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Immobili in Italia di Espatriati: tassazione

La gestione fiscale degli immobili in Italia di soggetti espatriati all'estero. Problematiche legate ad imposte dirette ed indirette.

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Gli immobili in Italia detenuti da parte di espatriati residenti all’estero sono soggetti a tassazione in Italia per le imposte dirette (IRPEF o cedolare secca) in caso di locazione dell’immobile, ed al pagamento dell’IMU. Problematiche di doppia imposizione e Convenzioni contro le doppie imposizioni. Possibilità di vedersi riconoscere il credito per imposte estere nello Stato di residenza fiscale del detentore dell’immobile.


Le disposizioni fiscali legate al possesso di beni immobili in Italia sono uno degli aspetti che maggiormente interessano i soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero o che comunque risiedono fuori dall’Italia. In particolare, in questi casi, occorre valutare in modo attento le opzioni che sono disponibili in relazione alla detenzione di immobili in Italia, ovvero, le seguenti:

  • Lasciare l’immobile italiano a disposizione;
  • Mettere a reddito l’immobile locandolo a terzi (con locazioni brevi o di lungo periodo);
  • Cedere gli immobili in Italia.

Spesso, l’immobile in Italia è quello che è stato l’abitazione principale del nucleo familiare espatriato. In altri casi, invece, gli immobili in Italia rappresentano un vero e proprio patrimonio da gestire. In questi casi, è opportuno avere ben chiaro, prima di effettuare il trasferimento all’estero, quale sarà il regime di tassazione in Italia degli immobili che resteranno di proprietà. Questo è fondamentale per pianificare le uscite finanziarie che ci saranno, in termini di imposte dirette ed indirette, relative alla posizione fiscale italiana. Allo stesso modo il soggetto non residente che intende effettuare l’acquisto di un bene immobile in Italia deve pianificare attentamente anche gli aspetti fiscali legati all’investimento immobiliare in Italia.

Perdita dell’abitazione principale in Italia in caso di residenza estera

Un soggetto che residente in Italia che ha la residenza anagrafica o il domicilio in un immobile di sua proprietà, può definire lo stesso come “abitazione principale“. Il concetto di abitazione principale, è molto importante nel sistema fiscale italiano. Questo, in quanto l’abitazione principale è esonerata dal pagamento delle imposte patrimoniali. Mi riferisco principalmente ad IMU.

Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

L’abitazione principale gode di una particolare esenzione sia dal pagamento dell’IMU. Infatti, un soggetto residente, quindi, sulla propria abitazione principale non è tenuto al pagamento di imposte patrimoniali. Questo, a meno che tale abitazione non abbia le caratteristiche di immobile di lusso (appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Ma cosa succede fiscalmente all’abitazione principale quando trasferiamo all’estero la residenza?

Il trasferimento di residenza all’estero, con iscrizione AIRE del proprietario dell’immobile comporta una diversa classificazione dell’immobile. Infatti, tale immobile perde, con l’iscrizione AIRE del proprietario, la qualifica di “abitazione principale“, per divenire, a seconda dei casi:

  • Abitazione “a disposizione“: se l’immobile non viene locato;
  • Abitazione “locata“: se l’immobile viene concesso in locazione.

La perdita della qualifica di “abitazione principale“, ha delle conseguenze da un punto di vista fiscale. Questo perché sia l’immobile considerato “a dispozione“, che quello “locato” sono soggetti ad un diverso regime di tassazione. In entrambi i casi l’immobile sarà soggetto ad IMU ed all’applicazione delle imposte dirette (IRPEF o Cedolare secca). Vediamo le diverse casistiche che si possono presentare di seguito.

Immobili in Italia tenuti “a disposizione” appartenenti a soggetti residenti all’estero

Gli immobili in Italia i cui proprietari (o titolari di diritti reali) sono soggetti espatriati (iscritti AIRE) vengono considerati come immobili “a disposizone“. Che cosa significa la locuzione “a disposizione“? L’immobile a disposizione è lasciato alla libera disponibilità del proprietario e che su di esso non è stato registrato alcun contratto di locazione. Che conseguenze porta, fiscalmente, avere un immobile a disposizione in Italia quando si è espatriati?

IMU dell’immobile a disposizione in Italia dell’espatriato

L’immobile lasciato a “disposizione” in Italia da parte del proprietario espatriato ha come conseguenza il fatto che tale immobile risulta essere idoneo a produrre reddito imponibile in Italia. Sostanzialmente, il proprietario è tenuto al pagamento dell’IMU sull’immobile a partire dalla data di iscrizione AIRE. Se l’immobile non è locato opera l’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF. Esso fa si che il proprietario non debba pagare l’IRPEF sull’immobile a disposizione. Quindi, dall’iscrizione AIRE l’immobile italiano è considerato a disposizione e non più “abitazione principale“. L’aliquota IMU dovuta annualmente è stabilità dai singoli comuni ogni anno. La stessa considerazione è applicabile anche agli immobili considerati già “a disposizione” prima che il proprietario si trasferisse all’estero.

Detto questo, possiamo dire che l’immobile detenuto in Italia a disposizione da parte dell’espatriato iscritto AIRE determina l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Questo, in virtù dell’applicazione dell’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF. Infatti, i soggetti residenti fiscalmente all’estero (non pensionati) che detengono la proprietà di un immobile in Italia, considerato come “a disposizione“, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sono obbligati a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi. Tali soggetti, tuttavia, devono adempiere, annualmente, all’ordinario pagamento di IMU in Italia.

Attenzione al rispetto dei requisiti sulla residenza fiscale
Per il soggetto non residente occorre prestare la dovuta attenzione al rispetto dei criteri connessi alla residenza fiscale estera (criteri sia formali che sostanziali) definiti dall’art. 2 del TUIR e dal paragrafo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni (ove esistente) siglata tra l’Italia e lo Stato estero. Questo in relazione al fatto che la presenza di beni immobili in Italia a disposizione è considerato dall’Agenzia delle Entrate come elemento di “collegamento” con l’Italia. Sul punto vedasi anche la check list, legata alla richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 24-bis del TUIR.

Riduzione IMU del 50% per i pensionati italiani all’estero con pensione in regime di convenzione internazionale

L’esclusione dal pagamento dell’IMU sulla prima casa non si applica più dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della nuova IMU. La Legge di Bilancio 2020, nel riformare il pacchetto di tasse sulla casa, ha cancellato l’agevolazione, disciplinata dall’articolo 9 bis del decreto Legge n. 47/2014. L’unica possibilità di esenzione dal pagamento dell’IMU, è lasciata ai singoli Comuni, nelle relative delibere di determinazione delle aliquote IMU. Infatti, il Comune potrebbe comunque prevedere un’aliquota zero per i proprietari pensionati iscritti AIRE.

La Legge n. 178/2020 ha introdotto una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione si applica, quindi, ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale.

I beneficiari dell’agevolazione sull’IMU sono le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Sintetizzando ed esemplificando, lo sconto sull’imposta patrimoniale sulla casa si applica ai titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia e che risiedono all’estero. Per ottenere lo sconto IMU del 50% è necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.

Immobili in Italia locati di soggetti residenti all’estero

Dopo aver visto le semplificazioni legate alla detenzione di immobile a disposizione in Italia del soggetto espatriato, vediamo adesso come cambiano le cose se l’immobile viene locato. Gli immobili in Italia i cui proprietari (o titolari di diritti reali) sono soggetti espatriati, nel caso in cui gli stessi immobili siano concessi in locazione sono soggetti in Italia ad una tassazione sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF o cedolare secca), che ai fini delle imposte indirette (IMU). Vediamo, le diverse tassazioni a cui è soggetto l’immobile locato di un soggetto espatriato all’estero.

Le imposte dirette sull’immobile locato

L’immobile locato in Italia di cui è proprietario un soggetto espatriato è soggetto a tassazione in Italia ai fini delle imposte dirette. In questo caso il soggetto espatriato è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’importo del reddito di locazione percepito. In particolare, allo stesso modo dei soggetti fiscalmente residenti in Italia i redditi fondiari, nella cui categoria rientrano i redditi da locazione, possono essere assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF. Oppure, su opzione, a tassazione con cedolare secca. Tassare ad IRPEF il reddito da locazione significa fare concorrere tale reddito (assieme agli eventuali altri redditi imponibili in Italia del soggetto estero proprietario dell’immobile), alla determinazione del reddito imponibile dell’imposta (assieme, a tutti gli eventuali altri redditi). Tale reddito imponibile deve essere poi assoggettato ad imposta secondo i vari scaglioni (ricordo che il primo scaglione di reddito ha aliquota del 23%). In pratica, ipotizzando che il proprietario non sia titolare di altri redditi da tassare ad IRPEF in Italia un reddito da locazione di 10.000 euro annue, sarà tassato per 9.500 euro (il 5% è considerata deduzione forfettaria per tenere conto di eventuali spese sostenute), con aliquota 23%.

Al posto della tassazione ordinaria IRPEF il soggetto ha la possibilità di optare, al momento della stipula del contratto di locazione, o anche in uno dei rinnovi annuali, per l’applicazione della tassazione sostitutiva, c.d. cedolare secca. Trattasi di un’imposta sostitutiva di IRPEF, relative addizionali, imposta di registro e imposta di bollo dovute sul contratto di locazione. Scegliendo questa modalità di tassazione il proprietario tassa il 100% del reddito da locazione in Italia, ma con aliquota più bassa rispetto all’IRPEF, ovvero:

  • Il 21% se si tratta di contratto di locazione “a canone libero“, oppure
  • Il 10% se si tratta di contratto di locazione “a canone concordato“.

Nel nostro esempio, a parità di canone di locazione di 10.000 euro annue la tassazione sarà sul 21% (o 10%) del canone (senza la possibilità di poter dedurre eventuali oneri sostenuti per il contratto).

Le imposte indirette sull’immobile locato

La stipula del contratto di locazione porta con se il pagamento di imposte indirette, come l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Si tratta di imposte indirette che restano dovute anche per gli espatriati, se si sceglie la tassazione ad IRPEF. Al contrario, i soggetti che scelgono la tassazione con cedolare secca, sono esonerati dal pagamento di queste imposte indirette dovute sul contratto di locazione. Per quanto riguarda invece, l’IMU, anche gli immobili locati detenuti da soggetti espatriati sono soggetti a questa imposta patrimoniale secondo le varie aliquote approvate da ciascun Comune.

Se volete approfondire le modalità di tassazione dei contratti di locazione: “Locazioni abitative: la scelta del regime fiscale“.

Immobili in Italia di espatriati: agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Anche i proprietari di immobili residenti all’estero possono usufruire della detrazione fiscale legata alle ristrutturazioni edilizie di immobili siti in Italia. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione, infatti. tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Quindi anche i soggetti espatriati all’estero, proprietari di immobili in Italia i quali pagano l’IRPEF all’Amministrazione finanziaria italiana possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%, legata agli interventi di ristrutturazione edilizia. Naturalmente, per poter validamente sfruttare la detrazione è necessario che vi sia reddito imponibile IRPEF e quindi che l’immobile in Italia venga concesso in locazione. Altrimenti, in assenza di reddito in Italia la detrazione finisce per essere perduta.

Il requisito fondamentale per poter beneficiare della detrazione è quello, ovviamente, di essere proprietari dell’immobile, oppure, in alternativa, titolare dei diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto dell’intervento di ristrutturazione. Inoltre, il soggetto è chiamato anche a dimostrare di aver sostenuto le relative spese. Allo stesso modo del proprietario residente, anche il proprietario dell’immobile non residente può beneficiare di questa detrazione. Per poterne beneficiare egli è chiamato ad effettuare i pagamenti con bonifico, nel formato idoneo ai pagamenti “per ristrutturazioni edilizie“. Inoltre, egli è chiamato a conservare le fatture a lui intestate per i lavori svolti sull’immobile. Da valutare con attenzione anche la possibilità di ottenere l’Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Immobili in Italia di espatriati nelle Convenzioni internazionali

La disciplina che abbiamo visto sin qui, riguarda la tassazione degli immobili in Italia da parte di soggetti espatriati. Allo stesso modo la disciplina è valevole anche per i soggetti esteri che acquistano immobili in Italia. Tale disciplina, in ogni caso, deve essere armonizzata con quanto previsto dalle varie convenzioni internazionali. Al fine di ridurre i possibili fenomeni di doppia imposizione economica, infatti, l’Italia ha stipulato con altri Paesi una fitta rete di convenzioni internazionali. I trattati stipulati dall’Italia si ispirano al modello di convenzione elaborato dall’OCSE.

L’articolo 6 del modello OCSE, in particolare, dispone che i redditi derivanti da beni immobili sono tassati nello Stato in cui sono ubicati detti immobili. La Convenzione non prevede un sistema di tassazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla norma interna in quanto in base al citato articolo 6 gli immobili risultano tassati sia in Italia sia nel Paese in cui si trovano.

MODEL TREATY, ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

Il commentario al modello OCSE ha infatti precisato che se la convenzione avesse inteso riservare la tassazione ad un solo Stato lo avrebbe precisato espressamente usando la locuzione “sarà tassabile soltanto” in tale stato. Questo significa che i redditi da locazione derivanti dall’immobile italiano del soggetto espatriato dovranno essere tassati anche nel Paese estero di residenza fiscale del proprietario. In pratica si viene a creare una situazione di doppia imposizione del reddito nello Stato della fonte (in questo caso l’Italia, ove è situato l’immobile) e nello Stato di residenza fiscale. Questa situazione, secondo le convenzioni è attenuata attraverso l’attribuzione di un credito per imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Per questo motivo è di fondamentale importanza predisporre e trasmettere annualmente la propria dichiarazione dei redditi in Italia (per rendere definitive le imposte ivi indicate e versate). Le imposte versate in Italia, a quel punto, potranno essere utili alla determinazione del credito per imposte estere utile ad abbattere la tassazione dovuta sul reddito da locazione nello Stato di residenza del proprietario.

Per approfondire questo aspetto è fondamentale essere in contatto con il proprio consulente fiscale dello Stato di residenza per capire i propri obblighi fiscali e la documentazione necessaria per farsi riconoscere il credito per imposte versate all’estero (ovvero in Italia).

Consulenza fiscale online

Stai per trasferirti all’estero e vuoi sapere qual è la scelta migliore per il tuo immobile in Italia? Vuoi capire cosa è più conveniente nel tuo caso, se decidi di mettere a reddito il tuo immobile italiano, tra tassazione IRPEF e cedolare secca?

Il consiglio che posso darti è quello di pianificare sempre in anticipo il tuo investimento immobiliare in Italia. Come indicato nell’articolo il possesso di beni immobili in Italia è un elemento di collegamento con l’Italia e può essere valutato in caso di accertamento sulla residenza fiscale di un soggetto (soprattutto se espatriato all’estero). Inoltre, è importante individuare il carico fiscale dovuto in Italia al fine di individuare il carico fiscale complessivamente dovuto con la tassazione anche nello Stato di residenza fiscale. Inoltre, particolarmente importante è anche l’agevolazione legata all’abbattimento dell’IMU al 50% per i pensionati in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tale agevolazione è importante chiarire con l’INPS se la pensione estera percepita rientra nel regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Se desideri approfondire gli aspetti fiscali connessi al possesso di beni immobili in Italia di soggetti non residenti, contattami per ricevere una consulenza personalizzata su questo argomento. Puoi contattami attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai contare sull’assistenza di un professionista preparato.

214 COMMENTI

  1. In caso di abitazione principale a me intestata in cui vivo con mio marito, qualora io mi trasferissi all’estero per lavoro e mio marito restasse in Italia nell’abitazione principale senza contratto di locazione l’immobile sarebbe comunque soggetto alle imposte indirette oppure no dato che nei fatti non è a disposizione vivendoci mio marito ed ivi mantenendo al residenza? Nel primo caso, come ovviare?
    Le chiderei di indicarmi eventuali differenze in caso
    A) io trasferissi la mia residenza anagrafica e fiscale all’estera o
    B) mantenessi la residenza fiscale anche in Italia (caso dei PAesi in black list come la Svizzera in quanto il marito , centro di interesi familiari, resterebbe in Italia).
    Grazie

    PS: mi sono iscritta alla VS. newsletter con questa e-mail ma no la ricevo più…

  2. Prima di tutto, trasferirsi all’estero, lasciando suo marito in Italia, ha delle conseguenze da un punto di vista fiscale, che non le permetteranno di perdere la residenza fiscale italiana. Per quesiti personali c’è il servizio di consulenza fiscale online.

  3. Dato che l’immobile resterà come sede della mia residenza fiscale italiana continuerò a pagare l’IMU come prima casa o come seconda casa?

  4. Da aprile 2016 sono iscritto Aire, vivo e lavoro in Germania.
    Appartamento a Torino ex prima casa, a disposizione, su cui ho l’onore di pagare Imu come seconda casa.
    Mi pare di non dover presentare in Italia nessuna denuncia dei redditi; ho capito bene?
    Grazie e cordiali saluti.

  5. Per quesiti di carattere personale c’è il servizio di consulenza online dedicato. I soggetti che non hanno residenza fiscale, devono dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti.

  6. Dove si trova servizio di consulenza online dedicato ne sito specificatamente ed è gratuito?

  7. Buongiorno, sono residente all’estero e possiedo un immobile in Italia che a breve andrò a ristrutturare. Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazione, le fatture di beni e servizi che riceverò, dovranno essere intestate al mio indirizzo di residenza estero oppure all’immobile che ho in Italia?
    Grazie

  8. L’indirizzo indicato nella fattura deve essere in suo indirizzo di residenza, che nel suo caso è quello estero. Anche se vi fosse indicato l’indirizzo italiano, comunque non inficerebbe sulla detrazione.

  9. In caso di trasferimento residenza all’estero con iscrizione all’AIRE, ma mantenendo la residenza fiscale in Italia, come verrebbe tassata la mia prima casa in Italia di cui sono proprietaria al 100% ed in cui continua a risiedere lil mio nucleo famigliare?

  10. La sua residenza fiscale è comunque in Italia, l’immobile è tassato come prima casa, ma tenga presente che i redditi esteri dovrà tassarli anche in Italia.

  11. Buongiorno, sono residente all’estero e possiedo un immobile in Italia che vorrei affittare.
    Se scelgo di fare il contratto d’affitto con la cedolare secca pago le tasse sull’incasso del canone in Svizzera o in Italia?
    Grazie per la sua risposta.
    Cordialmente.

  12. Pagherà le imposte in relazione al canone di affitto indicato nel contratto. Poi pagherà le imposte sulla stessa locazione anche nel suo Paese di residenza. Per maggiori info c’è il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  13. Buongiorno .

    Leggere i vostri come sempre esaustivi articoli , mi sembra di poter riassumere quanto segue :

    Nel caso in cui il sottoscritto sia iscritto all’AIRE e percepisca solo reddito estero ,
    acqustasse casa in Italia come prima casa senza pero’ porla in affitto ( quindi ” A Disposizione ” ) ,
    non sarebbe tenuto a presentare in italia alcuna dichiarazione dei redditi .
    E’ corretto ?
    Se cosi fosse l’eventuale rimborso sugli interessi passivi e oneri legati al pagamento del mutuo in Italia , come potrebbero essere recuperati ?
    Grazie come sempre !

  14. E’ corretto. Senza redditi imponibili in Italia non è possibile recuperare gli interessi passivi del mutuo con la detrazione. La detrazione abbatte l’imposta non genera credito, quindi in assenza di imposte da versare la detrazione è inutile.

  15. Salve!
    vorrei capire bene l’estratto:

    “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

    Se una persona fisica e’ iscritto all’AIRE e risiede fiscalmente all’estero (EU), possiede un appartamento in Italia a disposizione non usato da alcuno ed un appartamento dove attualmente risiede e non e’ pensionato, come deve regolarsi ai fini dell’IMU? E’ corretto in base all’estratto della legge pagare IMU come se avesse una seconda casa?

  16. Nel caso che mi propone se il proprietario dell’immobile che vive all’estero non è pensionato l’immobile italiano è considerata abitazione a disposizione e quindi soggetta ad Imu.

  17. Sono cittadino italiano residente in svizzera da 3 anni sono prorpietario di una casa devo pagare l’imu sulla prima casa visto che in svizzera sono in affitto

  18. Per rispondere alla sua domanda servono maggiori informazioni. Mi contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

  19. Buongiorno, qual è il riferimento normativo per cui con iscrizione all’AIRE, residenza all’estero, ma con residenza fiscale in Italia, il mio immobile in Itaila possa rimanere tassato come prima casa (e non come seconda data l’iscrizione all’AIRE)?

  20. Se c’è iscrizione all’AIRE da oltre 183 è impossibile avere residenza fiscale in Italia. Per i soggetti iscritti AIRE che non sono pensionati, l’immobile in Italia è sempre seconda casa soggetta a Imu.

  21. Buongiorno, da quanto ho capito, con residenza all’estero e iscrizione all’Aire da oltre 183gg, ma con la famiglia che continua a risiedere in Italia, sono considerata comunque fiscalmente residente in Italia.
    La mia prima casa in Italia risulta tassata in capo a me come prima o seconda casa? Qual è il riferimento normativo?

  22. E’ corretto, non c’è un riferimento normativo preciso. Prima si deve prendere a riferimento l’articolo 2 del Tuir, per la sua residenza fiscale e poi si deve valutare la situazione nella disciplina Imu.

  23. Buongiorno, sono residente e con reddito in Germania dopo faccio dichiarazione del reddito. Sono proprietario di un appartamento in Italia ex prima casa (ancora pagando il mutuo) quale é locato con canone concordato e cedolare secca.
    Ho sempre pagato ICI e TASI e cedolare secca cion modello F24. La mia domanda é se devo fare dichiarazione dei redditi in Italia?

  24. Il reddito che deriva dall’Immobile è di fonte italiana e va dichiarato in Italia. Poi dovrà dichiararlo anche nel suo stato di residenza fiscale. Per maggiori info mi contatti all’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  25. Ho un figlio residente in Australia che possiede una casa in Italia, nel caso di vendita di detta casa, il corrispettivo potrà essere accreditato direttamente al non residente e con quali implicazioni fiscali?

  26. Sto per trasferire la mia residenza all’estero, tuttavia mantengo in italia un contratto di affitto cointestato (come co-conduttore). Non ho interesse a cambiarlo in quanto rimane nell’immobile la mia partner, e tornerò anche io nell’immobile al mio rientro in italia. Questo crea problemi? E’ necessario rifare il contratto a solo suo nome o può essere tenuto com’è?

  27. Buongiorno e grazie per l’ interessante articolo.
    Sono pensionata e residente all’ estero , ma la mia unica casa di proprietà è in Italia ci torno almeno tre mesi all’ anno.
    Ho ancora un mutuo su questa unica casa e dovrò continuare a pagarlo per altri 10 anni.
    La mia domanda è questa: ho diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo nella mia dichiarazione di redditi?
    All’ agenzia delle entrate mi hanno risposto di no, ma vorrei sentire anche il vostro parere.
    Grazie per la risposta
    Renata

  28. Salve Renata, la detrazione per gli interessi sul mutuo, è legata al fatto che l’abitazione, abbia i requisiti prima casa, ovvero che lei abbia la residenza in quell’immobile. Se lei è residente all’estero, ovviamente non può avere residenza in Italia. Quindi la detrazione è negata.

  29. Buongiorno,
    io e mia moglie possediamo in Italia 4 case in due comuni diversi (di cui una ereditata). Siamo cittadini italiani iscritti in AIRE da oltre 50 anni e siamo già pensionati in Germania. E’ possibile che io fruisca per una sola casa in un comune dei benefici dell’abitazione principale e contestualmente mia moglie di una sola casa nell’altro comune? Specifico che in un comune le due case sono intestate entrambe a me, mentre nell’altro comune una è intestata a entrambi e quella ereditata solo a mia moglie.
    Grazie.

  30. Ogni pensionato iscritto all’AIRE ha diritto ad avere un immobile di proprietà considerato come abitazione principale, quindi quanto afferma è possibile.

  31. mia figlia, nata a BL, lavora a Londra ed è da alcuni anni iscritta all’AIRE di Belluno.

    Ora vorrebbe acquistare qui in Italia la sua prima casa nella quale, volendo, potrebbe fissare la sua residenza pur però al momento rimanendo a Londra a lavorare ( in attesa della fine della crisi per un rientro ).

    A questo fine volevo gentilmente sapere se, in attesa di poter tornare in Italia, può affittare la casa, senza perdere le agevolazioni prima casa.

    In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio e saluto cordialmente

  32. Intanto bisogna dire che se un soggetto è residente all’estero, non può acquisre immobile in Italia con requisito prima casa, in quanto, è necessario che ivi stabilisca la propria residenza. Se soggetto è iscritto AIRE, non può avere residenza in Italia. Le due cose sono antitetiche. Per maggiori info ci conttatti in privato.

  33. Ho visto che, sia nell’articolo che nelle risposte, non si dà particolare rilievo al fatto che solo i soggetti “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”, come nel passo della legge n. 80/2014 riportato, hanno diritto ad UNA esenzione “prima casa” in Italia. Un pensionato italiano residente in Germania, che abbia una pensione “non tedesca”, non ne ha diritto. Mi conferma questa mia informazione?

  34. L’informazione che ha è corretta. Soltanto l’abitazione principale di pensionati italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) è considerata esente Imu (e paga eventuale Tasi ridotta e Tari ridotta), ma soltnto se la pensione percepita deriva dallo Stato estero di residenza. I pensionati Inps italiani all’esetero non possono godere di questa agevolazione. Confermo le sue informazioni.

  35. Un soggetto,cittadino italiano, risiede in Inghilterra,è proprietario di un alloggio (1^casa), e in Inghilterra paga le tasse.
    E’ altresì proprietario di un altro alloggio in Italia dove però non ha altri redditi.
    Quali tasse deve pagare (se le deve pagare) per l’alloggio che ha in Italia ?? E a chi ??
    E se l’alloggio viene locato ??L’eventuale reddito come viene assoggettato ??
    Grazie.

  36. Per quesiti di carattere personale che richiedono maggiore dettaglio per una risposta mi contatti al servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  37. Articolo molto interessante, grazie.

    Risiedo fiscalmente all’estero da quasi 20 anni e nel corso del 2017 è mancato purtroppo mio padre. Ora sono co-proprietaria con i miei fratelli di due immobili situati in due comuni italiani diversi.

    Nel vostro articolo leggo:

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che i soggetti residenti fiscalmente all’estero (non pensionati) che detengono la proprietà di un immobile in Italia , considerato come “a disposizione“, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sono obbligati a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.

    Come comportarsi invece se si possiede 1/5 di due appartamenti (nessuno dei due locato)? Sussiste l’obbligo di presentarzione della dichiarazione dei redditi?

    Grazie,
    Adriana

  38. Salve Adriana, la detenzione anche di parte di immobile in Italia produce l’obbligo del pagamento di Imu, e nel caso, visto che l’immobile è locato, in assenza di altri redditi in Italia non è obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  39. Salve, sono all’ estero (Non in Europa) da oltre 30 anni. Sono ancora Cittadino Italiano ed iscritto AIRE . Posseggo degli immobili all’ estero. Si sente parlare – spero siano solo gossips – di una eventuale tassazione da parte Fisco Italiano dei redditi e degli immobili prodotti all’ estero, qui all’ estero il fisco lo paghiamo gia’. Grato per un sintetico chiarimento. Saluti cordiali. A.G. ROLLO

  40. La tassazione degli immobili esteri riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Gli soggetti AIRE sono esonerati.

  41. Buongiorno
    Essendo cittadina italiana residente da oltre 30 anni all’estero (iscritta all’AIRE e residente fiscale in GB), vorrei gentilmente chiedere conferma se le leggi concernenti gli immobili “a disposizione” sono ancora valide, in particolare la legge secondo la quale i residenti fiscali all’estero possono avere un’abitazione in Italia che se considerata come “a disposizione” vale quale abitazione principale, e non e’ quindi soggetta a IMU e/o TASI. Vale ancora anche: “Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che i soggetti residenti fiscalmente all’estero (non pensionati) che detengono la proprietà di un immobile in Italia , considerato come “a disposizione“, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sono obbligati a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.”
    La ringrazio per una breve conferma.
    Cordiali saluti
    P.L.

  42. Certamente, la normativa è ancora valida. Il proprietario residente all’estero di immobili in Italia è tenuto al pagamento dell’Imu in Italia. Se l’immobile in italia è a disposizione e non ci sono altri redditi imponibili in Italia, non si deve presentare la dichiarazione dei redditi.

  43. Buonasera, sono fiscalmente residente in Spagna (Canarie) ed iscritta AIRE. Posseggo due immobili in comproprietà coi miei due fratelli in Italia; in uno ci vive un mio fratello a titolo gratuito, il secondo è libero. Inoltre lo scorso anno ho acquistato un immobile anche in Spagna. Sempre nel 2017 ho percepito indennità Naspi fino a che non sono espatriata… Devo quindi presentare dichiarazione dei redditi (mod.730) ,oltre a pagare Imu e Fasi? Grazie e buona serata.

  44. Se l’unico reddito ricevuto è quello della Naspi, non c’è obbligo di dichiarazione in Italia.

  45. nell’articolo c’è scritto “Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che i soggetti residenti fiscalmente all’estero (non pensionati) che detengono la proprietà di un immobile in Italia , considerato come “a disposizione“, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sono obbligati a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.”

    vuol dire che se invece vi è la proprietà di due o più immobili “a disposizione” la dichiarazione va fatta? O non va fatta indipendentemente dal numero di immobili? Grazie mille, contenuti sempre interessanti

  46. Il possesso di immobili in italia, non locati, non determina l’obbligo di dichiarazione, in assenza di altri redditi. Questo, in quanto, il pagamento dell’Imu sostituisce il pagamento dell’Irpef. Se, invece, ci sono immobili locati la dichiarazione è obbligatoria.

  47. Buongiorno!
    Sono cittadina italiana AIRE residente in Austria . sono proprietaria , per via ereditaria , di un immobile in Italia. Attualmente adibito ad uso personale per quando mi reco in Patria. Devo pagare tasse? Se in un futuro volessi affittarlo come Airb&B tramite agenzia, quali sarebbero le imposte che devo pagare?

  48. Se l’immobile è libero dovrà pagare solo l’Imu. Se invece vuole affittarlo dovrà presentare dichiarazione in Italia, con due modalità di tassazione: cedolare secca o Irpef. Nel caso se vuole saremo a disposizione per aiutarla in tutti gli adempimenti e scegliere la tassazione migliore per la sua situazione.

  49. Buona sera, sono possessore di una abitazione in cui vivo con mia madre. A giugno andrò a vivere all’ estero. Come funziona in questo caso? Se mia madre continua a viverci dentro come viene considerata questa situazione? Grazie mille

  50. Buongiorno
    l’anno scorso a settembre sono andato in pensione e mi trasferirò presto in Argentina. Mi iscriverò all’aire e pensavo di affittare la mia casa. Presenterò la dichiarazione dei redditi perchè dovrò pagare le imposte sull’affitto e anche l’imu al comune. Ma oltre a dichiarare il reddito dell’immobile dovrò dichiarare anche il redditto della pensione che prendo dallo stato italiano? se lo affitto con cedolare secca non mi farà cumulo ma se lo affitto in regime irpef normale ?
    Grazie per l’informazione

  51. Per aspetti di questo tipo mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  52. Modulo di conatto presente nella pagina chi siamo, oppure c’è la mail nel footer del sito.

  53. Io ho due appartamenti in Sardegna quello adibito abitazione principale abita mia moglie.il secondo mia figlia a titolo gratuito.io sono residente in tunisia iscritto AIRE da marzo 2017. Cosa devo pagare. Ho ancora il mutuo .in comunione dei beni con mia moglie.posso scaricare nel 730 gli interessi passivi.saluti

  54. Buongiorno sono residente in Svizzera iscritta all’AIRE , sto per comprare con mutuo casa a Milano che vorrei affittare . Da quello che ho capito dovrò pagare IMU e Irpef o cedolare secca , ho due domande:
    1. Volendo optare per la cedolare secca con contratto concordato la tassa del 10% sarà data dalla differenza tra il canone d’affitto ed il mutuo oppure pagherò il 10% sul canone d’affitto , cioè potrò scaricare in qualche modo il costo del mutuo per intero?
    2. In cosa consiste la doppia tassazione? Cioè dovrò pagare anche in Svizzera le tasse sulla proprieta?
    Grazie

  55. Salve Rebecca, per quesiti di carattere personale che richiedono un maggiore grado di approfondimento per rispondere mi contatti in privato.

  56. Buongiorno. Mio figlio ha acquistato nel 2016 un monolocale con beneficio prima casa, abitazione principale, mutuo e ristrutturazione edilizia. Nel 2017 ci è andato ad abitare spostando lì la residenza. Oggi ha appreso che la società per la quale lavora, una multinazionale spagnola lo sposterà in Spagna con contratto spagnolo e Lo stipendio non produrrà più irpef in Italia. Siccome intende affittare l’immobile, sappiamo già che dovremo pagare Imu ma come può fare per continuare a beneficiare delle detrazioni ristrutturazione e mutuo prima casa? Grazie per la risposta che mi vorrà fornire.

  57. Il reddito da locazione dell’immobile produrrà Irpef da tassare in Italia. Quindi non potrà beneficiare delle detrazioni per ristrutturazione, ma non più la detrazione per mutuo prima casa.

  58. Buongiorno, sono proprietario al 100% di prima casa in Italia, andrò a lavorare in Francia per azienda francese trasferendo lì la residenza e sarò in affitto. Mia moglie continuerà a risiedere in Italia nella mia abitazione principale pertanto io sarò considerato residente fiscalmente in Italia. In questa situazione dovrò o no pagare l’ IMU e/o TASI sulla mia abotazione principale in Italia e qual è il riferimento normativo?

  59. Salve. Vendero entro il 30/06/2018 un immobile ( categoria catastrale C3 ) che ho con le mie 3 sorelle in Italia ricevuto in donazione da mio padre 1 anno prima del decesso. Io risiedo in Spagna dal 2009 e Pago regolarmente in Italia Imu /Tasi .Non ho mai dichiarato all estero questo patrimonio e ora che la vendo non so come fare con i soldi della vendita che mi spettano ( cifra corrispondente a 80mila € quindi con obbligo di essere dichiarata e io ero ignara dell obligo di dichiarazione). Le multe sono altissime e perderei l intero importo praticamente regalandolo al fisco spagnolo e mi sembra davvero incorretto dato che ho sempre pagato le tasse di questa casa in Italia.

  60. Se c’è plusvalenza imponibile in Spagna, la stessa deve essere dichiarata, non ci sono alternative. Le consiglio di farsi seguire da un consulente spagnolo per valutare le soluzioni migliori al suo caso.

  61. Buongiorno.
    Sono una cittadina Italiana residente a Londra, con domicilio fiscale nel Regno Unito. Possiedo gia’ una casa a Londra, ma non in Italia.
    Vorrei acquistare un piccolo appartamento di vacanza in Italia, senza affittarla.
    Quali tasse dovrei pagare in Italia?
    Avrei la possibilita’ di acquistare la propieta’ in contanti per non pagare interessi bancari, ci sarebbero benefici / esenzioi nel fare un mutuo anziche’ pagare in contanti? Ovviamente il mio abbiettivo sarebbe di pagare il meno possibile.
    Molte Grazie!

  62. Posso aiutarla spiegandole tassazione ed adempimenti. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  63. Il solo possesso di un immobile in Italia che da abitazione principale diventerebbe “a disposizione” non implica la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia?

  64. L’Imu copre l’Irpef, quindi in assenza di altri redditi non c’è obbligo di dichiarazione.

  65. Buongiorno e grazie per i vostro articolo, molto chiaro,

    noi siamo una coppia sposata, residenti all’estero, iscritti all’AIRE a Londra. In Inghilterra non abbiamo casa (son troppo care), e siamo in affitto.

    Siamo invece proprietari di una casetta sui monti vicino a Bergamo, dove non abitiamo mai, e che non è affittata. E’ in vendita da un po’, ma non ha ancora trovato il suo nuovo proprietario. Fu comprata senza fruire di sconti “prima casa”.

    Uno di noi due, è anche proprietario di una quota di casa in Abruzzo, avuta in eredità, dove vive e risiede la madre.

    Non abbiamo redditi in Italia, e non ne avevamo nel 2017. L’unico nostro reddito è da lavoro dipendente in Inghilterra, per il quale il datore di lavoro paga direttamente al fisco di Sua Maestà.

    Dobbiamo, secondo voi, fare dichiarazioni dei redditi in Italia, e pagare qualche imposta per via delle case?

    Forse potremmo dire al comune della nostra casetta sfitta che vorremmo considerarla come “abitazione principale” anche se risiediamo all’estero, ed avere qualche sgravio?

    vi ringraziamo molto per il vostro parere,
    Alberto e Daniela

  66. Salve Alberto e Daniela, nel vostro caso in assenza di redditi dall’immobile non siete obbligati a presentare la dichiarazione, ma la stessa non può essere la vostra abitazione principale. Per saperne di più sono a disposizione per una consulenza in merito.

  67. Salve, sono Nico, e io e mia moglie abbiamo una Casa in Italia a Bari, e da 5 Anni ci siamo trasferiti in Germania per lavoro, quindi siamo iscritti all’ Aire la casa e stata sempre vuota ma adesso nostra figlia si vuole trasferire in Italia definitivamente e abitare in casa nostra, ho letto di abitazioni in comodato d’uso ai figli, per i residenti all’estero
    Che ci sono delle riduzioni di pagamento ho esenzione dell’IMU e Tasi ho Tari? Cosa bisogna fare per avere queste agevolazioni?
    Grazie

  68. Salve Nico, se vuole posso aiutarla, ma attraverso un servizio di consulenza online dedicato. Se interessato la ricontatto in privato.

  69. Salve, da quest’anno ho trasferito la mia residenza in Uk e sono in pensione ( INPDAP). L’immobile presso cui avevo la residenza anagrafica, di cui posseggo una quota del 25%, e’ abitato da mia madre che ne possiede la quota maggiore e che l’ha adibita a sua abitazione principale. Inoltre di recente ho ereditato altre quote su due ulteriori immobili, di cui uno e’ abitato da mio fratello mentre l’altro e’ libero. Esistono agevolazioni fiscali sugli immobili utilizzati da altri familiari comproprietari oppure sono comunque soggetta al pagamento dell’IMU e TASI per tutti, ovviamente in ragione delle quote di possesso?
    Grazie dell’attenzione.

  70. Bisogna analizzare la situazione con dettaglio per vedere anche cosa prevede il Comune ove sono situati gli immobili. Se vuole sono a disposizione per una consulenza personalizzata.

  71. Buongiorno,
    sono residente in svizzera da 22 anni , nel frattempo ho preso anche la nazionalità del paese dove risiedo. Circa 5/6 anni fa ho ceduto gratuitamente parte dell’appartamento di proprietà di me e dei miei fratelli a uno di loro, questo per non continuare a pagare ici che c’era ai tempi, tanto l’appartamento era in uso da mia madre e mio fratello. Dal notaio nonostante non ho preso niente dalla vendita, si doveva dichiarare un valore della mia parte che se non erro era stato stimato intorno ai 25000 euro. Volevo chiedere se sono soggetto a pagare una tassa sulla vendita fatta ai tempi anche se non ho nessuna dichiarazione fiscale da fare in italia perché non ho entrate.

  72. Bisogna vedere da quanto tempo deteneva l’immobile in Italia. Questo è il discrimine per capire se avrebbe dovuto o meno pagare imposte.

  73. Buongiorno,
    Sono residente in inghilterra da ma non ancora iscritto all’AIRE, e proprietario di alcuni immobili in italia tra cui uno registrato come abitazione principale e sul quale usufruisco dell’esenzione imu e tasi. Mi iscriveró all’ AIRE a breve ma non mi è chiaro da quando perderò il diritto all’esenzione su queste imposte. Verrá tutto automaticamente comunicato al comune di residenza o devo comunicarlo io dopo l’iscrizione? Grazie in anticipo dell’aiuto

  74. BUONGIORNO. SONO CITTADINO AIRE E POSSEGGO IMMOBILI IN ITALIA PRESSO I QUALI VORREI FARE DEI B&B. COME POSSO FARE?

  75. Se vuole la contatto per una consulenza, le spiegherò come avviare questa attività e come dovrà dichiarare i relativi redditi.

  76. Ho una figlia citt.ina italiana residente in Spagna da oltre 10 anni, iscritta all’AIRE. lavora in Spagna con soc. delposto. Mia figlia ha una casa in Italia attualmente affittata con regolare contratto. Oltre all’IMU e TASI in che paga in Italia, il commercialista spagnolo dice che deve dichiarare questo immobile al fisco spagnolo e pagare al fisco spagnolo alcune tasse. E’ giusto ciò che dice il professionista spagnolo? Io sapevo che le tasse sugli immobili, nella convenzione con la Spagna, dovevano essere pagate nello stato dove è ubicato l’immobile, proprio per evitare una doppia imposizione fiscale. Volevo informazioni. Grazie

  77. Non è molto corretto quanto afferma. Se vuole ne parliamo in consulenza, così avrà la possibilità di chiarire i suoi dubbi. Mi faccia sapere che le scrivo in privato.

  78. Salve,
    sono residente in svizzera da un anno ed iscritto all’aire. Ho un immobile in italia locato con cedolare secca, è in prossimità alla scadenza di contratto e vorrei passare alla tassazione irpef per potermi scontare una previdenza complementare ed eventuali lavori di restrutturazione dell’immobile.
    domande:
    La tassa irpef è del 23% o devo sommare l’affitto ai miei redditi svizzeri e quidi risulterebbe l’aliquota massima?
    Le spese di ristrutturazione e la prevideza sono rispettivamente detraibili e deducibili dalle tasse che pagherei con l’affitto in irpef?
    Saluti e Grazie,
    Matteo

  79. Salve Matteo, per quesiti di carattere personale mi contatti in privato per una consulenza. Risolverò tutti i suoi dubbi sull’argomento e se vorrà potrà affidarsi a noi per i suoi adempimenti fiscali italiani.

  80. Buongiorno. Sono un italiano residente da un anno a Berlino e mi sono iscritto all’AIRE a maggio 2018.
    In Italia ho un immobile, e lo affitto pagandoci la cedolare secca al 21%. (Con l’ultima dichiarazione dei redditi ho appena saldato il conto per il 2017).
    Domanda: devo dichiarare l’immobile in Germania???

  81. Buongiorno, risiedo in Spagna e sono iscritto all’aire. Voreei sapere se posso affittare un immobile di mia proprieta’in Italia con cedolare secca al 10% (concordato). Grazie. Cordialo saluti

  82. Certamente, è possibile, ma dovrà fare attenzione alla fiscalità italiana. Se le serve un commercialista in Italia siamo a disposizione. Se vuole la contatto in privato.

  83. Buongiorno, io abito a Lugano e percepisco una pensione Svizzera. Ho avuto in eredità un immobile insieme ai miei fratelli, uno di essi abita in quell’immobile . Posso avvalermi della legge 80/2014 e considerarlo a disposizione e non pagare l’IMU. Grazie

  84. Può usufruire dell’agevolazione solo se lei è un cittadino italiano in pensione iscritto AIRE.

  85. Si sono cittadino italiano iscritto all’aire con pensione Svizzera il dubbio è solo che l’immobile è occupato da un fratello per cui non so se può essere considerato a disposizione. Grazie

  86. Sono residente in Danimarca (paese UE) e iscritto AIRE. Posseggo un appartamento non affitatto in Italia in cui pago tutte le tasse italiane incluso IMU. Mi chiedevo se dovo pagare le tasse di proprietà di questo appartamento anche in Danimarca dove risiedo. So che ci sono delle regole sulla doppia tassazione ma non ho idea se si applicano alle tasse di proprietà degli immobili.

  87. Per rispondere alla sua domanda concretamente deve porre la sua domanda ad un consulente del luogo. Sicuramente dovrà dichiarare il possesso dell’immobile in Italia.

  88. Salve, mio figlio è proprietario di un appartamento in Italia come prima casa, attualmente locato soggetto a tassazione irpef e usufruisce delle detrazioni per lavori di ristrutturazione.
    Per fine anno si trasferirà in Irlanda e si iscriverà all’AIRE .
    Vorrei sapere, al fine della dichiarazione dei redditi, se dovrà presentare doppia denuncia (sia in Italia che in Irlanda) e se potrà continuare a beneficiare degli sgravi fiscali di cui usufruisce.
    Grazie
    Domenico

  89. Sono cittadina italiana con residenza in Italia. Vivo da anni all’ estero ma torno in Italia regolarmente per 2 mesi l’ anno. Non sono iscritta Aire ma ho un conto estero intestato dove metto i risparmi di famiglia, non lavoro. In Italia ho residenza con i mio padre dove paga per mio conto le regolare tasse per spazzatura. La mia domanda e’: devo dichiarare un conto estero dove fondamentalmente non contiene capitale generato da un mio lavoro? se decidessi di dedicarmi al trading online posso farlo senza problemi con il mio conto estero? Non vorrei iscrivermi all’ Aire poiche’ perderei il medico di base e quindi anche l’ accesso a visite regolari con anticipata prenotazione via mutua con regolare pagamento ticket per una mia patologia cronica.

  90. Salve Domenico, sarò felice di aiutarla a risolvere tutti i suoi dubbi, sia per il trasferimento di residenza all’estero di suo figlio sia per indicarle la tassazione dei suoi redditi che per gli immobili in Italia, ma attraverso il nostro nostro servizio di consulenza fiscale. Se interessato mi faccia sapere, la ricontatto in privato.

  91. Salve Laura, nella sua posizione deve rispettare la normativa legata al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero. Dovrà quindi verificare se ci sono i requisiti per l’obbligo di indicare il conto estero in dichiarazione e se è dovuta nel suo caso l’IVAFE. Dovrà poi verificare se la sua posizione per le annualità precedenti è corretta o meno, ed eventualmente pensare a sanare la situazione. Se interessata posso aiutarla valutando la sua situazione più nello specifico. Nel caso mi faccia sapere.

  92. Buongiorno vorrei andare in Svezia (da solo) a Lavorare ma in Italia ho un immobile al 50% (proprietà e mutuo compreso) con convivente (non sposati) che vivrebbe con nostra figlia. Quindi avrei solo redditi esteri. Oltre a IMU e TASI devo pagare altre tasse (in quanto per me non più abitazione principale)? Devo qualche fare la denuncia dei redditi (avrei solo un auto intestata)? Grazie davvero per il chiarimento

  93. La questione che deve porsi è più complicata e dipende dalla sua residenza fiscale. Se vuole le spiego in dettaglio in consulenza.

  94. Buongiorno, sto per concedere in comodato d’uso gratuito la mia abitazione principale che deve essere ristrutturata. Secondo l’Agenzia delle entrate può beneficiare dellle agevolazioni fiscali riconosciute per la ristrutturazione anche il comodatario. Ne può beneficiare anche mio figlio iscritto all’AIRE e residente in Svizzera?
    Grazie per il chiarimento

  95. Anche il soggetto fiscalmente residente all’estero, se ha tutti i requisiti previsti per la detrazione, può usufruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia.

  96. Buongiorno, sono residente in Svizzera iscritta regolarmente all’AIRE, sono prorpietaria in Italia di 1/6 di un immobile cui vive attualmente mia madre ed non ho nessun tipo di riddito prodotto in Italia mi domandavo se sono obbligata ad presentare la dichiarazione in Italia? Grazie per il chiarimento.

  97. Buongiorno, sono un cittadino italiano, vivo e lavoro in Germania e sono iscritto all’AIRE. Ho un immobile di proprieta’ in Italia acquistato nel 1995 come prima casa che ora vorrei vendere. Vorrei sapere quali imposte devo pagare in Italia a fronte della vendita (ci sara’ una plusvalenza) ed le eventuali altre imposte (bolli, registro etc). Vorrei sapere se nella mia condizione di non-residente in Italia ci sono norme particolari da rispettare per il fisco italiano. Vi ringrazio per i chiarimenti che potete fornirmi, un saluto, Andrea

  98. Andrea sono sicuramente felice di aiutarla, ma tramite consulenza. Se interessato le scrivo in privato.

  99. Buongiorno, ho inteso che i soggetti non residenti in Italia come me (vivo e lavoro in Germania e sono iscritto all’Aire) possono acquistare casa in Italia in qualsiasi comune, usufruendo delle agevolazioni prima casa, quali ad esempio l’imposta di registro ridotta. Non mi è chiaro tuttavia cosa succede se dovessi rientrare in Italia: devo necessariamente prendere residenza in quella casa per mantenere le agevolazioni? Se invece dovessi affittare casa in un altro comune per motivi di lavoro le agevolazioni rimarrebbero valide?
    Grazie per i chiarimenti, cordiali saluti
    Andrea

  100. L’agevolazione prima casa richiede lo spostamento della residenza nell’immobile. Se lei è residente all’estero, ovviamente non può acquistare in Italia con requisito prima casa.

  101. Buongiorno Fiscomania e a tutti,prima di tutto complimenti per il sito ho risolto alcuni miei dubbi e alcune discordanze di altre persone .
    la mia domanda e’ questa:
    sono un italiano E da circa due anni che lavoro e abito all estero precisamente la Svizzera,mi sono iscritto all aire subito dopo aver trovato lavoro,e dove pago le tasse regolarmente,ma in italia naturalmente ho delle proprieta che affitto e che percepisco degli introiti ,di queste entrate naturalmente pago le tasse ogni anno
    E. come ho letto e mi hanno fatto capire ho la residenza qua all estero e il domicilio in italia,
    la residenza perche lavoro abito e pago le tasse qua ,in italia invece il domicilio perche i miei interessi,la mia famiglia le proprieta e ci vado spesso,
    il dubbio mi sorge quando chiedo ai direttori di banche .
    Dove ho anche naturalmente i conti per poter percepire i bonifici dell affitto ,
    chiedo se posso tenere un conto aperto se ho questa situazione e nonche anche le carte di credito.
    perche questa domanda,
    l altro giorno per puro caso ho chiamato un instituto di credito dove ho una loro carta ,chiedendo l aumento di fido .loro mi hanno chiesto alcune domande tra cui anche la residenza,naturalmente ho detto la verita,subito la signorina mi risponde che non e possibile avere la carta se risiedo all estero,anche se ce l ho gia da 10 anni,ho chiesto tra virgolette il contratto per essere puntigliosi che ancora non mi e arrivato .
    Ho chiesto e quindi ‘
    mi dice che dovrei estinguere la carta perche risiedo all estero?
    la non ho capito.
    ma io pago le tasse anche in italia di quello che percepisco come entrate e la carta la uso maggiormente in italia o per prelievi ,che saldo normalmente tramite conto italiano,beh e come se fosse un cane che si morde la coda,potresti spiegarmi un attimo sta ssituazione ,se devo dichiarare pure le carte di credito o chissa cosa altro.
    grazie in anticipo

  102. Lei deve indicare all’istituto bancario la sua residenza fiscale, secondo quanto indicato dall’articolo 2 del TUIR. A quel punto è compito dell’istituto bancario considerarla a seconda dei casi come residente o meno. Ovviamente i soggetti non residenti hanno delle limitazioni, ma è opportuno fare molta attenzione a questo tipo di comunicazione finanziaria. Se vuole ne parliamo in maniera più approfondita in consulenza privata.

  103. Buongiorno, lavoro e sono residente in Olanda, non iscritta all’AIRE. Sono propietaria in Italia di un immobile in cui vivono i miei genitori, non ho pertanto nessun tipo di reddito prodotto dall’immobile. So che devo dichiarare l’immobile nella mia dichiarazioe dei redditi in Olanda . Questo contribuirà al pagamento di un’ imposta aggiuntiva (se non erro in base al valore della casa). Mi chiedevo però se la situazione sarebbe diversa nel caso in cui dessi l’usufrutto della casa ai miei genitori.

    Cordialmente
    Claudia

  104. Se lei cede l’usufrutto dell’immobile ai suoi genitori, lei non sarà più tenuta a dichiararlo sino al momento in cui resterà nuda proprietaria dell’immobile. La cessione dell’usufrutto è onerosa. Bisogna valutare se economicamente è più conveniente cedere l’usufrutto o continuare a pagare anno per anno.

  105. Salve sono residente in Australia da 27 anni e vorrei comprare una casa in italia , (ho ereditato parte della casa dei miei genitori ma non ne faccio uso ci vive mio fratello e mia sorella con le loro famiglie )vorrei sapere se e considerata prima casa , e quale sarebbe il modo migliore per aquistare una casa in Italia
    Grazie
    Osvaldo

  106. Salve Osvaldo, posso sicuramente aiutarla a capire come investire nel modo migliore in Immobili in Italia. Naturalmente tutto questo avverrà tramite consulenza. Nel caso le spiego meglio in privato. Quello che posso dirle è che per lei quell’abitazione non è la sua abitazione principale, ai fini delle imposte indiretta, ma può essere considerata “prima casa” al momento del passaggio successorio.

  107. Salve e grazie per il sito!

    Lavoro e vivo in Olanda, dove ho il mio regime fiscale.Possiedo una casa in Italia dalla quale non ricevo nessun reddito, in quanto non in affitto.
    Mi chiedevo se tale immobile dovesse essere dichiarato qui in Olanda e quale sarebbe (se esistente) imposta fissa che l’Olanda applicherebbe su di esso.

    Cordiali saluti,
    Roberto

  108. L’immobile che possiede in Italia è soggetto ad IMU italiana. Per l’imposta corrispondente olandese, deve chiedere necessariamente ad un consulente del luogo.

  109. Salve, io e mio fratello abbiamo ereditato una casa in Italia. Io vivo all’estero e sono iscritto all’AIRE, mio fratello risiede in Italia, nella città nella quale si trova la casa.
    Intesteremo la casa solo ad uno di noi, vorrei sapere quali sarebbero le implicazioni finanziarie nel caso sia intestata a me o a lui: in quale dei due casi si pagherebbero più tasse annualmente?
    Grazie.

  110. Buongiorno
    Sono Francese, pensionato dalla Francia, dove abito.
    Ho una casa in italia. Devo pagare imu e Tasi, oppure, come Espatriati italiani, pensionati all’estero, non devo pagare?
    Grazie per la sua riposta
    cordiali saluti

  111. Buongiorno,

    Vivo all’estero e sono iscritto all’AIRE. Posseggo una casa in Italia su cui pago IMU e Cedolare secca per affitto.
    Nel caso in cui volessi compreare un’altro immobile in Italia Quale e’ in percentuale la tassazione dovuta al momento dell’acqusto di questo secondo immobile (IVA)?.
    L’IMU dovuta per questo secondo immobile e’ solo funzione delle caratteristiche dell’immobile specifico o dipende anche dal fatto che posseggo un’altro primo immobile?
    Grazie Mille

    Saluti

    Giuseppe

  112. Salve Giuseppe, a seconda dei casi sull’immobile dovrebbe pagare l’imposta di registro al 9% o l’IVA al 10% al momento dell’acquisto. Poi ci sono le imposte patrimoniali da considerare. Se vuole ne parliamo con maggiore dettaglio in consulenza.

  113. SALVE MI CHIAMO GIUSEPPE. TENGO A PRECISARE CHE SONO RESIDENTE ALL’ESTERO ED ISCRITTO AIRE. HO EREDITATO DA MIA MAMMA, UNA CASA IN ITALIA CHE OVVIAMENTE RISULTA ESSERE AD OGGI SECONDA CASA. VORREI CHIEDERLE, SE OLTRE ALLA IMU, SONO COSTRETTO A PAGARE ANCHE LA RENDITA CATASTALE SUGLI IMMOBILI. LA CASA NON E AFFITTATA E NON PERCEPISCO REDDITI IN ITALIA. DISTINTI SALUTI, GIUSEPPE.

  114. Pagando l’IMU, in assenza di altri immobili in Italia, non deve pagare nient’altro sulla rendita catastale.

  115. Buongiorno,
    sono residente all’estero e iscritta all’AIRE. Essendo deceduta mia madre eredito, con i miei fratelli, la sua prima e unica casa.
    Non avendo io altri immobili, né all’estero né in Italia, è corretto applicare l’agevolazione prima casa nella imposte ipotecaria e catastale dovute nella pratica di successione? Per i miei fratelli che risiedono in Italia sarebbe seconda casa. E invece dobbiamo pagare IMU tutti come seconda casa?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Susanne

  116. Salve Susanne, per lei quella non può essere prima casa, non avendo residenza fiscale in Italia.

  117. Sono residente a San Marino, ho eseguito dei lavori di ristrutturazione edilizia in Italia nel 2014 e fino ad ora mi ero detratto l’importo ogni anno in fase di denuncia dei redditi. in quanto lavoravo in Italia.
    Quest’anno sono andato in pensione, la percepisco lorda dall’Italia e le imposte le pago A RSM.

    Mi dicono ora che non è più possibile beneficiare delle detrazioni edilizie (ho ancora 6 rate da scalare) perché non pago più IRPEF in Italia

    E’ giusto ? La pensione però me la eroga lo Stato Italiano

  118. Quello che le hanno detto è corretto, se non ha imposta italiana da versare, non può beneficiare della detrazione fiscale.

  119. ho come imposta solo IMU da versare come seconda casa in Italia, E’ possibile detrarre da questa imposta ?

  120. Buonasera. Le ho scritto qualche tempo fa. Mi chiamo Giuseppe sono residente all’estero e iscritto AIRE. Mi è venuta a mancare mia madre e devo aprire la successione in Italia entro gennaio 2019. Mia madre era proprietaria di vari immobili, più precisamente: una casa dove viveva e relativi terreni adiacenti di pertinenza, un appartamento in trentino dove era conproprietaria con suo fratello, però non utilizzato perché attualmente inagibile, un’appartamento in affitto, dove aveva un regime di cedolare secca. Chiaro è che sto già pagando l’IMU come seconde case. Le avevo già chiesto, visto che io non utilizzo niente e non ho nessuna agevolazione in merito, se sono soggetto alla rendita catastale sugli immobili. Grazie mille Giuseppe.

  121. Salve Giuseppe, ai fini della successione lei dovrà pagare l’imposta ipotecaria e catastale sul valore degli immobili. Valore che parte dalla rendita catastale degli stessi.

  122. Ho donato il mio appartamento alle mie due figlie (50%), una di questa risiede all’estero iscritta all’ AIRE l’altra risiede in Italia e ci andrà ad abitare in quanto è prima casa.
    La figlia che risiede all’estero dovrà pagare IMU e TASI solo per il 50% come se fosse seconda casa?
    La ringrazio per l’informazione.
    Anna

  123. L’analisi è corretta, il figlio residente all’estero paga IMU e TASI come immobile a disposizione.

  124. Salve, mi sono trasferito in Svizzera per lavoro e sono iscritto regolarmente all’AIRE.
    Dopo aver lasciato la mia abitazione in affitto per 4 anni (regolarmente dichiarato e pagando IRPEF+IMU+TASI) ho deciso di vendere e portare il capitale in Svizzera.
    Mi saprebbe dire a quali oneri andrei in contro col fisco, sia in Italia che in Svizzera, spostando una somma cosi ingente? grazie

  125. Se l’ espatriato é separato legalmente e nella sentenza di separazione l’abitazione é assegnata alla ex moglie IMU e TASI non sono dovute

  126. Buonasera
    Vorrei chiderLe se mia figlia residente all’estero deve pagare l’IMU sulla prima casa visto che ha affittato una stanza con cedolare secca al 10% e si tenuta a disposizione l’appartamento per Lei quando viene in Italia.
    Grazie

  127. buonpomeriggio sono residente aire in francia posso avere domicilio in una casa affittata in italia
    o devo avere una casa a disposizione nel mio caso al mare non affittata?

    grazie

  128. Buonasera,

    Sono Italiana residente all’estero con doppia cittadinanza (UK). Ho avuto in eredita’ un appartamento in Italia di cui pago regolarmente le tasse e sto per venderlo. Mi chiedevo se la vendita dell’immobile verra’ tassata in Italia (visto che qui mi hanno detto che non devo fare nulla) e se cio’ accade al momento del trasferimento della somma su banca inglese. Se c’e’ la tassazione a quanto ammonta in percentuale? Grazie

  129. Salve Marisa, se l’immobile è in Italia in caso di plusvalenza c’è la tassazione, che può essere a sua scelta l’IRPEF oppure un’imposta sostitutiva del 20% che trattiene il notaio al momento della vendita.

  130. Buongiorno, un quesito riguardo l’applicazione IVA agevolata, sono residente in Svizzera e proprietario di una casa in Italia, che sto ristrutturando..una delle imprese che sta facendo i lavori non vuole applicare IVA agevolata al 10 % sostenendo che essendo non residente in Italia non si possa farlo. è vero?? le altre imprese invece me la stanno applicando! non capisco… Grazie

  131. Sono pensionato privato Inps residente fiscalmente in Portogallo da alcuni anni .Sono separato da 10 anni e proprietario di immobile in Italia che ho destinato a mia moglie e figli riservandomi ogni qualvolta vengo in Italia una stanza.In portogallo ho in fitto annuale un appartamento.Ho letto che le agenzie delle entrate potrebbero inficiare la mia residenza fiscale portoghese e fare pagare le tasse in Italia.
    Ho gia fatto tre dichiarazioni di reddito in Portogallo con esenzione totale.
    Secondo Lei è possibile he mi posssono negarmi la residenza fiscale portoghese.?

  132. Salve Antonio, queste informazioni non sono sufficienti per analizzare la sua situazione e verificare se possono o meno esserci problemi legati alla sua residenza fiscale in Portogallo. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  133. sono residente all estero iscritto all aire—di parigi ho assistenza sanitaria in francia e trattenute su buste paga in francia…..dovrei pagare l irpef e l imu per l affitto di in appartamento in italia—-il mio primo appartamento-
    ho percepito un affitto di 430 mensili canone concordato….quest anno e il primo anno che devo pagare l irpef e l imu…….con f 24 d accordo…ma che dichiarazione devo fare—?e poi in via telematica?
    nessuno sa rispondere come pagare e che modello compilare——mi puo dare una idea…?
    GRAZIE

  134. mia figlia gessica risiede in francia iscritta all aire dal gennaio 2018…..ha messo in affitto una casa di sua proprieta in italia con cedolare secca da aprile 2018..cosa dovra fare per pagare l irpef e l imu PER IL 2019 e con quali modelli?
    grazie per la risposta…

  135. Sua figlia deve presentare il modello Redditi PF in Italia. Per maggiori info mi contatti in privato per una consulenza o per un preventivo relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  136. Salve sono residente in Svizzera dove lavoro e pago le tasse, possiedo un piccolo appartamento in Italia che ho tenuto finora a mia disposizione pagando regolarmente l’IMU: Se ora volessi affittarlo oltre l’IMU dovrei versare anche l’IRPEF considerando che il canone annuale sarebbe comunque inferiore agli 8174 euro della no tax area e che non ho altri redditi in Italia?

  137. Buonasera,
    Molte grazie per l’articolo molto interessante. Una domanda riguardo alle imposte sui redditi derivanti da immobili. Io ho un appartamento in Italia che affitto su airbnb e booking, sono residente in Germania dove lavoro e sono iscritto all’AIRE.
    Pago le tasse sui redditi derivanti da quell’immobile in Italia (21% cedolare secca) da quanto ho capito dovrei pagare le tasse su questi redditi anche in Germania (art. 6 OCSE). Non si tratta però di doppia imposizione in questo modo?
    Grazie

  138. Salve Michele, trattasi proprio di doppia imposizione economica. La stessa viene eliminata seguendo la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania attribuendole un credito di imposta. Se vuole approfondire sono a disposizione in privato per una consulenza.

  139. Buonasera Federico,

    Sono un cittadino italiano residente ad Hong Kong. Avevo intenzione di comprare una proprietà (sarebbe la prima in assoluto) da essere affittata come casa vacanze, con l’intenzione di comprarne altre negli anni a seguire. Volevo sapere le modalità di tassazione, agevolazioni e la viabilità del mio piano.

    Saluti e grazie in anticipo,

    Alessandro

  140. Salve Alessandro, per questo tipo di consulenza se vuole mi contatti in privato. Riceverà un preventivo per la consulenza da svolgere via skype ove andrò a rispondere alle sue domande e sciogliere i suoi dubbi.

  141. Buona sera Federico, ho letto con molto interesse l’articolo che ho trovato chiaro ed esaustivo. Tuttavia non ho trovato riscontro a questa casistica. In caso di cambio residenza all’estero – EU – come verrebbe considerata fiscalmente l’unica casa di proprietà, nel caso in cui fosse residente un figlio attualmente a carico?
    Molte grazie.

  142. Buonasera. Sono un cittadino italiano residente fisicamente e fiscalmente in Svizzera. Sono single, ho contratto di lavoro Svizzero, sono iscritto all’AIRE, pago la mia assicurazione sanitaria, contratto di affitto casa e utenze in Svizzera. Sto valutando l’acquisto di un appartamento nella mia citta’ natale dove vivono i miei genitori. Si tratterebbe per me di prima casa sul territorio italiano da utlizzare quando mi reco in visita dai miei genitori. L’acqusito di una casa in Italia potrebbe in qualche modo rendere il mio reddito da lavoro svizzzero tassabile in Italia?

    Grazie

  143. Salve Domenico, l’acquisto di una abitazione in Italia, da sola non sposta la residenza fiscale, ma occorre analizzare bene la situazione e capire quanto tempo andrebbe a trascorrere in Italia e valutare i possibili rischi, oltre ai costi legati all’immobile (es. IMU).

  144. Buongiorno, il quesito riguarda un cittadino straniero (extra EU) residente in Italia (con carta identita’ e permesso soggiorno) da alcuni anni. E presente fisicamente in Italia per piu’ di 183 gg/anno.
    Un commencialista mi dice che , indipendentemente dai 183 giorni , se in Italia non percepisce reddito e non possiede un immobile….non deve dichiarare nulla. E questo anche se possiede un conto in banca (e relativi investimenti) qui in Italia e anche se all’estero possiede un immobile e percepisce un (piccolo) reddito.
    Un altro dice invece che se supera i 183, comunque deve dichiarare qui anche i beni esteri, anche se in Italia non percepisce reddito e non possiede immobili (ma un conto in banca si’).
    Chi ha ragione?
    molte grazie, cordialita’ Andrea

  145. Salve Andrea, per rispondere alla sua domanda occorre capire in quale Paese è la residenza fiscale di questa persona, ed i 183 giorni non sono sufficienti per capire dove questa persona ha la sua residenza da un punto di vista fiscale. Nel caso mi contatti in privato, approfondiamo il tutto in consulenza rispondendo in dettaglio alla situazione proposta.

  146. Salve! Un articolo ben fatto e interessante. Probabilmente, causa la mia ignoranza in materia, non ho capito una casistica relativa al pagamento o meno di IMU, TASI e quant’altro. Andando un po’ nell’esempio: (1) si possiede una prima casa in un comune italiano, per esempio dal 2010 (2) la suddetta casa e’ la residenza principale, oltre che l’unico bene immobile, (3) a partire dal 2016, ci si iscrive all’AIRE andando in casa di affitto in un altro stato, dove si trascorre piu’ di 9 mesi l’anno, (4) la casa rimane libera da affittuari, ma usata di tanto in tanto come casa appoggio in vacanza.
    In questo caso, la casa sita nel comune italiano e’ soggetta alle suddette tasse, IMU, TASI, etc.?

  147. Buongiorno Dott. Migliorini,
    interessante articolo, le chiedo un consiglio . Sono Italiano residente all’estero regolarmente iscritto all’AIRE , sposato in comunione dei beni con una donna straniera (Cittadina Europea ) . Volendo aquistare una casa in Italia con i benefici della prima casa (AIRE) mi si pone un problema. Per me é prima casa ma per mia moglie ( non italiana ) sarebbe seconda casa? non potendo beneficaire delle agevolazioni prima casa in quanto cittadina estera? Grazie per il suo interesse.

  148. In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986), i benefici prima casa si applicano alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale conclusione trae fondamento dall’articolo 2 del Dpr 131/1986 che, nell’individuare gli atti soggetti a registrazione, non distingue tra cittadini italiani e non italiani (Circolare 38/E del 12 agosto 2005, pagina 5). Pertanto, il cittadino straniero che intende acquistare un immobile in Italia può beneficiare dell’agevolazione in esame se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge

  149. Buongiorno dott. Migliorini, sono italiano con residenza in Spagna, ho acquistato un immobile in italia nel 2011 ed oggi vorrei venderlo. Il notaio in Italia mi dice che non sono soggetto a tassazione in italia perché passati i 5 anni per la plusvalenza, il commercialista in Spagna mi dice che devo dichiarare l importo percepito dalla vendita e pagare il 27% di tasse, ho letto la convenzione tra Italia e Spagna e non capisco perché devo pagare le tasse in Spagna. Lei cosa ne pensa?
    Grazie
    Antonio

  150. Buonasera Dott. Migliorini, risiedo da anni in Regno Unito, sono iscritta AIRE e vorrei vendere la casa in Italia, attualmente locata. Ho avuto la casa per donazione nel 2016. Mi sa dire se sono tenuta a pagare IRPEF in Italia oppure tasse nel Regno Unito?
    Grazie, Flavia

  151. Buonasera Dottor Migliorini,

    risiedo in Francia da vent’anni dove pago le tasse. Ho un appartamento a Siena che ho affittato da marzo dello scorso anno con cedolare secca. Vorrei capire come pagare le tasse, basta procedere al pagamento o devo fare presentare la denuncia dei redditi (pur non avendo altri redditi)? La ringrazio.

  152. Dott. Migliorini buon giorno da Ginevra.

    Ottimo articolo. Grazie

    Secondo circolari ufficiali, anche per gli italiani residenti all’estero -AIRE -per motivi di servizio (militari, diplomatici, funzionari ONU, etc), ed i cui redditi non sono imponibili in Italia sulla base di convenzioni internazionali e trattati firmati dal nostro paese, la loro prima casa in italia non è soggetta ne ad IMU ne a TASI.

    Cordiali saluti
    S.Piazzi

  153. Articolo molto interessante. Mi rimane però il dubbio se da italiano residente all’estero (Portogallo) ed iscritto AIRE.
    Faccio notare che:
    – ho dichiarato i redditi 2019 da pensione totalmente in Portogallo
    – ho pagato l’IMU in Italia

    Potrebbe cortesemente dirmi se :
    devo fare la denuncia dei redditi in Italia per gli immobili/qui detenuti in Italia?
    Ho delle detrazioni per la figlia a carico?
    Ho delle detrazioni per le spese mediche o altro?

    Grazie molte
    Franco

  154. Buongiorno Dott. Migliorini,
    Da circa 8 mesi mi sono trasferita in UK, ho giá fatto domanda di iscrizione all’AIRE, in Italia sono proprietaria di un immobile in affitto su cui pago IMU E Cedolare secca (presento ogni anno il modello unico).
    Mi chiedevo se, una volta ottenuta l’iscrizione all’AIRE, Avro’ l’obbligo di dichiarare la mia proprietà e l’affitto che percepisco in UK così come il conto corrente ancora attivo in Italia.
    Grazie antipatamente

    Maria

  155. Salve Sig. Federico. Da 4 anni sono residente in Germania, con mio marito ed i miei figli, siamo iscritti all aire regolarmente, ed entrambe abbiamo un contratto di lavoro. Però in Italia ho una casa di proprietà in affitto e sia a Giugno che a Dicembre pago regolarmente l imu. Mi chiedevo se faccio la dichiarazione dei redditi qui in Germania dichiarando che ho casa in Italia, mi chiedono di pagare la tassa anche qui? Come funziona Grazie se mi risponde usando termini semplici. Buona serata.

  156. Buona giornata, Dottor Migliorini.

    Io vivo negli USA da vent’anni, iscritto all’ AIRE e senza alcun legame lavorativo con l’Italia.
    L’ anno scorso ho ereditato da mia madre una piccola porzione di due appartamenti a Milano. Uno e’ la prima abitazione di mio padre. L’altro e’ affittato ma lascio tutto il ricavo dell’affitto a mio padre che lo riporta regolarmente sul suo 730.

    Per l’appartamento affittato ho gia’ pagato la mia frazione di IMU.

    La mia domanda e’: devo fare la dichiarazione dei redditi italiana? ad altri lettori lei rispondeva che se l’immobile posseduto in Italia non e’ affittato il cittadino espatriato non ha obblighi di dichiarazione. E nel caso che sia affittato ma io non ne ricavo alcun reddito (lascandolo tutto a mio padre), ne’ sono citato sul contratto d’affitto? Si puo’ comunque considerare una propreita’ passiva senza obbligo di dichiarazione dei redditi per me?

    Grazie anticipatamente.

    Corrado

  157. Se la proprietà dell’immobile è sua deve presentare la dichiarazione per indicare il reddito da locazione pro-quota. Non rileva il fatto che lei non incassi quel canone, rileva la sua titolarità del diritto reale sull’immobile. Per maggiori info, se vuole, mi contatti in privato per una consulenza.

  158. Buongiorno, l’iscritto all’Aire con immobile di proprietà locato a tassazione ordinaria in Italia può dichiarare a carico la figlia con lui residente all’estero per usufruire delle detrazioni previste? Ringrazio anticipatamente

  159. Salve, residente AIRE in UK e sono proprietario di immobile commerciale. Pago cedolare secca in Italia..
    In Italia questo significa che le entrate da affitto non si sommano al reddito da lavoro, si applica lo stesso meccanismo all’estero? Se si e’ corretto non pagare ulteriori tasse in UK per l’immobile in Italia?

  160. Salve,
    È chiaro dall articolo che la prima casa diventerà seconda casa se si trasferisce la residenza…. ma cosa succede alle agevolazioni di cui si ha usufruito all acquisto? Si perdono?

  161. L’agevolazione prima casa è da verificare al momento dell’acquisto e cessa in caso di vendita dell’immobile (entro i termini), non se successivamente si cambia residenza.

  162. Buongiorno,
    Sono iscritta all’AIRe in Germania, ed ho un immobile in Italia ad uso privato, „a disposizione“ ovviamente non faccio dichiarazione dei redditi in Italia ma pago l‘IMU. Posso comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni?
    Grazie mille
    Saluti EL

  163. Grazie per l’articolo davvero molto informativo.
    A completamento della sua analisi, mi chiedevo se in caso di acquisto prima casa da residente all’estero ci fosse poi l’obbligo di stabilire la residenza nell’immobile acquistato in caso di rientro in Italia pena perdita dell’agevolazione fiscale (aliquota al 2 invece che al 9%). Grazie mille

  164. Grazie per l’articolo, molto ben fatto.
    Mio figlio lavora in Austria da un decennio e possiede un appartamento in Italia locato. Paga la cedolare secca e l’IMU. Può l’ufficio delle Entrate austriaco chiedergli una seconda tassazione sul reddito dell’immobile italiano? Come difendersi? Mille grazie per la cortese risposta.

  165. Buongiorno sig Federico risiedo 50anni all’estero iscritto AIRE ho sempre abitato in una casa in affitto qui in Olanda in questi giorni mi e arrivata una lettera del comune del mio paese natio in Sardegna che devo pagare L IMU avendo una piccola casa che sta crollando lasciatemi da mio padre adesso vorrei sapere se devo pagare L iMU si o no grazie per la risposta

  166. La risposta è all’interno dell’articolo, la norma è cambiata nel corso degli anni, per una risposta precisa occorre analizzare meglio la sua situazione per i vari anni.

  167. Buongiorno sign. Federico,
    Io sono un italiano residente Aire in Slovacchia..
    Sono pensionato con unicamente pensione slovacca..
    in questi ultimi anni ho usufruito della legge che mi permetteva di non pagare Imu ma adesso dal suo articolo apprendo che questa facilitazione era valida nel caso che si fosse posseduto solo una unità immobiliare mentre invece io ne possiedo più di una.. dovrei fare un ravvedimento per tutti gli anni per i quali ho usufruito di questa legge?
    Magari avendola interpretata male ovviamente..
    La ringrazio anticipatamente per un gentile riscontro ..
    Buona giornata

  168. Buongiorno,
    Le pongo una domanda gia’ posta da altro utente, perche’ non ho capito la sua risposta.
    Dunque: Abbiamo acquistato una casa al mare intestandola a nostra figlia residente negli Emirati Arabi, ed iscritta all’Aire, sfruttando le agevolazioni prima casa.
    Quando rientrera’ in Italia riprendendovi la residenza e cancellandosi dall’Aire dovra’ prendere la residenza nel Comune dove gli abbiamo acquistato la sua prima casa, per non perdere le agevolazioni gia’ usufruite all’atto di acquisto, oppure puo’ prendere la residenza dove vuole in Italia, anche in altra regione dove andra’ a lavorare?
    La ringrazio in anticipo per la risposta che vorra’ darmi.
    Cordiali saluti Claudio.

  169. L’agevolazione prima casa per i residenti all’estero non richiede lo spostamento di residenza nell’immobile, non ci sono vincoli. Al momento del rientro può non prendere la residenza in quell’immobile, ma comunque non ci sono chiarimenti ufficiali su questo punto.

  170. Io sono residente all estero (Argentina) e voglio investire in un appartamento in alcuna citta italiana per affitarlo. Che tasse devo pagare?

  171. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  172. Buongiorno Dottor Migliorini, grazie per la Sua disponibilità.
    I miei genitori, residenti in Svizzera (iscritti all’AIRE) da una vita, sono proprietari di una casa in Italia che vogliono vendere. Adesso mio papà è venuto a mancare. Siamo rimasti mamma e mio fratello (residenti in CH) e io (residente in Italia) e vorremmo vendere. Come procedere? (Il consolato Italiano non ci aiuta).
    Grazie. Cordiali saluti.

  173. Sicuramente dovrà essere gestita la successione e poi a quel punto potrete procedere con la vendita. Se volete approfondire la situazione siamo a disposizione in privato per una consulenza.

  174. Buonasera,

    grazie per l’articolo, veramente completo e ben fatto.
    Mi chiedevo soltanto se la tassazione al 23% si applica in ogni caso sul reddito prodotto da locazione di un immobile, anche trattandosi di somme modeste (dell’ordine di 1.500-2.000€ annui) e senza altri redditi prodotti in Italia.
    Cordiali saluti,
    Giuseppe

  175. Buonasera Dr. Migliorini
    Quindi se sono residente all` estero, iscritto all` AIRE, ed ho una piccola casetta in Italia, non affittata, ma a disposizione ed esonerato alla dichiarazione dei redditi in Italia, non ho nessun diritto al bonus ristrutturazione (50%), di conseguenza anche alla cessione del credito? Grazie

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