Garanzia Fondo PMI al 100% fino a 30.000 euro con durata a 10 anni. Il Decreto di conversione del Decreto Liquidità chiarisce che tra i beneficiari rientrano anche le associazioni professionali e le società tra professionisti. Garanzia al 100% sui finanziamenti fino a 30.000 euro con durata fino a 10 anni e per le rinegoziazioni di debito, obbligo di erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25%.

Sono queste, le principali novità approvate ieri dalla Camera in sede di conversione del Decreto Liquidità (che passerà ora all’esame del Senato), con riguardo alla disciplina del rilascio, su finanziamenti bancari, di garanzie pubbliche “straordinarie COVID”, per il tramite del Fondo centrale per le PMI.

Per quanto riguarda i prestiti con garanzie pubbliche del 100%, la versione originaria prevedeva che il finanziamento dovesse avere un preammortamento minimo di 24 mesi, durata massima di 72 mesi ed un importo massimo, non superiore a 25.000 euro, pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario risultanti dall’ultimo bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla domanda di garanzia, con possibilità di utilizzare altra idonea documentazione limitata ai beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

Garanzia Fondo PMI

Garanzia Fondo PMI al 100% fino a 30.000 euro con durata a 10 anni

Adesso, la lett. m), chiarisce che tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni professionali e le società tra professionisti (non soltanto, quindi, gli esercenti arti e professioni in forma individuale), nonché gli agenti e subagenti di assicurazione e i broker, dopodiché:

  • Aumenta da 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo del finanziamento;
  • Sostituisce il parametro unico del 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, con i due parametri di cui ai num. 1) e 2) della lett. c), ossia, il doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell’ultimo anno disponibile o il 25% del fatturato 2019;
  • Consente di ricorrere a idonea documentazione, diversa dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata (anche mediante autocertificazione), alla generalità dei beneficiari e non più soltanto a quelli costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

Inoltre, è stata inserita una nuova lett. m-bis), al fine di consentire di beneficiare delle più favorevoli norme in materia di importo massimo e durata del finanziamento e prevede, per i finanziamenti concessi con le garanzie di cui alla lett. m), prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Liquidità, “i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni”.

La garanzia al 100% di cui alla lett. m) potrà essere rilasciata anche a beneficiari finali che presentano esposizioni classificate prima del 31 gennaio 2020 come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, se alla data di richiesta del finanziamento tali esposizioni non sono più classificabili come credito deteriorato.

Per le operazioni di “rinegoziazione del debito” di cui alla lett. e), non rientranti tra quelle per le quali il rilascio delle garanzie può estendersi a beneficiari con le predette esposizioni, le novità consistono nel fatto che, per fruire della garanzia pubblica nella misura dell’80% rilasciata dal Fondo PMI, non basta più l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 10%, bensì al 25%, tale maggiore percentuale varrà solo per i finanziamenti deliberati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

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