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Finanziamenti infruttiferi e Transfer Pricing

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Finanziamenti infruttiferi da una controllante italiana ad una società controllata estera. Le implicazioni fiscali in ottica di Transfer price. Variazione in aumento del reddito imponibile della controllante se il finanziamento non è erogato in ottica di prezzi di trasferimento.

Uno degli aspetti da considerare nella gestione dei gruppi societari riguarda i finanziamenti infruttiferi infragruppo.

Purtroppo, ancora oggi, non tutti si rendono conto delle implicazioni riguardanti la corretta gestione dei finanziamenti infragruppo in ottica Transfer pricing.

Da un punto di vista imprenditoriale la concessione di un finanziamento infruttifero da parte di una società residente ad una sua controllata costituisce una scelta del tutto legittima. Attività che può dipendere da ragioni che nulla hanno a che vedere con le dinamiche della pianificazione fiscale.

Alcuni classici esempi che possono giustificare un finanziamento infragruppo possono essere quelli legati alla fase di start-up di una controllata. Il finanziamento può essere propedeutico ai costi per gli investimenti da sostenere. Al contrario un finanziamento infragruppo è possibile in caso di piani di ristrutturazione aziendale.

In tutti questi casi la concessione di finanziamenti infruttiferi infragruppo rappresenta la scelta migliore.

Questo perché in questo modo non si vincola sotto forma di capitale il fabbisogno finanziario della controllata. Ed allo stesso tempo si evita di inserire nel conto economico interessi passivi. Oneri che potrebbero contribuire a mandare in negativo la situazione economica della controllata.

L’aspetto che, invece, molto spesso è trascurato in questo tipo di operazioni è quello fiscale.

L’erogazione di un finanziamento infruttifero ad una propria controllata estera può portare ad una rettifica in aumento del reddito imponibile della controllante italiana. Questo sulla base dell’articolo 110, comma 7, del DPR n 917/86.

Per questo motivo, ho deciso di realizzare questo report. Una guida dedicata a fornire una visione più chiara delle implicazioni tra finanziamenti infruttiferi ad una controllata estera e transfer pricing.

 Finanziamenti infruttiferi

Presunzione di onerosità dei finanziamenti infragruppo

Prima di andare ad analizzare in dettaglio il legame che unisce i finanziamenti infruttiferi infragruppo e il Transfer pricing, occorre analizzare alcuni aspetti fiscali.

Particolare importanza assume la presunzione di onerosità dei finanziamenti infragruppo.

Sul punto l’articolo 45, comma 2 del DPR n 917/86 prevede per i capitali concessi a mutuo che gli interessi si presumono pattuiti alle scadenze e nella misura prevista per scritto. Questo con la precisazione che:

  • Se non risultano stabilite per scritto le scadenze gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta;
  • Se non risulta stabilita per scritto la misura, gli interessi si computano al saggio legale.

Accanto a questa presunzione, lo stesso comma 2, prevede per il contribuente la possibilità di fornire prove contrarie a questa presunzione.

Tutto questo per premettere che qualora sia possibile per il contribuente rilevare la natura infruttifera del finanziamento essa assume anche valore fiscale.

Finanziamenti infruttiferi e prove

Da un punto di vista reddituale nessuna presunzione di fruttuosità può operare laddove risulti apposita documentazione scritta che le parti hanno convenuto la natura non fruttifera del finanziamento.

In altre parole occorre avere evidenza documentale che il saggio di interesse applicato dalle parti al finanziamento è pari a zero. Su questo assumono particolare rilevanza le comunicazioni scritte tra le parti (anche se non dotate di data certa).

In sostanza, quindi, la legislazione civilistica ammette che il contratto di mutuo possa essere regolato a titolo gratuito. E che in capo al mutuatario sussista solo l’obbligo di restituire il capitale ricevuto senza corrispondere nulla per la disponibilità del denaro.

Se ne deve quindi concludere che qualora il prestito infragruppo riguardi società residenti o localizzate nello Stato italiano, la pattuizione di infruttuosità non confligga con la normativa fiscale nazionale. Questo in quanto è ammessa dal combinato disposto degli articoli 45 comma 2 e 46 DPR n 917/86.

Differentemente invece, come ti indicherò, la pattuizione di infruttuosità al finanziamento erogato dal soggetto residente ad una società correlata non residente ha dato luogo ad una serie di contestazioni da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

Questo alla luce di una differente disciplina applicabile ai fini fiscali nei rapporti infragruppo (principio del valore normale ex articolo 110 comma 7 DPR n 917/86).

Finanziamenti infruttiferi e corte di cassazione

L’aspetto da tenere presente è che la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi più volte riguardo l’applicazione del principio del valore normale ai finanziamenti infruttiferi.

Finanziamenti erogati tra società appartenenti al medesimo gruppo. Erogazioni sulle quali trova accoglimento l’articolo 110, comma 7, del DPR n 917/86.

Sentenza n. 22010 del 25 settembre 2013

Questa sentenza trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica fiscale.

Controllo con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini Ires gli interessi. Oneri considerati indebitamente dedotti, relativi ad un finanziamento erogato dalla società capogruppo tedesca nei confronti di una controllata italiana.

L’Amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che il tasso di interesse applicato alla suddetta operazione infragruppo
fosse notevolmente superiore a quello medio praticato nel mercato tedesco.

Tasso risultante dai bollettini ufficiali della Bundesbank. Considerazione che portava a ritenere che si trattasse di un’operazione elusiva. Ovvero, operazione volta a ridurre il reddito imponibile della controllata ai fini Ires. Incrementando, invece, il reddito della società controllante tedesca.

La Suprema Corte ha evidenziato come l’Ufficio avesse correttamente proceduto a verificare il “valore normale” del
tasso d’interesse relativo alla transazione intercorsa tra le due società.

Facendo riferimento al mercato del mutuante, e in particolare tenendo conto dei bollettini ufficiali della Deutsche Bundesbank tedesca. Sulla base di tali dati, lo stesso aveva quindi accertato che il tasso d’interesse medio praticato sul mercato finanziario tedesco era inferiore rispetto a quello adottato nell’operazione di finanziamento posta in essere tra la società tedesca e la società italiana.

La Cassazione ha quindi sancito che anche al ricorrere di operazioni di finanziamento infragruppo debba essere automaticamente applicata la disciplina del transfer pricing. Disciplina di cui all’articolo 110 comma 7 DPR n 917/86.

Sentenza n. 27087 del 19 dicembre 2015

Con questa sentenza la Corte di Cassazione esclude il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare il regime dei prezzi di trasferimento sui finanziamenti infragruppo.

La Corte, infatti, disconosce il recupero erariale degli interessi attivi non addebitati su tale finanziamento.

La questione origina da una controversia sorta tra una società toscana e l’Agenzia delle Entrate per omessa contabilizzazione di interessi attivi su operazioni di finanziamento transfrontaliero ed infragruppo a titolo gratuito.

Secondo la Corte risulta essere compito dell’Amministrazione finanziaria, contestare:

  • Nel caso di frode, la illiceità della operazione di finanziamento. In quanto non corrispondente alla realtà economica ma realizzata al mero fine di evadere l’imposta;
  • Nel caso di operazione simulata fiscalmente neutra, diretta a dissimulare uno scambio altrimenti imponibile nello Stato di residenza, l’inopponibilità all’Amministrazione del negozio simulato ai sensi dell’art. 1415 comma 2 c.c.;
  • Nel caso di elusione, il recupero dell’imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare per giungere al medesimo risultato economico-giuridico. Attraverso gli schemi negoziali che integrano il presupposto impositivo considerato dalle norme tributarie.

Sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione, nei confronti di una società italiana.

La controversia aveva ad oggetto il recupero a tassazione del maggior reddito imponibile, rappresentato dai ricavi per interessi derivanti da un finanziamento, concesso dalla società italiana alla controllata francese a titolo di mutuo infruttifero.

Finanziamento ritenuto dall’Ufficio erariale integrante un’ipotesi di transfer pricing, con conseguente rideterminazione degli interessi attivi.

Il Collegio, sancisce che, anche nel caso oggetto di giudizio

la mancata produzione di un reddito tassabile, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell’indebito risparmio fiscale

Con questa pronuncia, quindi, non si rende applicabile la normativa sui prezzi di trasferimento ai finanziamenti infruttiferi.

Sentenza n. 7493/2016

Sentenza in cui l’orientamento sin qui esposto viene ribaltato.

La controversia riguarda una nota società italiana operante nel settore energetico che controllava diverse società (finanziarie e operative) estere.

In qualità di capogruppo, la società italiana aveva effettuato versamenti ad alcune sub-holding (residenti in Lussemburgo e Madeira) a titolo di “versamento in conto futuro aumento di capitale”.

L’Agenzia delle Entrate, considerando che le somme messe a disposizione delle società controllate fossero in realtà dei prestiti, ha ritenuto che tali componenti dovessero essere valutate in base all’articolo 110 comma 7 DPR n 917/86.

L’Ufficio ha ripreso a tassazione interessi attivi presunti sulle somme di denaro messe a disposizione dalla casa madre alle varie controllate estere.

La Suprema Corte, ha invece confermato la ricostruzione effettuata dall’Ufficio sostenendo la necessità

di esaminare la sostanza economica dell’operazione intervenuta e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste

e aggiungendo inoltre che

la qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti (sulle quali incombe il relativo onere probatorio, dato il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 1815 c.c.), si rivela ininfluente, essendo di per sé inidonea ad escludere l’applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale

Finanziamenti infruttiferi e Transfer price

Le sentenze citate dimostrano come sovente nel corso degli anni, l’Agenzia delle Entrate abbia dato luogo ad una serie di contestazioni con riferimento ai finanziamenti infragruppo qualificati dalle parti come infruttiferi.

Primariamente si è vista una posizione volta a ritenere inapplicabile la normativa in materia di prezzi di trasferimento ai finanziamenti infragruppo, ancorché infruttiferi.

In seconda battuta, al Cassazione ha modificato il proprio orientamento. Nel caso è stato ritenuto applicabile il principio del valore normale per determinare l’importo da riprendere a tassazione nelle società erogante il finanziamento.

Una prima annotazione interessante è sicuramente che da un punto di vista squisitamente civilistico non esiste alcuna norma che imponga la fruttuosità dei prestiti infragruppo.

Similmente, da un punto di vista di fiscale, come messo in evidenza dalla norma di Comportamento n. 194. Secondo la quale:

Qualora le somme erogate siano da considerare concesse a titolo di mutuo, sulla fruttuosità o meno delle stesse non sussiste una specifica previsione normativa nel DPR n 917/86

Inoltre, la Corte di Cassazione, ha sostenutola posizione dell’Ufficio stabilendo che

la valutazione in base al valore normale prescinde dalla capacità originaria dell’operazione di generare reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo

Se ne deve concludere quindi che, in questo momento siamo in assenza di chiare indicazioni di prassi e/o specifiche norme di legge sul tema.

Non esiste, quindi, norma volta a regolare ai fini fiscali la casistica dei finanziamenti infragruppo infruttiferi con controparti estere.

In questa fattispecie, quindi, il rischio di subire contestazioni rimane decisamente molto elevato.

Sarebbe quindi auspicabile quantomeno una presa di posizione ufficiale sul tema da parte della Agenzia delle Entrate.

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