Ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili di imprese. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 ha ampliato l’ambito applicativo, stabilendo che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale, sia i beni strumentali sia i beni merce e quelli patrimoniali. Le agevolazioni in esame spettano ai titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 34/2020 si è allineata con quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione e superando il suo vecchio indirizzo, stabilendo che l’Ecobonus e sismabonus trovano applicazione anche per gli immobili di imprese e le società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili strumentali, merce o patrimoniali.

Pertanto, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici, spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Ecobonus e sismabonus

Ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili d’impresa

Nella Risoluzione n. 303/2008, l’Agenzia delle Entrate, aveva negato l’applicabilità dell’agevolazione e aveva escluso le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

L’Agenzia sosteneva che l’ecobonus spettasse soltanto con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali delle imprese (la detrazione non poteva trovare applicazione, per gli immobili “merce” né quelli “patrimoniali” e destinati alla locazione).

La motivazione di una tale circoscrizione era motivata dal fatto che la norma madre avrebbe voluto:

“promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio“.
 

La Corte di Cassazione (Cass. 12 novembre 2019 nn. 29162, 29163 e 29164 e 23 luglio 2019 nn. 19815 e 19816, ha sancito che la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica, possa trova applicazione per le imprese (società comprese) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.

Secondo la Corte di Cassazione, la delimitazione dell’ambito applicativo della detrazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, era incompatibile con l’interpretazione letterale delle norme riguardanti l’agevolazione fiscale, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva.

Le norme non prevedono limiti né di tipo oggettivo né di tipo soggettivo.

Cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, la ratio legis della detrazione fiscale consiste nell’incentivare gli interventi di miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Le norme non stabilisco alcun tipo di limitazione e pertanto, la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ai fini della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 si è uniformata all’interpretazione della Corte di Cassazione.

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