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Duty free shop: guida alla disciplina fiscale

Le cessioni effettuate dai Duty free shop non danno diritto alla maturazione del plafond Iva perché si ritiene che le vendite effettuate nei confronti dei viaggiatori con destinazione extra UE non possono classificarsi come cessioni all’esportazione. Guida alla disciplina fiscale dei duty free shop.

In questo contributo andremo ad analizzare la disciplina fiscale ai fini Iva applicabile ai Duty free shop. Essi sono negozi istituiti da imprese appositamente autorizzate, per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo Stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

Le vendite effettuate nei Duty free shop, pur integrando una cessione dei beni, non presentano il requisito del trasporto o della spedizione della merce al di fuori della Unione Europea a cura o a nome del cedente, posto che il trasporto è curato esclusivamente dal viaggiatore in transito.

Duty Free shop: cosa sono

Un negozio Duty free rappresenta un negozio al dettaglio che non applica le normali imposte locali sui beni commercializzati. Generalmente, sono negozi che si rivolgono ai viaggiatori e quindi sono comunemente collocati all’interno degli aeroporti.

Tale ubicazione consente di offrire ai clienti una buona opportunità di comprare prodotti di marca a prezzi scontati, vivendo un’esperienza d’acquisto immersa in un ambiente ricercato e sofisticato. I Duty free shop sono negozi speciali istituiti per la vendita in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

Duty Free shop: come funziona

Gli operatori Duty Free lavorano esclusivamente tramite una concessione dell’aeroporto ottenuta attraverso gara d’appalto. Questa concessione ha solitamente una durata che va dai 5 ai 7 anni e viene vinta dall’operatore che, sulla base delle proprie stime sul traffico aereo, il tipo di passeggeri e l’importanza dell’aeroporto, riesce ad offrire la commissione sulle vendite totali e la franchigia annua minima più alta.

Questo tipo di meccanismo fa si che i prezzi per gli stessi prodotti differiscano, anche in maniera sostanziale, da una parte all’altra del globo. Questa caratteristica dei prezzi è spesso dovuta anche da accordi con gli stessi operatori aeroportuali che strategicamente accettano commissioni inferiori per consentire di praticare prezzi più bassi e così facendo attirare più clienti-viaggiatori.

Caratteristiche dei Duty Free shop

I Duty Free shop si caratterizzano per le seguenti particolarità:

  • Vendono prodotti che non sono realmente entrati nel Paese in cui sono commercializzati e quindi non sono soggetti all’applicazione dei dazi doganali;
  • La merce non passa tra le mani dei distributori nazionali e quindi il prezzo non viene caricato del margine richiesto da questi;
  • Gli operatori Duty Free devono pagare delle commissioni aeroportuali spesso superiori anche di tre volte i dazi stessi, in quanto queste rappresentano la seconda fonte di entrata per un aeroporto dopo le tasse aereoportuali e in alcuni casi riescono anche a rappresentare più della metà delle entrate totali.

Il viaggiatore

Ai fini della vendita in esenzione da parte del Duty Free shop, si considera “viaggiatore” una persona fisica che:

  • Entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente;
  • Ritorna nel territorio dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio;
  • Lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente;
  • Lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo senza esservi residente liberamente.

Precisiamo che i gestori dei Duty Free situati all’interno degli scali aeroportuali nazionali non sono autorizzati a vendere i beni anche ad operatori aereoportuali muniti di tesserino rilasciato dall’ENAC. Sul punto l’Agenzia delle Dogane ha escluso tale possibilità affermando che tale forma di vendita deve essere riservata esclusivamente ai viaggiatori diretti fuori dall’area dell’Unione Europea.

Modalità di vendita

Introduzione di merce nei duty free shops

  • Acquisti da fornitori nazionali – L’introduzione deve avvenire sulla base di bolletta EX1 intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali recheranno, quale titolo di non imponibilità, ex articolo 8, comma 1, lettera a) DPR n. 633/72;
  • Acquisti da fornitori di altri Stati membri – Le merci sono introdotte nei Duty Free shops in sospensione di tutte le imposte, dazi, Iva ed accise. L’introduzione dei prodotti deve avvenire con l’emissione del documento doganale L.M.E., intestato al gestore sia per quelle merci prelevate direttamente dai magazzini di rifornimento che eventualmente per appurare il precedente documento doganale di accompagno.

Vendita di merce nei duty free shops

Tutti i beni venduti “Duty free” dovranno essere riposti in contenitori sigillati con nastro adesivo recante, in diverse lingue, il seguente avviso:

I beni acquistati non possono essere ceduti a terzi nel territorio della UE.’’; questo contenitore puo`essere aperto solo dopo l’uscita dal territorio della U.E.

Al contenitore deve essere applicato lo scontrino fiscale emesso. I prezzi alla vendita dei beni esposti devono essere distinti secondo i criteri di differenziazione del prezzo praticato nei confronti dei viaggiatori comunitari (comprensivo dei tributi dovuti) da quello praticato nei confronti dei viaggiatori extra comunitari (esente da imposte), ovvero mediante esposizione di un unico prezzo per entrambe le categorie di viaggiatori.

In tal caso, il prezzo unico esposto al pubblico costituisce la base imponibile per il calcolo delle imposte da applicare all’atto della vendita nei confronti dei viaggiatori comunitari. L’eventuale acquisto di prodotti da parte di viaggiatori diretti nella UE non può dare luogo ad esenzione fiscale e, quindi, devono essere assolti il dazio e le accise eventualmente gravanti, oltre l’Iva.

Adempimenti dei gestori

Giornalmente i gestori produrranno un riepilogo delle vendite da cui devono risultare:

  • L’elencazione di tutti i documenti delle vendite effettuate; eventuali annullamenti devono risultare in forma chiara, leggibile e verificabile in ogni momento;
  • Per ogni documento fiscale, il numero di volo e la relativa destinazione;
  • La qualità del prodotto venduto e il relativo prezzo.

Con cadenza non superiore a 10 giorni, i gestori dovranno corrispondere gli importi delle imposte dovute a titolo di dazio, Iva ed accise gravanti sulle merci vendute a passeggeri. A fronte del pagamento, l’Ufficio di controllo emetterà bolletta A/22. Gli stessi gestori potranno utilizzare l’eventuale plafond disponibile mediante presentazione della dichiarazione d’intenti.

All’interno della sala partenza i gestori devono esporre apposita cartellonistica atta ad avvisare i viaggiatori delle necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di Duty Free e di non cedere tali beni ad altri passeggeri, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi doganali.

Un viaggiatore munito di “through check in” (biglietto unico con destinazione finale extra UE e transito intermedio presso un altro aeroporto nazionale o comunitario), può effettuare all’interno dell’aeroporto acquisti in esenzione di imposta se la sua permanenza all’interno dell’aeroporto di transito è al massimo di cinque ore.

Disciplina Iva

Al fine di chiarire la disciplina fiscale delle cessioni di beni da parte dei Duty Free shop, occorre fare riferimento all’articolo 128 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo cui:

Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale

La Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000 (ex Direzione Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze), avente ad oggetto la disciplina delle modalità operative dei Duty Free shop, ha precisato che:

I negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato, posti nell’area extra Schengen, sono gestiti ai sensi dell’art. 128 del TULD poiché normalmente destinati agli acquisti da parte dei viaggiatori diretti verso Paesi terzi

La stessa circolare prevede che in tali speciali negozi è possibile introdurre sia merce unionale sia merce non unionale, conferendo, in ogni caso, alla merce introdotta nel Duty Free shop lo status di “prodotti allo Stato estero”. Ne deriva che i Duty Free shop non possano essere considerati “territorio extra doganale“, essendo tale qualificazione attribuibile solo ai territori espressamente individuati come tali dal Codice doganale dell’UE.

Plafond Iva

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni in argomento non possono dare diritto alla maturazione del plafond Iva. Invero la Corte di Cassazione (nelle sentenze 25 settembre 2013, nn. 21986 e 21988, dove espressamente si supera il precedente del 2010) ha espressamente negato la legittimità del plafond in capo alla società che si occupa della gestione di negozi Duty Free all’interno di un aeroporto, in quanto ha ritenuto che le vendite effettuate nei confronti di viaggiatori con destinazione extra UE non possano classificarsi come cessioni all’esportazione (articolo 8, primo comma, DPR n. 633/72). Nelle proprie decisioni, la Corte ha effettuato un esame del quadro normativo riferito alla nozione di esportazione, che più direttamente rileva ai fini della disciplina in tema di plafond, ove si considerano non imponibili

le cessioni di beni (…) rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all’esportazione, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari beni e servizi senza pagamento dell’imposta

A parere della Suprema Corte di Cassazione, le vendite effettuate nei Duty Free shop, pur integrando una cessione dei beni, non presentano il requisito del trasporto o della spedizione della merce al di fuori della Unione Europea (richiesto dall’articolo 8, primo comma, lettera a), posto che il trasporto è curato esclusivamente dal viaggiatore in transito. La Corte, nella propria decisione, ribadisce la mancanza del requisito essenziale affinché si realizzi una cessione all’esportazione, ovvero che il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea sia effettuato a cura o a nome del cedente. Inoltre, le cessioni in esame non costituiscono esportazioni, in quanto tale disposizione precisa che non sono cessioni all’esportazione, le cessioni di beni da trasportarsi fuori dal territorio della Comunità nei bagagli personali.

Sanzioni

I Duty Free shop, ai fini della responsabilità dei gestori nei confronti dell’Erario, devono essere assimilati a tutti gli effetti ai depositi doganali privati. Infatti, nei Duty free shop, le merci, al momento della loro introduzione, assumono la condizione di merci allo stato estero e pertanto, pur essendo custodite in locali situati nell’ambito di spazi doganali, restano nella piena disponibilità del gestore, il quale è tenuto a renderne conto alla Dogana di controllo.

Qualora risultino deficienze di merci in tali negozi nasce l’obbligazione tributaria, per cui il gestore dovrà impegnarsi a corrispondere i diritti doganali gravanti su tutti i prodotti che a seguito dei controlli dell’Ufficio doganale risultassero mancanti prendendo come base imponibile il valore della merce all’introduzione, a meno che non si tratti di prodotti venduti a viaggiatori verso Paesi comunitari, per cui la base imponibile sarà costituita dal prezzo di vendita.

La vigilanza doganale è intensificata proprio nelle aree di imbarco e nelle aree di transito, ai fini dei controlli delle vendite effettuate presso i Duty Free shops; i vigilanti possono richiedere l’esibizione del biglietto di viaggio e della carta di imbarco.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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