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Fattura errata: deve essere segnalata all’emittente

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Fattura errata: deve essere segnalata all’emittente. Nella Norma di comportamento n. 209, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti si è pronunciata in tema di fatture elettroniche errate nell’ambito delle operazioni tra soggetti IVA.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la Norma di comportamento n. 209/2020 si è espressa sul ricevimento di fatture errate, ed ha indicato il comportamento che il cessionario/committente, deve seguire.

In particolare, nel caso di ricevimento di una fattura irregolare o errata, il cessionario o il committente, soggetto passivo IVA, deve, secondo il principio di correttezza e buona fede, a darne conto al cedente o prestatore, in modo tale che quest’ultimo, possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere l’errore.

Fattura errata

Qualora non sia possibile trovare una soluzione tra le parti, occorre distinguere tra:

  • Inesistenza dell’operazione, in questo caso non deve essere registrata la fattura dal cessionario o committente;
  • Addebito d’imposta inferiore a quello dovuto, il cessionario o committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione;
  • Irregolarità che non incidono nella determinazione dell’IVA, il cessionario o committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell’imposta.

Segnalazione all’emittente in caso di fatturata errata

Secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. n. 471/97, il cessionario o committente che abbia ricevuto una fattura errata o irregolare, ha 30 giorni di tempo, dall’annotazione, per emettere un documento integrativo e versare l’imposta dovuta.

Pertanto, le parti hanno 30 giorni di tempo, per raggiungere un accordo.

Inesistenza dell’operazione

Nel caso di inesistenza dell’operazione, se non sussiste alcun rapporto fra le parti, la fattura deve ritenersi fiscalmente irrilevante.

L’inesistenza soggettiva potrebbe essere causata da un mero errore dell’emittente.

Addebito d’imposta inferiore a quanto dovuto

Nel caso in cui la fattura abbia un imponibile o un’imposta inferiore a quella dovuta si renderà applicabile la procedura di regolarizzazione, il cessionario o committente deve trasmettere, entro 30 giorni dalla registrazione, trasmette un’autofattura mediante SdI, previo versamento della maggiore IVA dovuta.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, indica alcune ipotesi nelle quali vi è l’obbligo di procedere alla regolarizzazione, come nel caso di fatture per operazioni escluse che invece avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA o per operazioni assoggettate ad aliquote inferiori a quelle effettive.

Errori che non incidono sulla determinazione dell’IVA

Nelle ipotesi in cui gli errori presenti in fattura non incidano sulla determinazione dell’imposta ma riguardino aspetti formali, il cessionario/committente potrà procedere alla regolarizzazione.

Nel caso in cui non venga regolarizzata e venga contabilizzato il documento, è comunque ammissibile l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta.

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