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Donazioni contro il Coronavirus: vantaggi fiscali

Detrazione del 30% per le erogazioni fino a 30.000 euro per le persone fisiche. Piena deducibilità per le imprese. Sono questi i vantaggi fiscali previsti dal decreto Cura Italia per chi fa donazioni contro il coronavirus.

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Il Decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, emanato per fronteggiare l’emergenza economica e sanitaria del Covid-19 ha previsto dei vantaggi fiscali per le donazioni effettuate contro il Coronavirus.

Nel Decreto Cura Italia è stata accolta la richiesta di dare un vantaggio fiscale a coloro che stanno facendo e faranno donazioni per combattere questa emergenza sanitaria.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di associazioni senza scopo di lucro sono previste detrazioni e deduzioni. Le misure sono contenute nell’art. 66 del Decreto Cura Italia.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di detrazioni Irpef del 30% per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro, effettuate nell’anno 2020.

I soggetti titolari del reddito di impresa, per lo stesso anno, hanno diritto a delle deduzioni ai fini Irap.

Donazioni

Negli ultimi giorni sono stati molti i soggetti che hanno effettuato donazioni ad ospedali ed enti impegnati a far fronte all’emergenza provocata dal Coronavirus.

Detrazioni per persone fisiche ed enti non commerciali che effettuano donazioni

I vantaggi fiscali previsti a favore delle donazioni per il Coronavirus sono contenute nell’art. 66 del Decreto Cura Italia.

Tale articolo ha come oggetto “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Al co. 1 sono previste le detrazioni per persone fisiche ed enti non commerciali:

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell”anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro

Tutti coloro che hanno effettuato delle donazioni nel 2020, hanno diritto ad una detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore dello:

  • Stato;
  • Delle regioni;
  • Degli enti locali territoriali;
  • Degli enti o istituzioni pubbliche;
  • Delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

per il finanziamento di interventi aventi lo scopo di fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus.

Nel caso di donazioni in natura, la determinazione del valore deve seguire quanto previsto dalle disposizioni di cui agli art. 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Deduzioni a favore delle imprese

Il Decreto Cura Italia prevede anche incentivi fiscali per le donazioni anti coronavirus effettuate dalle imprese.

Tali misure sono contenute nel co. 2 dell’ art. 66 che dispone:

“Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate

Le imprese che effettuano donazioni hanno diritto alle deduzioni previste dall’art. 27 della L. n. 133/1999 che contiene le “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche“.

Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinate a finalità estranee dell’esercizio dell’impresa.

Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Per la determinazione del valore delle donazioni in natura si deve fare rifermento, anche in questo caso, alle disposizioni degli art. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

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