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Ecobonus 2020: cos’è e a chi spetta?

Cos'è e per quali interventi è possibile ottenere l'Ecobonus 2020?

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Ecobonus 2020: cos’è e come funziona la detrazione fiscale dal 50 al 65% per il risparmio energetico? La guida completa con i limiti, e le spese ammesse al bonus.

La Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Ecobonus 2020).

Sono molteplici, i lavori detraibili, con diverse aliquote e limiti di spesa, finalizzati a garantire un risparmio in bolletta al contribuente e a ridurre le emissioni di gas nocivi per l’ambiente.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio sarà possibile fruire del bonus del 50 o 65%, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, maggiorato fino al 75% per i condomini.

Al netto di ciò, l’ecobonus si conferma anche nel 2020 come una delle detrazioni più vantaggiose per i contribuenti.

Vediamo adesso cos’è e come funziona l’Ecobonus 2020, e quali sono i lavori detraibili.

Ecobonus 2020

Che cos’è l’ecobonus?

L’Ecobonus 2020  è una detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini.

Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici e sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare.

La detrazione fiscale riconosciuta varia dal 50 al 65%, per i lavori effettuati sui edifici singoli, e sale fino al 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.

La detrazione riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute per il:

  • Miglioramento termico dell’edificio (come coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • Installazione di pannelli solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • Interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Ecobonus 2020: aliquote

La detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta. L’Ecobonus 2020 ha 3 aliquote differenziate:

Detrazione Ecobonus 50%

E’ riconosciuta una detrazione al 50% per:

  • Interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • Schermature solari;
  • Caldaie a biomassa;
  • Caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

Le caldaie a condensazione possono anche accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Detrazione Ecobonus 65%

E’ riconosciuta una detrazione del 65% per:

  • Interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • Pompe di calore;
  • Collettori solari per produzione di acqua calda;
  • Scaldacqua a pompa di calore;
  • Generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione Ecobonus 70%

E’ riconosciuta, infine, una detrazione al 70% o 75% per:

  • Interventi di tipo condominiale.

La detrazione in commento, trova applicazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi in edifici appartenenti in zone sismiche

In caso di interventi realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%.

Il limite massimo di spesa consentito, è di 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Qual’è l’importo massimo detraibile?

L’importo massimo di spesa ammessa in detrazione, varia a seconda della tipologia di intervento realizzato.

Il limite massimo detraibile è pari a:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

Sconto in fattura per i condomini

La possibilità di ottenere l’Ecobonus 2020 direttamente come sconto in fattura, sarà riconosciuta soltanto per i grandi lavori in condominio, di importo pari o superiore a 200.000 euro.

In tal caso i condomini potranno scegliere, al posto della detrazione fiscale da ripartire in 10 anni, per l’applicazione diretta dello sconto sulla spesa sostenuta. Tale importo sarà decurtato dal totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente dall’impresa.

E’ quindi l’impresa a recuperare l’importo mediante compensazione con Modello F24 in 5 anni, con la possibilità di ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e servizi.

Chi può beneficiare dell’Ecobonus 2020?

L’Ecobonus 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico.

I i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • Coloro che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • Associazioni tra professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

I titolari di reddito d’impresa possono beneficiare della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Ecobonus 2020: tracciabilità dei pagamenti

Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:

  • Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico, anche se è necessario conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Ecobonus 2020: come ottenere la detrazione

Per richiedere la detrazione fiscale è necessario essere in possesso della seguente documentazione:

  • Asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • Attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi.Non è richiesto per:
    • Sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
    • Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
    • Acquisto e posa in opera delle schermature solari;
    • Installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
    • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Comunicazione ENEA

Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell‘Ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese effettuate entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali Ecobonus 2020, deve essere inviato all’ENEA:

  • Dati anagrafici del beneficiario;
  • Informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • Tipologia di intervento.

Per i lavori avviati nel 2020 sarà necessario attendere il lancio del portale dedicato alla comunicazione ENEA, aggiornato di anno in anno. L’invio partirà, di conseguenza, dalla data in cui sarà messo a disposizione.

Come cedere il credito di imposta?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a Interpello n. 126 dell’8 maggio 2020 riguardante la cessione del credito d’imposta ecobonus e sisma bonus 2020.

L’Agenzia ha chiarito che in relazione agli interventi sugli immobili che consentono di cedere la detrazione fiscale, il cessionario del credito può cederlo, anche parzialmente, in favore di soggetti diversi ed in tempi diversi.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere sempre cedute, sia nel caso i lavori siano stati eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso siano stati effettuati sulle singole unità immobiliari.

L’agevolazione applicata su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Anche per questi interventi combinati, i beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del credito:

  • Ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • Ad altri soggetti privati.

I condomini (compresi quelli che in concreto non potrebbero fruire della detrazione) possono cedere la detrazione, calcolata:

  • Sulla spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
  • Sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
  • La cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condòmini, bensì rimane a discrezione del singolo comproprietario.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile (dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa).

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è:

  • Ripartito in 10 quote annuali di pari importo;
  • Utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • Il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse);
  • Possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.

2 COMMENTI

  1. Ho comprato l’anno scorso una seconda casa in Italia che necessita ampie ristrutturazioni. Io habito in Svizzera, non ho ni redditi ni residenza in Italia, e neanche citadinanza. E possibile usufruire del ecobonus e comme fare se non pago imposta (quasi 0, per adesso)?

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