Il piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale, il quale permette all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D.lgs. n. 14/2019, ha modificato la disciplina prevista per l’applicazione del piano attestato di risanamento.

La disciplina del piano attestato di risanamento è contenuta nell’art. 67 co. 3 lett. d) del R.D. n. 267 del 1942, il quale prevede l’esclusione dell’azione revocatoria fallimentare, degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, al verificarsi di determinate condizioni.

L’esclusione dell’azione revocatoria fallimentare si potrà verificare qualora, gli atti i pagamenti e le garanzie, siano state poste in esecuzione di un piano:

  • Che consenta il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa;
  • Contenga la veridicità dei dati e la loro fattibilità, i quali devono essere attestati da un professionista.

Le nuove norme previste dal Codice della Crisi di Impresa, entreranno in vigore a decorrere dal 15 agosto 2020 e la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 67, co. 3, lett. d) della Legge Fallimentare.

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento: quando può trovare applicazione?

Il piano attestato di risanamento è uno strumento giuridico che trova applicazione nella risoluzione della crisi di impresa.

La legittimazione di accesso al piano di risanamento, è stata conferita all’imprenditore in stato di crisi o in stato di insolvenza, reversibile, il quale può proporre un piano, volto a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria.

Il presupposto per l’applicazione del piano attestato di risanamento è la situazione di crisi in cui deve trovarsi l’impresa, recuperabile tramite il piano.

Il piano attestato di risanamento ha la finalità di garantire la continuità aziendale dell’impresa che versa in uno stato di crisi.

Il piano attestato di risanamento, è menzionato all’art. 67 attribuendo agli “atti, pagamenti e garanzie” posti in essere in esecuzione del piano, il beneficio dell’esenzione dalla revocatoria.

La finalità di questo istituto è quella di garantire la stabilità di atti pagamenti e garanzie sui beni del debitore, in caso di fallimento.

Il piano viene predisposto dall’imprenditore e deliberato dall’organo amministrativo.

L’applicazione dello stesso necessita l’accordo con i principali creditori, nonostante non sia necessario un accordo tra l’imprenditore e i creditori e non sia neppure richiesta loro accettazione, resta comunque necessario che i creditori si impegnino a non promuovere azioni esecutive.

Il risanamento dell’esposizione debitoria si può realizzare sia con operazioni di ristrutturazione interne all’impresa, sia tramite il ricorso a fonti di finanziamento esterne.

Gli interventi del primo tipo potranno consistere nella cessione di beni strumentali non strategici, in azioni tese a contenere i costi di produzione e in genere ad eliminare o ridurre le ragioni che causano la crisi dell’impresa.

Il piano attestato di risanamento: requisiti ed il suo contenuto

Il piano di risanamento può trovare applicazione, qualora:

  • Gli “atti, i pagamenti e le garanzie” siano compiuti in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e che assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria dell’imprenditore in stato di crisi;
  • La fattibilità del piano deve essere attestata da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui all’art. 28 co. 1 lett. a) e b) del RD n. 267/42 (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati e società tra professionisti i cui soci appartengono ad una delle predette categorie). 

L’art. 56 prevede che il piano deve avere data certa, così come gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione dello stesso, i quali devono, perentoriamente, avere la forma scritta, al fine di stabilire a partire da quando gli atti possono ritenersi esecutivi.

Per quanto riguarda il contenuto, il piano di risanamento deve indicare:

  • Situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • Principali motivi che determinano lo stato di crisi e le cause;
  • Presupposti, le strategie d’intervento e i tempi per garantire il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • Elenco dei creditori e dei crediti per i quali si richiede la moratoria, lo stralcio e/o la rinegoziazione, nonché lo stato delle eventuali trattative;
  • Apporto di nuova finanza;
  • Durata del piano, in modo da poter verificare la realizzazione degli obiettivi, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra le previsioni e le situazioni in atto.

Il contenuto del piano può essere il più vario ma deve essere finalizzato alla continuità aziendale ovvero alla ripresa dell’attività, ed inoltre deve essere finalizzato a rimodulare i tempi di pagamento dei debiti.

Attestazione di fattibilità del piano

Il piano di risanamento deve quindi essere asseverato, da un professionista indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, co. 1, lett. o) del Codice, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La condizione consistente nella fattibilità del piano, la quale deve essere attestata da un professionista esperto, il quale dovrà valutare che:

  • Consenta il risanamento dell’impresa ed il ripristino di una condizione di normale esercizio;
  • Realizzabile secondo le circostanze dell’impresa, (verifica della veridicità dei dati di partenza e ragionevolezza delle previsioni del piano di risanamento);
  • L’esperto dovrà essere indipendente, (è ravvisabile una responsabilità contrattuale nei confronti dell’imprenditore, in caso di falsità delle attestazioni ovvero in assenza di ragionevolezza, ed eventualmente una responsabilità verso terze persone.

Il Decreto sviluppo ha previsto in capo al professionista attestatore una responsabilità penale qualora esponga informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.

Piano attestato di risanamento: quali sono i suoi vantaggi?

L’adozione del contratto di esecuzione del piano attestato di risanamento comporta alcuni vantaggi, sia dal punto di vista civilistico sia dal punto di vista penalistico.

Uno dei principali vantaggi consiste nella riservatezza del piano nei confronti della clientela, esistono, tuttavia, alcuni svantaggi:

  • Non assicura la prededuzione alla nuova finanza, né garantisce protezione dalle eventuali iniziative di autotutela dei creditori;
  • La protezione offerta dai piani di risanamento ai fini della revocatoria, appare meno sicura di quella prevista per gli accordi di ristrutturazione che si concludono con un provvedimento di omologazione del Tribunale, garantendo la fattibilità del piano.

Il piano attestato di risanamento ed il contratto esecutivo, sottoscritti dal debitore e dal creditore, possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese, sia nel caso in cui il debitore abbia interesse per poter sfruttare i benefici fiscali sulle sopravvenienze attive, sia per la pubblicità legale degli atti.

Gli effetti derivanti dall’adozione di un accordo in recepimento di un piano di risanamento sono disciplinati dagli art. 166 e 324 del Codice, i quali dispongono, rispettivamente:

  • Esenzione dall’azione revocatoria degli atti e dei pagamenti e delle garazie compiuti in esecuzione del piano – l’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia – l’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;
  • Esenzione dalle responsabilità penali relative ai reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, discendenti dal compimento di tali atti e pagamenti.

Controlli da parte dell’Organo sindacale

L’organo sindacale deve:

  • Accertare che il professionista esperto, abbia i requisiti previsti dal R.D. n. 267/42;
  • Verificare che il contenuto della relazione di attestazione sia conforme alla legge, ovvero che sia effettuato un controllo veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, senza entrare nel merito delle valutazioni e delle verifiche effettuate dall’attestatore;
  • Vigilare sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.

Contratto di esecuzione del piano attestato di risanamento

La disciplina, per il contratto di esecuzione del piano attestato di risanamento, è prevista dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. n. 14/2019, prevede che:

“si tratta di istituti recenti [i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti recenti], ma già ormai ben radicati nel panorama del diritto della crisi d’impresa, che necessitano sicuramente di una rivitalizzazione, perché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi”.

Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. n. 14/2019


La sua collocazione nella sezione I (capo I, Titolo IV del CCII), relativa agli “Strumenti negoziali stragiudiziali”, conferma l’orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza, secondo il quale i piani attestati di risanamento rientrano nelle convenzioni stragiudiziali poste in essere dall’imprenditore al fine di rimediare alla situazione di crisi.

Documenti da allegare al piano

Al piano attestato di risanamento devono essere allegati i documenti previsti all’art. 39 del D.Lgs. n.14/2019, riguardante la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o d’insolvenza, quindi:

  • Scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • Dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se ha avuto una minore durata;
  • Bilanci degli ultimi tre esercizi;
  • Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • Stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • Elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • Elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
  • Certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  • Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Durata del piano attestato di risanamento

L’art. 56 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, non fornisce chiarimenti in ordine alla durata del piano di risanamento, spetterà ai redattori ed al professionista esperto attestatore colmare questo “vuoto“.

Nella prassi vigente, i piani attestati di risanamento hanno una durata media ricompresa tra i 3 e i 5 anni.

La durata temporale, deve consentire all’impresa, di non avere una discontinuità nei pagamenti dei crediti e di non incorrere in una situazione di irreversibilità, specialmente nei casi in cui vi sia un disallineamento tra il piano di risanamento (di durata non superiore a 5 anni) e il piano di pagamento dei debiti.

La convenzione di moratoria

Il D.L. n. 83/2015 convertito nella L. n. 132/2015 ha arricchito il tema del piano con alcune novità.

L’art 182 septies, ha introdotto la c.d. convenzione di moratoria, consistente in un accordo stretto con banche o intermediari finanziari avente ad oggetto una moratoria temporanea dei crediti.

L’accordo si raggiunge con la maggioranza del 75% delle banche o degli intermediari finanziari raccolti in una o più categorie, distinte per posizioni giuridiche ed interessi economici, e produce effetti anche nei confronti delle banche e intermediari finanziari non aderenti.

L’estensione degli effetti della convenzione della moratoria, nei confronti delle banche e degli intermediari non aderenti, è condizionata: 

  • All’informativa a tutti gli interessati dell’avvio delle trattative mettendoli in condizioni di parteciparvi, in buona fede;
  • Attestazione ad opera di un professionista indipendente dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici tra i creditori interessati dalla moratoria.

Tali requisiti sono oggetto di controllo da parte del Tribunale, il quale interviene soltanto in caso di opposizione da parte di un creditore non aderente.

Data la natura extracontrattuale di tali accordi è stato necessario porli in relazione al piano attestato di risanamento, anche se non ne è esclusa l’autonomia nei casi in cui la loro esecuzione non presupponga atti, pagamenti, garanzie da porre in sicurezza rispetto alla revocatoria fallimentare.

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