In data 20 agosto 2021 l’INPS ha rilasciato il messaggio n. 2909, dove annunciava il via alle richieste per l’esonero contributivo parziale rivolto ai liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione INPS ed alle Casse Previdenziali autonome. Si potranno inviare le domande per i contributi Inps 2021 a partire dal 25 agosto fino al 30 settembre 2021. La richiesta dovrà essere effettuata in modo telematico accedendo sul sito inps.it attraverso il cassetto previdenziale.

In breve, si tratta di uno sconto sui contributi previdenziali dovuti nell’anno 2021 per un tetto massimo di 3mila euro.

Esclusi da questa formula sono tutti i contributi integrativi, i premi ed i contributi dovuti INAIL, ovvero all’ente Nazionale sugli infortuni sul lavoro. È con la Circolare n. 124 dello 6 agosto 2021 che vengono chiariti i requisiti e le modalità di inoltro per l’iscrizione all’esonero.

Nella circolare viene anche specificato che è possibile fare richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

I soggetti in questione, quindi, potranno presentare l’stanza all’INPS affichè siano iscritti ad una delle seguenti previdenze:

  • Alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • Alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Vediamo insieme nello specifico come si svolge la domanda, quali requisiti servono e quali sono i benificiari.


Esonero contributi INPS, come fare la domanda

L’esonero parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali ha visto luce con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, attuale Legge del Bilancio 2021. I moduli verranno rilasciati direttamente il 25 agosto 2021 e saranno a disposizione fino al 30 settembre 2021.

Ogni modulo corrisponderà alla gestione di appartenenza in base alla tipologia di lavoratore autonomo o libero professionista entro la quala rientrate.

Per prima cosa, per poter inviare la domanda bisogna accedere ai servizi online offerti dall’Inps per la vostra categoria utilizzando il cassetto previdenziale e quindi, poi, seguire i passaggi che vi elencheremo qua sotto:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Quali sono le credenziali per l’accesso?

Per poter accedere a questo servizio, come ad ogni servizio telematico offerto dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate, è necessario lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

Qualora rientraste nella sezione “Autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali“, vi verrà richiesta la vostra posizione aziendale 2021 e qualora essa variasse all’interno della stessa Gestione, dovrete presentare l’istanza per ogni “scalino aziendale” raggiunto.

Come faccio a sapere d’aver ottenuto l’esonero contributi INPS 2021

Una volta ricevuta la richiesta, sarà direttamente l’ente INPS ad effettuari i controlli del caso.

L’esito e l’importo spettante verranno comunicati utilizzato il Cassetto previdenziale.

Qualora i contributi superino l’esenzione ottenuta, dovrete versare la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione.

Esonero contributi INPS 2021: i requisiti

Per poter accedere al beneficio offerto dall’INPS, dovrete creare un’autodichiarazione per quanto riguarda il vostro possesso dei requisiti richiesti.

“oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.”

In poche parole, dovete essere completamente onesti sulla vostra appartenenza ai seguenti punti:

  • Avere una posizione aziendale attiva in data 31 dicembre 2020;
  • Reddito che non superi i 50mila euro;
  • Calo fatturato superiore o pari ad almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019.
  • Regolarità contributiva: ovvero essere in possedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, conosciuto come DURC;
  • Non essere titolari di un contratto subordinato, ovvero un contratto da dipendente. Esclusi i lavori intermittenti senza diritto all’indennità;
  • Non possedere pensione diretta, vengono escluse quelle di invalidità o simili. 

In questi requisiti rimangono esclusi il personale sanitario in quiescenza che ha diritto all’esonero contributivo.

Chi sono i beneficiari dell’esonero contributivo?

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono segnalati i cittadini e contribuenti che possono formulare la richiesta della domanda per l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Possono porre la domanda coloro che rientrano nelle categori di liberi professioni e lavoratori autonomi dove, nel periodo d’imposta 2019 hanno ricevuto un reddito totale che non superi i 50,000€ e si sono trovati con un calo del fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019.

A detta di ciò, l’accesso all’agevolazione è volto per tutti coloro che sono iscritti:

  • Alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): ovvero gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Alla Gestione Separata, che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;
  • Alle casse professioni autonome;
  • Alla Gestione Separata, come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione;
  • Alle casse professioni autonome, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori, già collocati in pensione.

Esonero contributivo negato per le partite Iva aperte nel 2021

Non possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi Inps (o di casse di previdenza private) i lavoratori autonomi che hanno aperto la partita Iva nel corso del 2021. Il decreto pubblicato dal Ministero del Lavoro il 27 luglio 2021 lo prevede espressamente. Infatti, come detto, l’accesso all’esonero contributivo 2021 è strettamente subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • Aver percepito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto allo stesso dato riferito all’anno d’imposta 2019;
  • Aver percepito nel corso del periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla rispettiva gestione non superiore a 50.000 euro.

Stanti questi requisiti, in caso di apertura della partita Iva avvenuta nel 2021 vengono a mancare interamente i due elementi di valutazione richiesti. Non ci sono, quindi, deroghe per permette la fruizione del beneficio alle nuove partite Iva.

Le partite Iva aperte nel 2020 ammesse all’esonero contributivo

Il decreto prevede una sola eccezione per l’accesso all’esonero contributivo e riguarda i lavoratori autonomi ed i professionisti che hanno aperto partita Iva nel 2020. In questo caso, infatti, i lavoratori autonomi non sono chiamati a dover rispettare congiuntamente il doppio requisito relativo al calo di fatturato e al confronto del reddito conseguito nei due anni. Questa eccesione, come detto, riguarda esclusivamente le partite Iva aperte nel corso del 2020.

Per chiarezza riportiamo il testo del decreto Interministeriale, al comma 4 dell’articolo 1:

“Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).”

Non si deve dimenticare, comunque, che rimane in ogni caso obbligatorio rientrare negli ulteriori parametri per l’accesso all’esonero contributivo. Si tratta di non essere titolari di contratto di lavoro subordinato e di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o di ogni altra indennità corrisposta con le medesime finalità.

Compatibilità con altre misure

Come annunciato precedentemente, l’esonero di questa formula di contributi è compatibile con altre misure governative prese per il supporto dei cittadini italiani.

Questo perchè si è volti alla totale tutela dei diritti dei lavorati.

Rientrano in queste categorie i seguenti regimi:

  • assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1984;
  • assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL;
  • assegni e pensioni sociali.

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Tania Silini
Classe 1993, diplomata in arte e comunicazione presso il Liceo Decio Celeri di Lovere, ho conseguito poi dei corsi di Digital Marketing e Coding svolti a Londra. Appassionata da sempre di scrittura e dopo varie esperienze all'estero ho deciso di collaborare con alcuni progetti editoriali interessanti. In particolare, mi occupo di aggiornamenti di fiscalità nazionale per il portale Fiscomania.com, dove pubblico contenuti ed approfondimenti legati alle persone fisiche, agevolazioni fiscali e bonus.

18 COMMENTI

  1. Ciao, io ho aperto un attività da poco, maggio 2021, può essere un agevolazione valida anche per nuove partite iva (commerciante ecommerce) oppure no?

    Grazie in anticipo

  2. Ciao, io ho una partita iva da commerciante aperta a settembre 2019, di conseguenza non mi è possibile confrontare la differenza di fatturato rispetto al 2020. Posso comunque fare domanda come le partite iva aperte nel 2020? Grazie

  3. Buongiorno, chi ha aperto una partita iva commercianti a settembre 2019 può fare domanda anche se non può dimostrare il calo di fatturato per l’anno 2020? Grazie

  4. Le partite Iva aperte nel 2020 e precedenti non devono verificare il calo del fatturato, ma devono rispettare comunque gli altri requisiti (vedi il paragrafo dedicato nell’articolo).

  5. Ai fini pensionistici cambia qualcosa? I professionisti matureranno ugualmente il periodo intero senza alcun tipo di variazione?
    Grazie mille.

  6. Ok perchè in alcuni casi sembra quasi convegna non beneficare di queste agevolazione, intendo sempre ai fini pensionistici. Grazie mille per la rapida risposta.

  7. salve per chi come me ha aperto la partita iva nel luglio del 2019, non ha diritto?
    come è possibile avere un calo fatturato avendo lavorato meno mesi rispetto al 2020….

  8. Buonasera ma l esonero dei contributi sono del reddito anno 2020 ho reddito 2021 unico pf 2022 fino 3000 euro
    Grazie

  9. Buongiorno,
    anche io come altri mi trovo in una posizione di non poter ar richiesta perche ho aperto p.iva nel luglio 2019 e avendo lavorato meno mesi del 2020 non posso dimostrare il calo del fatturato perche richiesto in base annuale. La mia attività ha subito un calo netto di fatturato mensile da marzo 2020 in poi di più del 33%. Ci sono margini per poter sperare in una revisione dei requisiti?
    Grazie

  10. Buongiorno ho una partita iva aperta da svariati anni e sono in regola con i contributi inps ho subito un calo nel 2020 superiore al 33% e non ho un fatturato superiore a 50000 quindi rientro nell’esonero in tutto
    Ma la mia domanda è se io faccio domanda i miei contributi verranno comunque versati? o i mesi che sono stati esonerati fino a 3000€ non verranno versati e quindi perderei mesi di futura pensione ?
    Grazie
    Fabio

  11. Buongiorno,
    l’articolo è molto interessante.
    Non leggo però accenni riguardo ai soci lavoratori di società.
    Io sono iscritto INPS gestione Commercianti, la società ha avuto una perdita di fatturato di oltre il 33% e nel 2019 (come si legge dal sito INPS) ho dichiarato nel quadro RR un reddito dell’attività inferiore a 50K.
    Significa che posso presentare domanda di esonero o viceversa i soci lavoratori non sono ricompresi?
    Grazie

  12. Io cumunque ho versato i contributi e ho fatto domanda che succede proprio oggi ho verificato è sembra che è positivo come mi devo comportare grazie Francesco artigiano

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