegazioni riguardo il comma 1bis.
    “redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attivita’ d’impresa in Italia dal 2020”.
    Mettiamo che il soggetto apra una srl il 1 gennaio 2020. L’srl puo’ beneficiare di IRES + IRAP ridotte? Oppure semplicemente l’incasso dei dividendi sarebbe scontato?
    Sas/snc sono tassate per trasparenza, ma per l’srl non riesco a capire come funzionerebbe il meccanismo.
    Grazie in anticipo

  86. Gentile dott. Migliorini,

    sono all’estero dal oltre 10 annii (regolarmente iscritto all’AIRE) e rientro in Italia a settembre di quest’anno. Volevo sapere se gia’ posso applicare le agevolazioni previste dal decreto crescita 2019 per il rientro dei lavoratori espatriati che entra in vigore il 1 gennaio 2020 non essendo fiscalmente residente in Italia nel 2019 (ho passato piu’ di 184 giorni all’estero).

    Grazie
    Cordiali Saluti

  87. Salve Federico, sono tornato in Italia nel 2018 e ho goduto del 50% di dieta. Da gennaio 2020, potrei beneficiare di quello del 70%? Ho l’impressione che ciò si applichi solo ai nuovi residenti che ritornano nel 2020.

  88. Gentile Dott. Migliorini, c’e’ una cosa che non e’ chiara nella norma (almeno a me). Se si rientra in Italia come lavoratore dipendente nella seconda parte del 2019 (ad esempio oggi 24 luglio) si puo’ beneficiare della norma a partire dal 1 gennaio 2020? E se si, il periodo 24 luglio-31 dicembre 2019 come viene trattato fiscalmente?

    Grazie e cordiali Saluti
    Roberto

  89. Buongiorno,

    ho una domanda sul rientro come lavoratore autonomo. quali sono le tempistiche tra il cambio residenza e la fondazione dell’attività e il fatto che, per esempio, per il primo anno l’attività potrebbe non generare guadagno.
    Inoltre, cosa succederebbe alla agevolazione se eventualmente questa attività non decollasse e iniziassi un lavoro dipende.
    La rigrazio.
    Saluti
    Matteo

  90. Salve Matteo, rimpatrio in Italia e avvio dell’attività devono essere collegati. Se l’attività non fa reddito non avrà l’agevolazione, perché non ci saranno comunque imposte da pagare.

  91. Buongiorno,
    potrebbe gentilmente aiutarmi a capire se anch’io potrei avere diritto alle suddette agevolazioni fiscali?
    Nell’ottobre del 2014 ho iniziato a lavorare come ricercatrice all’Università in Francia per 1 anno e dieci mesi. Dal 1 febbraio 2017 al 30 giugno 2019 ho invece lavorato come dipendente in un azienda francese. Da luglio mi sono trasferita in italia e iniziato un nuovo lavoro in un azienda diversa. Ho paura che per pochi mesi, non rientro nei casi aventi diritto ad agevolazioni. Ho ragione?
    La ringrazio in anticipo per la sua risposta.

  92. Salve Lucrezia, non mi è possibile effettuare consulenze come risposta ad un commento, è necessario analizzare in dettaglio la situazione personale. Se vuole mi scriva in privato al form di contatto e sarò lieto di fornirle la mia consulenza.

  93. Salve Federico,

    le scrivo perché credo di avere tutti i requisiti per fare richiesta delle agevolazioni. Tuttavia ho un dubbio riguardo i 24 mesi di lavoro continuativo e ininterrotto.
    – ho vissuto e lavorato in UK per 5 anni
    – in questi 5 anni ho cambiato più di un lavoro
    – ho ricoperto l’ultima posizione lavorativa all’estero per 23 mesi prima del mio rientro in Italia.
    – Tra l’ultima e la penultima attività lavorativa sono passati 5 giorni in cui non ho lavorato.
    La mia domanda è la seguente: questo mi escluderebbe dall’avere accesso all’agevolazione? L’attività di lavoro continuativa deve essere svolta per lo stesso datore di lavoro? È un problema se tra un la fine di un lavoro e l’inizio dell’altro sono passati 5 giorni in cui non ho lavorato?
    Non è chiaro cosa significhi “24 mesi di lavoro continuativo e ininterrotto”
    La ringrazio in anticipo.

  94. Salve,
    Mi può dire se chi trasferisce la residenza fiscale dopo il 3 luglio 2019 deve rispondere ai requisiti del decreto 2018 oppure a quelli 2019? Grazie

  95. Per lavoro continuativo ed ininterrotto l’Agenzia ha chiarito che si intende un’attività lavorativa che è proseguita costantemente. In caso in cui si sia cambiato lavoro l’Agenzia ammette qualche giorno di “salto”, legato proprio a questo aspetto.

  96. Gentile Dott. Migliorini,

    vorrei chiederle se i contributi previdenziali obbligatori (lavoratori autonomi, senza cassa) vanno calcolati sul 30% del reddito per i primi cinque anni – oppure sul reddito complessivo ante applicazione regime impatriati – grazie

  97. Buongiorno,
    Le vorrei chiedere se rientrano in questa legge anche i cittadini non italiani (americani) che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

  98. Salve Federico,
    mi puó dire quanto tempo avró tra trasferimento in italia ed inizio del nuovo lavoro?
    (vorrei finire il mio lavoro all’estero il 30.9.19, quindi vorrei trasferire in italia in ottobre, poi peró ho bisogno di qualche settimana per il trasloco nel appartamento nuovo, così che vorrei iniziare il nuovo lavoro con il 1.11.19).
    Sará possibile una pausa di lavoro di un mese per motivi di trasloco?
    Grazie!

  99. Salve

    Sono rientrato nel 2015 e usufruisco della riduzione del 50% fino a tutto il 2020.
    Nell’ultima legge hanno messo la possibilità di estensione per ulteriori 5 anni per chi acquista casa.
    Io ho acquistato nel 2016 un anno dopo essere rientrato.
    Secondo lei posso usufruire dell’estensione?

  100. Salve Karin, la cosa importante è firmare il nuovo contratto prima del rientro in Italia. Questa deve essere la motivazione del rientro, poi può passare anche del tempo tra rientro ed inizio del lavoro.

  101. Gentile Dott. Migliorini,

    Il regime per lavoratori impatriati copre anche le addizionali IRPEF regionali e comunali?

    grazie

  102. Gentile Dott. Migliorini,

    Questa normativa copre anche chi ha studiato e conseguito un titolo all’estero? E dopo aver conseguito il titolo (qualche mese dopo) é tornato in Italia firmando il contratto prima di rispostare la residenza in Italia, giusto?

    La ringrazio in anticipo
    Davide

  103. Salve Davide, bisogna analizzare meglio la situazione per verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, non è possibile fornire una risposta in questi termini.

  104. Salve Federico,
    Se mi trasferisco ad Ottobre 2019 (dopo aver vissuto 5 anni all’estero con iscrizione all’AIRE), potrò beneficiare di un abbattimento del 50% o 70%?
    Se poi nel corso del 2020 acquisto una casa in Italia dove andrò a risiedere, l’abbattimento si estende per 5 anni?
    O per entrambe le cose devo trasferirmi a partire dal 2020?
    Grazie in anticipo

  105. Salve Federico
    La risposta qui sotto (17 Luglio) è ancora valida?

    Io la leggo in questo modo: se un persona si trasferisce nella seconda metà del 2019 avrà diritto all’agevolazione del 50% fino al 31 Dicembre 2019 e a partire dal 2020 l’agevolazione diventerà del 70%.
    Grazie mille

    Federico Migliorini
    Luglio 17, 2019 at 7:58
    Salve Riccardo, chi rientra in Italia nella seconda parte del 2019 vede applicarsi la nuova agevolazione dal 2020 se ne ha i requisiti.

  106. Salve Matteo, le risposte ai commenti non possono essere considerate in alcun modo consulenza, in quanto, come in questo caso la normativa ed i chiarimenti di prassi si sono susseguiti e non rendono valido quanto indicato nel commento citato. L’articolo sul sito è aggiornato, ma i commenti non possono essere sostituiti. Per questo se ha bisogno di una consulenza la invito a scriverci in privato.

  107. Gentile Dott. Migliorini, grazie per le risposte.
    L’estensione dell’agevolazione in caso di acquisto di un’abitazione si può applicare anche se l’impatriato era già proprietario di abitazione in Italia durante il periodo all’estero (ad esempio 5 anni prima del rientro) e ne acquista una seconda successivamente al rientro? Oppure se vende quella di cui è già in possesso e ne acquista una nuova?

    E riguardo l’altra possibilità di estensione, quando viene valutata la presenza di figli minorenni? Al rientro? Dopo i primi cinque anni?

    Grazie, saluti

  108. L’immobile deve essere acquistato nei 12 mesi precedenti il trasferimento di residenza o nel periodo dei 5 anni in Italia. I figli minorenni devono esserci al momento dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia.

  109. Grazie per le risposte. Quindi essere già in possesso di un’abitazione ed acquistarne una seconda nei tempi previsti (tra 12 mesi prima e 5 anni dopo il rientro) dà diritto all’estensione?

    Grazie, saluti

  110. Gent. Dott. Migliorini,
    Mi riferisco alla sua risposta per cui “figli minorenni devono esserci al momento dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia”. Non mi sembra che la legge specifichi questo punto, e ho letto di interpretazioni secondo le quali l’estensione dei benefici (o il potenziamento, nel caso di 3 figli) é prevista se al termine del primo quinquennio sussiste la condizioni di presenza di figli minorenni.
    Può darmi maggiori dettaglio sulla sua interpretazioni per favore?

  111. Buonasera Federico,

    Una persona che risiede all’estero da almeno 2 anni( anche regolarmente iscritta all’AIRE) viene assunta in Italia ad ottobre 2019 (quindi per 3 mesi nel 2019). Da quanto mi risulta secondo la legge si risiede fiscalemente in un paese se vi si passano almeno 183 giorni. Quindi questa persona sarebbe residente in Italia dal 2020 e beneficierebbe degli incentivi previsti, giusto?
    Inoltre in questo caso si sarebbe in presenza del nesso trasferimento/lavoro per il 2020?
    Molte grazie
    Francesca

  112. Salve Francesca, per questioni riguardanti situazioni personali le chiederei di passare per i nostri contatti, in modo da poterle rispondere direttamente o poterle fare una consulenza dedicata con me.

  113. Salve Marco, è corretto, quella che era la mia interpretazione deve essere rivista (sempre in assenza di chiarimenti ufficiali), il requisito deve essere verificato nell’arco del quinquennio di agevolazione.

  114. Gentile dot. Migliorini,
    Vivo e lavoro in Irlanda da 3 anni ma ho cambiato lavoro e tra un lavoro e l’altro ho avuto una settimana off (senza lavoro).

    Posso usufruire dell’agevolazione? Oppure non è considerato lavoro continuativo?

    Grazie!
    E

  115. Salve Eddie, per quesiti di carattere personale legati all’agevolazione le chiederei di contattarmi in privato per una consulenza. E’ impossibile offrirle una risposta con solo queste informazioni. E’ necessaria una analisi più dettagliata della situazione.

  116. Buongiorno Federico,
    Grazie per l’articolo molto utile. Dovessi rientrare la contatterò sicuramente per consulenza privata. Mi resta un solo dubbio relativo alla parte “IMPATRIO DI LAVORATORI ESTERI”. È corretta la mia interpretazione per cui se un cittadino e.g. olandese che lavora in Olanda vuole venire in Italia non può usufruire dell’agevolazione a meno che non abbia lavorato continuativamente fuori dall’Olanda negli ultimi 24 mesi precedenti all’arrivo in Italia?
    Cordiali saluti,
    Nicolò

  117. Salve,

    la risposta alla domanda 4 delle FAQ non è completa, penso per un errore di battitura, e mi interesserebbe molto capire la continuazione.

    Grazie in anticipo.

    “Se non sono iscritto AIRE posso godere dell’agevolazione?
    L’agevolazione impatriati è fruibile anche senza iscrizione AIRE per i rimpatrii che avvengono dal 2020. I soggetti rientrati in Italia in precedenza”

  118. L’agevolazione riguarda soltanto il lavoratore rimpatriato o anche l’azienda che assume il lavoratore rimpatriato?

  119. Salve Federico
    dove si trova un Modulo per la domanda o un Modulo per l’autocertificazione sempre per ricevere l’agevolazione del rientro dei cervelli?
    Grazie mille e saluti, Karin

  120. Salve Karin, il modulo di autocertificazione da me realizzato lo riceve chi fa una consulenza con me. Comunque non esiste un modello ufficiale trattandosi di autocertificazione, ognuno può farlo come crede rispettandone i requisiti.

  121. Buongiorno io sono rientrato da UK come impatriato in Italia nel marzo 2019 ed usufruisco della riduzione reddito imponibile Irpef del 50%. Potrò ora usufruire della maggiore incentivazione con la riduzione al 30%? Grazie

  122. Gentile Dott Migliorini, le volevo chiedere un chiarimento se possibile.
    Il Decreto crescita 2019 prevede agevolazioni anche sul reddito d’impresa a soggetti rientrati a partire 2020 che avviano un’attivita’ d’impresa in italia. Questo significa che se rientro in Italia e creo una Srl o SpA i redditi dell’azienda sono tassati solo al 30%.
    Grazie e Cordiali Saluti
    Francesco

  123. Grazie per la risposta dott. Migliorini. Quindi se una persona rientra dall’estero per avviare una SRL o SpA non ha possibilita’ di usufruire dell’agevolazione? Neanche se viene “assunto” dalla sua stessa Spa o SRL che sia?

    Grazie e Cordiali Saluti
    Francesco

  124. Gentile dott. Migliorini,
    A Dicembre rientrero’ in Italia dopo 4 anni trascorsi tra Germania e Svizzera. Nell’ estate 2018 causa dilazione nel rinnovo del mio contratto non ho lavorato per 3 mesi. Potrebbero esserci a suo parere dei problemi nel soddisfare il requisito di continuita’?
    Un saluto cordiale,
    GA

  125. Un professionista da anni residente all’estero e iscritto all’aire, che ha comunque mantenuto anche la partita iva in italia e fa la dichiarazione anche qui per l’attività prestata in italia, può accede alla agevolazione?

  126. Salve Alessio, si potrebbero esserci problemi di continuità, ma l’agevolazione può essere verificata anche con i requisiti della’articolo 16, comma 1, che sono completamente diversi. Se vuole ne possiamo parlare insieme in consulenza.

  127. Salve dottore. Migliorini, sono rientrata in Italia nel febbraio del 2017 e godo dell’agevolazione al 50%.
    Al rientro avevo una figlia minorenne e nel frattempo ho avuta un’altra e ho comprato casa in Italia.
    Posso accedere all’estensione della mia attuale agevolazione (quindi 50%) per ulteriori 5 anni?
    Grazie in anticipo
    Marianna

  128. Salve Marianna, la nuova normativa di cui al DL n 34/19 è applicabile solo ai rimpatrii che avvengono dal 2020. Chi è rientrato in precedenza rimane con la precedente agevolazione.

  129. Salve Dottore,

    Per quanto riguarda il periodo minimo di 2 anni. Cosa significa ? Se sono residente in Italia da settembre 2018 e che ho iniziato a godere dell’agevolazione da Agosto 2019. Quando al più presto posso tornare nel mio paese ?
    Grazie in anticipo
    Fabrice

  130. Buongiorno,
    Essando italiano e con Laurea, dopo 12 anni di lavoro in Europa e gli ultimi 3 anni di lavoro in Francia, ho passato un anno in disoccupazione (sempre in Francia). Adesso ho un opportunita di lavoro in Italia. Sarei eligibile per lo sgravo fiscal (avendo lavorato degli ultimi 2 anni + lavorato oltre 2 anni al estero ma non avendo lavorato continuamente dei ultimi 24 mesi specificamente …)
    grazie del suo chiarimento,
    Paolo

  131. Salve Paolo, l’agevolazione prevede molti requisiti in due diversi “rami”. Quello a cui fa riferimento non è l’unico (come indicato nell’articolo). Comunque qualora volesse sono a disposizione per una consulenza sulla sua situazione.

  132. Salve Federico, molto utile il suo articolo.
    La mia domanda é questa:
    Sono italo-argentino (ho la doppia cittadinanza e il doppio passaporto), ho studiato in Argentina dove sono laureato e lavorato, a breve mi trasferisco a Cosenza per lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Ho bisogno di qualche documentazione particolare da portare di Argentina? Questo non mi é chiaro .

    Senz’altro grazie mille in anticipo per la sua risposta.
    Patricio

  133. Salve Patricio, la documentazione è quella che le serve per documentare la sua residenza fiscale estera negli anni precedenti il trasferimento. Se desidera approfondire sono a disposizione per una consulenza personalizzata sulla sua situazione in relazione all’agevolazione.

  134. Gentile dott. Migliorini,
    mia figlia lavora a Londra da circa 4 anni, però inscritta all’ AIRE solo da circa un anno. A gennaio 2020 si trasferirà in Sicilia assunta con contratto a tempo indeterminato. Cortesemente mi può confermare se lei avrà diritto alle agevolazioni fiscali anche se iscritta all’ AIRE solo da 1 anno?
    Grazie e cordiali saluti.
    Carmelo

  135. Salve Carmelo, l’iscrizione AIRE per i Paesi in convenzione con l’Italia non è più requisito dirimente per l’agevolazione. Se sua figlia rispetta anche tutti gli altri requisiti previsti dalla norma potrà applicare l’agevolazione. Se desidera approfondire sono a disposizione per una consulenza.

  136. Gentile dott. Migliorini,
    Vorrei un chiarimento a riguardo autocertificazine da produrre. Mia figlia è stata assunta in Italia a tempo indeterminato e iniziera a lavorare dal 7 Gennaio 2020. Lei dovrebbe tornera in Italia prima di natale in modo di fare il trasloco ma inizierà a lavorare il 7 Gennaio 2020.
    L’autocertificazione richiede di indicare la data di rientro in Italia. Vorrei sapere se indicando che lei è rientra in Italia prima del 31 Dicembre 2019, questo possa pregiudicare che vengano applicate le agevolazioni che partiranno dal 2020.
    La ringrazio per il suo chiarimento.
    Cordiali saluti
    Anna Maria

  137. Buongiorno, ho lavorato a Londra (in cui vivo, iscritta AIRE) per 2 anni e mezzo, per poi lasciare l’azienda a settembre 2018 e fare la mamma. Secondo lei ho diritto all’agevolazione 2020 nel caso in cui trovassi lavoro in Italia e rientrassi fisicamente? Grazie mille, Valentina

  138. Il fatto di rientrare in Italia senza aver lasciato un lavoro all’estero non è motivo di preclusione. Verificando tutti i requisiti della norma potrà beneficiare dell’agevolazione.

  139. Salve Anna Maria, l’autocertificazione serve per individuare il primo anno di residenza fiscale di sua figlia per capire quando far iniziare l’agevolazione. Anche indicando dicembre per sua figlia il primo anno di residenza fiscale inizierà dal prossimo gennaio, quindi non cambia niente.

  140. Grazie. Forse non mi sono spiegata bene. A settembre 2018 mi sono dimessa dopo 2 anni e mezzo di lavoro per accudire mia figlia ma continuo a vivere in UK. Se trovassi lavoro in Italia, peserebbe il fatto di non avere attualmente un contratto? Grazie ancora.

  141. Buongiorno Federico, ho un dubbio sull’aliquota applicabile e mi scuso se ha gia’ risposto ad una domanda simile. Ipotizzando una RAL di EUR 80k e imponibile del 30% pari a EUR 24k, all’imponibile si applicano gli scaglioni del 23 e 27% oppure l’aliquota media che vigerebbe senza beneficio oppure ancora il 43%? Grazie.

  142. Salve Federico,
    Può dirmi per favore se ai fini delle agevolazioni fiscali conta la data della registrazione della residenza in Comune in Italia oppure la data della residenza fiscale (che conciderebbe con l’inizio del lavoro in Italia)? grazie in anticipo.

  143. Salve Federico, complimenti per le informazioni. In merito alle ultime modifiche di questa legge, che entreranno in vigore dal 2020, non mi è chiaro il requisito soggettivo per rientrare nell’agevolazione fiscale: mia moglie non è laureata, ma ha avuto regolare residenza all’estero insieme a me (regolarmente iscritta AIRE da Maggio 2015). In questa situazione anche mia moglie rientrerà nell’agevolazione fiscale se dovesse prendere la residenza in Italia nel 2020? Sinceramente il discorso della laurea come requisito non è molto chiaro con le ultime modifiche alla legge. Ho letto diversi articoli/blog/forum, ma sembra ci siano pareri discordanti sul requisito “laurea”. Grazie.

  144. Salve Francesco, ci sono due “rami” dell’agevolazione ed entrambi permettono di ottenerla rispettando i relativi requisiti. Uno di questi due rami non prevede come requisito la laurea. Se vuole approfondire sono a disposizione per una consulenza.

  145. Hi Fredrico
    My husband is presently contemplating a job offer based in Venice.which would commence in 2020. It is with the International company with whom he is currently employed as an expat for last 20 years in Australia and China where we have been tax residents-although we both hold EU (Ireland) and Australian passports. To be honest-whether one can qualify for this favorable tax treatment is the difference between accepting the job offer or not. It makes a HUGE difference when transitioning from an expat package where the salaries are paid net to being an EU taxpayer where salaries are paid gross haha
    Does the paperwork etc for this tax treatment need to be prepared by someone (like yourself) who is knowledgeable about this legislation because I am not confident that the HR/Finance department of many companies is up to speed with this?

  146. Hi Anne, Unfortunately, many companies still do not know the legislation on workers who come to Italy to work which allows them to tax at 70% or 90% of their income if they come to live in Italy after a foreign period of at least two years. For anything that may be useful, contact me.

  147. Salve Federico,

    grazie per le preziose info riguardo l’argomento.

    Continuo ad avere un po’ di confusione nel capire i requisiti minimi per accedere all’agevolazione in merito alla questione “laurea”.
    Mi spiego meglio: vivo, lavoro e pago regolarmente tasse in Germania da maggio 2015 (4 anni e mezzo ad oggi circa) e sono iscritto regolarmente all’AIRE da dicembre 2016 (3 anni ad oggi circa).

    Dovrei rientrare in Italia entro giugno 2020 con regolare contratto a tempo indeterminato e stabilirmi in Lombardia in maniera permanente (quindi oltre i 2 anni minimi specificati nell’emendamento) e vorrei, appunto, accedere all’agevolazione fiscale. Inoltre, credo di svolgere un lavoro altamente qualificato / specializzato (anche se non so chi é a stabilirlo) essendo uno sviluppatore software in ambito web.

    Il punto e’: dato che NON sono in possesso di una laurea, posso comunque accedervi ed ottenere lo sgravio fiscale? Leggo fra i commenti che ci sono più “rami” per accedere all’agevolazione ed ovviare alla questione “laurea”. Sà darmi più delucidazioni in merito?.

    Grazie mille in anticipo.
    Cordialmente,
    Domenico

  148. Salve Domenico, le chiederei di scrivermi in privato in modo che possa analizzare la sua situazione ed offrirle tutte le risposte che cerca. Quello che le posso dire è che l’agevoazione, rispettando i requisiti del comma 1 è fruibile anche senza laurea.

  149. Salve,

    Grazie per l’articolo. Il mio problema è che pur essendo rimpatriato a luglio 2019 e pur avendo tutti i requisiti necessari, non sono ancora riuscito a sbrigare la burocrazia necessaria per cancellarmi dall’AIRE ed acquisire la residenza. Cosa accade in questo caso? Devo continuare a posticipare la mia richiesta di benefici fino all’ottenimento della residenza?

    La ringrazio anticipatamente

    Cordiali saluti,
    Salvatore

  150. Salve Federico,

    Mia moglie ha la cittadinanza romena ma ha vissuto in Italia per 20 anni e in questo periodo ha ottenuto una laurea triennale (in lingue).
    Nel 2016 e’ tornata in Romania a lavorare e nel 2018 e’ partita per l’Australia.

    Per il momento lei ha più di due anni di lavoro all’estero, ma non consecutivi (e non nello stesso paese). Potrebbe essere un problema?
    La normativa fa differenza tra lavoro part-time e full time?
    Al momento della richiesta dell’agevolazione, vanno presentati i contratti di lavoro esteri? (buste paga, contratti ecc)
    Grazie mille per la sua disponibilità.
    Cordiali saluti,

    Stefan

  151. Salve,

    Grazie per l’articolo.
    Se ho capito bene, per beneficiare dei regimi agevolati descritti, i lavoratori “impatriati” devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Esiste in questo caso un template o modulo generico/pre-compilato che si puo usare?

    La ringrazio anticipatamente

    Cordiali saluti,
    Red

  152. Non esiste un modello ufficiale dato che si tratta di autocertificazione. Noi abbiamo predisposto un modello che rilasciamo ai soggetti che svolgono con noi una consulenza sull’argomento.

  153. Salve Stefan, per l’agevolazione si deve avere almeno due anni di residenza fiscale estera, indipendentemente dal fatto che si sia stati residenti in uno o più Paesi o che si sia svolto una o più attività lavorative (full time o part-time).

  154. Salve Dott. Migliorini, complimenti per l’articolo. Le volevo chiedere se la mia ragazza di nazionalita’ spagnola che si sta trasferendo in Italia puio’ anche accedere al regime speciale per i lavoratori rimpatriati (premesso che tutti gli altri requisiti sono presenti) o se e’ riservato solamente ai cittadini italiani? Grazie e Cordiali Saluti

  155. Grazie per la risposta Dott. Migliorini. L’articolo parla di cittadini dell’Unione Europea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia”. Significa che l’agevolazione si applica solo dopo 24 mesi di residenza in Italia? Grazie, Riccardo

  156. Salve, siamo una famiglia con 4 bambini dai 14 ai 7 anni, viviamo da oltre 13 anni all’estero e ora stiamo considerando di tornare quindi vorremmo avere delucidazioni su vari punti:
    Tassazione per income da stipendio/bonus/stock-options or RSUS.
    Tassazione per impresa (mia moglie ha un’impresa che potrebbe chiudere e riaprire in Italia)

    Cerchiamo consulenza specifica.

  157. Buonasera Federico,
    Complimenti per la chiarezza dell’articolo. Molto utile.
    Nel caso io usufruisca già dei benefici fiscali per il rientro dei cervelli in vigore prima del 2020 (ho iniziato a usufruirne nel 2019), posso, da quest’anno, usufruire delle nuove, più vantaggiose, condizioni? Ad esempio, riduzione del 70% e non del 50%, estensibilità oltre i 5 anni avendo figli, etc.?
    Grazie

  158. Buonasera
    Sono un lavoratore residente all estero ed iscritto all AIRE da oltre 7 anni. Ho visto e` possibile beneficiare delle agevolazioni per acquisto prima casa in Italia pur restando residente all`estero e anche qualora dessi in affitto l immobile. Qualora decidessi poi di tornare in Italia nei prossimi anni, andrei a perdere il beneficio di prolungamento delle agevolazioni fiscali per ritorno dei cervelli qualora comprassi una seconda unita residenziale?
    Ringrazio
    Cordiali Saluti
    RF

  159. Salve Dott. Migliorini

    mi permetto di esporre la mia situazione

    – Ho svolto attività di ricercatore/docente all’estero per 5 anni
    – Ho un dottorato di ricerca
    – Ho una figlia minore a carico
    – Rientrerò in Italia l’estate prossima
    – Inizierò a lavorare con un contratto di assegnista di ricerca

    Potrei quindi avvalermi dei benefici fiscali per docenti e ricercatori, ma non serve, in quanto l’assegno di ricerca è esente dalla tassazione IRPEF.

    Il mio dubbio è che se non presento comunque l’istanza immediatamente dopo il rientro e se nei prossimi anni dovessi cambiare lavoro (ottenendo un contratto di lavoro che prevede il pagamento dell’IRPEF), io non possa più avvalermi dei benefici fiscali (dato che a quel punto sarei residente in Italia).
    Mi potrebbe dare informazioni su questo caso specifico?

    Grazie e Cordiali Saluti
    Florian

  160. Salve Florian, per l’analisi di situazioni personali come nel suo caso le devo chiedere di scrivere in privato e riceverà una consulenza in grado di risolvere tutti i suoi dubbi. Quello che le posso dire è che se cambia lavoro, non più ricercatore o docente, perderà questa agevolazione, legata a questo tipo di attività lavorativa.

  161. Buongiorno Federico,
    Innanzitutto grazie per questo articolo, davvero molto utile.
    Un solo chiarimento riguardo alla norma:
    – Per godere dell’agevolazione il lavoratore deve tornare in Italia (ri-trasferendo la residenza) essendo giá in possesso di un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano? O é possibile trasferire la residenza in Italia e successivamente cercare lavoro?
    – In caso applichi il secondo caso, la decorrenza dei 5 anni inizia dalla data di ri-trasferimento in Italia o dall’inizio del contratto di lavoro?

    Grazie in anticipo,
    Davide

  162. Davide l’agevolazione inizia dall’anno di acquisto della residenza fiscale italiana. Il contratto non è necessario averlo nel periodo estero (come previsto in passato), anche se sicuramente può essere consigliabile (ma non indispensabile).

  163. Salve dott. Migliorini,
    ho letto con attenzione il suo articolo.
    Lavoro all’estero da molti anni e sono iscritto all’AIRE
    Ora devo iniziare le pratiche ma leggendo il suo articolo mi e’ venuto un dubbio.
    Io non sono laureato ma ricopro posizioni che sono considerate direttive.
    Domanda: al momento e’ ancora possibile ricevere l’agevolazione se si vanno a ricoprire posizioni da quadro direttivo anche se non in possesso di laurea?
    grazie molte
    David

  164. Buongiorno Dott. Migliorini
    Grazie per le utilissime informazioni pubblicate su questo sito. Ho tuttavia due piccoli dubbi a cui non riesco a trovare risposte.
    Sono residente all’estero iscritto all’Aire da 5 anni e sto valutando un rientro in Italia con opportunità lavorativa in Italia. Sono al momento padre di due figli minorenni di 15 e 17 anni. Il mio trasferimento fiscale è di residenza e pianificato intorno a maggio 2020. Sto valutando l’acquisto di una prima casa di proprietà intorno a marzo 2020. I miei dubbi sono :
    1. Posso beneficiare dell’estensione a 10 anni del beneficio fiscale anche se l’acquisto della prima casa avviene pochi mesi prima del mio trasferimento fiscale sebbene nello stesso anno fiscale?

    2. Posso beneficiare dell’estensione a 10 anni avendo al momento del mio trasferimento fiscale due figli minorenni? O l’età dei figli minorenni fa riferimento alla scadenza dei primi 5 anni?

    3. Nel caso iniziassi a lavorare come autonomo con partita IVA alcuni mesi dopo il mio trasferimento intorno a luglio 2020 e non contestualmente potrei sempre beneficiare del beneficio fiscale?

    La ringrazio molto in anticipo
    Cordiali saluti
    Andrea

  165. Andrea, se vuole analizzare la sua situazione mi scriva in privato per una consulenza personalizzata. Ci sono dei precisi limiti per ognuno di quei punti che in parte ritrova nell’articolo. Come detto, per approfondimenti su situazioni personali mi contatti.

  166. Buonasera dottore avevo bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la possibilità di ottenere il diritto all’agevolazione nella misura del 90% se rientro in Abruzzo e accetto un lavoro in Italia ma al nord per un datore di lavoro estero che comunque ha una sede in italia .Posso stare tranquilla se inizio a lavorare dopo un mese dal rientro anche se il contratto lo firmo prima di rientrare ?
    La ringrazio anticipatamente .

  167. Le posso dire che la cosa importante è che vi sia un collegamento tra rientro in Italia ed inizio dell’attività lavorativa, per questo la firma del contratto dall’estero è sicuramente rilevante per l’agevolazione, anche se il contratto non inizia immediatamente.

  168. Buongiorno,

    prima di tutto volevo fare i complimenti per la chiarezza delle informazioni riportate.

    L’unica informazione che non ho trovato (probabilmente non vista da me) riguarda la questione della “cumulabilitá” con altri incentivi. Quello che mi chiedevo era se, usufruendo dell’agevolazione rimpatri, ed acquistando una casa da ristrutture/comprare, potevo usufruire in parallelo del bonus ristrutturazione casa. Mi sembra di aver letto che nell’autcertificazione da presentare al datore di lavoro per richiedere l’agevolazione per i rimpatriati, vada espressamente indicato di non beneficiare di altri incentivi (art. 44, DL 78/10, L 238/10, art. 24-bis, TUIR). Ora capisco che il mio IRPEF verrá decurtato, quindi per i primi 5/10 anni non avró molto da recuperare per altre spese (come la ristrutturazione), ma mi domandavo se potevo comunque accedere ad altri incentivi fiscali.
    Sempre in merito alla cumulabilitá degli incentivi, mi domandavo se potevo accedere alla detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi del mutuo su prima casa e alla detrazione sulle spese mediche.

    Grazie mille

    Roberta

  169. Roberta, può sicuramente beneficiare, assieme all’agevolazione impatriati, di tutte le agevolazioni valide ai fini IRPEF, come anche il bonus ristrutturazione sulla sua abitazione.

  170. Grazie mille per la risposta. Mi chiedevo allora perché nell’autocertificazione deve essere indicato di “non beneficiare di altri incentivi (art. 44, DL 78/10, L 238/10, art. 24-bis, TUIR)”. Se non erro ha indicato questo nella sezione “Lavoratori impatriati: richiesta dell’agevolazione”” di questo articolo. Forse c’e’ qualcosa che mi sfugge? Grazie

  171. Buongiorno Dott. Migliorini
    guida eccellente e chiarissima. Grazie.
    Un solo chiarimento :
    L’estensione dell’agevolazione a ulteriori 5 periodi d.i. al 10% è valida per chi ha almeno 3 figli a carico. La condizione deve essere verificata all’inizio del periodo di estensione ovvero entro i primi 5 anni di residenza in Italia oppure al rientro dall’estero ? Detto in altri termini se il terzo figlio arriva durante i primi 5 anni di residenza in Italia ?
    Chiedo scusa per il chiarimento molto specifico
    Grazie e distinti Saluti
    Daniele

  172. Dott. Migliorini,
    stavo rileggendo con attenzione il paragrafo “Lavoratori impatriati: richiesta dell’agevolazione” che spiega come presentare l’autocertificazione al datore di lavoro. Non mi è chiaro se ci sia un errore nella seguente frase: “A seguito del ricevimento della richiesta il datore di lavoro applicherà le ritenute fiscali sul 50% delle somme e dei valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta da parte del dipendente”. Non dovrebbe essere “..ritenute fiscali sul 30% delle somme e dei valori imponibili..”? Se ho ben compreso il nuovo articolo 5 del DL n 34/19 prevede un 30% per i primi 5 anni, mentre il 50% si applicherebbe nei successivi 5 anni se ci fossero le condizioni (figli minorenni, acquisto casa residenziale, ecc.). E’ così?
    Grazie mille
    Francesco

  173. Salve Dott. Migliorini,
    Sono residente all’estero iscritto all’Aire da 4 anni e sto valutando un rientro in Italia con opportunità lavorativa in Italia/Milano, per un azienda Americana che non ha sede in Italia. Sono al momento padre di 3 figli minorenni. Il mio trasferimento fiscale è di residenza e pianificato intorno a settembre 2020. Sto valutando l’acquisto di una prima casa di proprietà intorno a Novembre 2020. I miei dubbi sono :
    1. Posso beneficiare dell’estensione a 10 anni del beneficio fiscale ? 30%?
    2. Posso beneficiare dell’estensione a 10 anni avendo al momento del mio trasferimento fiscale figli minorenni?
    3. Nel caso iniziassi a lavorare come autonomo/consulente con partita IVA alcuni mesi dopo il mio trasferimento intorno a Novembre 2020 e non contestualmente potrei sempre beneficiare del beneficio fiscale?
    Grazie

    Cordiali saluti

  174. Buongiorno Federico
    Ottimo articolo, con chiare spiegazioni. Ho solo un dubbio: io lavoro per la sede spagnola ( con sede legale in Spagna; sono residente fiscale in Spagna) di un’ azienda americana.
    Se mi trasferissi in Italia assunto dalla sede italiana ( con sede legale in Italia) della stessa azienda potrei beneficiare dell’ agevolazione?
    Ho tutti gli altri requisiti ( 24 mesi, AIRE, laurea,etc).
    Grazie e saluti
    Alessandro

  175. salve dott.migliorini. ottimo articolo. Non sembra chiaro dall’analisi però se soggetti non iscritti aire che hanno continuato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (ad esempio perche proprietari di immobili e utenze non locati) pur avendo solamente redditi da lavoro estero e vivendo in pianta stabile fuori dall’italia possano accedere al beneficio impatriati. Grazie, Serena

  176. Rispettando tutti i requisiti questi soggetti possono beneficiare dell’agevolazione. Se desidera analizzare in dettaglio la sua situazione mi scriva in privato per una consulenza.

  177. Buongiorno Dottor Migliorini,

    Inizio facendole i complimenti per questo articolo.

    Vorrei sapere gentilmente, in riferimento al lavoro autonomo o di impresa, quali sono le modalita’ possibili con le quali e’ possibile dimostrare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio dell’ attivita’ lavorativa.

    La ringrazio anticipatamente.

    Cordialmente,
    AC

  178. Federico, la ringrazio per questo articolo.
    Forse un errore (o piu’ probabile una mia errata interpretazione): in merito all’eleggibilità per i cittadini dell’Unione Europea, scrive che i soggetti devono essere “residenti nel loro Paese d’origine” e aver svolto un’attività di lavoro dipendente fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più. Come fanno ad essere residenti nel paese di origine ed aver lavorato negli ultimi 24 mesi (min) in un altro paese? Dovrebbero avere la residenza fiscale nell’altro paese dove hanno lavorato. Sbaglio?

    Crede che la questa agevolazione verra’ anche riproposta nel 2021?

    Grazie in anticipo!

  179. Salve,
    In questo sito trovo che:

    “Il comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs n 147/15, prevede il rispetto di alcuni requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione.

    La tassazione del 30% del reddito avviene rispettando le seguenti condizioni:

    Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
    Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
    L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.”

    Tuttavia, l’articolo 16 del Dlgs n 147/15 dice che il lavoratore non deve essere residente fiscalmente in Italia nei CINQUE (e non due) periodi di imposta precedenti. Lei saprebbe dire se l’articolo è stato cambiato?
    Nel caso, sono stato all’estero per 2 anni e tornato in Italia nel 2018. Leggendo l’articolo, penso che io non abbia il diritto. Però leggendo il sito, ce l’avrei…

  180. Salve dottor Migliorini
    L’Albania rientra tra i paesi non UE per cui queste forme di agevolazioni fiscali sono applicabili (al netto che tutti gli altri requisiti siano rispettati ovviamente)?
    Grazie

  181. Buongiorno Dottor Migliorini,
    Sono cittadina Italiana pero’ sono nata in Francia ho sempre vissuto all’ estero – dove ho lavorato e mi sono laureata.
    Mi sono trasferita in Italia da poco per lavoro. Posso usufruire di questa agevolazione?
    Grazie, Ale

  182. Buongiorno Federico — leggevo tra i commenti: perche’ dice che il nuovo regime non prevede piu’ nesso tra rientro in Italia e inizio di un nuovo lavoro (“sei hai un contratto firmato e’ meglio ma anche senza potrebbe andare bene lo stesso”)? Cosa e’ cambiato rispetto a prima, in cui l’Agenzia ha espressamente dichiarato che l’esistenza di un accordo con il datore di lavoro precedente al rimpatrio fosse condizione necessaria? Chiedo perche’ ho sentito pareri discordanti in merito. Grazie

  183. Buongiorno Dott. Migliorini,
    quello che non è chiaro per me è come impattino le nuove norme su chi era già rientrato in Italia e sta quindi godendo ad esempio dell’esenzione del 50%. Nel caso si acquisti un immobile o si abbia un figlio l’estensione a 10 anni è valida anche per questi soggetti?
    Grazie,
    Giuseppe

  184. Chi sta già usufruendo dell’agevolazione con la precedente normativa, continua con essa fino a conclusione, le nuove modifiche non impattano su chi già fruisce dell’agevolazione prima dell’entrata in vigore delle novità. Se vuole approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  185. Grazie mille della risposta, Dott. Migliorini. Come potrei chiedere un preventivo di consulenza?
    Ho inviato una mail a [email protected]… questo è l’indirizzo giusto?
    Grazie mille,
    Marcos

  186. Grazie della Sua risposta, Dott. Migliorini! Sono in attesa della risposta via e-mail, ok??
    Cordiali saluti,
    Marcos

  187. Buongiorno dott. Migliorini,
    io ho spostato la residenza in Italia a maggio 2019, ed ho usufruito da subito della legge che era in vigore, quindi sconto imponibile del 50%.
    L’ultima legge(dicembre 2019) afferma che chi ha spostato la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, quindi il mio caso, può usufruire della nuova legge con sconto del 70/90% dell’imponibile. La mia domanda è per usufruirne basta una nuova richiesta al mio datore di lavoro? Inoltre come bisogna fare per recuperare la differenza nei mesi in cui ho usufruito della vecchia legge?
    Grazie
    Marco

  188. Se ha i requisiti può chiedere l’applicazione dell’agevolazione modificata dal D.L. n. 34/19 al datore di lavoro e poi operare in dichiarazione dei redditi per l’anno precedente. Per maggiori info ci contatti per una consulenza.

  189. Buongiorno Federico, complimenti per il suo articolo. Argomento utilissimo e forse poco conosciuto.
    Sono un frontaliere italiano (con permesso G) residente nella fascia di confine dei 20km dalla Svizzera esentata dalla doppia tassazione. Ho quindi la residenza in Italia ma vengo tassato unicamente in Svizzera.
    Volevo capire se il vantaggio fiscale del decreto potrebbe essere in qualche modo applicabile anche ai lavoratori frontalieri.
    Grazie mille

  190. Buongiorno, da Giugno del 2019 sono residente all’estero. Se capisco bene il decreto dato che ho trasferito la residenza prima del 3 Luglio posso conteggiare il 2019 come primo anno ai fini dell’agevolazione. Per il conteggio del secondo anno mi basterebbe rientrare in Italia dopo Luglio di quest’anno? Quindi per come cadono i mesi tra Giugno e Luglio mi basterebbe trasferito la residenza all’estero per 1 anno e 1 mese effettivi?
    (mi scusi prima ho sbagliato e ho posto la stessa domanda sotto un altro articolo).
    Grazie mille per l’aiuto
    Alberto

  191. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesta maggiore analisi, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  192. Buongiorno dott. Migliorini
    le agevolazioni valgono anche qualora il trasferimento di residenza e l´inizio del rapporto di lavoro in Italia avvenissero nel 2021?
    Grazie!

  193. Buongiorno Dott. Migliorini,
    nel caso scegliessi il regime forfettario (che non prevede le agevolazioni del rientro dall’estero) e l’anno successivo cambiassi regime, potrei poi usufruire delle agevolazioni del rimpatrio?
    La ringrazio.
    Angela Alessio

  194. Se al momento del rientro è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’agevolazione in relazione al lavoro autonomo quello che afferma è possibile, ma il periodo in regime forfettario andrà comunque a ridurre il periodo di agevolazione spettante. Se intende approfondire, ci scriva in privato per una consulenza.

  195. Buongiorno Dott Migliorini,

    Avrei bisogno di un chiarimento in merito all`articolo.
    Io sono un cittadino italiano , iscritto AIRE e che vive e lavora nel Regno Unito da piu di due anni.
    La mia azienda ha anche una sede in Italia e avrei l`opportunita di chiedere un trasferimento, e quindi di tornare a risiedere presso l`abitazione della mia famiglia, con un contratto di lavoro in Italia.

    Posso usufruire di questi benefici non essendo laureato?

    In attesa di una cortese risposta le auguro una buona giornata

  196. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  197. Salve Dott. Migliorini e complimenti per l articolo molto ben scritto. Nel caso di rientro in italia (e conseguente rispetto dei requisiti ex comma 1 art 16) e sucessiva (entro tre mesi e con nesso di casualita’ rispettato) stipula di contratto di lavoro con azienda UAE che non ha alcuna stabile organizzazione in italia (di conseguenza lavorando principalmente da casa e da remoto) e’ possibile usufruire di questo regime fiscale?

    grazie,

    giorgio

  198. Rispettando i requisiti richiesti è possibile anche nel caso che descrive applicare l’agevolazione, ma sicuramente è una casistica complicata. Se vuole saperne di più ci scriva per una consulenza.

  199. Gentile Federico,
    Faccio fatica a capire la differenza tra il comma 1 e il comma 2. O, meglio, mi sembra che il comma 1 abbia dei requisiti cosi ampi da includere quelli del comma 2 e renderlo in un certo senso superfluo. Personalmente credo di avere i requisiti di entrambi, ma forse sbaglio?
    Grazie,
    Giulia

  200. E’ corretto, diciamo che il comma due riguarda una cerchia più ristretta di soggetti che possono applicarlo, ma in generale se non si rientra in quella casistica si guarda al comma 1.

  201. Salve, grazie dell’articolo. Un paio di domande:
    1) Se un lavoratore dipendente riesce ad ottenere un contratto europeo non-italiano (eg UK, NL, CH, etc) da un’azienda europea estera (eg UK, NL, CH, etc) ma vive in Italia e soddisfa i 183+ giorni di lavoro in Italia (eg lavoro da remoto per la stragrande maggioranza dell’anno), può sfruttare questa norma?
    2) Il figlio minorenne può essere nato anche all’estero per rendere la norma estendibile a 10 anni o deve essere nato successivamente allo spostamento della residenza in Italia?
    La ringrazio in anticipo!
    Moriz

  202. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  203. Buongiorno,
    avevo un dubbio in merito alla residenza fiscale all’estero per rientrare nell’agevolazione con D.L. n. 34/2019.
    Sempre con riferimento al D.L. n. 34/2019, per dimostrare la mia residenza fiscale all’estero nei 2 periodi di imposta precedenti al mio rientro in Italia, è sufficiente essere stato iscritto AIRE nei periodi di imposta precedenti (183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili) e poi aver chiesto l’iscrizione all’ufficio anagrafe del comune Italiano al mio rientro in Italia?
    Grazie mille.
    Francesco

  204. No, non è sufficiente l’iscrizione AIRE. L’AIRE è solo un requisito formale e non sostanziale di residenza fiscale estera. Se desidera approfondire l’argomento ci scriva in privato per una consulenza.

  205. Ok grazie mille. La contatteró sicuramente. Ho solo un dubbio generico e non specifico del mio caso particalore. Provo ad esporlo qui sperando che possa essere d’aiuto ad altre persone.
    Se ho ben capito, il D.L. n. 34/2019, prevede che le agevolazioni si applicano ai soggetti che hanno avuto la residenza fiscale all’estero per gli ultimi 2 anni come definito nell’art. 2 del TUIR (DPR 917/1986) prima di trasferirla fiscalmente in Italia.
    Quindi, come lei chiarisce, devono essere soddisfatti contemporaneamente:
    1. requisito AIRE (cioé il contribuente deve essere stato iscritto regolarmente all’AIRE)
    2. deve aver avuto residenza e domicilio estero ai fini civilistici come descritto nel art.2 del TUIR (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

    A questo punto ho notato che nel suo articolo non si parla mai del “domicilio fiscale” come definito nell’articolo 58 del d.P.R. 600/1973.

    Quindi ho avuto un dubbio: il fatto di non aver comunicato il “domicilio fiscale” all’Agenzia delle Entrate durante la permanenza all’estero, ma aver comunque effettuato l’iscrizione AIRE (ed ovviamente aver rispettato il requisito di residenza e domicilio all’estero come definiti nel art 2 del TUIR) comporta la decadenza dell’agevolazione impatri?

    Grazie ancora.

    Francesco

  206. No, non si deve comunicare alcun domicilio all’Agenzia delle Entrate in un trasferimento di residenza all’estero, al verificarsi delle condizioni ci si deve iscrivere all’AIRE.

  207. Buongiorno, complimenti per il vostro sito. Sto attualmente valutando la possibilità di spostare la mia residenza all’estero. Volevo un chiarimento sul requisito dei 2 anni per ottenere un domani l’agevolazione. Ipotizzando di spostare la residenza entro Giugno del 2021 e rientrare in Italia a Luglio/Agosto del 2022 (Per un totale di 13/14.mesi) rispetterei il requisito dei 2 anni fiscali di residenza all’estero?
    Ritenete che questa agevolazione (in particolare il requisito dei 2 anni e non più di 5 anni come era in passato) possa essere rinnovata anche per i prossimi anni?
    Grazie mille per l’aiuto.
    Davide

  208. Quello che intende fare potrebbe non farle verificare i requisiti richiesti dall’agevolazione. Consiglio di prestare attenzione. Se vuole ci scriva in privato per una consulenza.

  209. Buongiorno e grazie per la chiarissima spiegazione. Ho una sola domanda: i lavoratori impatriati che rientrano nelle regioni del Sud (mi interessa per l’Abruzzo) hanno diritto all’agevolazione dell’imposta al 10% per i primi 5 anni o si estende anche in caso di prolungamento, sussistendone i requisiti?
    Grazie per la risposta

  210. Buongiorno, non mi è chiaro un passaggio ipotizzando che iscritto aire trasferisco la residenza in Italia a giugno 2019, applicando il D.L. n. 34/2019 rientrerei nella casistica per poter beneficiare gia’ con dichiarazione 2020 per l’anno di imposta 2019 come impatriata? Grazie per la risposta Monia

  211. L’iscrizione AIRE non è più obbligatoria, come indicato nell’articolo, ma per capire se hai maturato residenza fiscale estera occorre andare ad analizzare la tua situazione personale, per quello la consulenza.

  212. Salve, se possibile vorrei chiedere un consiglio in merito alla mia situazione.
    Ho vissuto e lavorato in UK a partire dal 2013 senza mai effettuare la registrazione all’ AIRE e sono rientrata in Italia a giugno del 2019. Lavoro per la medesima compagnia per la quale lavoravo in UK ma ho spostato la residenza fiscale dall’UK all’ Italia (da giugno 2019 non ho versato le tasse sul reddito in UK). Sono in procinto di sottoscrivere la mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e volevo un parere sull’applicazione delle agevolazioni ove previste nel mio caso. Grazie mille

  213. Buongiorno Dottor Migliorini ,ho provato a scrivere ieri ma non è stato pubblicato il messaggio. Ripropongo, sono rientrato nel 2019 e ho tutti i requisiti per accedere all’agevolazione. Lo scorso anno però non ho fatto domanda al mio datore di lavoro, posso recuperare le maggiori imposte versate inserendo l’agevolazione nella mia dichiarazione di questo anno visto che sono ancora nei tempi per l’invio? Cordiali saluti

  214. La mancata fruizione del regime degli impatriati nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia non preclude l’utilizzo dell’agevolazione nei periodi d’imposta successivi. Qualora nel periodo di trasferimento in Italia e nel successivo non sia stata presentata richiesta scritta al datore di lavoro e il beneficio non sia stato fruito direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi, secondo l’Agenzia l’agevolazione è preclusa per tali periodi, mentre spetta per i restanti periodi d’imposta del quinquennio agevolato (Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 59/E/2020).

  215. Buongiorno Dottor Migliorini,
    ci sono restrizioni per chi ha svolto lavoro all’estero presso una società controllata dall’attuale datore di lavoro?
    Inoltre, a seguito del decreto “Agosto”, sono state effettuate variazioni a tale regime?

    Grazie anticipatamente per il suo tempo

  216. Buongiorno,

    non mi é del tutto chiaro il seguente paragrafo:
    ”Percepimento di redditi prodotti all’estero
    I redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato – nell’ipotesi in cui un soggetto abbia prodotto nei primi mesi dell’anno redditi al di fuori del territorio dello Stato e, rientrato in corso d’anno, risulti fiscalmente residente in Italia – concorrono alla formazione del reddito complessivo in via ordinaria.”
    Cosa si intende per reddito complessivo in via ordinaria? posso applicare la riduzione del 70% su questi redditi prodotti all’estero?
    grazie mille

  217. Buonasera,
    Vi scrivo in merito al requisito del ‘lavoro continuativo ed interrotto per almeno 24 mesi’. Se negli ultimi 4 anni ho lavorato sempre ma con una pausa di pochi giorni dovuta al cambio di lavoro, sono in possesso di tale requisito?
    Grazie
    Marco

  218. La situazione deve essere valutata caso per caso per ogni soggetto in relazione alla situazione complessiva legata alla verifica dei requisiti, risposte parziali non sarebbero utili.

  219. Buonasera, avrei un caso abbastanza particolare. Mio marito (cittadino europeo di nascita) è in procinto di avere la cittadinanza italiana come conseguenza del Matrimonio. Entrambi residiamo nel suo Paese di nascita da 8 anni, io sono iscritta all AIRE. Nel caso rientrassimo in italia avrebbe anche lui l agevolazione fiscale?

  220. Buonasera,
    Vivo e lavoro a Londra continuativamente dal 2006. Sono laureato e possiedo tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali. Avrei due scenari per i quali vorrei sapere se potrei comunque beneficiare del rientro dei cervelli trasferendo la residenza in Italia permanendo oltre i 183 gg all’anno:
    – il mio datore di lavoro decide di aprire una branch office (non subsidiary) in Italia, da cui vengo assunto, chiudendo il rapporto con l’azienda madre inglese (ritengo che in questo caso a logica goderei dei benefici)
    – rimango dipendente dell’azienda inglese, ma residente in Italia, quindi denunciando i redditi esteri. Potrei godere del beneficio?
    Grazie mille.

  221. Per l’analisi di situazioni personali se vuole ci contatti in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi e le indicheremo come eventualmente poter fruire dell’agevolazione.

  222. Gentilissimo Dott. Migliorini,
    La ringrazio prima di tutto per l’esaustiva spiegazione. Ho una breve domanda a riguardo: Se dovessi trasferirmi inizialmente in una delle regioni del Sud Italia (esempio, Puglia con tassazione del 10% dell’ammontare) e successivamente in una regione diversa (esempio, Lombardia), nell’anno successivo al rientro in Italia, verrà applicata automaticamente la tassazione per il 30% dell’ammontare, o si perde l’agevolazione a prescindere? Dunque, una volta trasferitomi, dovrò stare nella prima regione di residenza oppure posso poi cambiare comune e regione e usufruire comunque dell’agevolazione (10% o 30% a seconda dello spostamento)? Si tratta sempre di autocertificazione, dunque comunicazione al datore di lavoro?
    La ringrazio anticipatamente.

  223. La ringrazio per la celere risposta, Dott. Migliorini.
    Anticipo che sicuramente, quando deciderò di rientrare, mi affiderò alla sua consulenza privata. Le chiedo solo un ulteriore chiarimento, qualora avesse un attimo di tempo e voglia – Ai fini della agevolazione ed eventuali complicazioni (come vede sono molto ignorante in questa materia) è possibile effettuare il cambio a metà anno (ad esempio, Maggio/Giugno) oppure conviene sempre iniziare il nuovo contratto (in Italia, col medesimo datore di lavoro estero ma sede italiana) in coincidenza dell’inizio dell’anno (Gennaio)?
    La ringrazio nuovamente, e le porgo cordiali saluti.

  224. Buongiorno Dott. Migliorini,
    sono residente all estero (comunità europea) da oltre 24 mesi,
    Laureato, iscritto Aire e con P.Iva estera, per accedere ai 10 anni (5+5) è necessario acquistare una prima casa o basta acquistare una nuova casa anche essendo proprietario di altre case in Italia? Per ottenere l’agevolazione fiscale del 10% (per spostamento in una regione del Sud) è necessario aprire una P.Iva o va bene anche una srl ? il 10% si intende sul reddito aziendale?
    Cordiali saluti

  225. Buonasera,
    Nell’ultima modifica della legge per le agevolazioni dei rimpatriati, la modifica del comma 1 dell’articolo 16 di fatto rende inutile il comma 2, in quanto chi è eleggibile secondo il comma 2 lo è anche sicuramente per il comma 1.
    Interpreto correttamente il comma 1?
    Grazie
    Marco

  226. Buonasera,
    Ho vissuto all’estero per 5 anni (iscritto aire) sono stato licenziato a gennaio e sono rientrato ad agosto in Italia. Ora ho trovato lavoro. È comunque applicabile lo sgravio fiscale? Grazie.
    In caso di possibilità richiederò consulenza.

  227. Sarebbe interessante sapere se durante il periodo di impatrio in Italia si possa continuare a godere dell’agevolazione (per il periodo previsto) anche se si va in pensione.

  228. Salve Federico, grazie per il suo contributo.
    Una curiosita’ di carattere generale: il 30% che viene tassato rappresenta il “primo” 30% o l'”ultimo”?
    Mi spiego meglio con un esempio: fatto 100 il reddito, in termini di aliquote Irpef (che sono a scaglioni), i 30 tassati rappresentano i primi 30 (0-30) o gli ultimi 30 (70-100).
    Grazie ancora e buona giornata.
    Cesare

  229. Sono rientrato a Gennaio 2020 trasferendo la mia residenza da UK a Milano ed ho richiesto la riduzione IRPEF come previsto. Domanda: se mi trasferisco al sud, devo chiedere all’azienda di applicare agevolazione al 10% ? Non ho capito come funziona, se retroattiva sull’anno oppure a partire dal mese di trasferimento dal nord al sud. Grazie

  230. Gentile Dott. Migliorini, cortesemente le volevo chiedere se l’estensione del beneficio dopo i primi cinque anni, si applica anche a seguito dell’acquisto di una seconda casa? Al momento del rientro in Italia infatti ero gia’ proprietario di una prima casa.

    Grazie e Cordiali Saluti

  231. Caro Federico
    riferendomi alla domanda di Cesare Dattuli, credo che lui volesse sapere che percentuale di tasse si applica al 30% tassabile.
    Esempio=> se il mio salario lordo e’ 100k€ annui, il 30% sono 30k€. La domanda e’ se su 30k€ si applicano gli scaglioni di aliquota IRPEF per cui da 0 a 15k 23%, da 15k a 28k 27% e da 28k a 55k 38% oppure si applica il 43% sui tutti i 30k€ visto che il salario lordo originale eccede 75k?

    Grazie mIlle
    Renato

  232. Salve Dott. Migliorini,
    da febbraio la multinazionale per cui lavoro mi trasferirà dall’ entità polacca a quella italiana , ponendo fine ad un rapporto all’estero e cominciandone uno nuovo con la sede in Italia. Io avrei intenzione di rifarmi la residenza già a gennaio. il mio primo salario a febbraio sarà gia con l’agevolazione in atto?
    Inoltre tenendo in piedi il rapporto di lavoro dipendente avrei intenzione di aprire anche una società e mi chiedevo se l’agevolazione fosse disponibile sia per il lavoro dipendente che per quello autonomo contemporaneamente.
    Cordiali Saluti

  233. Gentile Dott. Migliorini, riprendendo una risposta che ha fornito in precedenza ad un altro lettore per un chiarimento. Se per semplicita’ prendiamo un reddito di 100 mila euro annui, la quota imponibile e’ di 30 mila euro (per l’esempio non consideriamo i contributi INPS). Questo significa che i restanti 70 mila euro (o 5,800 euro al mese) sono tutti esentasse per il lavoratore?

    Grazie

  234. Gentile Dott. Migliorni,

    le posso chiedere se ci sono anche vantaggi fiscali per le aziende che assumo un lavoratore rimpatriato od i vantaggi sono solo per i lavoratori?

    Grazie,
    Emily

  235. Buonasera,
    ho letto nel suo articolo di un “Fondo controesodo” da 3 milioni. Per chi come me è rientrato in Italia da Gennaio 2020 usufruendo del nuovo D.L. 34/2019 – art.5 (quindi non usufruendo del precedentemente art.16 del DL settembre 2015 ), mi domandavo l’implicazione di questo fondo. Voglio dire, chi rientra in Italia dal 2020 deve comunque considerare che le risorse possono terminare? Oppure questo fondo da 3 milioni è rivolto solamente a chi rientra in Italia tra 30/4/2019 e 31/12/2019? Ho provato a leggere l’articolo 13/Ter del DL 124/2019 ma non mi è molto chiaro.
    Grazie mille.
    Roberta

  236. Buongiorno,
    il DL 34 del 2019 é stato convertito con la legge del 28 giugno 2019 n. 58. Rileggendo la legge ho notato che é stato aggiunto il comma 5-quater in cui parla di una modifica al comma 1 del DL 34 dove indica una riduzione del 50% e non piú del 70%, inoltre viene anche indicato che non é possibile estendere l’agevolazione per i successivi 5 anni (come indicato al comma 3bis del DL 34 art.5). Si parla anche di un contributo dello 0,5 della base imponibile. E’ una modifica che coinvolge tutti i lavoratori? Mi sembra di intuire che riguarda solamente gli sportivi.
    La ringrazio molto.
    Carlotta

  237. Buongiorno,
    non mi e’ chiaro se l’estensione di ulteriori 5 anni si applica a chi ha già’ un figlio prima di riportare/acquisire la residenza fiscale in Italia. La norma riporta ” […] Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.”
    Nella sezione FAQ di questa pagina, alla domanda 2 Lei chiarisce ” L’agevolazione impatriati ha una durata di 5 anni a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana. L’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni se si acquista un immobile in Italia o se avviene la nascita di un figlio”.
    La ringrazio molto
    Andrea

  238. La nascita di un figlio può anche essere precedente al rientro in Italia (in mancanza di chiarimenti in merito), ma deve essere un figlio che diviene a carico al momento del rientro in Italia. Questo sempre in assenza di chiarimenti ulteriori in merito a questo punto.

  239. Grazie mille sulla risposta inerente il “Fondo Controesodo”. Quindi se ho compreso bene, chi rientra in Italia nel 2020 (ed ha i requisiti per l’agevolazione) non è soggetto a questo fondo, e di conseguenza non rischia di vedersi annullare o ridurre l’agevolazione. E’ corretta la mia interpretazione? Leggendo l’interrogazione parlamentare 5-04375 di luglio 2020, non ho trovato in maniera esaustiva una risposta con la quale si definiscono i soggetti di questo fondo: cioè chi rientrati tra il 30/4/2019 e il 31/12/2019 e chi dopo il 1/1/2020. Grazie ancora. Roberta

  240. Buongiorno e buone feste! Prima di tutto vorrei farLe i miei vivi complimenti per questo articolo eccellente e molto completo.
    Avrei una domanda specifica:
    Per chi usufruisce delle agevolazioni del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 o della LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238, queste agevolazioni possono essere ampliate ed estese anche dopo i cinque anni come prevede l’articolo 3-bis del DLgs n 147/15?
    O questo articolo 3-bis del DLgs n 147/15 è valido esclusivamente per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dalla data di entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34?

  241. La legge n. 238/10 presenta caratteristiche diverse, è una disciplina che riguarda soggetti diversi e con requisiti diversi che niente ha a che vedere con quanto indicato in questo articolo. Può trovare sul sito un articolo dedicato all’argomento.

  242. Buongiorno,
    ho letto che ha recentemente aggiornato la pagina con l’uscita della circolare 33/E del 28/12/2020.
    Per quanto riguarda l’estensione di altri 5 anni con l’acquisto di unità residenziale in Italia, cosa intende con la frase: “deve acquisire l’immobile nella misura del 100%”? Se ad esempio si acquista un immobile in comproprietà con il coniuge (50% il contribuente e 50% il coniuge del contribuente), il requisito di “acquisire l’immobile nella misura del 100%” cosa indica?
    Grazie mille.
    Francesco

  243. La circolare in commento prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia acquistata dal coniuge, dal convivente o dai figli dell’impatriato, il suddetto acquisto, con le modalità sopra richiamate, può essere effettuato anche in comproprietà con l’impatriato.

  244. Grazie per la risposta sul tema estensione per acquisto abitazione.
    Sul fatto dell’acquisto in comproprietà con il coniuge (o figlio) mi è chiaro, ma sulla circolare trovo scritto quanto segue: “si ritiene che l’ulteriore quinquennio agevolabile può essere riconosciuto a condizione che l’intera proprietà, da intendersi come nuovo immobile acquistato nella misura del 100 per cento sin dalla stipula dell’atto, sia acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso”.
    Quello che non mi è chiaro è cosa intende con “….100 per cento sin dalla stipula dell’atto….”. Nel contesto di questa frase, cosa intende per 100%?
    Grazie ancora
    Francesco

  245. Credo si possa intendere che non rientra nell’agevolazione il compromesso ma soltanto la stipula di atto notarile per l’acquisto del 100% dell’immobile, ma quel passaggio della Circolare non è chiaro.

  246. Salve,
    in riferimento al decreto legislativo sulle agevolazioni fiscali per rimpatriati,, modificato con articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e alla circolare 33 del 28/12/2020, ho capito che l’agevolazione fiscale si applica su tutti redditi prodotti nell anno fiscale/periodo di imposta in Italia.
    Non mi e’ chiaro invece – per chi dovesse percepire uno stipendio fisso e uno stipendio variabile, versato come bonus una tantum (versato all’ingresso in azienda) o premio di produttivita’ (versato durante l’anno) dal datore di lavoro, l’agevolazione fiscale per rientro dei cervelli verra’ applicata anche su questo tipo di bonus una tantum/premi di produzione oppure solo sullo stipendio fisso? Preciso che non sto parlando di bonus da dirigente che subiscono un’addizionale del 10%, ma solo dei bonus/premi percepiti al di sotto della qualifica di dirigente.
    Grazie mille in anticipo

  247. L’agevolazione riguarda solo i redditi da lavoro dipendente o autonomo con partita Iva. I bonus sono agevolati solo se rientrano nel reddito imponibile IRPEF collegato al reddito da lavoro dipendente.

  248. Grazie della risposta Federico. Come capisco se rientrano nel reddito imponibile IRPEF collegato al reddito da lavoro dipendente? Sarei interessata tratta rispettivamente ai “bonus una tantum” e poi al premio di produttivita’ versato a fine anno. Grazie

  249. Salve,
    sono all’estero da quasi 10 anni regolarmente iscritto all’AIRE.
    Non lavoro da inizio 2020 e mi sto per trasferire in Italia con un nuovo datore di lavoro.
    Riesco ad usufruire dell’agevolazione, nonostante non abbia lavorato per diversi mesi?
    Grazie mille.
    Saluti

  250. Salve, le agevolazioni fiscali sono valide anche per lavoratori che rientrano in Italia nel corso del 2021?
    Grazie

  251. Se vuole analizzare la sua posizione in relazione all’agevolazione ci contatti in privato, la aiuteremo in consulenza a valutare la sua posizione in relazione alla norma ed ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sino a questo momento.

  252. Salve, non mi è chiaro l’esempio che ha fatto per spiegare il requisito di attività continuativa. Il contribuente sommando studi in Francia e lavoro in Inghilterra ha 20 mesi di attività continuativa e un periodo di 4 mesi nel mezzo in cui non ha fatto nessuna delle due cose. Il requisito non è integrato per via del buco nel mezzo anche se ha passato 24 mesi all’estero in totale?

    Mi spiego meglio con un esempio. Se il contribuente, al momento del rientro fiscale in Italia, aveva passato 5 anni esatti all’estero e in quel periodo aveva perso il lavoro dopo 3 anni e trovato un altro 2 mesi dopo, egli non integra il requisito in quanto negli ultimi 24 mesi avrebbe lavorato solo 22 di questi?

    O ancora, supponiamo che il contribuente abbia passato 4 anni all’estero, e viene licenziato per esempio il 10 Dicembre 2020. Decide di guardarsi intorno anche per eventuali opportunità in Italia, senza spostarvi però anticipatamente la residenza, per farlo solo a cose fatte in modo che ci sia un collegamento tra i 2 eventi. Trova un lavoro che inizia per esempio il 3 Marzo 2021 e sposta la residenza fiscale nei giorni immediatamente successivi. Non ha comunque accesso alle agevolazioni per via del buco tra il 10 dicembre e il 3 marzo? Buco che fa sì che negli ultimi 24 mesi ha lavorato meno di 24 mesi nonostante la residenza fiscale sia rimasta all’estero fino alla fine.
    Grazie mille in anticipo per l’eventuale chiarimento

  253. La risposta è complessa da fornire perché il requisito che richiama è quello del comma 2 dell’articolo 16 che se non viene verificato non permette di verificare l’agevolazione per quel comma, ma nulla vieta di verificare solo i requisiti del comma 1. In ogni caso non è permessa l’agevolazione al soggetto che rientra in Italia e cerca lavoro. Per approfondimenti ci scriva in privato per una consulenza, la aiuteremo.

  254. Buongiorno Dott. Migliorini,
    credo il mio caso sia abbastanza comune ma non riesco a trovare chiarimenti in merito.
    Sono residente all’estero da piu’ di 10 anni.
    Ho cambiato azienda un paio di volte sempre rimanendo fiscalmente residente all’estero con contratti di distacco, cambiando ruolo e inquadramento retributivo.
    Qualora rientrassi in Italia al termine dell’ultimo periodo di distacco (3 anni prorogati poi a 5), avrei diritto alle agevolazioni o l’Agenzia delle Entrate considera solo l’ultimo contratto di lavoro per determinare se c’e’ o meno discontinuita’?

    Grazie in anticipo per la sua attenzione.

  255. L’Agenzia delle Entrate richiede requisiti molto stringenti per il rientro in Italia dopo periodo di distacco all’estero per poter chiedere l’agevolazione. Se vuole ci contatti in privato per una consulenza sulla sua situazione.

  256. Salve,
    Io sono rientrata in Italia nel 2016 (anno di riferimento per la residenza fiscale), ho fissato residenza anagrafica in Italia nel 2017. Mi è stato approvata l’agevolazione che sarebbe scaduta a dicembre 2020. Però ad agosto 2020 ho acquistato casa in Italia.
    La mia domanda è se rientrerei nei casi che possono richiedere l’estensione dell’agevolazione per un nuovo periodo di 5 anni, visto che sono diventata proprietaria di una unità immobiliare residenziale, anche se avevo fissato residenza in Italia prima del 2020.
    Il mio dattore di lavoro mi dice che non mi applica perché ho fissato residenza anagrafica prima del 30/04/2019. E questo giusto? secondo ho capito, con la Legge di bilancio 2021 dovrei rientrare nella casistica, previamente versando il 10% dei reditti agevolati del anno precedente.
    La ringrazierei se mi può chiarire questo punto.
    Cordiali saluti

  257. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  258. Buonasera Federico,
    È agevolabile anche l’apertura di un Srl?
    In caso positivo sarebbe agevolabile solo un srl uninominale oppure anche con più soci?
    Vorrei effettuare compravendite immobiliari e sarebbe molto più conveniente l’apertura di un Srl rispetto che alla normale partita iva.
    Grazie

  259. Buongiorno, vorrei chiedere se un cittadino italiano NON LAUREATO che impatria in Italia dopo 2 anni e mezzo di lavoro all’estero può beneficiare delle agevolazioni. Grazie

  260. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  261. Buongiorno Dott. Migliorini,
    innanzitutto complimenti e grazie per tutto il materiale che condivide sul portale.
    Avrei tuttavia un dubbio in merito al concetto di 2 anni di residenza fiscale estera. Nel decreto si fa riferimento alla permanenza fuori dal territorio italiano per 2 periodi di imposta. come va inteso nel caso di paesi con periodi di imposta diversi e sfalsati tipo Italia e UK? Andrebbero considerati 2 anni fiscali italiani o inglesi per poter godere della agevolazione?
    Saluti e grazie mille in anticipo!

  262. Buongiorno ,
    mi chiamo Stella
    iscritta all AIRE
    Con laurea Magistrale
    ho lavorato all’estero dal 2016 al luglio2020(fino dicembre 2019in Irlanda, da gennaio a luglio2020 in Spagna )
    Rientrata ho ripreso la residenza in Italia a settembre 2020
    ho quindi lavorato in Italia con contratto di collaborazione occasionale dal 6/11/2020 al 31/12/2020
    Dal 13/1/2021 lavoro con contratto a termine in sostituzione maternita’
    volevo sapere se come rimpatriata posso accedere alle agevolazioni fornite dal D LGS n.147 del 2015 e successive modifiche
    Grazie

  263. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  264. Salve Dott. Migliorini,

    Ho trovato l’articolo molto interessante e vorrei gentilmente chiedere – in caso di rientro dal mese di Febbraio 2021, come ci si deve comportare per i redditi prodotti all’estero nel primo mese dell’anno? Basta aver pagato le tasse all’estero per quel mese e solo per i restanti pagarle in Italia?

    Grazie

  265. Per i redditi esteri si devono rispettare i criteri di collegamento previsti dalle convenzioni internazionali. Se vuole approfondire la sua situazione personale ci contatti per una consulenza, la aiuteremo.

  266. Buongiorno Dott.Migliorini,
    al momento lavoro da dipendente presso un societa` in Olanda, in cui sono residente dal 2012 e iscritto all’Aire da Settembre 2019.
    Ho contatti con una societa` francese che mi ha offerto la possibilita` di lavorare come Freelance da remoto da qualsiasi stato dell’UE, ma per questo ho prima bisogno di aprire una partita IVA in Italia o un’equivalente in un altro paese dell’UE.

    La mia intenzione quindi sarebbe quella di aprire una partita IVA in Italia, essere assunto come Freelance dalla societa` francese di cui sopra e svolgere il lavoro da remoto essendo fisicamente in Italia per piu` di 6 mesi all’anno.

    Il problema che mi si pone di fronte e`:
    – dovrei aprire la partita IVA in Italia prima del mio trasferimento di residenza dall’Olanda verso l’Italia, in modo tale da poter fornire tutti i dati finali alla societa` francese per poter avere un accordo a livello contrattuale
    – senza prima un accordo a livello contrattuale con la societa` francese non lascero` il mio attuale lavoro in Olanda e quindi la mia residenza in Olanda
    – l’apertura della partita IVA italiana avrebbe senso per me solo se potessi essere ragionevolmente certo di ottenere il beneficio fiscale per il rimpatrio

    La domanda per lei sono le seguenti:
    – e` possibile aprire una partita IVA in Italia anche essendo residente e domiciliato in Olanda?
    – se l’ordine di eventi 1.apertura partita IVA Italia – 2.firma contratto con societa` francese – 3.transferimento residenza e domicilio da Olanda verso Italia, precluda o no la possibilita` di ottenere il beneficio fiscale per il rimpatrio?
    E in aggiunta, esiste un requisito temporale massimo riguardo al tempo trascorso tra i punti 1. e 2. ed i punti 2. e 3.?

    La ringrazio molto in anticipo per la sua disponibilita`.
    Cordiali saluti
    Angelo Vallozzi

  267. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  268. Salve Dot. Migliorini,
    ho letto il suo articolo molto interessante sulla legge “rientro dei cervelli”. Volevo esporre il mio caso per avere una conferma qualora sia possibile per me usufruire di tale agevolazione.

    Sono cittadino italiano che ha conseguito in Danimarca la specialistica e il dottorato di ricerca. Ho lavorato sia per l’ universita di Copenhagen che per un’ azienda farmaceutica danese. Sono all’estero e iscritto all’aire dal 2015. In questi mesi, sto pensando di rientrare in Sicilia e iniziare un lavoro autonomo. Vorrei iniziare un lavoro di consulenza per aziende estere. Il mio lavoro sara svolto per circa 330 giorni l’ anno in Sicilia, ma i miei committenti saranno aziende farmaceutiche danesi e tedesche.

    Vorrei chiederle se in base a questi requisiti avrei la possibilita di usufruire della agevolazione “rientro dei cervelli”?

    La ringrazio in anticipo per la sua risposta,
    Cordiali saluti,
    Antonio Sapuppo

  269. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  270. Buongiorno Dott. Migliorini,
    grazie mille per la chiara esposizione del decreto e delle successive modifiche.
    Avrei un dubbio in merito al trasferimento di residenza tra due regioni diverse, soprattutto tra sud e nord.
    In base alla circolare n. 33/E dell’agenzia dell’entrate si fa riferimento (paragrafo 7.10) al momento del trasferimento di residenza in Italia. In particolare si specifica che nel caso di trasferimento dall’estero ad una regione del nord e successivo trasferimento in una regione del sud, resta preclusa la possibilità di ridurre del 90% l’imponibile.
    Il mio dubbio sorge qualora dovesse verificarsi il caso opposto. Ovvero se al momento del rimpatrio la residenza è trasferita in una regione del sud e successivamente in una regione del nord come viene modificata l’agevolazione?
    Inoltre esistono dei periodi minimi di permanenza in una determinata regione prima del trasferimento di residenza in un’altra regione? Questo dubbio nasce anche dal seguente testo pubblicato sul sito dell’agenzia, cito testualmente: “l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma”. A cosa dovrebbe riferirsi il periodo minimo previsto dalla norma?
    Saluti,
    Dimitri

  271. Quello che le posso dire è che la situazione che ha descritto al momento non ha alcun chiarimento ufficiale, rimane una delle situazioni rischiose connesse all’agevolazione (sperando possa uscire presto un chiarimento).

  272. Buongiorno,

    mi sono trasferito nel Nord Italia nel 2019, mi sto beneficiando dell’agevolazione al 70%. da due mesi l’azienda mi ha trasferito in Puglia ma mi dice che non ho diritto a passare all’agevolazione al 90% perchè conta la prima residenza presa al rimpatrio.
    sa mica dirmi se è effettivamente cosi?
    Grazie
    Cordiali Saluti

  273. Salve Dott. Migliorini,
    L’agevolazione è fruibile anche se non c’è reddito nei periodi di imposti successivi al rientro? In esempio un cittadino su cui sussisti i requisiti ma che nel rientro non cerci lavoro per 2 anni e poi lo trovi potrebbe chiedere al datore di lavoro l’agevolazione?

  274. Buongiorno Dott. Migliorni,
    per l’estensioni di ulteriori 5 anni del regime fiscale agevolato per chi ha concluso il primo periodo di fruizione nel 2020, il versamento del 10 o 5% va calcolato sull’interezza del reddito dell’anno precedente o solo sul 50% che è stato dichiarato ai fini Irpef?

  275. Salve Dott. Migliorini,

    Volevo esporle il mio caso e capire se posso usufruire di questa opportunità fiscale, essendo appena rientrato in Italia e assunto dopo un periodo di due anni all’estero.
    Potrebbe gentilmente darmi un contatto (numero di telefono,.email o altro) da poterle inviare maggiori dettagli?
    Resto in attesa di una sua risposta intanto la ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicarmi.

    Cordialmente.

    Domenico

  276. Al termine dell’articolo trova il link al form di contatto, altrimenti può andare nella pagina “contatti”, trova il link nella barra in alto del sito, sulla destra. Preciso che comunque quello che potremo fare è indicarle gli eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ove esistenti, ma non possiamo andare oltre a questo.

  277. Buongiorno, in merito all’estensione di ulteriori 5 anni successivi: le condizioni di immobili residenziale non sembrano prevedere una specifica classificazione del catasto. Quindi l’acquisto di una mansarda, C2 adibita a uso residenziale permetterebbe di formulare la richiesta di estesione.
    Corretto?

  278. Salve Dott. Migliorini,

    Prima di tutto le porgo i miei complimenti per le risposte esaustive che riesce a dare.

    Sarò breve nell’esporle il mio caso:
    ho lavorato in Romania in modo continuativo dal Marzo 2018 a Marzo 2020. Il mio contratto di lavoro è stato presso un’azienda in Romania con sede a Bucarest. Non mi sono cancellato dall’anagrafe della città in cui ho la residenza in Italia per motivi che non sono qui ad elencare.
    Aggiungo che in Romania ho avuto un domicilio con registrazione presso le autorità locali e un contratto di affitto registrato a mio nome. Ad aprile 2020 sono rientrato in Italia per motivi covid legati al termine del contratto di lavoro.

    Potrei dall’anno 2021 essere incluso nelle agevolazioni IRPEF con un contratto registrato in Italia presso un’azienda privata?

    grazie mille
    ing. saverio borrelli

  279. La verifica dei requisiti richiesti per questa agevolazione è cosa molto complessa, anche perché l’Agenzia delle Entrate non prevede interpello probatoria, rendendo per il contribuente istante rischioso chiedere una agevolazione che sarà oggetto di accertamenti successivi. Se vuole approfondire la sua situazione ci contatti in privato per una consulenza.

  280. Salve dottor Migliorini,
    Grazie della panoramica delle condizioni delle agevolazioni.
    Avrei un paio di dubbi:
    Firmando un contratto di lavoro in Italia a partire da Agosto 2021, c’è un termine massimo in cui debba trasferire anche la residenza in Italia? È un problema se la trasferisco ad esempio a Settembre 2021?
    Da quando potrò accedere all’agevolazione? Direttamente dal primo mese di stipendio o da Gennaio 2022?
    La richiesta all’azienda si comunica già dal primo mese di lavoro?

    Grazie in anticipo per togliermi dei dubbi.
    Cordiali saluti,

  281. Salve,
    Come posso avere una consulenza e quanto mi costerebbe? Sto per trasferirmi in Italia con un contratto a tempo indeterminato e vorrei accertarmi di avere i requisiti giusti per accedere all’agevolazione lavoratori inpatriati.
    Grazie
    Antonella

  282. Complimenti per l’articolo dott. Migliorini. Se capisco bene la norma per chi si trasferisce in Italia mantenendo il datore di lavoro estero (non residente) e’ applicabile anche in assenza di un “collegamento” con l’inizio di una nuova attivita’ lavorativa in Italia (visto che sarebbe la continuazione di quella precedente fatta all’estero)? Ossia in parole povere stanno aprendo allo smart working con datore estero se tutti gli altri requisiti della norma sono stati rispettati?

    Grazie

  283. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito soltanto (circolare 33 del 2020) che è ammesso datore di lavoro estero, ma al momento non ci sono ulteriori chiarimenti, ma occorre fare attenzione ai controlli che la stessa Agenzia ha dichiarato di effettuare in questi casi per l’eventuale verifica di stabile organizzazione personale del datore di lavoro estero. Occorre, quindi, prestare attenzione.

  284. Gent.mo Dott. Migliorini,
    mi chiamo Giuseppina Facchini e ho iniziato a lavorare in Portogallo nel 2002.
    Ho conseguito nel 2014 un PhD, sempre in Portogallo, e sono stata iscritta all’AIRE dal 2004 fino al 2021.
    Dopo alcuni anni di lavoro a tempo determinato presso Conservatori statali italiani, nel 2020 sono passata di ruolo.
    Poco tempo fa ho deciso di riportare la residenza in Italia e vorrei sapere da Lei se e di quale agevolazione fiscale potrei beneficiare nel mio Paese.
    Nel ringraziarla anticipatamente, voglia gradire i miei più cordiali saluti,
    Giuseppina Facchini

  285. Giuseppina le consiglio di leggere l’approfondimento legato ai criteri di collegamento per il rientro in Italia. Se poi volesse approfondire la sua situazione ci contatti in privato per una consulenza. La aiuteremo.

  286. Buongiorno Federico,

    grazie per l’articolo chiarificatore, anche se, forse per una mia mancanza, non sono riuscito a trovare un chiarimento legato all’imponibile INPS. Risiedendo al SUD il mio imponibile per il calcolo dell’IRPEF sarà il 10% del totale guadagnato, dovrò quindi considerare lo stesso imponibile anche per il calcolo dell’INPS oppure va preso in considerazione tutto il reddito?
    Per fare un esempio:
    Reddito annuo 100k, agevolazione al 10%
    Calcolo sia inps che irpef su quel 10%
    Oppure
    Calcolo l’INPS sui 100k e del restante prendo solo il 10% e ci calcolo l’IRPEF?
    Grazie

  287. Grazie per la pronta risposta, ma se devo essere sincero, l’articolo linkato, che avevo già visionato, non chiarisce. La tabelle esclude l’INPS dall’agevolazione, mentre poi è presente questa frase:

    “Tuttavia, sull’argomento deve tenersi presente anche il diverso orientamento che, sulla base del contenuto delle istruzioni per la compilazione del modello Redditti P.F., ritiene che il regime fiscale dei lavoratori autonomi impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 sembrerebbe potersi applicare, per talune fattispecie, anche ai fini contributivi”.

    Infine, nei commenti si parla di un errore di calcolo e di una correzione, ma la tabella risulta sempre uguale. La mia non è una polemica, trovo però complicato trovare un’informazione esaustiva in merito e mi chiedevo se, interpellando te o altri utenti del forum che magari già usufruiscono della legge sui rimpatriati, sia possibile avere una risposta certa in merito al mio quesito. L’impressione che ho è che alcuni commercialisti applichino due “politiche” distinte, e non è facile capire chi abbia ragione.
    Esiste qualche elemento in più?
    Grazie

  288. Congratulazioni per la chiarezza dei contenuti Dott. Migliorini. Io avrei due domande:
    – E’ previsto un termine per l’applicazione di queste agevolazioni che incentivano il rimpatrio? Nel caso in cui il rimpatrio avvenga nel 2022/23 queste agevolazioni saranno ancora possibili, oppure scadono nel 2021?
    – nel caso di un datore di lavoro multinazionale, nel caso io chieda di essere trasferita in Italia e la richiesta venga accettata, il contratto di lavoro verrebbe accettato come nuovo contratto di lavoro? Passerei in ogni caso da un contratto inglese, ad un contratto italiano anche se nella stessa societa’.

    La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

  289. Non sappiamo se e come queste agevolazioni resteranno o saranno modificate nei prossimi mesi. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  290. Salve Dott. Migliorini,

    la suddetta agevolazione e’ rivolta solo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oppure anche i dipendenti a contratto a tempo determinato possono usufruirne?
    Grazie per la risposta

  291. Ottimo articolo, grazie!

    Domanda: se rientro in Italia e dopo x mesi cambio lavoro (per esempio 6 mesi) ma rimango in Italia, posso trasferire gli incentivi al nuovo datore o li perdo?

    Un commercialista mi ha detto che al cambio di lavoro perdo gli incentivi ma a me pare assurdo che la misura non agevoli la mobilitá del lavoratore. Grazie

  292. Salve, sono cittadino italiano residente negli USA ed isctitto AIRE dal 2013.
    Sto valutando di rientrare a vivere in Italia.
    Vi chiedo un’opinione su questa potenziale situazione:
    Con datore di lavoro svizzero, se mi trasferisco a Milano e lavoro da casa a Milano per 3/4 giorni a settimana per clienti internazionali e mi reco in Svizzera uno o due giorni a settimana, non piu’ di 100 giorni in un anno, soddiso i requisiti del rientro cervelli?
    Non mi sembra esista un requisito del datore di lavoro italiano.
    Saluti, grazie.

  293. Ho avuto una proposta di lavoro in Italia ed ho deciso di accettarla quindi sto per rientrare. Non ho un contratto ma solo uno scbio di messaggi con il mio futuro datore di lavoro. Va bene come prova di rimpatrio per lavoro certo?
    Vorrei inoltre mantenere il lavoro che svolgo per la mia attuale compagnia all’estero come autonomo. In questo caso continuo a poter usufruire delle agevolazioni? Grazie

  294. Consiglio la lettura della Circolare n. 33/2020 che apre a questa possibilità, ma fornisce anche un monito importante. Se vuole approfondire siamo a disposizione per una consulenza personalizzata.

  295. Ma un datore di lavoro può prendersi una parte del recupero fiscale riducendo il lordo (se da contratto era stato pattuito il netto)?

    In quel caso è possibile avere questo incentivo non da busta paga ma ricevendolo tutto da dichiarazione dei redditi?

  296. L’agevolazione è sul dipendente non sul datore di lavoro, bisogna sempre concordare il lordo e non il netto per evitare queste problematiche. Attenzione perché l’Agenzia delle Entrate è stata chiara sulla modalità di richiesta dell’agevolazione.

  297. Non è facile trovare articoli scritti così bene, complimenti. Le volevo chiedere…. Ho capito che spetta il beneficio, anche con riferimento ai redditi prodotti da un successivo datore di lavoro. Ma se tra i due lavori, io percepisco l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, il beneficio spetta anche per queste somme ? Grazie anticipatamente.

  298. Ciao Federico! Bell’articolo, complimenti.
    Volevo chiederti delle delucidazioni su quanto riguarda la circolare 17/E del 2017. Li, nella parte prima, si specifica:

    “Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia. […] Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno, in quanto l’integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta.”

    Quindi per usufruire delle agevolazioni nel periodo d’imposta corrente, bisogna spostare la residenza in Italia prima del 30 giugno, altrimenti se ne parla per il periodo d’imposta (dunque anno solare) successivo?

    Eppure questo criterio non è citato nè nominato da nessuna fonte, nemmeno sulla pagina descrittiva della legge sul sito dell’agenzia delle entrate.
    Me lo ha fatto notare il mio futuro datore di lavoro, anche se ho almeno 5-6 conoscenti che hanno spostato la residenza in Itali in agosto e che hanno già usufruito dello sgravo nella busta paga di settembre…

    Qualsiasi tipo di delucidazione è più che apprezzata 🙂

    Grazie in anticipo!

  299. Trova indicato nella norma che la stessa trova applicazione, in presenza dei requisiti, dal primo anno di residenza fiscale italiano. Se vuole approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  300. Salve
    sono attualmente prof di ruolo in un’universitá straniera. Ho recentemente ricevuto una proposta di rientro in Italia come prof associato. É possibile avere un ruolo a tempo pieno (o parziale) di professore sia in un’universitá italiana che in un’universitá straniera?
    grazie e cordiali saluti

  301. Salve Federico,
    Complimenti per l’articolo!. Avrei una domanda per quanto riguarda il requisito:

    “Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;”.

    Nel mio caso mi sono trasferito in Irlanda a luglio del 2017 e sono rimasto a lavorare in Irlanda sino a giungo 2021. Dopo di che mi sono trasferito in Spagna e sto lavorando dopo aver aperto una partita iva qui in Spagna, come cliente ho lo stesso datore di lavoro che avevo in Irlanda. Sono iscritto all’Aire ma non ho ancora cambiato la residenza dall’Irlanda alla Spagna.

    Il fatto di aver cambiato nazione estera ha qualche implicazione o in caso di rientro in Italia posso usufruire di questa agevolazione?. Naturalmente in caso tornassi lo farei cercando lavoro direttamente con un’impresa italiana.

    Grazie mille,
    Francesco

  302. Buongiorno Federico,
    articolo molto completo e chiaro.
    Ad oggi non ci sono aggiornamenti per un eventuale rientro nel 2022, vero?
    Se ad es ci fosse una proposta a partire da gennaio 2022, si dovrebbe comunque rientrare entro dicembre 2021, vero?
    Nel caso accada, mi interesserebbe una consulenza per non sbagliare. Come la contatto?
    Grazie

  303. La norma è in vigore e se non ci saranno modifiche lo sarà anche nel 2022. Per contattarci può trovare nella barra in alto del sito la sezione contatti, oppure il link al termine dell’articolo.

  304. Che succede se un contratto a tempo determinato non viene rinnovato? Si perde l’agevolazione oppure la si può richiedere non appena sarà possibile? Grazie in anticipo

  305. Salve Federico, complimenti per l’articolo molto chiaro ed esaustivo. Permane forse solo un piccolo dubbio riguardante la residenza anagrafica e quella fiscale.
    Se un soggetto in possesso dei requisiti rientrasse in Italia a Dicembre 2021 prendendo la residenza ed iniziando a lavorare a Dicembre, da quando decorrerebbero i cinque anni del beneficio?
    Come verrebbe tassato il reddito di Dicembre?
    Grazie e saluti.
    Lorenza

  306. Grazie mille per il post Federico, forse la guida piu completa che si trova sul web.

    Avrei una domanda: Vivo all’estero da 7 anni, la mia partner (non siamo sposati) ha passaporto tedesco e non ha mai vissuto in Italia. Beneficerebbe anche lei del vantaggio fiscale?

    Inoltre, potrebbero esserci problemi nella fruizione del beneficio nell’avere residenza in una regione del sud e domicilio in una regione del nord?

    Grazie di nuovo, Marco

  307. Per la tua compagna consiglio la lettura della Circolare n. 33/E/2020, e consiglio molta prudenza nella residenza al suo e domicilio al nord. Se vuole approfondire sono a disposizione per una consulenza.

  308. Salve, Federico e grazie mille per il post.
    Sono un docente\ricercatore residente all’estero (ed iscritto AIRE) da diversi anni. Vorrei rientrare in Italia, continuando a lavorare con il mio corrente datore di lavoro. Avrei sia l’opzione di lavorare come dipendente che come consulente. Queste opzioni sono compatibili con la richiesta dei benefici fiscali per i lavoratori impatriati? In caso, in seguito, venissi assunto come docente in Italia, potrei continuare ad usufruire dei benefici fiscali?
    Cordiali saluti,
    Norberto

  309. Ciao Federico!
    Complimenti e grazie per la spiegazione!
    Vorrei farti una domanda se potessi aiutarmi, molti commercialisti non ci sono riusciti o non ne hanno voluto sapere (anche pagando). Mi sono laureato nel 07.17 e ho lavorato dall’08.17 al 31.12.19 in modo continuativo in Polonia. Non ho fatto l’iscrizione Aire ma dovrei rientrare nell’accordo convenzionale per l’eliminazione della doppia imposizione non avendo percepito reddito in Italia e essendo stato più di 183 giorni continuativi in Polonia.
    Al rientro in Italia (avvenuto dopo 24 mesi continuativi) ho intrapreso un altro percorso universitario usufruendo di una borsa di studio (non ho fatto alcuna dichiarazione in Italia nei due periodi di imposta precedenti non avendo alcun contratto di lavoro e non percependo alcun tipo di reddito in Italia).
    Secondo te posso usufruire ora di questa agevolazione o avrei dovuto muovermi in maniera diversa?
    Grazie mille!
    Fabio

  310. La norma parla di rientro in Italia per l’esercizio di attività lavorativa, con il rispetto di tutte le condizioni previste, non si parla di rientrare per svolgere attività di studio.

  311. Grazie per l’articolo, io vorrei chiedere se, rientrata in Italia nel gennaio 2019, dopo sei anni all’estero (con regolare iscrizione all’AIRE) ho diritto a richiedere questo bonus. Nel caso sono ancora in tempo?
    Grazie

  312. Consiglio di leggere approfonditamente l’articolo e tutti quelli pubblicati sul tema, in quanto l’argomento è delicato e complesso. Se poi vorrà potremo aiutarla con una consulenza sulla sua situazione.

  313. Buongiorno Federico, grazie per questo articolo. Avrei due domande:

    – Se aprissi la partita iva e poi la richiudessi nel giro dello stesso anno per diventare dipendente avrei ancora accesso a questa agevolazione?
    – E se avessi sia partita iva che contratto da dipendente?

    Grazie mille!

  314. Può trovare risposta a questi aspetti nell’articolo o in altri documenti di prassi dell’Agenzia, ma consiglio soprattutto di prestare attenzione ai requisiti richiesti da verificare al momento del rientro.

  315. Buongiorno,
    La società per la quale lavoro sta valutando l’opportunità di assumere un cittadino indiano attualmente in possesso di permesso di soggiorno a Cipro , e pertanto stiamo esplorando tutte le possibilità di inquadramento . Ci chiedevamo se possiamo usufruire di questo vantaggio fiscale .

  316. Salve Dott. Migliorini, nel complimentarmi con lei per l’articolo molto chiaro ed esaustivo, volevo porle un caso limite che mi ritrovo ad affrontare: un lavoratore impatriato che possiede tutti i requisiti viene assunto da un’azienda che gli riconosce in busta paga l’agevolazione, successivamente decide di svolgere contemporaneamente un’attività da autonomo aprendo una P.Iva da forfettario, svolgendo un’attività diversa da quella per cui era stato assunto e con committenti diversi dal suo datore di lavoro. Io le domando se secondo lei è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni, nel senso per i redditi(irpef) da dipendente l’agevolazione per i lav. impatriati, per i redditi da P.Iva forfettario (imposta sostitutiva). Io credo di sì visto che i due redditi sono di natura diversa e non sovrapponibili. Lei cosa ne pensa?

  317. Buongiorno Federico, sono socio al 30% di una società con sede all’estero; i miei soci sono una persona fisica al 5% e una persona giuridica (altra società) al 70%. Io sono anche il legale rappresentante (corrispondente della figura dell’amministratore nell’ordinamento italiano). Stiamo valutando di spostare la sede della società in Italia (io ne diventerei pertanto l’amministratore) e vorrei determinare gli eventuali sgravi fiscali di cui potrei beneficiare. Ho letto l’articolo e la circolare 33/2020 ma non sono riuscito a determinare se i redditi da amministratore rientrerebbero nello sgravio. Inoltre, vorrei capire se eventualmente applicherebbe il regime de minimis.

  318. Premesso che noi non possiamo certificare la presenza dei requisiti se vuole comunque analizzare la sua situazione ci può contattare in privato per una consulenza. In ogni caso in quanto scrive ci sono diversi aspetti sicuramente da approfondire in relazione ai chiarimenti esistenti.

  319. Salve Federico, vorrei chiederle una delucidazione riguardo al collegamento tra trasferimento in Italia ed inizio dell’attività lavorativa.

    IPOTESI
    a) Lavoro in Irlanda per una filiale di una multinazionale, es. “Marrone Ireland ltd”
    b) mi viene offerta la possibilità’ di trasferirmi in Italia con nuovo contratto stipulato con la “Marrone Italia srl”
    c) job title e mansioni rimangono identiche

    Dando per soddisfatte tutti gli altri requisiti, avrei possibilità di avvalermi del regime agevolato?

  320. Salve Federico, grazie mille dell’articolo. Mi conferma che anche cittadini europei che non hanno mai vissuto in Italia beneficerebbero della legge? Grazie

  321. Per usufruire della legge degli impatriati, ci si può trasferire in Italia (dopo 10 anni all’estero) e trovare lavoro entro 6 mesi dal ritorno ovveor prima che la residenza fiscale diventi italiana? Grazie, Stefano

  322. L’Agenzia delle Entrate richiede la presenza del requisiti del collegamento tra momento di rientro in Italia ed inizio dell’attività lavorativa. Consiglio molta attenzione. C’è uno specifico articolo dedicato all’argomento. Consigliamo molta prudenza ed un confronto con il suo commercialista. Altrimenti, se vuole ci può contattare per una consulenza.

  323. Buongiorno dott Migliorini,

    Le volevo chiedere se vi è stata una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito a un cambio di residenza da una regione del sud verso una regione del nord o viceversa.
    Quali potrebbero essere le conseguenze di un lavoratore che a seguito del rimpatrio ha come prima la residenza in Abruzzo se in seguito decidesse o avesse necessita’ di spostarla in Lombardia pur tenendo lo stesso datore di lavoro?
    L’imponibile passerebbe semplicemente al 30% immediatamente o a partire dall’anno successivo al cambio di residenza?
    L’agenzia potrebbe considerare un effetto retroattivo andando a richiedere un imponibile maggiore per gli anni precedenti?

    Cordiali Saluti
    Marco Mattei

  324. Non ci sono molti chiarimenti, consiglio la lettura della circolare n. 33/E/2020 e molta attenzione, perché potrebbero contestare la differenza di imponibile. Consiglio di confrontarsi bene con il suo commercialista o contattarci per una consulenza.

  325. Buonasera dott Migliorini,
    desidererei un chiarimento riguardo il “Periodo di applicazione del beneficio”
    Nel suo esempio il soggetto è rimpatriato in Italia il 20 luglio 2021 e assunto con contratto a tempo determinato per cinque anni, con decorrenza 1° settembre 2021. Il lavoratore può accedere al regime dei lavoratori impatriati dal 2022 e per i quattro anni successivi. Tutto chiaro.
    La mia domanda e’: il lavoratore deve comunque fare domanda al datore di lavoro non appena iniziato il lavoro (ovvero a Settembre 2021) anche se i benefici saranno attivi a partire dal 2022 oppure la domanda si deve fare a Gennaio 2022?
    Grazie mille per la risposta

  326. La domanda al datore di lavoro “autocertifica” la presenza dei requisiti (quindi attenzione, prima di tutto). Questa può essere presentata anche prima della decorrenza del beneficio, ma è consigliabile concordare con il datore di lavoro per evitare errori.

  327. Buongiorno Sig. Migliorini,

    Innazitutto Complimenti per l’articolo esaustivo sull’argomento.

    Nel mio caso, sono in procinto di rientrare in Italia dagli USA, assieme a mia moglie -> che lavorera’ in Italia per un’azienda americana come contractor (quindi si aprira’ una partita IVA).

    La mia domanda e’ per mia moglie, visto che non e’ cittadina Italiana.

    Questo beneficio e’ applicabile anche a cittadini Non-EU (visto che si vuole attrarre talento internazionale)?
    O e’ riservato soltanto ai cittadini dell’Unione Europea?

    La ringrazio in anticipo per la risposta.

  328. Buongiorno, la mia domanda verte sulla possibile limitazione dell’agevolazione legata al regolamento “De Minimis”. Se ho capito bene , fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per legge, l’agevolazione è limitata ad un risparmio di imposta massimo di 200.000 euro nell’arco di 3 anni?
    Grazie in anticipo per la risposta

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