HomeFisco InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiTie breaker rules per le ipotesi di dual residence

Tie breaker rules per le ipotesi di dual residence

Utilizzo delle "tie breaker rules" come regole necessarie per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale nelle Convenzioni OCSE, art. 4, par. 2.

Cosa succede quando una persona fisica si trasferisce all'estero in corso d'anno e si trova di fronte ad una doppia residenza fiscale? Approfondiamo il tema della residenza fiscale delle persone fisiche alla luce di quanto previsto dalla normativa convenzionale. Articolo 4 modello OCSE, "tie breaker rules" per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale.

Il trasferimento di residenza all'estero da parte di persone fisiche è un aspetto che richiede particolare attenzione. Negli ultimi anni i controlli dell'Agenzia delle Entrate stanno aumentando. Per questo occorre avere ben chiara la propria situazione. Per la mia esperienza è opportuno tenere a mente 3 regole indispensabili. Sono moniti da ricordare per ogni trasferimento di residenza all'estero, e sono:

Non sottovalutare il passato;

Programma il presente;

Pianifica il futuro.

Quando ci si trasferisce all'estero è necessario tenere presente il proprio passato, ovvero cosa si lascia nel Paese dal quale vogliamo andarcene. Allo stesso tempo bisogna anche programmare al meglio il presente, ovvero le procedure di trasferimento, ed allo stesso tempo pensare che bisogna essere adeguatamente preparati per pianificare il proprio futuro nel Paese estero.

In questo contributo voglio approfondire il tema della residenza fiscale delle persone fisiche in base a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. In particolare, sulle possibilità di dirimere situazioni di "dual residence" attraverso l'applicazione delle tie breaker rules.

La residenza fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni

Le disposizioni sulla residenza fiscale hanno un ruolo preminente all'interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo in quanto la residenza costituisce elemento fondamentale per:

L'applicazione delle norme della Convenzione stessa;

Determinare la potestà impositiva dei Paesi coinvolti.

Nelle convenzioni redatte secondo il modello OCSE, gli aspetti legati all'identificazione della residenza fiscale del contribuente sono demandata all'art. 4. Questa disposizione, nel primo paragrafo, rimanda espressamente alla legislazione domestica degli Stati contraenti.

Art. 4, par. 1 modello OCSE - Residenza fiscale

Articolo 4, par. 1 modello OCSE“ai fini della convenzione, l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”

Il modello OCSE aggiunge, inoltre, quanto segue.

Articolo 4, par. 1 modello OCSE“tale espressione [“residente di uno Stato contraente”] non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato ”

Qu...

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login
Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

14 COMMENTI

  1. Mio figlio è residente in UK regolarmente iscritto all’AIRE, paga le tasse in quel paese per il lavoro e per l’abItazione, in Italia presenta la denuncia dei redditi e paga le tasse per il reddito di immobili di cui è proprietario.
    Opera correttamente o deve pagare in UK anche le tasse per i redditi prodotti in Italia?

  2. Con queste informazioni è impossibile rispondere, è necessario analizzare qual’è il Paese di sua residenza fiscale in relazione agli interessi economici e familiari prevalenti. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  3. Salve io honun domicilio in Germania ma sono artista e in germania ci sono solo nel periodo delle prove spettacoli e per gli spettacoli spessi circa 2 al mese tutto il resto del tempo sono in italia. Dove ho residenza e famiglia so della convenzione per gli artisti ue che pagano le tasse derivanti da prestazione artistiche solo nel paese di prestazione , infatti in italia ho svolto lavori anche differenti pagando regolarmente le tasse italiane e facendo la dichiarazione. Ci sono però molte nuove leggi che vanno contro a chi non è iscritto aire ad esempio anche portare una macchina tedesca in italia . Come posso dimostrare agli enti che non conoscono la situazione che essendo all estero solo in occasione degli spettacoli non posso iscrivermi all aire essendo in prevalenza in italia ?

  4. Salve Signor Migliorini,

    Da gennaio 2019 sono ubicato in Francia dove ho lavorato fino a una settimana fa. Sto aprendo un conto in banca e mi chiedono se sono residente fiscale solo in Francia. Lei pensa che è il mio caso? Io vivo in Francia e non ho entrate in Italia, volevo giusto una conferma.
    La ringrazio anticipatamente.

    Valentino.

  5. Egregio Dott. Migliorini,

    Da un mese ho iniziato un percorso di management trainee in Germania nel settore alberghiero. Per il periodo di un anno alloggerò presso diverse strutture alberghiere e per ricevere il mio compenso ho dovuto fare la residenza presso una delle sedi tedesche ma non vi alloggerò permanentemente. Attualmente sono ancora registrato come residente in Italia. Posso mantenere la doppia residenza? Grazie.

    Cordiali Saluti,
    Alexander

  6. Come può leggere nell’articolo, fiscalmente si ha sempre un unico Paese di residenza. Quello che occorre capire è quale sia il suo Paese di residenza fiscale per i suoi obblighi fiscali.

  7. Buonasera Dott Migliorini,
    parlando delle “tie break rules” per un paese convenzionato come può essere l’Inghilterra, cosa succede se venisse ereditato un immobile di tipo abitativo in Italia per decesso del proprio genitore nella seconda metà dell’anno fiscale (quindi se il decesso avvenisse ad esempio ad Agosto)? In questo caso per quell’anno fiscale si applicherebbe la regola 2 delle “tie break rules”, cioè “Centro degli interessi vitali” e non verrebbe considerata la regola 1 cioè “Possesso di un abitazione permanente”, poiché il possesso dell’immobile di tipo residenziale è stato comunque inferiore ai 183 giorni. Corretta la mia interpretazione?
    La ringrazio molto per la usa risposta.
    Francesco

  8. Buonasera,

    Se un individuo ha passato 91 giorni in Irlanda, ed e’ cosi’ considerato “tax resident” dalla stessa, può poi fare la dichiarazione dei redditi in Italia e beneficiare del credito d’imposta (non iscritto AIRE)?
    Nello stesso esempio, se quello fosse il secondo anno di residenza estera (o semplicemente l’ultimo di una serie), potrebbe beneficiare in Italia delle agevolazioni per il rimpatrio dei lavoratori?

    Grazie!

  9. Si tratta di situazioni che devono essere analizzata nel complesso, anche in relazione a quello che è previsto dalla normativa fiscale nazionale sulla residenza fiscale. Per le agevolazioni sul rientro dei lavoratori consiglio di prestare moltissima attenzione.

Lascia una Risposta