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Fondo patrimoniale per la tutela del patrimonio familiare

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico previsto dal diritto civile che consente di destinare determinati beni, di solito immobili o titoli, alla soddisfazione dei bisogni familiari. La sua principale caratteristica è quella di offrire una forma di protezione di tali beni dai creditori, in quanto i beni inseriti nel fondo non possono essere aggrediti per debiti contratti dopo la sua costituzione, eccetto che per obbligazioni familiari, come il mantenimento dei figli o il pagamento di assegni familiari.

Il fondo patrimoniale è un complesso di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. Esso, infatti, è un istituto volto a tutelare e segregare i beni destinati alla famiglia. Con la costituzione del fondo patrimoniale viene a crearsi un patrimonio autonomo di scopo. Pertanto, determinati beni ivi inseriti potranno essere destinati esclusivamente a far fronte a tali bisogni. Lo scopo è quello di tutelare i beni familiari dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltà economica o di fallimento dell’attività esercitata da uno dei coniugi. Infatti, i beni facenti del fondo sono sottoposti ad un vincolo di destinazione ciò significa che possono essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, istituito per garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, può rappresentare anche uno strumento a disposizione dell’imprenditore o del lavoratore autonomo per salvaguardare i beni familiari dall’aggressione dei creditori in caso di difficoltà economiche (o fallimento) dell’attività esercitata da uno dei coniugi. I beni compresi nel fondo patrimoniale, infatti, sono sottoposti ad un vincolo di destinazione in base al quale gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e pertanto non possono essere aggrediti per saldare debiti maturati nell’attività imprenditoriale o professionale.

Come si costituisce il fondo patrimoniale?

L’istituto del fondo patrimoniale, introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia nel 1975. Esso è uno strumento destinato ad accogliere beni, con l’obiettivo di destinarli al soddisfacimento degli interessi della famiglia. Tale strumento, quindi, può essere costituito da:

  • Beni immobili;
  • Beni mobili registrati;
  • Titoli di credito.

L’azienda non può mai essere oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale. Allo stesso modo sono esclusi tutti i beni che, anche se di elevato valore economico, non rientrano tra i beni che devono essere iscritti in pubblici registri (ad esempio, gioielli e oggetti d’arte).

Conferire beni nel fondo comporta l’apposizione di un vincolo di destinazione anche senza il necessario trasferimento della proprietà. Il vincolo di destinazione evita che su questi beni possa esserci una attività esecutiva da parte del creditore particolare di un componente della famiglia. Non è necessario effettuare un trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi, esso implica soltanto che sul bene venga apposto ad un vincolo di destinazione. Il vincolo è legato al soddisfacimento dei bisogno della famiglia per tutelarla contro eventuali future difficoltà. Da questo possiamo evidenziare una importante differenza rispetto all’istituto del trust, dove invece si assiste ad un trasferimento della proprietà dei beni ivi conferiti. Con la costituzione del fondo patrimoniale non nasce un autonomo soggetto giuridicamente rilevante, in quanto lo stesso non diventa proprietario dei beni.

La costituzione del fondo può avvenire:

  • Da parte dei coniugi;
  • Da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

Fondo patrimoniale nel codice civile

La sua disciplina è rinvenibile dagli artt. 167 e seguenti del c.c.

Per costituire un fondo patrimoniale è necessario un atto pubblico redatto da un notaio, all’interno del quale è contenuto l’elenco di tutti i beni in esso contenuti. L’atto deve essere trascritto nei pubblici registri ed annotato a margine dell’atto di matrimonio. Possiamo stimare, indicativamente che il costo sia intorno ai 1.500 euro.

L’atto costitutivo

Il fondo può essere costituito dai coniugi sia prima che durante il matrimonio. Per la sua validità è richiesta la capacità di agire e la partecipazione dei coniugi. L’aspetto importante è che la costituzione del fondo è legata alla celebrazione del matrimonio ed all’annotazione dell’atto di matrimonio nei registri civili. Nel corso della vita matrimoniale, invece, il fondo può essere costituito in qualsiasi momento. In questo caso deve essere predisposta una convenzione matrimoniale per atto pubblico, con la presenza di testimoni. L’atto costitutivo del fondo deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio, pena l’inopponibilità ai terzi del vincolo di destinazione. Questa pubblicità ha efficacia costitutiva.

Nell’atto non è possibile derogare al principio di contitolarità dei beni destinati al fondo ed a quello di uguaglianza delle quote. Allo stesso modo vi è la contitolarità di amministrazione, responsabilità patrimoniale e scioglimento del fondo.

Qual è la sua durata?

Il fondo patrimoniale viene meno in seguito ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non vi siano figli minori. In tal caso la durata si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio (quindi quello più giovane). I coniugi non possono fissare un termine temporale di durata del fondo, né prevedere clausole di risoluzione.

Uno dei limiti di questo istituto è proprio questo, ovvero l’essere legato con il matrimonio. In caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche il fondo patrimoniale viene meno e con esso gli effetti che esso comporta nella tutela verso terzi.

Secondo quanto stabilito dall’art. 168 C.C. i coniugi non possono utilizzare i beni del fondo allo stesso modo e con la stessa libertà con
cui dispongono degli altri beni propri ma devono sempre rispettare il vincolo di destinazione e cioè “i bisogni della famiglia”. Data l’incertezza della locuzione, la Corte di Cassazione con la sentenza del 7.1.1984 n. 314 ha descritto i bisogni di famiglia come:

Chi gestisce il fondo?

L’amministrazione del fondo e quindi dei beni e degli utili dagli stessi derivanti spetta equamente ad entrambi i coniugi, che sono obbligati a gestirlo nell’interesse della famiglia. Gli atti di amministrazione ordinaria possono essere compiuti dal singolo coniuge, mentre quelli di amministrazione straordinaria vanno eseguiti da entrambi congiuntamente. Come previsto dall’art. 169, c.c, in caso di cessione dei beni che costituiscono il fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salvo deroga istituita in sede di costituzione dello stesso.

Condizione del matrimonio

Questo istituto è riservato esclusivamente alla famiglia per cui indispensabile è la presenza dell’atto di matrimonio. Con il termine famiglia si intende genitori, figli legittimi, legittimati e adottivi, minorenni o maggiorenni con diritto di mantenimento. La sua costituzione può avvenire anche prima del matrimonio, tuttavia, produrrà effetti soltanto al momento in cui sorge tale vincolo.

Quanto al concetto di famiglia, si ritiene che la disciplina del fondo patrimoniale faccia riferimento alla famiglia coniugale o nucleare, costituita dai coniugi – e dai soggetti ad essi equiparati (parti dell’unione civile) – e dai figli a carico che convivono con la famiglia di origine, ivi compresi quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli maggiorenni autonomi patrimonialmente, ma che convivono con la famiglia d’origine.

Il vincolo di destinazione

I beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono soggetti ad un vincolo di destinazione in forza del quale gli stessi e i relativi frutti possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e non per adempiere obbligazioni sorte nell’ambito di attività estranee alla famiglia, quali l’attività d’impresa / lavoro autonomo svolta da uno dei coniugi. Questo aspetto risulta determinante nel rapporto con i creditori e con la possibilità di questi ultimi di ricorrere all’esecuzione coattiva in caso di inadempienza o fallimento dell’imprenditore o di insolvenza del lavoratore autonomo. Come previsto dall’art. 2740, c.c. il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con ogni proprio bene, presente e futuro.

I beni che fanno parte del fondo patrimoniale, costituiscono una sorta di “patrimonio a se stante” rispetto a quelli sui quali i creditori possono rivalersi per far rispettare le obbligazioni che uno dei due coniugi ha contratto nell’esercizio della propria attività. Assume quindi rilevanza la natura del debito: se lo stesso è contratto per i bisogni della famiglia è “aggredibile” dal creditore, mentre se è contratto per altre necessità è “non aggredibile” dal creditore.

Il fondo patrimoniale è inattaccabile?

Il fondo patrimoniale costituito tra coniugi è considerato “inattaccabile” da eventuali creditori a partire dall’anno successivo la sua costituzione. Il codice civile prevede che tale istituto sia pignorabile entro il suo primo anno di vita. Deve essere, tuttavia, considerato che l’esclusione dall’esecuzione dei terzi può venir meno se:

  • Il creditore è assistito da ipoteca o da altra garanzia reale sul bene facente parte del fondo;
  • La costituzione del fondo può essere ricondotta al solo scopo di non ottemperare agli obblighi verso i creditori ovvero “in frode ai creditori“.

Inoltre, considerato che la costituzione del fondo patrimoniale rappresenta un “atto di disposizione” dei propri beni, ciò potrebbe far insorgere un pregiudizio della tutela dei creditori e pertanto è comunque riconosciuta l’operatività dell’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901, c.c. ovvero di quella fallimentare.

Per poter ottenere l’azione revocatoria è necessaria anche la conoscenza da parte del debitore del citato pregiudizio, ossia, se la costituzione del fondo è anteriore all’insorgenza del credito, la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.

Regime di responsabilità del fondo patrimoniale

Si può affermare che il regime di responsabilità del fondo patrimoniale può essere così delineato, in base al tipo di credito da adempiere:

  • Nel caso di debito contratto nell’interesse della famiglia. Il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti;
  • Nel caso di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. È necessario distinguere ulteriormente:
    • Il caso in cui il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, in relazione al quale la previsione di cui all’art. 170 c.c. gli precluderebbe qualsiasi possibilità di rivalersi sui beni del fondo e relativi frutti;
    • Il caso in cui il creditore non sapesse che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi della famiglia, in relazione al quale, al contrario, egli potrà comunque rivalersi sui beni del fondo e relativi frutti.

L’accertamento relativo alla riconducibilità o meno dei beni ai “bisogni della famiglia” costituisce un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che non potrà essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Limitazioni e svantaggi del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale presenta alcune problematiche e limitazioni che ne hanno ridotto l’attuazione o l’efficacia. Ecco una tabella che riassume i principali svantaggi e problematiche:

Queste problematiche e limitazioni spiegano perché il fondo patrimoniale potrebbe non essere la soluzione ideale in tutti i contesti, nonostante offra alcuni vantaggi in termini di protezione dei beni familiari

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Imposte dirette

La sua disciplina ai fini delle imposte sui redditi è rinvenibile nell’art. 4 del TUIR, che prevede l’attribuzione dei redditi relativi ai beni facenti parte del fondo in misura paritaria tra i coniugi. Di fatto, quindi, possiamo dire che il fondo patrimoniale non è un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.

L’art. 4, co. 1, lett. b) del DPR n. 917/86, prevede che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Ai fini delle imposte dirette i redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati al 50% a ciascun coniuge a prescindere dalle percentuali di proprietà dei beni stessi. Alla luce di queste considerazioni, possiamo dire che, non assume rilievo l’effettiva titolarità dei beni che costituiscono il fondo, ma è determinante il potere di amministrarli e gestirli, il quale spetta ad entrambi i coniugi.

La costituzione di un fondo patrimoniale non costituisce, pertanto, un’entità autonoma dotata di una propria soggettività passiva. Il fondo non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, pertanto non deve essere presentata nessuna dichiarazione fiscale relativamente al fondo, a differenza del trust. La dichiarazione dei redditi dei coniugi è effettuata secondo le regole ordinarie, ciascun provento viene dichiarato secondo le modalità previste per le singole categorie reddituali.

La compilazione della dichiarazione dei redditi

Nell’ambito del mod. 730 / Redditi PF non è prevista una specifica modalità di compilazione per l’esposizione dei beni inclusi in un fondo patrimoniale, fermo restando che, come ribadito nelle istruzioni, i relativi redditi vanno imputati nella misura del 50% a ciascun coniuge a prescindere dalle percentuali di possesso degli stessi. In particolare, ciò comporta che, per ripartire tra i coniugi il reddito degli immobili inclusi nel fondo patrimoniale come disposto dal citato art. 4, operativamente è necessario indicare la percentuale di possesso al 50% (ancorché l’istituzione del fondo patrimoniale non vada ad incidere sulla proprietà degli immobili ricompresi nello stesso). I redditi imputati ai coniugi devono essere qualificati sulla base delle diverse categorie reddituali previste dal TUIR (redditi di capitale, fondiari, etc).

Cedolare secca

Il coniuge non titolare dell’immobile facente parte del fondo può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi fondiari (cedolare secca), qualora ne ricorrano i presupposti applicativi.

Beni apportati da terzi

Qualora sia costituito da beni apportati da terzi, il momento impositivo è quello dell’accettazione da parte dei coniugi. Pertanto, devono essere dichiarati dal terzo, fino al momento dell’accettazione.

Cessazione

Nell’ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale, i redditi vengono imputati:

  • Al coniuge superstite;
  • Al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo.

Imposte indirette

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale.

Imposte di successione e donazione

L’atto con cui viene costituito è soggetto all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, qualora ci sia un trasferimento di beni:

  • Qualora, il vincolo di destinazione sia stato costituito con testamento, si rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni;
  • Qualora, il vincolo di destinazione sia stato costituito per atto tra vivi, si rientra nell’ambito oggettivo dell’imposta di donazione.
BENEFICIARIO DEL TRASFERIMENTOFRANCHIGIAIMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Coniuge1 milione di euro4%
Parente in linea retta1 milione di euro4%
Fratello o sorella100.000,00 euro6%
Altro parente fino al 4° grado6%
Affine in linea retta6%
Affine in linea collaterale fino al 3° grado6%
Altri soggetti8%

L’imposta sulle successioni e donazioni, trova, pertanto, applicazione soltanto in presenza di un effetto traslativo, è necessario distinguere le ipotesi in cui si verificano effetti traslativi:

  • Fondo patrimoniale costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
  • Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi, con riserva di proprietà;
  • Il Fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;
  • Fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.

Costituzione del Fondo con beni di proprietà di entrambi i coniugi

Qualora entrambi i coniugi costituiscano un fondo patrimoniale con beni di proprietà di entrambi, non si verifica il trasferimento dei beni. La costituzione del fondo comporta la creazione di un vincolo di destinazione. In questa ipotesi, non sussiste il presupposto per l’applicabilità delle imposte di successione e donazione ma è applicata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Costituzione del Fondo con beni di proprietà di un solo dei coniuge con riserva della proprietà

Anche in questo caso, non si verifica alcun trasferimento di beni. Il coniuge conferente rimane proprietario dei beni. L’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che l’atto di costituzione del fondo in tal caso fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, per mancanza del presupposto d’imposta, e va soggetto all’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.

Costituzione del Fondo con beni di un solo coniuge

Il coniuge che decide di costituirlo con beni di sua proprietà esclusiva può anche non riservarsene la proprietà. Se l’altro coniuge non proprietario accetta l’attribuzione del bene conferito al fondo patrimoniale, sussiste il trasferimento a titolo gratuito del 50% dei beni destinati al fondo. Su tale quota trova applicazione l’imposta sulle donazioni. Qualora, invece, l’altro coniuge non proprietario dei beni conferiti in fondo non accetti, non si verifica alcun effetto traslativo della proprietà, pertanto non trova applicazione l’imposta sulle donazioni, ma l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.

Costituzione del Fondo con beni di un terzo senza riserva della proprietà

Qualora il Fondo sia costituito da un terzo, devono essere distinte due ipotesi:

  • I coniugi accettino i beni;
  • I coniugi non accettino i beni.

L’accettazione dei coniugi è necessaria per la creazione del fondo, in quanto, l’atto è perfezionato al momento dell’accettazione dei coniugi. Qualora, i coniugi non accettano, l’atto di costituzione non si perfeziona, pertanto non trova applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni.

Costituzione del Fondo con beni di un terzo con riserva della proprietà

Nel caso in cui, il terzo disponente, costituisca in fondo beni di sua proprietà esclusiva e se ne riservi la proprietà, anche in mancanza dell’atto traslativo della proprietà dei beni conferiti, l’atto dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle donazioni in quanto, dalla costituzione del fondo i coniugi possono utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati. L’imposta non troverà applicazione sul valore della piena proprietà, occorre, preliminarmente definire il diritto sorto in capo ai coniugi nel caso in cui il terzo si riservi la proprietà sui beni del fondo.

Imposta di registro

Come abbiamo visto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, devono essere distinte, le ipotesi in cui la costituzione del fondo provochi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale ai coniugi, dalle ipotesi in cui l’atto costitutivo implichi un vincolo di destinazione, senza incidere sulla titolarità dei beni medesimi.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora, l’atto costitutivo del fondo non comporti alcuna attribuzione patrimoniale, vada applicato l’art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede l’imposizione in misura fissa (di 200 euro) e l’imposta di registro in misura propor­zionale sia dovuta soltanto nel caso di trasferimento di un diritto reale, di proprietà o di godimento. Si rammenta inoltre che in presenza di trasferimento della proprietà di beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali.

IMU

Per quanto riguarda l’IMU occorre indicare che non esiste una previsione analoga a quando previsto dall’art. 4 del DPR n. 917/86 per quanto riguarda le imposte dirette. Questo significa che non vi è un criterio utile per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica. Tale imposta, quindi, rimane sul soggetto passivo del tributo, ovvero il proprietario dell’immobile conferito nel fondo. Per il fondo patrimoniale, quindi, si applica la regola ordinaria, ovvero che l’imposta deve essere versata dal soggetto titolare del diritto reale sull’immobile. Sul punto deve essere osservato che si applica l’eventuale effetto sostitutivo IMU-IRPEF, che esonera dalla tassazione fondiaria gli immobili non locati sui quali viene versato il tributo locale. Qualora l’immobile conferito nel fondo rappresenti l’abitazione principale dei coniugi l’IMU non risulta essere dovuta.

Conclusioni

Oggi l’istituto del fondo patrimoniale è sicuramente relegato all’utilizzo esclusivo in particolari situazioni. Infatti, ormai rispetto al suo utilizzo si preferisce, sovente, ricorrere ad altri istituti di tutela analoghi. Sicuramente il più famoso è il trust.

Il fondo oltre ad essere un istituto legato al solo soddisfacimento dei bisogno della famiglia, è uno strumento che si lega inscindibilmente ad essa. Inoltre, occorre sapere che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’azione esecutiva sui beni del fondo deve essere ricercato nella relazione tra il fatto generatore del debito ed i bisogno della famiglia. Questo significa, ad esempio, che un debito fiscale legato all’esercizio di un’attività di impresa o professionale, non essendo legato alla famiglia, è un debito su cui l’Amministrazione finanziaria può agire anche contro il fondo patrimoniale stesso. Indirettamente, quindi, possiamo ricavare che il fondo tutela i beni ivi presenti per i debiti legati al soddisfacimento dei bisogno della famiglia.

Oltre a questo occorre indicare anche il fatto che i debiti sorti precedentemente alla costituzione del fondo possono trovare soddisfacimento. Infatti, per il creditore in questo caso è possibile effettuare una azione revocatoria con la quale si può ottenere l’inefficacia del fondo costituito. Questa azione può essere effettuata nei cinque anni dalla costituzione del fondo stesso. Detto questo è sicuramente uno strumento di tutela valido, ma soltanto qualora ci si trovi di fronte ad una situazione per la quale questo strumento diventa inattaccabile dai creditori.

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Il fondo patrimoniale può essere un ottimo modo per proteggere il tuo patrimonio, ma è fondamentale navigare correttamente le sue complessità.

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Domande frequenti

Che cos’è un fondo patrimoniale?

Un fondo patrimoniale è uno strumento legale utilizzato per proteggere determinati beni (come immobili o titoli di credito) dal rischio di azioni esecutive da parte dei creditori. È specificamente destinato a garantire il sostentamento della famiglia.

Chi può costituire un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, o da un terzo in loro favore. È riservato alle coppie sposate o a quelle in unione civile.

Quali beni possono essere inclusi in un fondo patrimoniale?

I beni che possono essere inclusi nel fondo sono principalmente immobili, titoli di credito e beni mobili registrati. Una volta inseriti nel fondo, questi beni sono vincolati all’uso per il sostentamento della famiglia.

Il fondo patrimoniale è completamente inattaccabile dai creditori?

No, ci sono delle eccezioni. Sebbene il fondo offra una certa protezione, i creditori possono ancora aggredirlo per debiti contratti per scopi rilevanti ai bisogni della famiglia. Inoltre, debiti contratti prima della costituzione del fondo non sono protetti.

È possibile sciogliere un fondo patrimoniale?

Sì, il fondo patrimoniale può essere sciolto con il consenso di tutti i beneficiari. Il processo di scioglimento deve seguire le procedure legali stabilite.

Quali sono le limitazioni del fondo patrimoniale?

Oltre alla vulnerabilità ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale limita la libertà di disporre dei beni inclusi e può essere soggetto a revocatoria in caso di frode ai creditori.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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