Fermo amministrativo sui veicoli: la guida

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Il fermo amministrativo, c.d. “ganasce fiscali“, è una misura cautelare che ha la funzione, mediante l’apposizione di un “blocco” sul bene mobile registrato del contribuente (debitore), di avere soddisfazione sul contribuente che ha evaso crediti erariali (IVA, IRPEF, IRAP, IRES), oppure multe relative ad infrazioni del codice della strada.

L’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) ha fatto un grande uso di questo strumento coattivo, per sollecitare i contribuente a soddisfare le pretese iscritte a ruolo. Si tratta di uno strumento molto potente utilizzato soprattutto per i piccoli commercianti ed artigiani che utilizzano l’auto come effettivo strumento dell’attività.

Possono essere poste a “blocco” non solamente le automobili, ma anche moto e barche.

Fermo amministrativo sui veicoli: la disciplina

L’istituto del fermo amministrativo sui veicoli è disciplinato dall’articolo 86 del DPR n 602/73 e dal Regolamento contenuto nel DM n. 503/98. Secondo questo regolamento l’Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta constatato il mancato pagamento della cartella esattoriale ha a disposizione uno strumento che consente il blocco di beni mobili registrati. Come ad esempio, veicoli, natanti o aeromobili di proprietà del debitore o degli eventuali coobbligati.

L’Agente della Riscossione, quindi, decorsi, 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo:

  • Può disporre il blocco dei beni mobili iscritti in Pubblici registri del debitore. Può fare questo dandone comunicazione alla competente DRE ed alla Regione di residenza;
  • Da esecuzione al blocco mediante iscrizione del relativo Provvedimento nel Pubblico registro mobiliare.

L’articolo 86, comma 1, DPR n 602/ 73 prevede che l’Agenzia possa intervenire con il blocco dei mezzi che sono intestati al soggetto debitore, e il fermo viene iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In ogni caso solitamente prima di procedere, viene garantito comunque un preavviso al soggetto interessato, di almeno 30 giorni. Una volta che la procedura è attivata, non è possibile utilizzare il veicolo. Questa situazione viene sbloccata nel caso in cui il soggetto paghi le somme dovute.

Preavviso

Il preavviso  è stato introdotto dal legislatore in sede di conversione del c.d. Decreto del Fare (articolo 52, primo comma, lettera m-bis, del D.L. n. 69/13). Tale norma ha stabilito l’obbligo per l’Agente della riscossione di inviare al debitore una specifica comunicazione preventiva contenente l’avviso di iscrizione nei pubblici registri del Fermo Amministrativo. Iscrizione che avverrà nel caso in cui non vi sia il pagamento del debito richiesto nei 30 giorni successivi alla notifica di questa comunicazione. Questo soprattutto in relazione alla rilevanza degli effetti che tale misura può determinare per i soggetti che ne sono interessati.

Basti ricordare in proposito che la comunicazione deve essere data al contribuente entro cinque giorni dalla sua iscrizione nel pubblico registro. In questo modo il debitore rimane esposto, ed ignaro del provvedimento, al rischio di incorrere in pesanti sanzioni previste per la circolazione di un bene sottoposto a fermo.

Inapplicabilità

Per il debitore, imprenditore, professionista o artigiano vi è comunque la possibilità di vedersi applicare il blocco del proprio veicolo, se questi è utilizzato nell’attività. In questo caso, nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve dimostrare che tale veicolo è per lui strumentale all’attività di impresa o di lavoro autonomo.

L’obiettivo di questa agevolazione è quello di salvaguardare lo svolgimento dell’attività di impresa o professionale che potrebbe essere pregiudicata mediante il provvedimento in questione. Vedasi il caso dell’Agente di Commercio che non può operare senza il suo veicolo.

Operazione di fermo, che in situazioni come questa potrebbe portare danno allo stesso Ente creditore. Questo in quanto se si ostacola lo svolgimento del lavoro, si limita la possibilità del debitore di riuscire a far fronte ai propri debiti.

Resta tuttavia da chiare quando un bene possa essere considerato strumentale ai fini della norma. Quello che si può dire è che il bene deve essere utile, e per questo indispensabile all’esercizio dell’attività professionale o di impresa.

L’onere della prova grava in capo al debitore (o al coobbligato).

Quando si può verificare?

Un fermo può verificarsi in diverse situazioni, generalmente quando il soggetto proprietario di un mezzo è in una situazione di debito nei confronti del fisco. Generalmente questa misura si applica quando l’Agenzia delle Entrate ha già inviato al cittadino una cartella esattoriale, ovvero si è passati ad uno step ulteriore oltre alla normale notifica di avviso bonario.

Una cartella esattoriale è un documento ufficiale con cui la pubblica amministrazione segnala che è stato iscritto a ruolo un certo debito, per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può successivamente agire per recuperare la somma dovuta.

Nel momento in cui il cittadino riceve una cartella esattoriale infatti ha un limite di tempo preciso per provvedere al saldo del debito, con eventuali sanzioni e interessi aggiuntivi. Le cartelle esattoriali possono comprendere somme dovute per vari motivi, come imposte e tributi sui redditi, tasse automobilistiche, imposte legate alle proprietà immobiliari che non sono state correttamente saldate, e così via.

Lo stop dell’auto può avvenire anche quando il cittadino non ha provveduto al pagamento del bollo auto per diversi anni, o non ha provveduto al pagamento di eventuali multe correlate al mezzo. In particolare:

  • Se non è stata pagata una cartella esattoriale;
  • Se per una cartella esattoriale non è stata richiesta una rateizzazione del debito;
  • Se non c’è stato un provvedimento di sospensione o annullamento del debito contratto.

In tutti questi casi il soggetto interessato deve provvedere, successivamente alla ricezione della cartella esattoriale, a saldare il debito entro 60 giorni, superato questo limite infatti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può mettere in pratica specificazioni per recuperare le somme del debito. Il blocco del veicolo è una di queste misure.

Debito verso il fisco: quando scatta il blocco del veicolo

L’ente di riscossione può procedere con il blocco del veicolo, che si tratti di un’automobile, di un motoveicolo o di una barca, in diversi casi, come visto sopra. Tuttavia esistono dei limiti di importo, indicativi, a cui fare riferimento:

  • Se il debito raggiunge fino a 2.000 euro è possibile che il fermo sia applicato solo su un veicolo;
  • Se il debito accumulato va da 2.000 a 10.000 euro il fisco può porre un fermo fino a 10 autovetture;
  • Se vengono superati i 10.000 euro di debito la sospensione della circolazione può essere applicata su tutte le autovetture possedute dal soggetto.

Si tratta in questi casi di importi indicativi, per cui l’Agenzia delle Entrate può disporre il blocco del mezzo anche per debiti minori. Tuttavia devono essere stati inviati due solleciti per il pagamento, tramite posta. 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è infatti tenuta a garantire un preavviso e a comunicare in modo trasparente la sussistenza della cartella esattoriale, che riguarda una specifica multa o tassa non pagata, con tutte le informazioni sull’importo e l’anno di riferimento. Il soggetto può opporsi se queste comunicazioni non vengono rese note.

Effetti sui veicoli

A seguito dell’iscrizione del Provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico registro automobilistico (PRA) il veicolo non può circolare. Tale divieto viene disposto, in particolare:

  • Dall’articolo 5, comma 2, DM n. 503/98 in base al quale a seguito del blocco “è vietata la circolazione del veicolo“;
  • Dall’articolo 214, D.Lgs. n. 285/92, c.d. “codice della strada” in base al quale: “il proprietario, nominato custode, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio“.

Cosa fare se ricevi un preavviso di fermo amministrativo?

Nel caso in cui tu abbia ricevuto un preavviso di fermo amministrativo l’Agente della riscossione ti sta considerando come debitore verso un ente impositore. Si tratta di un debito scaduto contenuto in una cartella esattoriale oppure in un avviso di accertamento o di liquidazione esecutivo. Esso è quindi un atto preordinato all’espropriazione forzata, per ottenere la riscossione di un credito da parte di un Ente impositore. Al fine di evitare questo tipo di espropriazione, prima cosa da fare è, quindi, quella di verificare l’esattezza del debito contestato.

La procedura

La prima cosa da fare in questi casi è non perdere tempo, e non fare passare i 30 giorni che hai a disposizione prima che diventi effettivo. Quindi, è necessario per prima cosa recarti presso l’Agenzia delle Entrate riscossione e chiedere la cartella esattoriale a tuo carico.

Se la cartella non vi sembra dovuta, in quanto ad esempio il debito è già stato saldato è possibile chiedere la sospensione della riscossione. La domanda di sospensione deve essere accompagna da documentazione utile a verificare l’eventuale sospensione. Al contrario, qualora il debito richiesto sia effettivamente dovuto, è necessario procedere con la richiesta di rateazione della cartella esattoriale.

Impugnabilità

È possibile effettuare una impugnazione dinnanzi alla Commissione tributaria poiché funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, che comporta, ex articolo 100, C.p.c., che il contribuente possa richiedere al Giudice il controllo di legittimità della stessa.

Il Giudice tributario è competente in caso di impugnazione del credito tributario. mentre è competente il Giudice ordinario se il fermo amministrativo è posto a tutela di crediti non tributari (ad esempio, se è stato disposto a seguito di violazione del citato D.Lgs. n. 285/92, c.d. “Codice della strada”).

Acquisto di un veicolo con blocco

Il veicolo deve restare inutilizzato e custodito in luogo adatto, poiché vige il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. Se l’acquisto è già stato fatto, nulla si può eccepire all’Agente della riscossione o all’ente creditore, visto che l’istituto in questione è iscritto su registri pubblici liberamente consultabili.

Non resta che invitare il debitore a saldare il debito o, in alternativa, agire per l’annullamento della vendita o per una riduzione del prezzo d’acquisto pagato.

Come cessare il blocco?

L’unico modo per risolvere il fermo di un’auto è saldare il debito accumulato verso l’Amministrazione finanziaria. Questo significa che il soggetto interessato deve provvedere per intero al pagamento della somma dovuta, che si tratti dell’imposta non versata, della sanzione correlata e di eventuali interessi aggiuntivi.

Per garantire che il mezzo possa tornare a circolare liberamente è necessario che il soggetto proprietario provveda al pagamento della cartella esattoriale anche tramite rateizzazione. In questo caso, quando il soggetto chiede di applicare questa misura, è possibile sbloccare il mezzo anche dopo il pagamento di una sola rata. Nonostante questo, solo dopo che l’intero importo viene versato correttamente il blocco viene cancellato in modo definitivo.

Non applicabilità ai veicoli strumentali

Va ricordato che il provvedimento visto sopra non è applicabile su tutti i veicoli. Il fermo amministrativo secondo la legge italiana non può essere applicato per i mezzi utilizzati prevalentemente per lavoro.

Questo vuol dire che nel caso in cui il veicolo su cui può essere applicato un blocco viene utilizzato per motivi di lavoro, ovvero è strumentale per le attività di impresa o la professione che il soggetto sta svolgendo, non è possibile che mezzo venga bloccato. Tuttavia è il soggetto a dimostrare la sussistenza di questi requisiti.

Quando il soggetto riceve una cartella esattoriale o una notifica con la previsione di un fermo, deve dimostrare entro 30 giorni, da quando riceve il preavviso di iscrizione, questi requisiti:

  • Il mezzo deve essere di proprietà del soggetto che ha contratto il debito;
  • Il mezzo deve essere utilizzato prevalentemente per motivi professionali o di lavoro, ovvero utilizzato per svolgere l’attività di impresa.

Quando questi requisiti vengono confermati, il proprietario del mezzo può chiedere che venga annullato il blocco del veicolo tramite una raccomandata con il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”.

Questo documento deve essere compilato in tutte le sue parti indicando i dati del soggetto proprietario, il tipo, la marca e il modello, oltre alla targa del veicolo. E deve essere dichiarato in modo trasparente il rispetto dei requisiti visti sopra.

Blocco non applicabile per veicoli per diversamente abili

Una sola eccezione alla regola riguarda i veicoli destinati ad essere utilizzati da persone diversamente abili. La normativa italiana prevede che l’eventuale fermo venga cancellato nel caso in cui il veicolo sia utilizzato da un soggetto disabile. Anche in questo caso tuttavia è necessario dimostrare la sussistenza di questo requisito inviando una raccomandata o presentando il modello compilato F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile.” Anche in questo modello vanno compilati tutti i campi inerenti il proprietario del veicolo, il tipo di mezzo, marca, modello, e targa, oltre alla dichiarazione dell’utilizzo effettivo del veicolo.

Fermo amministrativo non applicabile sui veicoli cointestati

L’unico riferimento esistente sulla casistica di veicoli cointestato deriva dalla giurisprudenza. La sentenza n. 1374/2017 della CTR Piemonte, pubblicata il 03 ottobre 2017 ha affrontato il tema stabilendo che è illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un veicolo cointestato con un soggetto non debitore. La ragione è che tale provvedimento di blocco finirebbe per pregiudicare gli interessi anche di quest’ultimo soggetto (estraneo all’inadempimento). Questo significa che l’Agente della riscossione non ha la possibilità di iscrivere il fermo amministrativo in caso di auto cointestata.

Sul punto occorre prestare la dovuta attenzione al fatto che donare la quota di un veicolo ad un parente al fine di evitare il blocco del veicolo non risolve il problema. Infatti, il passaggio della quota del veicolo rappresenta a tutti gli effetti una donazione la quale rappresenta un atto potenzialmente revocabile entro i cinque anni dal suo compimento. In alternativa, l’Amministrazione finanziaria potrebbe comunque provare a dimostrare la simulazione dell’atto.

Bollo auto

Il fermo del mezzo può anche essere una conseguenza collaterale del mancato pagamento per diversi anni del bollo auto. Anche questo bollo è una tassa da pagare al fisco, ovvero un importo che ogni anno i proprietari di veicoli devono corrispondere alla Regione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può provvedere a sospendere la circolazione del mezzo nel caso in cui abbia notificato al soggetto proprietario del veicolo che sia presente un debito sul bollo auto, alla pari di come accade per altre imposte.

Il fermo del mezzo, ma anche il pignoramento, può essere applicato successivamente ad un periodo di 30 giorni entro cui il soggetto non provvede al corretto pagamento della cartella esattoriale. Secondo un recente provvedimento, e secondo la risposta numero 393 del 23 settembre 2020 ad interpello all’Agenzia delle Entrate, non è tenuto a pagare il bollo auto il proprietario di un mezzo su cui è imposto il blocco.

Come verificare se un veicolo è sottoposto a fermo?

Per verificarlo è possibile procedere online in modo gratuito, accedendo al sito web dell’ACI (Automobile Club d’Italia). È possibile, infatti, verificare nel pubblico registro automobilistico se un mezzo è stato sottoposto ad un blocco Inserendo la targa del veicolo, la tipologia e il codice fiscale di un soggetto intestatario. È possibile anche pagare una certa cifra per verificare effettivamente qual è il tipo di blocco che è stato applicato. Si tratta di una vera e propria visura da effettuare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dove è obbligatorio iscrivere i fermi ai veicoli. Solitamente, la richiesta di una visura al PRA ha un costo, pertanto, occorre verificare tra i vari servizi presenti, anche online, quello maggiormente utile a questi fini.

Si può vendere un veicolo sottoposto a blocco?

Un veicolo sottoposto a un blocco di questo tipo in ogni caso si può vendere a un altro soggetto. Tuttavia il soggetto acquirente deve sapere che il veicolo è bloccato, per cui il divieto di circolazione permane nonostante la vendita. Il fermo non cambia neanche quando il mezzo viene donato ad un altro soggetto.

Quando un soggetto che acquista un veicolo non conosce la situazione di blocco dello stesso, può anche richiedere la restituzione delle somme pagate e avviare una causa contro il venditore scorretto. Per questo motivo è consigliato per chi acquista un veicolo informarsi preventivamente, anche grazie agli strumenti online ACI, per conoscere lo stato del mezzo. Con il blocco, l’acquirente può anche chiedere di ridurre il prezzo originale della vendita.

LIMITAZIONI LEGATE ALL’ACQUISTO AUTO CON BLOCCO AMMINISTRATIVO
Il veicolo non può circolare, previa contravvenzione
Il veicolo non può essere reimmatricolato
Il ritiro non può essere effettuato se è volto a radiazione
La rottamazione ed esportazione sono vietate

Proprio in virtù dell’esistenza di queste limitazioni, il soggetto cedente vi è l’obbligo di informare il nuovo proprietario sull’esistenza del fermo, pena l’annullamento e la richiesta di risarcimento. Prima di effettuare il passaggio di proprietà all’ACI è necessario aver estinto il fermo amministrativo. In pratica, prima occorre, prima di tutto, saldare il debito poi darne comunicazione al PRA tramite apposita procedura amministrativa. 

Il fermo amministrativo influenza la quotazione di un’auto?

Il fermo amministrativo del veicolo non influenza la sua valutazione. Come detto, tuttavia, l’auto non può circolare o essere reimmatricolata. Pertanto, l’auto sottoposta a fermo è sicuramente più difficile da vendere.

L’auto sottoposta a fermo può essere venduta all’estero?

Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere esportato all’estero. Di conseguenza, anche la vendita all’estero del veicolo non risulta essere possibile.

La prescrizione

La prescrizione del fermo amministrativo non è possibile. Tuttavia può andare in prescrizione il debito oggetto del provvedimento comunicato con la cartella di pagamento. In pratica, il fermo amministrativo del veicolo non essendo un atto di pagamento ma, piuttosto una procedura cautelare messa in atto dall’Agente della riscossione non ha una prescrizione. La prescrizione riguarda, eventualmente, la cartella di pagamento, il cui insoluto ha provocato il provvedimento di fermo.

Questo significa che è importante andare ad individuare, anche attraverso il ricorso ad un esperto, se il debito insoluto che ha generato il provvedimento di fermo si è prescritto per qualche motivo. Tuttavia, tieni presente che l’Agente della riscossione, solitamente, monitora le varie situazioni andando ad inviare comunicazioni che hanno l’obiettivo di far ripartire i termini di prescrizione per evitare, appunto, situazioni di prescrizione del debito. In ogni caso è di fondamentale importanza monitorare bene la propria situazione per capire se vi possono essere potenziali situazioni di prescrizione del debito.

In ogni caso, per facilitare questi controlli, ecco alcuni tra i più comuni termini di prescrizione:

  • Il mancato pagamento dei contributi INAIL e INPS è prescritto dopo 5 anni;
  • Il mancato pagamento bollo auto decade dopo 3 anni dalla notifica della cartella dal momento che questo è il termine ultimo di prescrizione della tassa automobilista;
  • Il mancato pagamento IRAP, IVA o IRPEF diviene illegittimo dopo 10 anni;
  • Il mancato pagamento di multe stradali non sussiste se avviene dopo 5 anni dalla notifica della cartella;
  • Il mancato pagamento di IMU o TARI è illegittimo se disposto dopo 5 anni dell’avvenuta notifica.

Conclusioni

In conclusione, decorsi inutilmente i termini di legge per l’adempimento spontaneo, il provvedimento deve essere preceduto dalla notificazione del c.d. preavviso di fermo. Tanto la comunicazione preventiva che l’iscrizione sono impugnabili dinanzi alla commissione tributaria competente qualora i crediti alla base del provvedimento abbiano natura tributaria.

L’eventuale istanza di dilazione comporta che l’agente della riscossione, ricevuta la richiesta di rateazione, possa iscrivere il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta. Ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione, rimanendo comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

Vi è, tuttavia, la possibilità per il debitore (o il coobbligato) di richiedere, mediante specifica istanza, la sospensione del fermo, ricorrendone i presupposti previsti da apposita circolare dell’agente della riscossione. Infine, il debitore o i coobbligati che svolgono un’attività di impresa ovvero una professione, nel termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso, hanno la possibilità di dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività svolta, in tal modo inibendo la procedura.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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