Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Lavoratori frontalieri: il regime di tassazione

Lavoratori frontalieri: il regime di tassazione

La disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri italiani (con Austria, Francia, Svizzera, San Marino e Città del Vaticano. Criteri di collegamento del reddito e modalità di tassazione.

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Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera (o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale) da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente €. 10.000.


La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, previa sistemazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Per questi ultimi lavoratori si applica la tassazione prevista dall’articolo 51, comma 8-bis del DPR n. 917/86, costituita dalle c.d. “retribuzioni convenzionali“. Questo aspetto, infatti, contrasta con le reali esigenze oggettive dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per questo motivo, i lavoratori che non rientrano in Italia giornalmente non possono applicare la disciplina dei c.d. “frontalieri“.

Il lavoratore di frontiera

Il concetto di lavoratore di frontiera (o frontaliere) definisce la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato, ma residente fiscalmente presso un diverso Paese. Luogo dove, teoricamente e praticamente, si reca quotidianamente o settimanalmente. L’Amministrazione finanziaria, nel cercare di inquadrare nello specifico la figura del lavoratore di frontiera, ha precisato che l’attività lavorativa deve essere svolta: “in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato“. L’art. 1 par. 1 lett. f) del Reg. 883/2004 offre la definizione di lavoratore frontaliero:

LAVORATORE FRONTALIERE
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana

La differenza con la definizione di lavoratore all’estero è sostanziale. Il lavoratore all’estero è, infatti, colui che presta al di fuori dei confini nazionali, in via continuativa ed esclusiva, il proprio lavoro. Si tratta di un soggetto che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Questo è quanto prevede l’articolo 51, del TUIR.

LAVORATORE DI FRONTIERASoggetto lavoratore occupato residente nel territorio dello stato che quotidianamente o settimanalmente si reca per lavoro su un dato territorio di uno Stato (diverso da quello di residenza).
LAVORATORE ESTEROSoggetto lavoratore che presta al di fuori dei confini nazionali, in via continuativa ed esclusiva, il proprio lavoro e che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le caratteristiche dei lavoratori frontalieri

Nell’ordinamento italiano, oltre al recepimento della definizione di “lavoratore frontaliero comunitario” in tema di sicurezza sociale, è rinvenibile anche una definizione di frontaliero sviluppatasi nella prassi dell’Amministrazione finanziaria per esigenze tributarie. In particolare, l’interesse del Ministero delle finanze italiano a dare definizione al termine di frontaliero è stato (ed è) motivato dal dover identificare in maniera puntuale l’ambito soggettivo d’applicazione delle speciali norme tributarie a questi applicabili. La prassi ministeriale ha definito più volte il lavoratore frontaliero come quel soggetto che:

  • Presta la propria attività lavorativa dipendente in via esclusiva e continuativa:
  • Nelle zone di frontiera o in paesi limitrofi per conto di datore di lavoro estero;
  • Pur mantenendo la sua residenza nel territorio dello Stato.

Si tratta esclusivamente di quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano, appunto, all’estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino) ovvero in Paesi limitrofi (sulla portata del termine “limitrofo” il Ministero fornisce la sola esemplificazione del Principato di Monaco).

Non rientrano nell’accezione di frontaliero le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che per effetto di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previo collocamento nel ruolo estero, si trovano a soggiornare fuori del territorio italiano per uno o più periodi di tempo aggregati, complessivamente superiori a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

La qualifica di lavoratore frontaliere

Le caratteristiche quindi che i lavoratori frontalieri devono avere per qualificarsi come tali sono:

  • La residenza sul territorio dello Stato;
  • Il rapporto di lavoro dipendente con un datore di lavoro di uno Stato di confine o limitrofo, con l’Italia;
  • La continuità e l’esclusività del rapporto di lavoro;
  • La quotidianità dei suoi trasferimenti transfrontalieri verso e da, la sede di lavoro.

Per quanto concerne i requisiti richiesti si possono fare ben poche considerazioni, in quanto sono sostanzialmente chiari. Si potrebbe in ogni caso obiettare sulla mancanza di una precisa definizione di quali Stati debbano intendersi come “limitrofi” alle zone di frontiera (il Ministero ha sempre e solo citato a titolo esemplificativo il Principato di Monaco) e sull’utilizzo dell’avverbio “quotidianamente“.

Se debba in altre parole essere inteso in senso restrittivo e dunque che sia frontaliero solo colui che, effettivamente, tutti i giorni (ovviamente fatte salve le giornate di ferie e malattia), si reca oltre confine per svolgere la propria opera lavorativa ovvero se si debba avere una interpretazione più bonaria quale ad esempio ricondurre il concetto di quotidianità a quello di abitualità. In teoria dovrebbe potersi propendere per la seconda ipotesi anche alla luce della definizione data, sebbene in materia previdenziale, dal Regolamento CE 1408/71/CEE (articolo 1, lettera B):

RIENTRO QUOTIDIANO NEL PAESE DI RESIDENZA O ALMENO UNA VOLTA LA SETTIMANA
il termine frontaliero designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana

Sul requisito della residenza per brevità espositiva si soprassiede dal commentarlo, anche se è sicuramente quello più rilevante, se non altro per la precisa codifica che il legislatore tributario ha previsto di tutte le casistiche che danno luogo a residenza fiscale sul territorio italiano.


Il regime fiscale di tassazione dei frontalieri

Il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore all’estero, è, peraltro, oggetto di una particolare imposizione fiscale. Questo accade in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Ai sensi dell’art. 1 co. 175 della Legge n. 147/13:

TASSAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI
Il reddito da lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, concorre a formare il reddito complessivo IRPEF del contribuente, assieme ad eventuali altri redditi, con l’applicazione di una decurtazione dell’importo pari a 10.000 euro (c.d. “franchigia di esenzione“).

Ad innalzare l’importo della franchigia (da 7.500 a 10.000 euro a partire dal 2024) è stato l’art. 4 della Legge n. 83/23. Sul punto, è bene rammentare che, la suddetta franchigia di esenzione (prevista in materia di IRPEF), per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero (sempre in zona di frontiera) non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell’anno, ma deve essere utilizzata in maniera fissa.

Più precisamente, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione in commento si deve:

  • Individuare l’insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;
  • Operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera (articolo 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) che risulta quantificata ad €. 10.000;
  • Applicare la tassazione IRPEF su tale differenza, secondo le regole ordinarie del DPR n. 917/86.

Inoltre, deve essere tenuto in considerazione che, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori frontalieri, i seguenti aspetti (introdotti dalla Legge n. 83/23):

  • L’applicazione della soglia di franchigia di 10.000 euro (art. 4);
  • La deducibilità dal reddito complessivo, nell’importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa (art. 5);
  • La non imponibilità degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri dagli enti di previdenza degli Stati in cui il primo presta servizio (art. 6).

Indicazione del reddito in dichiarazione

Il reddito da lavoro dipendente del lavoratore di frontiera deve essere indicato all’interno del quadro RC del modello Redditi PF. In particolare, nel rigo dedicato al reddito da lavoro è presente lo specifico campo “Quota esente frontalieri” (si tratta del rigo RC5, colonna 1), dove deve essere indicata la franchigia di 10.000 euro, che va a sottrarsi dal reddito lordo percepito dal lavoratore. Tale soglia fa riferimento al reddito complessivo annuo derivante dall’attività lavorativa nelle zone di frontiera senza alcun riferimento al numero di rapporti di lavoro intrattenuti nel periodo di imposta (vedasi la Circolare n. 2/E/2003 § 9).

Applicazione del credito per imposte estere

Al fine di superare le problematiche di doppia imposizione del reddito del lavoratore frontaliere l’art. 165 del TUIR prevede l’applicazione di un credito per imposte estere legato alla tassazione subita a titolo definitivo nello Stato della fonte. Il lavoratore frontaliere che ha percepito un reddito da lavoro dipendente di fonte estera è chiamato a presentare la dichiarazione dei redditi in questo Stato al fine di individuare le imposte versate a titolo definitivo. Sulla base delle imposte estere versate il contribuente è chiamato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. In tale dichiarazione deve essere individuato il reddito imponibile (reddito lordo al netto della franchigia) e su tale reddito deve essere determinata l’imposta dovuta in Italia. A quel punto deve essere determinato il credito per imposte estere.

Sul punto occorre prendere a riferimento la Risoluzione n. 38/E/2017 la quale riprende l’orientamento tenuto dalla DRE Lombardia n. 904-45720/2008, secondo la quale se il reddito del frontaliere è tassato in entrambi gli Stati il credito per imposte estere deve essere determinato secondo le disposizioni dell’art. 165, co. 10 del TUIR. Tale disposizione prevede che se il reddito da lavoro dipendente concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo italiano, l’imposta estere accreditabile deve essere ridotta in misura corrispondente. Tale posizione si riscontra anche a livello operativo negli accertamenti che effettua l’Amministrazione finanziaria sui redditi dei frontalieri.

Di contro, tuttavia, deve essere evidenziata la posizione della C.T. Prov. Forlì 23.4.2019 n. 129/2/19, secondo la quale, invece, il credito per imposte estere spetta in modo integrale. La questione, successivamente, è stata oggetto di appello sul quale si è espressa la C.G.T. dell’Emilia Romagna (n. 944/2023), dove i giudici si seconde cure si sono espressi confermando la sentenza di primo grado. Infatti, il reddito da lavoro dipendente estero rientro nell’ambito dell’art. 51 commi da 1 a 8 (TUIR), e non si rientri nel comma 8-bis (dedicato alle retribuzioni convenzionali), l’art. 165, co. 10 del TUIR, non può trovare applicazione. Sicuramente si tratta di una prima apertura sul tema, tuttavia, vedremo se questo aspetto si formerà un orientamento giurisprudenziale costante.  

Esempio: la tassazione dei redditi di un frontaliere

Si ipotizzi, a titolo meramente esemplificativo, il caso di un lavoratore frontaliere che, nel periodo d’imposta “n”:

  • Percepisce un reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera pari a €. 31.000 su cui è stata pagata un imposta di 6.400 euro;
  • Risulta titolare di un reddito immobiliare imponibile nel territorio dello Stato di €. 1.000.

Nella situazione prospettata, le imposte dovute dal contribuente dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di €. 21.000, ovvero: €. 31.000 (reddito di lavoro prestato in zone di confine); (-) €. 10.000 (franchigia prevista) (+) € 1.000 (redditi immobiliari)

Assumendo (per semplicità di calcolo) che non vi siano detrazione applicabili, l’imposta netta dovuta dal suddetto contribuente sarà pari a €. 4.830. L’imposta può essere così quantificata: (23% * 21.000 €.), applicando il primo scaglione IRPEF.

A questo punto, applicando l’impostazione di cui all’art. 165, co. 8 del TUIR, per il calcolo del credito per imposte estere occorre effettuare la seguente operazione:

(6.400 * (21.000/31.000) = 4.335 euro. In pratica, le imposte estere versate a titolo definitivo all’estero devono essere parametrare in relazione al minore reddito imponibile in Italia. In definitiva, quindi, il lavoratore si trova a versare in Italia l’importo di 495 euro (4.830 – 4.335).

Nell’esempio, per semplicità, non sono state prese in considerazione l’addizionale regionale e comunale.

Disciplina convenzionale per i redditi dei lavoratori frontalieri

Si rammenta, infine, che, la suddetta disciplina impositiva – che prevede la riduzione del reddito di lavoro svolto come frontaliero della franchigia di esenzione prevista – deve essere tuttavia coordinata con le specifiche disposizioni contenute nelle diverse Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall’Italia con i governi limitrofi. Tutto questo considerato che, le norme contenute nelle diverse convenzioni, in quanto speciali, prevalgono su quelle interne. In caso di contrasto, pertanto, si deve applicare la norma contenuta nel trattato internazionale.

PAESE CONFINANTETASSAZIONE
AUSTRIAI redditi di frontiera sono assoggettati ad imposta in via esclusiva solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente.
FRANCIAÈ prevista la tassazione, in via esclusiva, del lavoratore frontaliero nello Stato di residenza: la rinuncia a imposizione da parte dello Stato della fonte è subordinata all’effettivo prelievo da parte dello Stato della residenza.
SVIZZERAI redditi di frontiera devono essere assoggettati ad imposizione concorrente, nello Stato di svolgimento dell’attività e nello Stato di residenza fiscale del lavoratore.
SAN MARINOI redditi di frontiera devono essere assoggettati ad imposizione concorrente, nello Stato di svolgimento dell’attività e nello Stato di residenza fiscale del lavoratore.
CITTA’ DEL VATICANOEsenzione IRPEF del reddito (ex art. 3 DPR n. 601/73) nel caso in cui il reddito venga erogato:
– Dalla Santa Sede;
– Dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica;
– Dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.

I lavoratori frontalieri con la Svizzera

Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 3 dicembre 2021 ha approvato un disegno di legge riguardante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri. Il nuovo accordo sui frontalieri è Stato ratificato dall’Italia con la Legge n. 83/23 ed è entrato in vigore dal 2024.

L’accordo prevede che l’imposta sui redditi venga applicata nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, sui redditi da lavoro dipendente esercitati dal lavoratore. La percentuale di prelievo applicata sarà dell’80%. Naturalmente, i lavoratori frontalieri rimangono soggetti a tassazione anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera ed Italia.

Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente. Le aree di frontiera sono:

  • Per la Svizzera: Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese;
  • Per l’Italia: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Per approfondire: “Frontalieri con la Svizzera: con tassazione concorrente“.

Monitoraggio fiscale (quadro RW IVIE ed IVAFE)

I lavoratori frontalieri fiscalmente residenti in Italia non sono ordinariamente tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale connessi al possesso di investimenti ed attività finanziarie detenute nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa (art. 38, co. 13, lett. b) del D.L. n. 78/10). Tuttavia, tale esonero è legato al rispetto di alcuni requisiti indicati nel Provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, secondo il quale:

  • L’esonero riguarda soltanto il periodo di tempo in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’estero, come frontaliere;
  • L’esonero è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta, se l’attività lavorativa è svolta all’estero in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo;
  • In caso di cessazione dell’attività e rientro in Italia, l’esonero è legato al trasferimento in Italia delle attività detenute all’estero entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Superato il termine scatta l’obbligo di monitoraggio degli investimenti esteri per l’intero periodo di imposta, come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

L’esonero è esteso, con solo riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi, al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto stesso cointestatari o beneficiari di deleghe o procure. Non deve essere sottovalutato il fatto che questo tipo di esonero ha ad oggetto le sole attività detenute nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa, e non si estende alle eventuali attività detenute in altri Stati dalla stessa persona. 

Le problematiche di IVIE ed IVAFE

Il lavoratore frontaliere, nonostante l’esonero ai fini del monitoraggio fiscale (alle condizioni indicate) rimane comunque soggetto all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE anche con riferimento agli investimenti detenuti nello Stato estero dove svolge la propria attività lavorativa. Questo significa, operativamente, che il frontaliere è, comunque, tenuto alla compilazione del quadro RW del modello Redditi PF, tuttavia ai soli fini della liquidazione delle imposte patrimoniali (e non anche ai fini del monitoraggio). Questo aspetto, che può sembrare secondario assume valenza importante quando si parla di regime sanzionatorio (assai importante per le violazioni legate al monitoraggio fiscale).

Il caso classico di versamento dell’IVAFE riguarda i conti correnti detenuti all’estero dal frontaliere, magari utilizzati per l’accredito dello stipendio. Sul conto corrente, l’IVAFE, non è dovuta qualora vi sia una giacenza media annua del conto che non supera la soglia di 5.000 euro.

Frontalieri di nazionalità non italiana | Cenni

Un cittadino di nazionalità non italiana può ottenere il permesso di soggiorno in Italia se:

  • Svolge un’attività di lavoro in Italia come dipendente o come lavoratore autonomo. In tal caso il soggetto viene automaticamente iscritto al SSN poiché versa l’imposta IRPEF. Ricevono l’iscrizione automatica al SSN anche coloro che dispongono “dell’attestazione di residenza permanente” (i cittadini comunitari possono richiederla dopo cinque anni di residenza in Italia);
  • Pur non svolgendo alcuna attività di lavoro in Italia, dispone di mezzi sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere alle prestazioni sociali. In tal caso il soggetto è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere un’assicurazione medica in Italia. In particolare potrà effettuare l’iscrizione volontaria al SSN secondo i suddetti importi oppure potrà optare per un’assicurazione medica privata (secondo i requisiti dettati dall’Accordo tra Stato e Regioni del 20 dicembre 2012).

Consulenza fiscale online

La disciplina dei lavoratori che operano in zone di frontiera con l’Italia presenta delle peculiarità proprie che non si riscontrano in altre casistiche. Per questo motivo occorre prestare al dovuta attenzione sia al momento della conclusione del rapporto di lavoro estero, sia al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, dove la particolarità principale è legata all’applicazione del credito per imposte estere da rapportare alla quota imponibile di reddito estero (al netto della franchigia) ed agli obblighi legati al pagamento di IVIE ed IVAFE da parte dei frontalieri, con gli obblighi legati alla compilazione del quadro RW.

Se hai letto questo articolo sulla tassazione dei redditi dei frontalieri italiani sicuramente ti stai apprestando ad effettuare un lavoro all’estero. Il consiglio che posso darti è quello di non sottovalutare gli aspetti fiscali. Potresti essere considerato frontaliere ed ottenere le relative agevolazione. Oppure, nel caso in cui tu non possa essere considerato tale è comunque possibile capire se vi sono altre agevolazioni a cui puoi fare riferimento.

Puoi capire tutto questo soltanto affidandoti ad un esperto. Per questo motivo se hai un dubbio o vuoi farmi analizzare la tua situazione personale, contattami! Segui il link seguente e mettiti in contatto con me una consulenza sulla tua fiscalità internazionale.

Domande frequenti

Cosa significa essere un lavoratore frontaliere?

Un lavoratore frontaliere è una persona che vive in un Paese ma si reca quotidianamente o frequentemente in un altro Paese per lavorare. Ad esempio, potrebbe vivere in Francia e lavorare in Italia.

Dove dovrei pagare le tasse sul mio reddito da lavoro frontaliere?

La tassazione dei lavoratori frontalieri può variare in base agli accordi tra i Paesi coinvolti. Spesso, le tasse sul reddito sono pagate nel Paese in cui si svolge il lavoro, ma ci possono essere eccezioni o crediti d’imposta nel Paese di residenza.

C’è un trattato fiscale che regola la tassazione dei lavoratori frontalieri?

Sì, molti Paesi hanno trattati fiscali bilaterali che dettagliano come vengono tassati i redditi dei lavoratori frontalieri.

Cosa succede se cambio il mio status di residenza?

Cambiare il tuo status di residenza potrebbe avere un impatto significativo sulla tua situazione fiscale. È fondamentale consultare un esperto fiscale per comprendere le implicazioni.

Sono soggetto a contributi previdenziali nel Paese in cui lavoro?

In genere, i contributi previdenziali sono dovuti nel Paese in cui si svolge il lavoro, ma ci sono eccezioni e accordi che possono alterare questa regola generale.

Quali documenti dovrei conservare per la mia situazione fiscale come lavoratore frontaliero?

Conserva tutti i documenti relativi al tuo reddito, detrazioni, crediti d’imposta e qualsiasi altra informazione pertinente che potrebbe essere necessaria per la dichiarazione dei redditi in entrambi i Paesi.

84 COMMENTI

  1. Salve,sono una lavoratrice frontaliera in slovenia. Mi trattengono dalla busta paga mensilmente le tasse. Adesso vorrei capire visto che in slovenia mi trattengono di tasse di più che se lavorassi in Italia, è possibile recuperare la differenza in dichiarazione o chiedere il rimborso presso lo stato estero?

  2. Salve, i lavoratori presso le Ambasciate Straniere nel territorio italiano possono essere considerati come lavoratori frontalieri?

  3. ma posso usifruire del credito fino a concorrenza dell’imposta da pagare?? ovvero se io sono incapiente posso andare a credito e chiedere il rimborso?

  4. Buona sera, sono una freelance con partita iva, e resido da due mesi vicino a Lezzeno (CO). Ho ricevuto un incarico di lavoro in Svizzera e dovrei recarmi una o due volte alla settimana, posso entrare nel regime dei pendolari ?

    Grazie mille

  5. Per essere considerati frontalieri è necessario varcare il confine ogni giorno. Nel suo caso non può rientrare in questa disciplina.

  6. Buongiorno,
    Vorrei sapere se i dipendenti di organizzazione diplomatiche delle Ambasciate a Roma, residenti in ITALIA, possono usufruire del Regime fiscale applicato ai frontalieri e poter usufruire della decurtazione di E.7500 come franchigia di esenzione prevista, in quanto prestono il proprio lavoro presso uno stato diverso da quello in cui risiedono.

    Grazie

  7. I dipendenti delle ambasciate e consolati godono di un regime di tassazione particolare, quindi non possono beneficiare del regime legato ai lavoratori frontalieri.

  8. Buon pomeriggio,
    vorrei sapere meglio nel dettaglio cosa intende per regime di tassazione particolare di cui godono i dipendenti delle ambasciate e consolati.

    Grazie,

  9. Mi saprebbe inidicare quali sono gli estremi legislativi di questo reigme di esenzione fiscale di cui pootrebbero usufruire i cittadini italiani dipendenti delle missioni estere in Italia? Grazie.

  10. Mi è stato proposto un contratto di lavoro in una multinazionale francese con sede a Lugano (Canton Ticino) con uno stipendio lordo di 57.000 CHF annui. Vorrei sapere qual è l’importo da trattenere alla fonte (non conosco l’aliquota di imposta prelevata nel Canton Ticino dal fisco svizzero). Considerando che abiterò oltre 20 km dal confine e che quindi sono da considerare” frontaliero fuori zona” e che non ho altri introiti, quale potrebbe essere l’imposta da pagare in Italia, prima di eventuali detrazioni. Come viene applicato il tasso di cambio CHF/€ comunicato dall’Agenzia delle Entrate?

  11. Sito ottimo perché fornisce informazioni chiare e precise. Molto valido anche il forum.

  12. Il tasso di cambio è quello stabilito annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la tassazione se lei è residente fiscalmente in Italia subirà tassazione concorrente nei due stati salvo applicazione del credito di imposta per evitare doppia imposizione. Per maggiori informazioni ci contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

  13. Buongiorno, lavoro come frontaliere in uno studio di ingegneria in Svizzera. Ho ricevuto la proposta di collaborare come autonomo da un altro studio, in Spagna. Vorrei sapere se è possibile compaginare le due attività. Leggendo l’articolo sembra che non sia possibile dato che tra le carattestiche che deve avere un frontaliere appare “La continuità e l’esclusività del rapporto di lavoro”. È giusta l’interpretazione o esiste un modo per dedicarmi alle due attività?

    Un saluto

  14. Se accetta il lavoro in Spagna va a perdere il requisito di frontaliere. La sua interpretazione è corretta.

  15. Gentili ho partita iva italiana opero come fisioterapista e ho fatto esami da terapista complementare a lugano.
    Lavoro a milano , mi e’ stata proposta la collaborazione a chiamata un giorno a settimana in un centro benessere a mendrisio.
    Il reddito prodotto in svizzera, seppur inferiore alla franchigia di 7500, farà cumulo con il mio reddito italiano e quindi soggetto a tassazione, oppure, fino a quella franchigia sono esente? Per quanto riguarda i contributi inps invece?

    grazie

  16. La franchigia di €. 7.500 riguarda i frontalieri italiani in Svizzera, non concorrerà a tassazione italiana. Il reddito superiore alla soglia sarà soggetto a tassazione italiana.

  17. Buona sera io sono un operaio rumeno che lavora preso una ditta Italiana e la mia domanda è.. Io come operaio nei mesi di aprile e ottobre quasi tutto il mese lavoro in Svizzera e faccio il frontaliere tutti giorni(da Milano) perché la ditta per cui lavoro mi prende dal stipendio 500 600 euro o in alcuni casi di più dicendomi che devo pagare le tasse in Svizzera IO COME OPERAIO???? Come posso verificare se è vero o no??Grazie mille in attesa di una risposta vi mando cordiali saluti

  18. Può verificare il tutto dalla sua busta paga. E’ il datore di lavoro italiano che deve fare le ritenute anche per la Svizzera.

  19. Buongiorno,
    da un anno a questa parte lavoro in Svizzera per un’azienda con sede in Chiasso, che mi ha mandato a lavorare presso il cliente nel cantone Nidvaldo. Ho fatto un permesso di lavoro di tipo G (frontaliere), con rientro settimanale, presso il cantone Nidvaldo, dove risiedo dal lunedi’ al vernerdi’ in una casa in affitto. Ho mantenuto la mia residenza in Italia in provincia di Monza e rientro tutti i weekend.
    Dall’articolo mi è sembrato di capire che posso usufruire della franchigia di 7500 euro. Il commercialita a cui mi sono affidato per la dichiarazione dei redditi, mi ha detto che spetta solo ai frontalieri (fuori dalla fascia dei 20km) che rientrano giornalmente in Italia e mi ha detto che ci sono delle circolari dell’Agenzia delle Entrate che lo testimoniano, ma non ho chiesto quali siano.
    Mi sapete dare qualche informazione in piu’? Grazie.

  20. Il regime dei frontalieri svizzeri è indicato nella parte finale dell’articolo. Altrimenti, mi contatti in privato per una consulenza.

  21. Buongiorno. Ho un contratto co.co.co. validità anni due stipulato con una azienda di San Marino la quale, mi ha rilasciato, per il 2017 una certificazione che riporta: 12 mensilità stipendiali lorde-quota INPS gestione separata e RITENUTA D’ACCONTO DEL 20%. Sono residente a Rimini.
    Devo fare la dichiarazione dei redditi e trovo pareri discordanti
    Non posso paragonarlo ad un lavoro dipendente perchè non ho un CUD, non si sa se ho diritto al bonus renzi, ho diritto alla franchigia di € 7.500,00?
    Nessuno sa darmi una spiegazione????

  22. Salve, quindi nel caso di lavoratore dipendente frontaliere presso un’impresa di San Marino si è soggetti a doppia imposta fiscale? Anche come lavoratore parte time? Non mi è molto chiaro il concetto. Grazie

  23. Per capire se c’è doppia imposizione bisogna analizzare meglio la situazione. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  24. Buongiorno,
    ho un vicino che continua a tenere al residenza a Porlezza (Como) dai genitori per beneficiare del regime fiscale dei frontalieri ma in realtà vive da più di 6 anni in un comune del milanese.
    A chi bisogna denunciarlo? all’agenzia dell’entrate??

  25. Buongiorno,
    sapete dirmi come frontaliere se il reddito lordo da dichiarare in italia, deve essere convertito con il tasso annuale, oppure con il tasso di dicembre (preso dalla circolare dell’agenzia delle entrate tassi di dicembre).

    Il dubbio mi viene poichè avendo il certificato di salario svizzero, ho una voce che indica il lordo di tutto il periodo dell’anno, mentre nelle istruzioni dell’unico, non sò se interpreto bene, si chiede di usare un tasso giornaliero.

    Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
    In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il
    cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se
    in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati
    nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per
    conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo:
    http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi/cambi-fiscali.

  26. Salve,
    Sono un classico frontaliere che vive in Italia in un comune entro i 20 km dal confine svizzero e lavoro in Canton Ticino. Le tasse le pago alla fonte nel rispetto delle norme vigenti. Adesso però sto per acquistare casa in Italia e vorrei sapere se in qualche modo sono previste delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione e impianto ad energia rinnovabile anche se lavoro in Svizzera?

  27. Le agevolazioni legate alla ristrutturazione edilizia e al risparmio energetico attualmente in vigore trovano applicazione anche per i soggetti esteri che acquistano un immobile in Italia.

  28. Salve,

    sono stato assunto per un’azienda Svizzera nel Ticino ed inizierò dal 1 Gennaio 2019. Attualmente ho la residenza fuori dal raggio dei 20km (milano).

    Sicuramente mi trasferirò nel comune di Como come frontaliero e sposterò li la mia residenza nei primi mesi dell’anno (entro 183gg). La mia domanda è:

    -Spostando la mia residenza non dal 1 Gennaio 2019 ma pochi mesi dopo (entro 183gg) come sarà considerato fiscalmente alla fine dell’anno? Dovrò qualcosa allo stato italiano per i mesi in cui non ero ancora residente in un comune all’interno dei 20km oppure no? Se si, dovrò dare un conguaglio pro-rata? La franchigia sarà comunque di 7500E nel caso in cui dovessi qualcosa allo stato italiano.

    Grazie mille

  29. Salve Stefano, bisogna capire meglio la situazione per rispondere alle sue domande, andando ad analizzare sia la disciplina dei frontalieri, di per se particolare, corredata poi dalla necessità di individuare la sua residenza fiscale. Per questo prima di poterle dare delle risposte è necessario una analisi più completa. Se vuole sono a disposizione per effettuare una consulenza in merito alla sua situazione. Nel caso mi contatti in privato.

  30. Salve,
    devo essere assunto ( contratto a tempo indeterminato ) da una azienda di San Marino nel settore informatico, per la quale lavorerò da casa ( Italia ).
    Ad oggi ho in Italia aperta a mio nome un p.iva con la quale gestisco alcuni clienti personali..
    Domanda: posso mantenere la mia p.iva? Se si, i contributi previdenziali li paga l’azienda?

    Grazie

  31. Stefano, da un punto di vista fiscale può mantenere aperta la Partita IVA, i contributi rimangono a suo carico, l’azienda che la assume le pagherà soltanto i contributi legati al lavoro dipendente. Bisogna vedere poi se vi sono incompatibilità o conflitti di interesse, ma questo è un aspetto che esula da quello fiscale.

  32. Ciao Fererico,

    Grazie per questo bello articolo.

    Ho une domanda: io sono francese, vorrei lavorare a Lugano e vivere a Como (non ho ancora fatto la residenzia Italiana quindi la farò dirretamente a Como)

    Si ho ben’capito potrei:
    -Pagare tasse in Svizzera (piu o meno 30%)

    giusto?

    Grazie mille

  33. Salve Eduard, potresti arrivare a tassare il reddito soltanto in Svizzera in virtù di quanto prevede la convenzione firmata tra Italia e Svizzera sui frontalieri entro i 20km.

  34. Buongiorno. Il mio CAF ha dei dubbi sull’applicabilità del regime dei frontalieri di San Marino. Sono infatti residente a Roma ma lavoratore a San Marino. Non potendo ovviamente fare avanti e indietro da Roma ho affittato un residence a Rimini e giornalmente li reco a San Marino.
    Non vedo personalmente problemi sull’applicazione del regime dei frontalieri ma chiedo il suo gentile riscontro.
    Grazie
    Lorenzo Nasini

  35. buona sera Federico,
    come molti commenti che leggo anche per me inizierà un contratto di lavoro nel canton ticino, sposterò la mia residenza entro i 20 km per usufruire di un’unica tassazioni in svizzera….ma io sono coniugato pertanto se sposto solo io la residenza è contestabile? inoltre mia moglie è titolare di azienda in italia e quindi con notevoli difficoltà a spostare anche lei la residenza….
    ci sono soluzioni diverse?
    grazie per la sua disponibilità!

  36. Salve Alessandro, la sua residenza fiscale rimane comunque in Italia, quindi dovrà gestire il reddito percepito come indicato nell’articolo per i frontalieri entro il 20km con la Svizzera. Se ha bisogno di maggiori informazioni mi contatti a questa email: info@fiscomania.com per una consulenza.

  37. Salve Federico, complimenti per l’articolo ben fatto.
    Avrei bisogno di un chiarimento. Io sono residente in Italia (meno di 20 km dal confine) e lavoro in Svizzera, quindi sono un frontaliere entro i 20 km. Come redditi ho solo lo stipendio percepito in Svizzera. Avendo comprato una casa in Italia e stipulato un mutuo con una banca Italiana, avrei la necessità di sapere se posso fare la dichiarazione dei redditi e recuperare gli interessi passivi pagati per il mutuo. In teoria essendo frontaliere entro i 20 km non dovrei fare il 730, però in questo caso ho gli interessi passivi da recuperare. Ho letto in molti siti dove ci sono pareri discordanti, in quanto non è chiaro se è possibile recuperare con la dichiarazione dei redditi le spese subite in Italia (interessi, spese mediche, risparmio energetico) anche per i frontalieri. La ringrazio per il chiarimento che potrà darmi.

  38. Salve Giorgio, se non ci sono redditi imponibili da dichiarare in Italia (nel suo caso non lo sono i redditi come frontaliere con la Svizzera entro i 20km) le eventuali spese detraibili vanno perdute per incapienza di imposta. L’unico modo per recuperare queste spese è avere redditi imponibili in Italia.

  39. Buonasera.. grazie per il suo articolo.
    Sono un laforatore frontaliere che lavora e vive a San marino.. convincendo con la mia compagna ( ovviamente cittadina sammarinese) con regolare permesso di convivenza, il quale non vale come residenza. Infatti sono residente in Italia. Secondo lei dato che leggendo il suo articolo ho constatato che un lavoratore che soggiorna all’ estero per piu8 di 183 giorni all’ anno ha una diversa tassazione.. potrei rientrare Anch io in questa fascia di frontalieri?
    Grazie mille.
    Nicola

  40. Salve Nicola, è necessario analizzare meglio la situazione personale, ma la disciplina dei frontalieri è applicabile anche a San Marino, a determinate condizioni. Se vuole sono a disposizione per una consulenza personalizzata. Nel caso mi contatti in privato.

  41. Buonasera, nel mio caso di dipendente da azienda di San Marino, con residenza in Italia, svolgimento delle mansioni specifiche del lavoro svolte in Italia e con rientri in azienda a San Marino ogni 15 gg. circa, è corretta l’applicazione del regime agevolato.
    Grazie e complimenti per la pagina.
    Damiano

  42. Salve,
    ho una situazione simile a “Giorgio Maggio 27, 2019 at 14:09” ovvero devo decidere tra poche settimane se diventare “frontaliere” o meno.
    Il mio obiettivo è il seguente:
    Riscattare i 5 anni di laurea conseguita nel 2018 e iniziare una pensione integrativa; in merito a ciò non riesco a capire se sia più conveniente essere un frontaliero Svizzero e pagarmi senza nessuna agevolazione le 2 opzioni sopra o rinunciare ad essere frontaliero, dichiarare il reddito anche in Italia ed usufruire dei benefici fiscali per i 2 miei obiettivi?

  43. Salve Federico,
    ho un contratto di lavoro svizzero (cantone Vaud, Losanna) ed attualmente vivo in Francia.
    Vorrei tuttavia spostare la mia residenza in Italia (Puglia); il mio datore di lavoro non ha obiezioni, visto che il lavoro non richiede presenza fisica in ufficio, ma viaggi d’affari e periodiche riunioni in Svizzera.
    Mi saprebbe dire:
    1) se e’ lecito mantenere la residenza in Italia, con periodiche trasferte in ufficio (2 al mese)
    2) quale Paese esercitera’ l’imposizione fiscale

    Grazie.
    Roberto

  44. Salve Roberto, ci sono diversi aspetti da valutare nella situazione descritta perché diverse variabili influenzano la residenza fiscale. Una volta stabilita la residenza fiscale è possibile capire come deve avvenire la tassazione del suo reddito. Per questi aspetti se vuole la invito a contattarmi in privato per una consulenza.

  45. Buongiorno,

    sono in procinto di ottenere il mio primo lavoro in Svizzera (Lugano) e vorrei capire meglio il regime di tassazione.
    Sono residente in un comune di frontiera (Gallarate), ho moglie che lavora in italia (Milano) ed un figlio a carico.
    Ipotizzando un reddito tra i 50k e i 60k franchi lordi annui, mi pare di capire che, essendo frontaliere, non dovrei dichiarare anche il reddito in Italia e quindi non avrei la tassazione di circa 7500 (euro?).
    Avrei quindi solo la tassazione svizzera che dovrebbe ammontare sul 15% del lordo più una parte di imposta sul reddito dipendente dalla composizione del nucleo famigliare: nel mio caso, sposato, moglie che lavora in italia e figlio a carico, quanto sarebbe tale tassazione?

    E’ ragionevole pensare ad uno stipendio netto mensile di almeno 2500€ con la conversione?

  46. Buongiorno,
    Sono frontaliere con permesso G da parecchi anni coniugato con frontaliera nella mia stessa situazione, quindi non dichiariamo 730 e non recuperiamo nulla (mutuo, spese mediche, etc..).
    Sarei intenzionato ad aprire una p.iva per lavori saltuari non eccedenti 5000€ annui.
    Posso in questa situazione, o in quale si possa verificare, il diritto di scarico tramite compilazione di moduli quali 730 pur mantenendo il lavoro dipendente svizzero?
    Nel caso sia possibile, posso recuperare qualcosa degli anni passati?
    Ringrazio in anticipo.

  47. Salve Federico,
    Sono un frontaliere (entro i 20km) dal Ticino ma il mio lavoro e’ a Zurigo, ovviamnete sono tassato alla fonte in Svizzera, il fine settimana rientro a casa, volevo sapere se sono sottoposto a tassazione anche in Italia?

    Corduali saluti,
    Domenico Agresta

  48. Domenico lavorando a Zurigo non rispetta la definizione di frontaliere e per questo la tassazione è quella ordinaria. Se vuole mi contatti in privato per una simulazione della sua tassazione in Italia.

  49. Buongiorno, innanzitutto complimenti per l’articolo, è molto chiaro ed esaustivo. Sono un lavoratore dipendente frontaliero e residente nella fascia dei 20km dal confine da piu di 15 anni, e di conseguenza il mio reddito da lavoro dipendente conseguito in Svizzera è sempre stato tassato alla fonte in Svizzera.
    Ora però sto aprendo una società in Italia (che non ha nulla a che fare con il lavoro principale in Svizzera) continuando contemporaneamente a lavorare in Svizzera e mi domando se sarò tenuto a dichiarare anche il reddito Svizzero da lavoro dipendente in Italia oppure se potrò continuare a beneficiare della ritenuta alla Fonte e quindi dichiarare i due redditi separatamente.
    grazie
    Marco

  50. Salve il mio compagno svizzero vorrebbe trasferirsi in Italia mantenendo il lavoro in Ticino. Fascia oltre i 20 km Come funziona la tassazione?

  51. Buongiorno, io e la mia compagna lavoriamo in Svizzera come frontalieri con un figlio di 4 anni, residenti a Villa Guardia entro i 20 km dallla frontiera., desidero sapere se possiamo usufruire delle agevolazioni fiscali sulla trattenuta alla fonte. Preciso che non siamo sposati ma conviventi.

  52. Buongiorno, anch’io vorrei sapere una lista con i comuni in provincia di Sondrio nella fascia 20km. Il mio comune sarebbe a 18km, ma nella lista non risulta ( infatti nella lista non è nemmeno Tirano che è proprio al confine). Grazie!

  53. Buonasera, esiste un termine temporale nell’arco dell’anno (per esempio entro la fine del mese di maggio) entro il quale è necessario spostare la residenza entro i 20 km, per poter usufruire dei vantaggi fiscali dei frontalieri fiscali ?

  54. Buongiorno,
    sono di recente diventato lavoratore frontaliere e avrei la seguente domanda:
    – essendo frontaliere NON fiscale (abitando fuori dalla fascia) ed essendo soggetto a tassazione anche in Italia (versando IRPEF), potrò normalmente usufruire dei benefici delle detrazioni (ad esempio per ristrutturazione prima casa, visite mediche ecc)?

    Grazie,
    Un Saluto

  55. Buongiorno, nell’ipotesi di trasferimento in Ticino (quindi residenza in loco) perdo i benefici relativi alle detrazioni sulla prima casa di proprietà fuori dalla fascia di confine?
    Grazie
    un saluto

  56. Mia figlia si accinge ad assumere la veste di lavoratore transfrontaliere Italia / Svizzera.
    E’ necessaria la residenza in un comune di fascia o è sufficiente il domicilio?
    Lavorerà tre giorni in presenza e gli altri due da remoto; quale sarà il suo regime fiscale?
    Grazie della risposta e cordiali saluti.
    avv. G. de Dominicis

  57. Buonasera lavoro da circa 3 mesi nel canton ticino facendo rientro in italia ( regione lazio) dove risiedo anagraficamente ogni fine settimana. Dovro’ dunque come leggo dal suo articolo dichiarare i redditi anche in italia portando in diminuzione quanto pagato in svizzera potro’ comunque benificiare della franchigia dei 7500.00 euro. grazie e buonasera

  58. Salve,

    Ho iniziato un lavoro in svizzera, risiedo in Emilia-Romagna dove rientro settimanalmente (non quotidianamente), posso essere inquadrato come frontaliere fuori fascia o devo richiedere un permesso di dimora ed essere fiscalmente residente in svizzera?

  59. Buongiorno, sono un lavoratore frontaliere in Svizzera e sono residente in fascia di confine entro i 20 km.
    Non mi è chiaro però un aspetto che riguarda gli investimenti.
    Facendo trading e dovendo dichiarare io gli eventuali profitti in quanto il broker non fa da sostituto d’imposta, su questi ultimi pagherò solo il 26% oppure verranno considerati come reddito e dovrò quindi pagare le tasse cumulando tutte le mie entrate?

    Grazie in anticipo, Andrea

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