Home News Fondo di garanzia PMI: chiarimenti ABI

Fondo di garanzia PMI: chiarimenti ABI

0

Fondo di garanzia PMI: i chiarimenti ABI. Con la Circolare del 17 giugno 2020, n. 1173, l’Associazione bancaria italiana, ha fornito ulteriori indicazioni circa l’ambito di applicazione dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI.

L’Associazione bancaria italiana, nella Circolare n. 1173 del 17 giugno 2020, ha ripercorso le principali novità apportate al Decreto Liquidità dalla Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020, relativa all’applicazione delle novità introdotte all’art. 13 dalla Legge di conversione, cioè i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI.

La Commissione europea ha dato il via libera alle modifiche apportate, soprattutto per quanto riguarda i prestiti garantiti al 100% in favore delle PMI.

Le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo, a partire dal 19 giugno 2020.

Fondo di garanzia PMI

Particolare attenzione è rivolta ai finanziamenti garantiti al 100% per adeguarli alle nuove condizioni introdotte, prevedendo inoltre, l’allungamento della durata del finanziamento fino 10 anni e l‘importo erogabile fino a 30.000 euro.

E’ ampliata, inoltre, la platea dei soggetti ammissibili, ovvero le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker, degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

Fondo di garanzia PMI: chiarimenti ABI

Come abbiamo detto sopra, l’ABI rivolge particolare attenzione ai finanziamenti garantiti al 100%, per adeguarli alle nuove condizioni previste dalla Legge di conversione che ha previsto, inoltre, l’allungamento della durata del finanziamento fino 10 anni e aumentare l’importo erogabile fino a 30.000 euro.

In particolare:

  • Per i finanziamenti già ammessi all’intervento del Fondo, non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
  • Per i finanziamenti, già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca deve essere distinto:
    • Qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia;
    • Qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando il modulo di autodichiarazione.
  • Nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI assume rilevanza l’autocertificazione, rilasciata dall’impresa richiedente, infatti, la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Modifiche introdotte: fondo di garanzia per le PMI

Le modifiche apportate all’art. 13 al Fondo di garanzia PMI, riguardano:

  • L’ambito applicativo è stato esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti;
  • L’importo massimo del finanziamento è innalzato a 30.000 euro (non di 25.000 euro) e la durata si allunga a 10 anni (anziché 6);
  • Sostituzione della formula per determinare il tasso massimo applicabile al finanziamento: il tasso di interesse, non può comunque essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%;
  • Introduzione della possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

In relazione a quanto sopra, viene data possibilità ai soggetti beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni, in relazione alla durata e all’importo.

Modalità di calcolo

È stata, inoltre, modificata, la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, introducendo l’alternativa tra:

  • Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  • Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Per l’effettiva entrata in vigore di alcune modifiche apportate all’art. 13 sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione europea e alcuni chiarimenti operativi e adeguamenti della modulistica da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version