Home News Donazioni Protezione Civile Covid-19

Donazioni Protezione Civile Covid-19

La Risoluzione numero 21/E del 28 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

0

Donazioni Protezione Civile Covid-19: la Risoluzione numero 21/E del 28 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i documenti necessari per accedere alla detrazione prevista dal Decreto Cura Italia.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, ha chiarito quali sono i documenti da presentare per ottenere la detrazione prevista dal Decreto Cura Italia, riguardo alle Donazioni protezione Civile Covid-19.

L’art. 66 del Decreto Cura Italia prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro sulle donazioni effettuate nel 2020 in favore di:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Enti locali territoriali;
  • Enti o istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Le erogazioni liberali in contanti non danno diritto alla detrazione, ammessi solo pagamenti tracciabili.

Per i versamenti realizzati direttamente tramite gli IBAN indicati dalla Protezione Civile è sufficiente la ricevuta del versamento dalla quale sia possibile individuare il beneficiario della donazione, il carattere di liberalità del pagamento e la finalità, ovvero il finanziamento degli interventi anti Covid-19.

Per le donazione effettuate attraverso altri enti o piattaforme di crowdfunding, oltre alla ricevuta del versamento è necessaria anche l’attestazione rilasciata dal collettore.

Donazioni protezione civile Covid-19

Donazioni Protezione Civile Covid-19: la documentazione necessaria

Con la Risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce qual’è la documentazione necessaria per ottenere la detrazione relativa alle donazioni alla Protezione Civile per l’emergenza Covid 19.

I finanziamenti devono essere effettuati da persone fisiche o enti non commerciali e devono avere l’obiettivo di “finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per rendere concreta tale disposizione, in accordo con l’art. del Decreto Cura Italia, la Protezione Civile ha predisposto due IBAN:

  • IT84Z0306905020100000066387 per la raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
  • IT66J0306905020100000066432, aperto ai sensi dell’O.C.D.P.C. del 5 aprile 2020, n. 660, per costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.

La Risoluzione ha chiarito che la detrazione non spetta, per le erogazioni liberali in contanti:

“per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).”

Per i pagamenti effettuati direttamente sugli IBAN indicati dalla Protezione Civile è sufficiente la ricevuta del versamento bancario o postale oppure, nel caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, l’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Da tale documentazione deve essere possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, la liberalità del pagamento e la finalità del finanziamento di interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Donazioni Protezione Civile Covid-19: la documentazione per versamenti tramite piattaforme di crowdfunding

Le donazioni Protezione Civile Covid-19 possono essere effettuate anche tramite di piattaforme di crowdfunding o altri enti.

Gli enti autorizzati sono quelli previsti dall‘art. 27 L n. 133 del 1999:

  • ONLUS;
  • Organizzazioni internazionali in cui l’Italia è membro;
  • Le fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
  • Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria.

La documentazione da presentare è:

  • La ricevuta del versamento o ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding;
  • Attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o da altri enti, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid 19.

Nei casi in cui i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli indicati o nel caso in cui non sia possibile ricavare dalla ricevuta le informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

“oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version