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Equity Based Crowdfunding: disciplina fiscale

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Fiscalità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di Equity Based Crowdfunding. Disciplina delle società di capitali che promuovono la raccolta di risorse finanziarie. Tassazione degli investitori che sottoscrivono l’aumento di capitale. Disciplina Iva dei gestori della piattaforma online. Operazione esente Iva ex articolo 10 DPR n. 633/72.

Una fattispecie di particolare interesse che sta riscontrando sempre più casi di applicazione concreta riguarda le operazioni di Equity Based Crowdfunding.

Possiamo definire un’operazione di equity crowdfunding quando tramite l’investimento online si acquista un titolo di partecipazione in una società. Esso, quindi, si distingue dagli altri modelli  di crowdfunding per la particolare “ricompensa” attesa da parte di chi contribuisce al progetto.

Si tratta di una forma di sottoscrizione di capitale utilizzata soprattutto nelle c.d. Start Up Innovative, che per lanciare la propria idea di business si affidano al grande pubblico per la raccolta di sottoscrizioni al capitale.

In questo contributo andremo ad analizzare un aspetto di particolare interesse. Mi riferisco all’esame della fiscalità dei soggetti coinvolti nell’operazione:

  • Le società di capitali che promuovono la raccolta di risorse finanziarie;
  • Gli investitori che sottoscrivono l’aumento di capitale;
  • Infine i gestori delle piattaforme online.

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Equity Based Crowfunding

Equity Based Crowdfunding: quadro normativo

L’Equity Based Crowdfunding, ossia la raccolta da parte di società non quotate di risorse finanziarie presso il pubblico, generalmente attraverso portali online, a fronte dell’emissione di proprie quote o azioni, ha trovato un assetto compiuto nel D.L. n. 50/2017.

Con l’espressione equity crowdfunding si intende in particolare quel processo mediante il quale più persone conferiscono somme di denaro per finanziarie un progetto. Per farlo utilizzano siti internet e ricevono in cambio l’assegnazione, mediante l’utilizzo di portali online, strumenti partecipativi.

L’obiettivo dell’investitore con il crowdfunding è ottenere un ritorno finanziario sotto forma dell’eventuale dividendo distribuito dalla società finanziata. Si tratta di un investimento alternativo all’immissione di liquidità diretta nell’azienda. Strimento che può rappresentare uno stimolo importante per la crescita dimensionale delle PMI italiane.

Disciplina previgente

L’originaria disciplina dell’Equity Based Crowdfunding, è costituita dal D.L. n. 179/2012. Tale decreto prevedeva per le sole start-up innovative, la possibilità di derogare al divieto, contenuto nell’art. 2468 comma 1 c.c., di offerta al pubblico delle quote di capitale sociale delle Srl (art. 26 comma 5 del D.L. n. 179/2012).

Tuttavia, il limitato ambito applicativo della disciplina ha determinato nel corso degli anni uno scarso utilizzo. Per questo motivo è sorta la necessità di ampliare la platea dei soggetti destinatari di questa disciplina. Sul punto l’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 ha esteso la possibilità di raccogliere capitali online anche alle PMI innovative.

Con l’art. 1 comma 70 della Legge n. 232/2016 l’utilizzabilità di questa modalità di finanziamento delle imprese è stata astrattamente estesa anche alla raccolta del capitale di rischio da parte di tutte le PMI. Si tratta delle PMI riconosciute tali sulla base dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE.

Con la modifica dell’art. 26 del D.L. n. 179/2012, è stato esteso a tutte le piccole e medie imprese, quindi anche a quelle costituite in forma di Srl, la possibilità di derogare al divieto di cui all’art. 2468 c.c.. In questo modo sono stati ampliati i possibili fruitori dell’Equity Based Crowdfunding rispetto al ristretto ambito delle PMI già autorizzate.

Si trattava delle:

  • PMI innovative;
  • PMI costituite in forma di Spa;
  • Start-up innovative.

Disciplina attuale

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 del D.L. n. 179/2012, le quote di partecipazione in tutte le PMI costituite in forma di Srl potranno essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Questo anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’art. 30 del D.L. n. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Le ulteriori modifiche, apportate dall’art. 57 del D.L. n. 50/2017, ai commi 2 e 6 dell’art. 26, risultano di estrema importanza per lo sviluppo delle operazioni di crowdfunding.

In primo luogo le PMI non dovranno più sottostare alla regola che impedisce alle Srl di differenziare i diritti associati alle quote sociali. Cosicché, a fronte di una partecipazione minima al capitale da parte dei singoli investitori (come in genere avviene nelle operazioni di Equity Based Crowdfunding), potrà non essere assegnato un corrispondente diritto di voto in assemblea. Opzione in genere preferita in questo tipo di operazioni.

Inoltre è prevista una deroga all’art. 2474 c.c. (ovverosia il divieto di operazioni su quote di Srl), qualora l’operazione avvenga nell’ambito di piani di incentivazione che prevedono l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o membri dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

I soggetti – profili fiscali

Ebbene, nonostante l’attuale rilevanza della disciplina dell’Equity Based Crowdfunding, in ambito tributario, e soprattutto in materia di Iva, non esiste una normativa specificamente dedicata a tale fenomeno e, al contempo, sono assenti indicazioni provenienti dall’Amministrazione finanziaria.

In mancanza di una disciplina ad hoc, occorre dunque esaminare partitamente la fiscalità dei seguenti soggetti coinvolti considerando che nella sua forma più comune il fenomeno si configura come un conferimento in denaro in una società di capitali destinato ad un aumento di capitale a pagamento, che vede coinvolti i seguenti soggetti:

  • L’investitore ossia colui che sottoscrive l’aumento di capitale;
  • La società di capitali emittente (ossia il soggetto che riceve l’equity);
  • Il gestore della piattaforma online.

Limitandoci ai profili Iva e delle imposte sul reddito, di seguito si forniscono alcune indicazioni per ciascuno dei suddetti soggetti.

L’investitore tassazione dei proventi

Imposte sui redditi

Quanto all’investitore, come detto, viene remunerato mediante dividendi. L’investimento consiste nell’acquisizione di partecipazioni.

Ebbene, relativamente alle imposte sui redditi, è banale osservare come il valore fiscale della partecipazione acquisita sia pari al versamento effettuato tramite il portale online, eventualmente maggiorato delle spese accessorie.

Vengono inoltre in considerazione per i sottoscrittori le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative. Così come modificate dalla Legge n. 232/2016.

Trattasi, in particolare, della detrazione dall’imposta lorda per le persone fisiche del 30% dei conferimenti effettuati. Invece, i soggetti passivi Ires godono di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2018 saranno rispettivamente di 1 milione di euro e di 1,8 milioni di euro. A tali agevolazioni può eventualmente sommarsi quella relativa alla detassazione dei rendimenti (dividendi e capital gains) allorquando le partecipazioni vengano apportate in un PIR.

Iva

Nella prospettiva Iva occorre chiedersi innanzitutto se il dividendo costituisca o meno remunerazione soggetta al tributo. Quindi, se l’investitore interferisca o meno nella gestione della partecipata. Secondo la giurisprudenza europea la semplice assunzione di partecipazioni in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. In quanto il dividendo, frutto della partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene. È, invece, soggetto passivo la società che interferisce direttamente o indirettamente nella gestione mercè il compimento di operazioni Iva rilevanti ossia servizi amministrativi, commerciali, finanziari o tecnici.

Generalmente, dunque, il dividendo non è soggetto ad Iva se l’investitore non è professionale. Quando, all’opposto, l’investitore è professionale (p.e. incubatore certificato di start-up o un istituto di credito), la soggettività Iva esiste anche se il dividendo rimane fuori campo.

Con riguardo all’Equity Based Crowdfunding, ne deriva, dunque, che, nell’ipotesi in cui l’investimento sia effettuato da un piccolo risparmiatore, è improbabile che lo stesso possa assumere soggettività passiva rilevante ai fini Iva.

Infine, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Regolamento CONSOB, approvato con delibera 26.6.2013 n. 18592, e modificato con delibera 24.2.2016 n. 19520, una quota almeno pari al 5% del capitale delle start-up e delle PMI innovative deve essere sottoscritta da investitori professionali.

Quanto invece all’attività di cessione delle partecipazioni, la Corte di Giustizia Europea, nella pronuncia del 29 aprile 2004, causa C-77/01, ha affermato che la rilevanza economica ai fini Iva della stessa dipende dalla natura dell’investitore. Rientra, infatti, nel campo di applicazione dell’IVA come operazione esente, ex art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/1972, se effettuata da chi eserciti attività di trading o comunque attività di negoziazione di partecipazioni. Diversamente trattasi di operazione esclusa.

L’emittente

Per la società emittente i profili relativi all’imposizione sul reddito si riducono alla considerazione che l’aumento di capitale sociale a pagamento genera una variazione positiva della base ACE.

Per la rilevanza temporale ACE dei versamenti effettuati dai sottoscrittori si deve prendere in considerazione l’effettiva esecuzione degli stessi. Non rilevando la mera sottoscrizione dell’aumento di capitale.

Nell’Equity Based Crowdfunding, infatti, si prevede che la qualità di socio non si assuma con la sottoscrizione dell’ordine di adesione e l’esecuzione del bonifico online a favore del conto corrente indisponibile deputato a queste operazioni. È invece necessario attendere il termine finale fissato, la trasmissione all’intermediario abilitato e, infine, la successiva comunicazione presso il Registro delle imprese.

Quanto all’Iva, l’emissione di nuove azioni è irrilevante ai fini del tributo. Posto che il versamento effettuato dall’azionista non rappresenta il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Bensì un investimento o un collocamento di capitale.

Tuttavia, nel rispetto del principio di neutralità dell’Iva, è detraibile l’imposta applicata alla società emittente in relazione ai costi dalla stessa sostenuti per l’emissione delle proprie azioni. Ciò in quanto trattasi di spese generali ed elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti.

Il gestore della piattaforma

Il gestore della piattaforma ha la funzione di concentrare su un portale online i progetti presentati dalle start-up e le PMI e di attirare l’interesse dei potenziali investitori. Facilitando la raccolta di capitale da parte dei primi.

Il servizio fornito dal gestore della piattaforma (che non sia anche intermediario finanziario), remunerato dall’emittente, potrebbe astrattamente essere ricondotto tra quelli di intermediazione finanziaria. Si tratta di servizi esenti, di cui all’art. 10 comma 1 n. 9 del DPR n. 633/1972. Oppure, a seconda dei casi potrebbe trattarsi di servizi di natura tecnica ed amministrativa, imponibili.

In un simile contesto sarebbe dunque opportuno interrogarsi sul tipo di attività svolta dal gestore della piattaforma al fine di qualificarla o meno come attività d’intermediazione finanziaria.

Corte di giustizia sul termine “negoziazione”

Al riguardo occorre considerare che la Corte di giustizia europea, nella causa C-235/00 del 13.12.2001, ha affermato che il termine “negoziazione” contenuto nell’art. 13, parte B, lett. d.) punto 5 della direttiva 77/388/CEE (c.d. “sesta direttiva“) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario. La cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione.

Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.

La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto. Questo senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Concludendo che:

i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli

È, peraltro, evidente che il solo mettere a disposizione un sistema informatico in sé non integra gli estremi di un servizio di intermediazione finanziaria.

Obblighi informativi del gestore

Senonché il gestore della piattaforma online ha precisi obblighi di natura:

  • Informativa:
    • Messa a disposizione di uno specifico questionario sul portale;
    • Rrilascio di informazioni aggiornate sull’emittente, sulla specifica offerta, sulle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
  • Consulenziale:
  • Informazione sulla rischiosità dell’investimento anche se deve astenersi dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l’andamento delle adesioni medesime;
  • Di controllo:
  • Analisi dello statuto;
  • Analisi della sottoscrizione da parte di investitori professionali, ecc.

In conclusione, tutto questo ancorché della veridicità delle informazioni riguardanti l’offerta in realtà risponde esclusivamente l’emittente.

Alla luce di tali obblighi si ritiene che l’attività del gestore sia funzionale, in via diretta ed immediata, alla conclusione della negoziazione tra le parti. Quindi essere considerata operazioneesente ai sensi del citato art. 10 comma 1 n. 9. Questo con tutte le conseguenze in tema di indetraibilità dell’Iva specificamente afferente tali operazioni e di pro-rata da comma 5 dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 (ed eventuale opzione per la separazione delle attività).

Equity Based Crowdfunding: consulenza

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