Home Fisco Nazionale Fisco Il prospetto dei crediti nel quadro RS

Il prospetto dei crediti nel quadro RS

Deve essere compilato il prospetto dei crediti del quadro RS per verificare il rispetto dei limiti di deducibilità.

0

All’interno del modello Unico deve essere compilato il prospetto dei crediti nel quadro RS relativo al raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamento operati in bilancio e quelli riconosciuti fiscalmente.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali dei crediti presenti in bilancio il modello Redditi prevede la compilazione di un apposito prospetto dei crediti nel quadro RS, per effettuare il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali. L’articolo 106 del TUIR detta un diverso trattamento fiscale della svalutazione dei crediti, a seconda della categoria di soggetti che la effettua. Al fine di tenere conto di tale diverso trattamento, il prospetto dei crediti nel quadro RS è suddiviso in due distinte Sezioni:

  • Sezione I dedicata agli enti creditizi e finanziari, in applicazione delle norme transitorie di cui al comma 108, dell’articolo 3, Legge n. 549/1995;
  • Sezione II, dedicata a tutti gli altri soggetti, diversi dai precedenti.

Prospetto dei crediti nel quadro RS Sezione I: Enti creditizi e finanziari

La Sezione I del quadro RS relativamente al prospetto dei crediti è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie dettate dal comma 108 dell’articolo 3 della Legge n. 549/95, tuttora vigenti. Tale sezione deve essere così compilata:

  • Rigo RS51 Valore dei crediti – In tale Rigo va indicato, in Colonna 1, il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in Colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Tuir;
  • Rigo RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti – In questo Rigo, in Colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
  • Rigo RS53 Perdite dell’esercizio – Nella Colonna 1 di tale Rigo deve essere indicato l’ammontare delle perdite sui crediti di cui al Rigo RS51 Colonna 1 imputate al conto economico. Nella Colonna 2 deve essere indicato l’ammontare delle perdite sui crediti di cui alla Colonna 2 del Rigo RS51 per la parte che eccede l’importo imputato al conto economico; tale importo è comprensivo anche delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali, già imputate al conto economico di precedenti esercizi, la cui deducibilità è stata fiscalmente rinviata ad esercizi successivi a norma del terzo comma dell’articolo 101, comma 5, del Tuir;
  • Rigo RS54 Differenza – Nella Colonna 2 di tale Rigo deve essere indicata la differenza degli importi dei Righi RS52 e RS53. Se la differenza è negativa, tale importo è fiscalmente deducibile e deve essere indicato tra la altre variazioni in diminuzione, Rigo RF55 del Quadro RF, e nel presente Rigo deve essere indicato zero.

Prospetto dei crediti nel quadro RS – Sezione II: Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Al fine del calcolo delle svalutazioni crediti dei soggetti diverse da enti creditizi, finanziari e assicurativi è previsto un accantonamento annuale deducibile in misura pari allo 0,50% dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio e, comunque, entro il limite complessivo del fondo pari al 5% del valore nominale o di acquisizione (valore che potrebbe quindi differire da quello iscritto in bilancio che, a norma del D.Lgs. n. 127/1991, si ricorda essere il valore di presumibile realizzo) dei crediti derivanti dall’attività ordinaria dell’impresa. Nella Sezione II del prospetto dei crediti nel quadro RS devono quindi essere indicati tutti gli elementi necessari che consentono di rilevare le svalutazioni ed accantonamenti operati in bilancio, nonché la loro parte deducibile.

  • Rigo RS64 – Ammontare complessivo svalutazioni dirette e fondi risultanti al termine dell’esercizio precedente – In tale Rigo, nella Colonna 1, deve essere riportato l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio precedente. Nella Colonna 2, la parte di tale importo che è stata dedotta;
  • Rigo RS65 – Perdite dell’esercizio – Nel Rigo RS65 Colonna 1 vanno indicate le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio, riportando nella Colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Tali perdite devono essere comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, la cui deduzione è stata rinviata nei successivi esercizi in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 101 del TUIR. In presenza di procedure concorsuali, il periodo d’imposta in cui la perdita su crediti può essere dedotta va individuato con riferimento a quello nel corso del quale ha avuto inizio la procedura stessa, e quindi in base alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o di ammissione al concordato preventivo (ovvero di apertura della liquidazione coatta amministrativa e/o della amministrazione straordinaria). Non è necessario attendere la chiusura della procedura.  Si ricorda che l’articolo 101, comma 5 così come modificato dall’articolo 33 del D.L. n. 83/2012 prevede che le perdite su crediti siano deducibili anche se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/42. A tal fine, rileva la data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Inoltre, posto che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, vengono introdotte specifiche presunzioni di legge, in base alle quali gli elementi certi e precisi che giustificano la deducibilità della perdita sussistono in ogni caso al verificarsi delle seguenti fattispecie:
    • Quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso, a tal fine il credito si considera di modesta entità:
      • Quando ammonta ad un importo non superiore a €. 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (volume d’affari non inferiore ad €. 300 milioni);
      • Quando ammonta ad un importo non superiore a €. 2.500 per le altre imprese;
    • Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
    • Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi;
  • Rigo RS66 – Differenza – Nel Rigo RS66 va indicata, in Colonna 2, la differenza degli importi dei Righi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, nel Rigo va indicato zero;
  • Rigo RS67 – Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio – Nella Colonna 1 deve essere indicato l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell’esercizio; nella Colonna 2, deve essere indicato quello fiscalmente dedotto. L’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. L’importo fiscalmente deducibile nel singolo periodo d’imposta non può essere superiore allo 0,50% del valore dei crediti indicati nel Rigo RS69 della medesima Colonna 2;
  • Rigo RS68 – Ammontare complessivo svalutazioni dirette e fondi risultanti a fini esercizio – In Colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio, riportando nella Colonna 2, la parte di detto importo fiscalmente dedotta. A norma del comma 2 dell’articolo 106 del TUIR, l’importo di Rigo RS68, Colonna 2, non può essere superiore al 5% dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel Rigo RS69, nella medesima Colonna 2;
  • Rigo RS69 – Valore dei crediti risultanti in bilancio – Il Rigo RS69 va quindi compilato come segue:
    • nella Colonna 1, va riportato il valore dei crediti iscritti in bilancio;
    • nella Colonna 2, va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version