Il Decreto Cura Italia è legge dello Stato: la Camera, infatti, nella seduta di venerdì 24 aprile 2020 ha approvato il decreto recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il cosidetto Decreto Cura Italia.

Il Decreto Cura Italia è stato approvato definitivamente dalla Camera, diventando quindi legge con 229 voti a favore e 123 contrari, senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.

Tra le modifiche intervenute, rispetto a quanto previsto da il Decreto Cura Italia, a titolo esemplificativo, troviamo l’estensione degli ammortizzatori sociali fino ad agosto anche per le aziende che hanno rinnovato o prorogato nello stesso periodo contratti a termine.

E’ stato potenziato il Fondo di garanzia per le PMI con l’obiettivo di fornire garanzie per oltre 100 miliardi di finanziamento alle imprese.

Il Decreto Cura Italia

La garanzia è dell’80% per i prestiti fino a 1,5 milioni. Al di sopra di quell’importo, la percentuale viene modulata. E’ stato, inoltre, istituito un fondo per il reddito di ultima istanza per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro.

Inoltre, alle modifiche introdotte sulle norme esistenti, sono state introdotte anche le norme fiscali del D.L. n. 9/2020 che, quindi, non sarà convertito in legge.

Vediamo quali sono le principali norme fiscali, confermate oppure aggiuntive rispetto a quanto previsto da il Decreto Cura Italia.

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali

E’ stata confermata la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali dall’8 marzo al 31 marzo 2020.

E’, invece, eliminata, la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, perchè la norma è stata inserita, all’interno del Decreto Liquidità.

Sospensione versamenti per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 senza limiti di fatturato

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi, è stato previsto:

  • La sospensione dei versamenti dal, 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL e, per il solo mese di marzo, dell’IVA;
  • La sospensione per il settore turistico e alberghiero, viene estesa a soggetti operanti in altri settori, è stata apportata una modifica in sede di conversione interessando anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • I versamenti sospesi possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che, avendo la sospensione fino al 31 maggio 2020, possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.

Cassa integrazione

La Cassa integrazione in deroga è stata estesa all’intero territorio nazionale (inizialmente era per le sole zone rosse), per tutti i dipendenti di ogni settore produttivo.

Le aziende con meno di 5 dipendenti possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga.

L’assegno ordinario con causale Covid-19, viene esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Premio ai lavoratori dipendenti

E’ stato confermato il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che hanno continuato a prestare servizio durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, per il mese di marzo.

La misura non trova applicazione per coloro che hanno effettuato la propria prestazione lavorativa in modalità smart working.

Bonus 600 euro per le Partite IVA

Confermato il Bonus 600 euro per le Partite IVA e lavoratori autonomi, per il mese di marzo, in particolare per i:

  • Lavoratori autonomi;
  • Professionisti con Partita IVA;
  • Lavoratori co.co.co;
  • Lavoratori stagionali;
  • I lavoratori del settore turismo e delle terme;
  • I lavoratori del settore agricolo;
  • Lavoratori dello spettacolo con reddito inferiore a 50.000 euro.

Congedo straordinario parentale di 15 giorni

Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati è stato confermato ed aggiunto:

  • Congedo straordinario parentale di 15 giorni per i figli fino a 12 anni di età al 50% della retribuzione;
  • Congedo parentale di 15 giorni da 12 fino a 16 anni, senza retribuzione.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro

E’ stato confermato, anche il credito d’imposta, per l’anno 2020 del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Possono beneficiare di questo credito d’imposta:

  • Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Il Decreto Liquidità ha, comunque, previsto l’estensione del credito d’imposta in commento, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.

Credito d’imposta affitto

Ha trovato conferma anche il credito d’imposta del 60% del canone di locazione, per il mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Possono beneficiarne gli esercenti attività di impresa.

E’ stato precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Erogazioni liberali

Sono stati confermati gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate

Restano sospesi fino al 31 maggio 2020:

  • I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  • I termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle;
  • Termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;
  • Termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, come la richiesta di accesso ad atti e documenti amministrativi.

E’ stata eliminata l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.

  • Restano sospesi i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
  • E’ stato differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
  • E’ stato aggiunto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della Zona Rossa, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che il 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.

Misure di solidarietà sociale

Sono state estese alcune agevolazioni fiscali, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Sospensione versamenti settore florovivaistico

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi e premi INAIL sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 15 luglio 2020.

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.

I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Presentazione di deleghe, atti e documenti all’Agenzia delle Entrate

Coloro che devono presentare all’Agenzia delle Entrate le deleghe, i mandati o la documentazione, per il tramite di intermediari abilitati, possono inviare per via telematica, la copia per immagine della delega e della documentazione, insieme alla copia del documento di identità.

In alternativa, le deleghe, i mandati e le dichiarazioni possono essere presentate per via telematica previa autorizzazione dell’interessato.

2 COMMENTI

  1. salve. leggo che si fa riferimentio al bonus imprese 600 euro per il mese di MARZO… ma quello è già passato ed è già stato pagato .. refuso o non capisco io? grazie

  2. Il decreto Cura Italia fa riferimento al mese di marzo ed al bonus di Marzo che è appena stato pagato dall’Inps. Il D.L. che ha introdotto il bonus è divenuto legge, questo è quanto indicato nell’articolo.

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