Con la ripresa delle attività, prevista per la Fase 2, l’INAIL ha fornito un documento tecnico con le misure di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro per consentire la ripresa delle attività nell’emergenza Covid-19.

Con la riapertura delle attività previste per la fase 2, l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico contenente le indicazioni, sulle misure di contenimento del contagio Coronavirus, nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività prevista per il 4 maggio.

Il documento tecnico è stato pubblicato il 23 aprile 2020, ed è suddiviso in due parti, più precisamente:

  • La metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio;
  • Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per permettere la riapertura delle attività lavorative limitando al massimo i rischi di contagio e per affrontare un’eventuale riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro.
Fase 2

Nel documento ci sono anche, anche, alcune tabelle che associano una valutazione del rischio all’attività lavorativa, tenendo conto anche di altri fattori quali l’area geografica.

Fase 2: gli obblighi INAIL di sicurezza sul lavoro

In seguito alla ripresa delle attività produttive, nella Fase 2, l’INAIL ha fornito al Governo un documento tecnico con le misure di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro per ridurre il più possibile i rischi legati al contagio da Covid-19.

Il documento tecnico è stato pubblicato il 23 aprile 2020 e mette a disposizione una metodologia innovativa per la valutazione integrata del rischio delle attività lavorative e riporta gli obblighi per tali attività al fine di limitare al massimo l’emergenza Covid-19.

Parametri per effettuare la valutazione del rischio

principali parametri presi in considerazione, per effettuare la valutazione del rischio, sono:

  • Esposizione, ossia la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio nel settore sanitario, laboratori di ricerca, ecc.);
  • La prossimità, le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale, ad esempio specifici compiti in catene di montaggio, per una parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  • Aggregazione, ossia la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda, pensiamo alla ristorazione, al commercio al dettaglio, nel settore alberghiero, etc..

Calcolo del rischio

Il calcolo del rischio assegna valori da 1 a 4 per i primi due fattori, esposizione e prossimità, mentre punteggi da 1 a 1,5 per l’indicatore relativo all’aggregazione.

Il risultato, mostrato a titolo esemplificativo nel documento, è presentato a livello grafico all’interno del documento.

La classe di rischio legata all’attività lavorativa è indicata nelle tabelle della parte finale del documento, in particolare nelle seguenti:

  • Tabella 1: riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale;
  • Tabella 2: analisi di terzo livello delle classi di aggregazione e rischio per il settore ATECO “G – Commercio”.

Fase 2: le misure organizzative di prevenzione e protezione

La seconda parte del documento dell’INAIL, in vista della riapertura delle attività lavorative prevista nella fase due, si concentra sulle misure organizzative di prevenzione e di protezione per limitare al massimo le occasioni di contagio da Coronavirus.

Diverse istruzioni erano già state fornite dall’INAIL, per particolari categorie di lavoratori e in relazione a specifici aspetti.

Anche a livello europeo sono stati diffusi documenti utili soprattutto per i datori di lavoro per predisporre le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tre linee di intervento

A livello di prevenzione l’INAIL prevede tre linee di intervento:

  • Le misure organizzative;
  • Misure di prevenzione e protezione;
  • Infine, le misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Misure organizzative

Le misure organizzative riguardano l’adeguamento degli spazi di lavoro ed alla modifica degli orari e dei turni, per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tra gli interventi relativi agli spazi di lavoro ci sono l’introduzione di postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ad esempio con delle barriere, la predisposizione di un ingresso ed un uscita separata e diverse altre misure.

A livello di orario e turnazione viene suggerita un’articolazione che permetta di avere un numero ridotto di lavoratori nei luoghi di lavoro ed evitare assembramenti grazie alla flessibilità.

E’ comunque preferibile realizzare modalità di lavoro in smart working.

Misure di prevenzione e protezione

Tra le misure di prevenzione e protezione rientrano invece i seguenti interventi:

  • Informazione e formazione;
  • Misure igieniche e sanificazione degli ambienti;
  • Utilizzo dei disposizioni di protezione individuale;
  • Sorveglianza sanitaria a tutela delle categorie di lavoratori più fragili.

Devono essere diffuse le indicazioni delle principali istituzioni competenti:

  • Ministero della Salute;
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  • Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
  • Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Per la sanificazione degli ambienti, devono essere disposti dei volantini illustrativi sulle prassi da adottare e devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Deve essere utilizzata una mascherina chirurgica, in caso di condivisione dello stesso ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, nelle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, deve essere pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative.

Deve essere garantita una sorveglianza speciale per le categorie di lavoratori più a rischio:

  • Delle fasce di età più elevate della popolazione;
  • Con presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative.

Il documento, ha previsto anche alcune linee di intervento localizzato nei casi di nuova attivazione di focolai nei luoghi di lavoro.

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