Erogazioni liberali per contenere l’emergenza Covid-19: prevista una detrazione al 30% per le persone fisiche e gli enti non commerciali e piena deducibilità per le imprese. Vediamo quali sono le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia per la generosità dei cittadini.

Il Decreto Cura Italia, all’art. 66 ha previsto delle disposizioni agevolative per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza provocata dal Coronavirus.

A seconda dell’erogazione, il soggetto avrà diritto ad una detrazione dall’imposta o ad una deduzione dall’imponibile. L’agevolazioni comunque trovano applicazioni per le erogazioni liberali “effettuate nell’anno 2020”.

Per la stessa erogazione liberale non è possibile fruire sia della detrazione che della deduzione. Il soggetto che effettua il versamento dovrà scegliere in base alla tipologia di erogazione ed in base alla propria convenienza.

Erogazioni liberali

L’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus ha attivato una serie di iniziative di raccolte fondi a sostegno del personale sanitario, ma anche e sopratutto raccolte fondi dirette a sostenere i reparti di rianimazione degli ospedali di tutta Italia. 

Per tutte le somme erogate in risposta a questa iniziativa sono previste per i soggetti eroganti specifiche agevolazioni fiscali. Vediamo quali sono.

Erogazioni liberali da parte delle persone fisiche ed enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il Decreto Cura Italia, ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30%, per:

  • Erogazioni liberali in denaro o in natura;
  • Effettuate nel corso del 2020;
  • In favore di soggetti determinati per contenere l’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus.

La detrazione non può superare i 30.000 euro. Quindi per beneficiare della detrazione nella sua totalità, l’erogazione liberale deve ammontare a 100.000 euro.

L’erogazione liberale è esclusa dalla parametrazione al reddito complessivo delle persone fisiche, prevista dall’1 gennaio 2020, dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in quanto non contemplate tra quelle previste dall’art. 15 TUIR.

Chi può beneficiare di questa detrazione?

Possono beneficiare di questa detrazione:

  • Persone fisiche;
  • Enti non commerciali.

Soggetti destinatari delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali devono essere dirette a finanziare gli interventi in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, esse infatti devono essere effettuate in favore:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Enti locali territoriali;
  • Enti o istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa

Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in denaro o in natura, sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena.

In caso di erogazioni liberali in natura, i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.

Deducibilità ai fini IRAP

Le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili ai fini IRAP nell’esercizio in cui sono state effettuate.

Chi può beneficiare di questa deduzione?

Possono beneficiare della deduzione ai fini IRAP i “soggetti titolari di reddito d’impresa”. Quindi, possono beneficiare di questa deduzione:

  • Imprenditori individuali;
  • Società di persone (snc e sas);
  • Società di capitali (srl, spa, sapa);
  • Enti commerciali;
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Soggetti destinatari delle erogazioni liberali

Il co. 2 dell’art. 66 del Decreto Cura Italia, non prevede espressamente a quali soggetti devono essere effettuate le detrazioni liberali, per poter usufruire della deduzione fiscale.

Tuttavia, si ritiene che devono essere destinatari delle erogazioni liberali, i medesimi soggetti previsti in caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o enti non commerciali, ovvero:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Enti locali territoriali;
  • Enti o istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Valorizzazioni delle erogazioni liberali in natura

Ai fini della detrazione fiscale e della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura avviene sulla base dell’art. 3 e 4 del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2019.

Valorizzazione dei beni oggetto dell’erogazione liberale

L’ammontare della detrazione o della deduzione fiscale è calcolato sulla base del valore normale dell’oggetto posto in donazione, ai sensi dell’art. 9 TUIR.

Beni strumentali

Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, l’erogazione liberale è valorizzata con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, quando ha ad oggetto un bene strumentale.

Beni merce o materie prime impiegate nella produzione

Qualora l’erogazione liberale ha ad oggetto i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, l’erogazione è valorizzata come il minor valore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze.

Documentazione

L’erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto e contenere:

  • La dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione del valore;
  • La dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione liberale riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per l’attività statutaria, ai fini del perseguimento di solidaristiche, di utilità sociale.

Erogazioni liberali e esenzione da imposte

Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate per contenere e fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, rientrano nell’ambito delle imposte sulle donazioni, in quanto donazioni, tuttavia ci sono delle eccezioni, in quanto:

  • Possono godere dell’esenzione generale per le donazioni di modico valore di cui all’art. 783 c.c., ma soltanto si rientri in questi specifici tipi di donazione;
  • Possono godere dell’esenzione generali per le donazioni operate nei confronti di determinati soggetti pubblici o aventi pubblica utilità;
  • Esenzione generale prevista dall’art. 60 co.2 del Decreto Cura Italia n. 18/2020:

“Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa”

Esenzione da imposte previste dal Testo Unico dell’imposte sulle successioni o donazioni

L’art. 1 co. 4 del D.Lgs. n. 346/90 prevede che sono esenti da imposte le donazioni di modico valore di cui all’art. 783 c.c.

L’art. 3. co. 1 del D.Lgs. n. 346/90 sancisce che sono esenti da da imposte sulle donazioni:

“Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne’ quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalita’ di pubblica utilita’”

Il co. 2 stabilisce che:

“I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalita’ di cui allo stesso comma”

Il co. 2 estende l’esenzione a tutte le donazioni effettuate in favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute, disposte per finalità di pubblica utilità, valorizzando lo scopo della donazione e non lo scopo dell’ente beneficiario dell’erogazione.

L’erogazioni liberali effettuate per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus rientra tra le finalità di pubblica utilità, quindi il co.2 può venire preso in considerazione per garantire l’esenzione da imposta, qualora l’ente beneficiario dell’erogazione liberale non rientri tra quelli previsti al co. 1.

Erogazioni liberali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Le erogazioni liberali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus effettuate:

  • In favore delle Regioni, sono esenti da imposta in quanto rientra nell’art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 346/90;
  • In favore della Protezione Civile, sono esenti da imposta in quanto la Protezione Civile rientra tra gli enti governativi, è un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsti dall’art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 346/90;
  • Le donazioni in favore degli ospedali, sono esenti da imposta in quanto, l’ospedale è un ente pubblico deputato alla tutela della salute e rientra nell’art. 3 co.1 del D.Lgs. n. 346/90.

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