Home Fisco Nazionale Fisco Fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche 2021

Fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche 2021

2

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 cambiano le specifiche tecniche. Novità circa la compilazione del tracciato XML da trasmettere al SdI e semplificazione per la creazione del documento elettronico in caso di integrazione dell’IVA per l’applicazione del reverse charge interno ed esterno.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica. La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

E’ previsto un periodo transitorio di applicazione sino a fine anno, dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche. Si tratta di nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetta le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi. In questo contributo andremo a vedere le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica e come queste novità impattano concretamente nell’applicazione del reverse charge con la possibilità di emissione di un documento elettronico legato all’integrazione della fattura.

Fattura elettronica
Fattura elettronica

Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche

Le nuove specifiche tecniche potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020, il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi. Il periodo transitorio potrà garantire l’adeguamento alle nuove specifiche. Dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di interscambio, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato.

codici Natura ed i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati dal 1° ottobre 2020.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno introdotti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Cambiano anche i codici TipoDocumento, i 18 codici specifici, sono quelli riportati nella seguente tabella.

Tabella codici: tipo di documento fattura elettronica

Codice Descrizione
TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Codice Natura della Transazione nella Fattura elettronica 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 si rende necessario un maggior grado di dettaglio, nell’indicazione del codice natura della transazione nella fattura elettronica. Nella seguente tabella forniamo tutti i codici relativi alla natura della transazione da inserire in fattura.

Specifiche versione 1.6.1 – Natura della transazione Fattura Elettronica

CodiceDescrizione dell’operazione
N1Operazioni escluse ex art. 15
N2.1Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2Operazioni non soggette – altri casi
N3.1Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4Operazioni esenti
N5Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Emissione di documento elettronico per l’integrazione della fattura in caso di reverse charge interno ed esterno

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di integrazione della fattura legate all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/72 che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l’indicazione:

  • Dell’aliquota IVA;
  • Dell’imposta.

Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto.

Si tratta della procedura che permette l’applicazione dell’IVA nelle operazioni di reverse charge interno ed esterno. Vediamo di seguito entrambe le casistiche.

Fattura elettronica per l’integrazione dell’IVA nel reverse charge interno

Possiamo dire che rientrano nell’ambito del c.d. reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:

  • Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi di puliziademolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Per approfondire: “Reverse charge interno: le casistiche“.

Le operazioni di reverse charge interno vengono effettuate attraverso l’emissione della fattura in modo elettronico. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 14/E/2019, ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI.

Considerata la complessità operativa di questa procedura, l’introduzione delle nuove specifiche tecniche apporta una semplificazione importante a questa procedura.

Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, adesso ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento” (che abbiamo visto in precedenza).

Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16Integrazione fattura reverse charge interno“. Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

Fattura elettronica per l’integrazione dell’IVA nel reverse charge esterno

Allo stesso modo possiamo dire che i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse chargeesterno”. Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).

2 COMMENTI

  1. In che modo i rivenditori di moda implementano normalmente la fatturazione elettronica?

    I sistemi di punti vendita stanno sviluppando un’integrazione o la fattura elettronica viene emessa direttamente sul sito web del governo?

  2. L’emissione della fattura elettronica può avvenire dal sito dell’Agenzia delle Entrate o da software privati appositamente dedicati. Solitamente i rivenditori utilizzano software che permettono la fatturazione e la gestione del magazzino.

Lascia una Risposta

Exit mobile version