Ecobonus 110% potrebbe trovare applicazione anche per gli immobili posseduti da un unico proprietario e composti da più unità per gli interventi sulle parti comuni. Nel testo votato oggi, l’ambito applicativo dell’Ecobonus 110% risulta modificato rispetto alla versione originaria.

Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere l’Ecobonus, tuttavia, mancano ancora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate circa la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Sono in previsione anche alcune modifiche ai limiti di spesa, la previsione dell’estensione anche alle seconde cose e per gli interventi di demolizione e ristrutturazione.

Sono esclusi dall’Ecobonus le unità immobiliari accatastate nelle categorie: A/1, A/8 e A/9, mentre continua a trovare applicazione per:

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. La detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete per un numero massimo di due unità immobiliari;
  • IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, OdV e APS;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli
  • Immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Ecobonus 110%

Ecobonus 110%: gli emendamenti previsti dal Governo

Tra le novità in arrivo, ci sono, la previsione di nuovi limiti di spesa, l’estensione dell’Ecobonus alle seconde case non in condominio, e la possibilità di poter beneciare del Superbonus anche per i lavori di demolizione e ricostruzione.

Inoltre, l’Ecobonus al 110% potrà interessare anche altre due unità immobiliari, al netto degli interventi sulle parti comuni degli edifici, di proprietà di persone fisiche. Pertanto, potranno beneficiare dell’Ecobononus al 110% anche le seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario.

I lavori di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Dovrà esservi una “riqualificazione tangibile”, ed è questo il parametro che apre le porte anche al superbonus per i lavori di demolizione e ricostruzione.

Per quanto riguarda i lavori di demolizione dell’edificio, viene fissato il requisito del miglioramento di almeno 2 classi energetiche a seguito della ricostruzione. Un obiettivo da documentare, tramite il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Ecobonus 110%: demolizione e ricostruzione

L’emendamento previsto al testo del Decreto Rilancio sull’Ecobonus 110%, inserisce anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche, occorre predisporre un APE prima e dopo aver effettuato i lavori, spetterà ai tecnici abilitati rilasciare una dichiarazione asseverata della classe energetica.

Limite di spesa

L’emendamento prevede una distinzione tra i condomìni da due a otto unità immobiliari, che possono spendere fino a 40.000 euro per unità, 20.000 in caso di sostituzione del vecchio impianto con la caldaia a condensazione, e per quelli da nove unità in su scende a 30.000 euro, 15.000 per la caldaia a condensazione.

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari o plurifamiliari, il tetto è di 50.000 euro per unità immobiliare.

Per la sostituzione dell’impianto con caldaia a condensazione o pompa di calore i limiti sono di:

  • 20.000 per gli edifici da una a otto unità;
  • 15.000 euro per gli edifici con sopra le 8 unità.

Mentre per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi il tetto di spesa è di 30.000 euro a unità.

Inoltre, gli interventi di efficientamento energetico con detrazione fiscale al 65%, la detrazione sale al 110%, anche senza effettuare gli interventi trainanti, ma solo se sono resi impossibili dal vincolo stesso.

2 COMMENTI

  1. Buon giorno.
    Chiedo scusa, avrei bisogno di un chiarimento:
    nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio di 3 particelle categoria A e di 2 “pertinenze” categoria C, autonomamente accatastate, con la realizzazione di 4 appartamenti (categoria A/3) e 2 box, si potrà usufruire del Superbonus (Ecobonus e Sismabonus)? in considerazione del fatto che sono più di due appartamenti, quindi più di due unità immobiliari?
    Grato per la eventuale risposta al mio quesito.
    Grazie

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