La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali (articolo 87 DPR n. 917/86). Tutte le informazioni per l’applicazione del regime della PEX di esenzione della plusvalenza da cessione di partecipazioni.


PARTECIPATION EXEMPTION (PEX)
La partecipation exemption (PEX) è un regime fiscale applicabile alle società di capitali, alle società di persone ed agli imprenditori individuali definito dall’art. 87, 58 e 63 del TUIR secondo il quale, al verificarsi di alcuni requisiti, è possibile detassare il 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie. Attraverso questo regime fiscale le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, in presenza di determinati requisiti, possono esente esentate da tassazione (al 95%).

Il regime della partecipation exemption è un regime fiscale che è applicabile per le società di capitali (ex art. 73 del TUIR), le società di persone e gli imprenditori individuali. Quindi, mettiamo il caso che tu sia una persona fisica (non imprenditore) che decide di cedere la propria partecipazione al capitale di una SRL, l’eventuale plusvalenza generata dalla cessione sconta la tassazione con applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%. Qualora, invece, la stessa cessione venga effettuata da una società di capitali, verificando i requisiti che andremo ad analizzare di seguito, è possibile ottenere una detassazione quasi totale della plusvalenza dall’applicazione di imposte dirette. E’ per questo motivo che, in molti casi, per la cessione di società viene applicata la procedura connessa al conferimento e successiva cessione di partecipazioni (ne ho parlato approfonditamente in questo contributo specifico a cui ti rimando: “Conferimento e cessione di partecipazioni: i vantaggi“. In questo articolo, invece, intendo andare ad approfondire il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie.

Che cos’è il regime della partecipation exemption?

Il regime della partecipation exemption è una disciplina legata alla parziale detassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie effettuate da enti di cui all’art. 73 del TUIR, dalle società di persone e dagli imprenditori individuali. Questa disposizione offre, quindi, un particolare vantaggio alla società che può sfruttare questo regime. Non si deve dimenticare che l’applicazione di questo regime fiscale è legato al rispetto di alcuni specifici requisiti che devono essere preventivamente verificati. In particolare, l’art. 87 del TUIR prevede quanto segue:

PARTECIPATION EXEMPTION (PEX) – ART. 87 TUIR
“Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli”

In pratica la participation exemption è un regime di esenzione e riguarda la non imponibilità, ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni. L’esenzione da tassazione può essere ottenuta dal soggetto cedente soltanto al sussistere di alcuni requisiti che sono indicati agli articoli 58 e 87 del TUIR. In caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione.

Per quali strumenti finanziari è applicabile il regime PEX?

Il regime  di esenzione da tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni (participation exemption) può essere applicato esclusivamente alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

  • Azioni o quote in società, anche di persone, eccetto società semplici;
  • Strumenti finanziari similari alle azioni;
  • Contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto e contratti di cointeressenza agli utili. Contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del DPR n 917/86.

Il regime della participation exemption può essere applicato anche:

  • Ai diritti di usufrutto ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione dalla quale gli stessi diritti sono scorporati;
  • Alla nuda proprietà della partecipazione;
  • Ai diritti di opzione. Sempreché la cessione di tali diritti avvenga da parte del proprietario della partecipazione che gode dell’esenzione. Questo dal momento che si è in presenza di una cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote. In tal caso il periodo di possesso (12 mesi) viene fatto risalire al possesso delle azioni recanti tale diritto;
  • Alla distribuzione di riserve di capitale (articolo 47, comma 5, del DPR n 917/86);
  • Alle operazioni di recesso, liquidazione, riduzione del capitale, riscatto di azioni o esclusione del socio (articolo  47, comma 7, del DPR n 917/86).

L’articolo 87, comma 3, del TUIR estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti (PEX) anche a strumenti finanziari similari alle azioni. Si tratta degli strumenti di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR. Norma secondo la quale: “si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi“.

Tipologie di plusvalenza non agevolabili

Il regime di esenzione della tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non può essere applicato alle plusvalenze realizzate con riferimento a:

  • Diritti di opzione e di usufrutto negoziati da un terzo al quale tali diritti siano rispettivamente, pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati. In tal caso, viene meno la correlazione tra la partecipazione posseduta e il diritto;
  • Titoli obbligazionari convertibili. Fino a quando non sono convertititi in azioni essi si configurano come veri e propri titoli obbligazionari;
  • Fondi comuni di investimento mobiliare e Sicav;
  • Contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non risulta essere totalmente indeducibile;
  • SIIQ, ossia le società di investimento immobiliare quotate. Così come previsto dall’articolo 1, comma 135, della Legge n 296/2007;
  • Operazioni di pronto contro termine. Le quali, a norma dell’articolo 94, comma 2, del Tuir, non comportano per il cedente a pronti il realizzo di plusvalenze.

Chi può applicare il regime della partecipation exemption?

Possono usufruire del regime di esenzione partecipation exemption (PEX) in qualità di cedenti, le seguenti categorie di soggetti, esercenti reddito di impresa:

  • Soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73 del DPR n. 917/86. Vale a dire:
    • Società per azioni ed in accomandita per azioni;  
    • Società a responsabilità limitata;  
    • Le società cooperative e di mutua assicurazione;  
    • Enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust;  
    • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni;
  • Società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate);
  • Persone fisiche titolari di reddito d’impresa per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 87 operato dall’articolo 58, comma 2, del DPR n. 917/86.

Le persone fisiche, non titolari di reddito di impresa, quindi, non possono beneficiare del regime PEX.

Quale esenzione da tassazione si ottiene con la PEX?

Il regime della partecipation exemption prevede un’esenzione (parziale) da tassazione della plusvalenza maturata dalla cessione di partecipazioni. La misura dell’esenzione ottenibile dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

  • Soggetti passivi IRES. Esenzione del 95% della plusvalenza. Questo ai sensi dell’articolo 87 del DPR n.917/86;
  • Soggetti passivi IRPEF. Esenzione del 41,86% della plusvalenza. Questo ai sensi dell’articolo 58, comma 2 e articolo 68, comma 3, del DPR n 917/86.
QUALIFICA DEL SOCIO IN REGIME DI IMPRESA% DI ESENZIONE SULLE PLUSVALENZE% DI ESENZIONE SULLE PLUSVALENZE
Soggetto IRPEF imprenditore41,86%41,86%
Soggetto IRES95%100%

La plusvalenza si considera realizzata al momento della consegna dei titoli. Oppure se successivo, al momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà stabilito contrattualmente. Non rilevano né acconti né pagamenti rateali.

Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili. Questo se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2 dell’articolo 101 del TUIR. Ne deriva che le minusvalenze relative a partecipazioni aventi requisiti della participation exemption non sono deducibili fiscalmente.

Quali sono i requisiti per applicare partecipation exemption?

Come anticipato il regime della PEX prevede il rispetto di alcuni requisiti per la sua concreta applicazione. Solo in questo modo è possibile ottenere l’esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie. In particolare, i requisiti da rispettare per poter applicare il regime della PEX sono i seguenti:

  • Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata. Salvo interpello;
  • Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Questo secondo la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n 917/86. Con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali.

Periodo minimo di possesso della partecipazione

L’articolo 87, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86 prevede che “le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si è verificata la cessione“. Ma come si definisce la data di decorrenza della partecipazione?

Il periodo di possesso inizia a decorrere da dei precisi momenti, che possono essere:

  • La data di trasferimento della proprietà. Nel caso di acquisto a titolo oneroso;
  • La data di sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione delle partecipazioni in sede di emissione;
  • La data di decorrenza delle partecipazioni già possedute. Nel caso di aumento gratuito di capitale.
ESEMPIO:
Acquisto della partecipazione in data 22 marzo anno “n”, per avere il requisito PEX la cessione dovrà avvenire almeno dopo il 1 aprile anno “n+1”.

Occorre attendere, il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui è avvenuta la data di decorrenza, ovvero l’acquisto della partecipazione.

Stratificazione degli acquisti di partecipazioni

In caso di stratificazione degli acquisti delle partecipazioni è previsto un meccanismo particolare. Questo ai soli fini del rispetto della condizione del possesso minimo e non per la determinazione del costo di riferimento. E’ prevista, infatti, una presunzione assoluta con la quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. Si tratta dell’applicazione del c.d. “criterio LIFO“. Il requisito del possesso minimo deve sussistere anche in capo alle società neo costituite. Esse, dunque per poter rientrare nel campo di applicazione della PEX devono essere state costituite da almeno dodici mesi. Diverso è tuttavia il caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di operazioni straordinarie in neutralità fiscale.

Iscrizione nelle immobilizzazioni

La lettera b) dell’articolo 87 del DPR n 917/86 stabilisce che l’esenzione ai fini della partecipation exemption è applicabile solo se le partecipazioni sono state iscritte tra le immobilizzazioni (finanziarie). Questo a partire dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (voce B.III dell’attivo dello stato patrimoniale schema art. 2424 c.c.). La norma non richiede che il bilancio si anche approvato. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate (C.M. n. 36 del 2004) ha precisato comunque che l’approvazione deve intervenire entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l’esenzione. In caso di cambiamento di iscrizione delle partecipazioni valgono le seguenti considerazioni:

  • L’iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell’attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell’esenzione. Questo anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • La prima iscrizione in bilancio delle partecipazioni tra le immobilizzazioni e la successiva iscrizione tra il circolante, non fa venire meno l’esenzione sulla eventuale plusvalenza realizzata.

La partecipation exemption non si applica per le cessioni di partecipazioni detenute da soggetti in contabilità semplificata. La C.M. n. 10/2005 ha chiarito che se nel primo bilancio chiuso dopo l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria la partecipante dovesse iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni sarebbe soddisfatto il requisito dell’iscrizione.

Residenza in uno Stato non a fiscalità privilegiata

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del DPR n. 917/86 richiede, per l’applicazione della Partecipation Exemption, che:

ART. 87, CO. 1, LETT. C) TUIR
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo.

La condizione di residenza fiscale deve essere verificata guardando ai criteri di cui all’art. 47-bis, co. 1 del TUIR. Secondo questa disposizione si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori diversi da quelli appartenenti alla UE o allo SEE, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni:

  • a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
  • b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

La condizione della residenza è soddisfatta anche se la società partecipata risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, a patto che il soggetto partecipante dimostri, anche a seguito dell’esercizio di interpello facoltativo, la condizione prevista dall’art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR, ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Se l’interpello non viene presentato (oppure questo è stato presentato, ma non ha ottenuto una risposta favorevole), occorre segnalare nella dichiarazione dei redditi (rigo RF46, colonna 1 di REDDITI SC) le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società residenti nello Stato a fiscalità privilegiata. Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pari al 10% delle plusvalenze, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro.

Periodo di monitoraggio per le partecipate estere

Ne consegue che per il realizzo di plusvalenze da cessioni di partecipazioni estere, in partecipate estere diverse da quelle residenti o localizzate in Stati appartenenti all’UE o aderenti al SEE con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si impone una analisi necessaria e una eventuale. Infatti, secondo l’art. 87, co. 1, lett. c) del TUIR è necessario analizzare se la partecipazione non è da considerare proveniente da Stati o territori a fiscalità privilegiata sin dall’inizio del periodo di possesso (con riferimento, a seconda dei casi dell’effective tax rate, per le partecipazioni di controllo, o del nominal tax rate per le partecipazioni non di controllo). L’obiettivo è di verificare che la partecipata estera sia stata assoggettata a tassazione (effettiva o nominale) non inferiore al 50% di quella cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia. Nel caso in cui la partecipata estera non superi questo test è necessario verificare se, relativamente ai periodi in cui è risultata localizzata in Stato a fiscalità privilegiata, sia possibile ottenere il riconoscimento dell’esimente legata alla tassazione congrua. Per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso, quindi monitoraggio quinquennale. Diversamente, in caso di realizzo della plusvalenza infragruppo l’esimente della tassazione congrua deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso.

Esercizio di attività commerciale

Per l’esercizio di attività commerciale, ai fini partecipation exemption, si fa rinvio all’articolo 55, commi 1 e 2, del DPR n. 917/86. Articolo che richiama le attività contemplate dall’articolo 2195 c.c., ovvero:

  • Industriale;
  • Diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Intermediaria, nella circolazione dei beni;
  • Di trasporto, per terra, acqua e aria;
  • Bancaria o assicurativa;
  • Ausiliaria alle precedenti.

Oltre a queste vi sono anche attività organizzate in forma di impresa per la prestazione di servizi che non rientrino tra quelle previste dall’articolo 2195, attività di sfruttamento di miniere e cave, attività agricola di cui all’articolo 32, se svolta da società di persone e di capitale.

Presunzione assoluta di mancanza di commercialità

La lettera d), comma 1 dell’articolo 87 del DPR n. 917/86 prevede una presunzione assoluta della mancanza di commercialità. Questo laddove il patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito (50%+ 1) in beni immobili

  • Diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (diversi quindi dagli immobili-merce); 
  • Diversi dagli impianti ed ai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentali).

Attività commerciale e holding

Il comma 5 dell’articolo 87 dispone che per le holding la condizione della presenza di partecipazioni residenti in Stati diversi da quelli a fiscalità privilegiata e quella della effettiva commercialità deve essere garantita nelle società partecipate indirettamente dalla holding. Partecipazioni che devono rappresentare la maggior parte del valore del patrimonio della holding stessa.


Regime PEX: modalità applicative

Per il rinvio all’articolo 86, commi, 1, 2 e 3, del DPR n. 917/86, le plusvalenze che generano esenzione nel regime della partecipation exemption sono esclusivamente quelle realizzate mediante:

  • Cessione a titolo oneroso;
  • Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

In base al disposto dell’articolo 9, comma 5, e 166 comma 1, del DPR n. 917/86 rilevano ai fini PEX anche le plusvalenze derivanti da:

  • Conferimento e scambio mediante permuta e trasferimento di sede all’estero. Questo salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia.

In caso di distribuzione di somme a seguito di recesso, liquidazione e riduzione del capitale sociale, in virtù del richiamo del comma 6 dell’articolo 87 del TUIR al comma 5-bis dell’articolo 86, in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, di liquidazione e di riduzione di capitale esuberante, la PEX si applica, alle stesse condizioni previste nell’articolo 87 del TUIR. Quindi il regime è determinato alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione di capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.


Modalità di calcolo della Pex

Ai sensi dell’articolo 86 del DPR n. 917/86 la plusvalenza valida ai fini della partecipation exemption è data dalla differenza tra:

il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato

Per “costo non ammortizzato” deve intendersi il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Costo che includerà anche i versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Per la determinazione del costo rileva il criterio di valutazione ordinariamente adottato dal cedente per la valutazione delle partecipazioni in bilancio (LIFO, FIFO, costo medio ponderato). La plusvalenza PEX non può ulteriormente godere del beneficio della rateizzazione ai sensi dell’articolo 86 del DPR n. 917/86. Questo pur ricorrendo le condizioni ivi previste (possesso per almeno tre anni). Infatti, l’articolo 86 del DPR n 917/86 fa riferimento ai beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del DPR n 917/86 (C.M. n. 6/E del 13 febbraio 2006).


Compensazione delle minusvalenze

Accanto all’esenzione da tassazione delle plusvalenze vi è la possibilità di dedurre le minusvalenze con il regime PEX. In particolare le regole sono dettate dall’articolo 68, comma 3 e 5 del DPR n 917/86. Pertanto, è possibile compensare:

  • Una minusvalenza conseguita per effetto della cessione di una partecipazione qualificata con una plusvalenza realizzata su una partecipazione non qualificata;
  • Una minusvalenza maturata a seguito dell’alienazione di una partecipazione non qualificata con una plusvalenza maturata a causa di una vendita di una partecipazione qualificata.

Conseguentemente, si potrà dedurre dalle plusvalenze “qualificate” le minusvalenze su partecipazioni, altri titoli, valute, metalli, ecc. Questo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), c-bis), c-ter) e c-quater), del DPR n 917/86. Pertanto i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica e indistinta categoria. Massa all’interno della quale tutte le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze. Restano separate, le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato. Le quali continuano a fare massa autonomamente.


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Se stai pensando di cedere una partecipazione societaria non puoi fare a meno di prendere in considerazione di operare secondo i requisiti PEX. Questo regime fiscale consente un risparmio di tassazione ingente per tutte le plusvalenza da cessione di partecipazioni che rispettano i requisiti della norma. Per poter applicare questo regime fiscale è di fondamentale importanza verificare, preventivamente, il possesso di tutti i requisiti. Questo sia in capo alla società partecipata che alla partecipatente (cedente).

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