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Esterovestizione delle Autovetture: misure di contrasto

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Giro di vite sugli autoveicoli immatricolati all’estero a partire dal 1° gennaio 2019. Esterovestizione delle Autovetture in Italia, le misure per arginare il fenomeno.

L’Esterovestizione delle Autovetture è un fenomeno di localizzazione all’estero di veicoli che, di fatto, sono utilizzati in Italia.

Il fenomeno è quello legato alla circolazione di veicoli con targhe straniere, di fatto sconosciute ed estranee alla Motorizzazione Civile italiana. Si tratta di veicoli difficilissimi “da raggiungere” e quindi immuni a multe e sanzioni.

Negli anni il numero di persone che utilizza questo tipo di veicoli è cresciuto considerevolmente, creando un vero e proprio fenomeno elusivo.

Dal 2019 è entrato in vigore una nuova normativa volta ad effettuare un giro di vite sull’utilizzo di autoveicoli immatricolati all’estero. Si tratta, in particolare della riforma degli articoli:

  • 93, comma 1-bis “Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi“; 
  • 132 “Circolazione dei veicoli immatricolati in Stati esteri“,

del Codice della Strada (DLgs n 285/92).

Chi immatricola un autoveicolo all’estero lo fa con l’intento di risparmiare indebitamente su spese di assicurazione, bollo auto e per evitare l’irrogazione di multe.

Vediamo, in questo articolo i casi più frequenti di Esterovestizione delle Autovetture e l’impatto della normativa legata al contrasto del fenomeno.

Cominciamo!


Esterovestizione delle Autovetture: la norma di contrasto

La norma di riferimento come contrasto al fenomeno dell’Esterovestizione delle Autovetture in Italia è l’articolo 93 del Codice della Strada (DLgs n 285/92).

Questa norma prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero. Questo a meno che a bordo non vi sia un documento avente data certa da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Attraverso questa norma il legislatore nazionale intende contrastare il fenomeno dell’Esterovestizione delle Autovetture. Fenomeno che, fino ad oggi, ha trovato vasta applicazione in Italia.


Il fenomeno dell’Esterovestizione delle Autovetture

Il fenomeno dell’Esterovestizione delle Autovetture consiste nell’immatricolazione di un autoveicolo all’estero. Questo, nonostante, di fatto, sia utilizzato in Italia. Tale procedura consente di godere di indebiti vantaggi, quali il risparmio su spese di assicurazione e sul bollo auto.

Inoltre, questo comportamento scorretto permette di evitare l’irrogazione di multe legate alle violazioni del codice della strada.

Come anticipato, il legislatore con la riforma dell’articolo 93 del Codice della Strada ha introdotto uno specifico divieto per i soggetti residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero.

Sul punto è opportuno chiarire che la “residenza” a cui si fa riferimento nella norma è quella anagrafica e non quella determinata ai sensi dell’articolo 118-bis del Codice della Strada.

Questa norma prevede due eccezioni valide solo se a bordo vi sia un documento avente data certa da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo stesso.

Il divieto, in particolare, non si applica:

  • In caso di utilizzo del veicolo in leasing o in noleggio. Se è concesso da un operatore di uno Stato dell’Unione Europea (UE) o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), che non abbia la sede effettiva o una sede secondaria in Italia;
  • In caso di veicoli concessi in comodato da un’impresa avente le caratteristiche sopra citate a propri lavoratori dipendenti o a propri collaboratori.

Un aspetto irrisolto, non tracciato dalla norma riguarda il caso di soggetto “non residente” alla guida in Italia di un veicolo immatricolato.

Conseguenza della normativa sulle targhe estere

La conseguenza pratica di questa norma è che, indirettamente, un soggetto residente in Italia non può guidare sul territorio nazionale un veicolo con targa estera.

Classico caso è quello dell’utilizzo in Italia dell’auto di un parente venuto dall’estero. In questo caso la circolazione in Italia è consentita solo per 60 giorni, e solo per il soggetto non residente.

Quindi, attenzione!

Rimpatrio obbligatorio del veicolo in caso di mancata immatricolazione in Italia

Strettamente legato a questa norma è l’articolo 132 del Codice della Strada. Norma secondo cui è fatto obbligo di rimpatriare il veicolo, consegnandone targhe e documenti esteri, se non è avvenuta la sua immatricolazione in Italia dopo un anno dalla sua importazione.

Quindi, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia l’intestatario deve chiedere al competente ufficio della Motorizzazione Civile di condurre il veicolo fuori confine. Il tutto consegnando targa e documento di circolazione.

L’ufficio della Motorizzazione provvede a consegnare targa e documenti alla competente autorità estera che li ha emessi.

Il problema principale di questa norma è che non sono stati introdotti, per la Polizia Stradale meccanismi utili a determinare la data di ingresso del veicolo in Italia.

Senza questo elemento tutta la portata della normativa rischia di venire meno. Sul punto, tuttavia, è possibile fare ancora riferimento alla Circolare n 300/A/1/27794/111/56 del Ministero dell’Interno, secondo cui viene presa a riferimento come data iniziale di permanenza del veicolo la data di assunzione della residenza in Italia dell’intestatario.

Il Regime sanzionatorio

Chi viola la norma è punito con l’irrogazione di una multa di almeno € 712,00 (fino a € 2.848,00), con l’obbligo di procedere all’immatricolazione del mezzo in Italia entro 180 giorni. In caso di mancato adempimento si applica la confisca del mezzo.

Alternativamente, una volta pagata la sanzione, è possibile richiedere una targa provvisoria e il foglio di via per procedere all’esportazione del mezzo.

La notifica delle infrazioni commesse

Dare seguito alle infrazioni commesse con veicoli immatricolati in altri Stati implica quasi automaticamente la necessità di selezionare un operatore privato specializzato in recupero crediti.

Operatore che a sua volta dovrà probabilmente lavorare con altre società basate nei Paesi dove i verbali vengono spediti.

E non è facile scegliere un operatore privato che garantisca un’organizzazione così ramificata rispettando tutti i necessari dettami normativi ed etici.

Aspetti cruciali per Polizia e Carabinieri, che hanno un elevato numero di verbali e rappresentano più direttamente lo Stato italiano, per cui devono muoversi all’estero con molta cautela.


Esterovestizione delle Autovetture: conclusioni

A partire dal 1° gennaio 2019, dunque, i soggetti residenti in Italia da oltre 60 giorni non possono circolare su veicoli immatricolati all’estero e devono procedere alla re-immatricolazione degli stessi in Italia.

La normativa in commento ha finalmente sancito il contrasto effettivo alla ormai diffusissima prassi dell’Esterovestizione dei veicoli, ossia alla loro fittizia localizzazione all’estero, tramite la presentazione di una targa estera, a fronte del loro utilizzo in Italia.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un comportamento scorretto che consente di risparmiare sulle spese di assicurazione e sul bollo auto, nonché di evitare l’irrogazione di multe.

A fronte del costante incremento di questi comportamenti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno già fatto sentire la loro presenza, dapprima ammonendo i furbetti sui rischi fiscali cui si incorre in caso di violazione e, successivamente, avviando un piano straordinario di controlli economici del territorio (è il caso del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino), al fine di evitare il protrarsi di una situazione di illegittimità inaccettabile.

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