Domicilio fiscale nella CU: casi particolari

Casistiche particolari di compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale nella CU.

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Domicilio fiscale nella CU: nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” è prevista l’indicazione del comune, della provincia e del codice comune, con riferimento al domicilio fiscale:

  • Alla data del 1 gennaio 2019 (campi 20, 21, 22, 23);
  • Alla data del 1 gennaio 2020 (campi 24, 25, 26, 27).

Per quanto riguarda la compilazione dei righi “Domicilio fiscale all’1/01/2019” e “Domicilio fiscale all’1/01/2020”, presenti nella CU 2020, occorre attenersi alle seguenti modalità:

  • Domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2019, deve essere sempre compilato (con riferimento ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata in caso di indicazione del codice “N” nel campo 1 “Causale” della relativa certificazione;
  • Il domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2020, deve essere indicato, soltanto se è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2019. In particolare, il domicilio fiscale al 1 gennaio 2020 deve essere compilato nel caso in cui il contribuente:
    • Ha variato la residenza fiscale trasferendola in un altro comune;
    • Risiede in un nuovo comune, risultante dal distacco, di uno o più territori, appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere;
    • Risiede in uno dei Comuni fusi che hanno deliberato aliquote differenti, per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti.
  • Il domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2020, non va compilato se:
    • Non è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2019;
    • La variazione del domicilio fiscale è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti, a condizione che non siano state deliberate aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti.

Le informazioni relative al domicilio fiscale sono indispensabili per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Domicilio fiscale nella CU

Ai sensi dell’art. 58, co. 5 del DPR. n. 600/1973, le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di variazione.

L’art. 58, co.2 del DPR. n. 600/1973 prevede che:

“Le persone fisiche (..) non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato”

art. 58, co. 2 del DPR. n. 600/1973

Per il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che percepisce il reddito ivi prodotto, il riferimento al domicilio fiscale alla data del 1 gennaio, ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali IRPEF, è coincidente con il comune in cui è stato prodotto il reddito, se è stato prodotto in un comune soltanto, oppure dove è stato prodotto in modalità superiore, se è stato prodotto in più comuni.

I cittadini italiani che risiedono all’estero in virtù di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ed i soggetti considerati non residenti, avendo trasferito la propria residenza, in modo formale, in un paese con fiscalità agevolata, il domicilio fiscale è nell’ultima residenza in Italia.

Campi 23 e 27 la “Fusione comuni”

Nel rigo relativo al “Domicilio fiscale all’1/01/2019” e nel rigo riferito al “Domicilio fiscale all’1/01/2020”, è presente il campo “fusione comuni”:

  • Campo 23 per il domicilio fiscale all’01/01/2019;
  • Campo 27 per il domicilio fiscale all’01/01/2020.

da compilare, soltanto se, il Comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione oppure ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale in modo differente per ciascuno dei comuni estinti.

Qualora, il contribuente, risiede in un comune che:

  • E’ stato istituito per fusione avvenuta nel 2016, 2017, 2018, fino all’1/01/2019 e
  • Ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti

Il campo 23 “Fusione dei comuni”, deve essere compilato con l’indicazione del codice catastale del comune soppresso a cui è riconducibile l’addizione comunale applicata.

Occorre, a tal fine, fare riferimento alla tabella n. 11 “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella fusione comuni del rigo Domicilio fiscale al 1 gennaio 2019” nell’Appendice alle istruzioni del Mod. 730/2020.

Nel caso in cui il codice comune indicato nel campo 22 “Codice comune” nel rigo “domicilio fiscale all’1/01/2019” della CU 2020 è uno dei codici comune indicati nella colonna “Codice identificativo Comune” della tabella n.11, è obbligatoria la compilazione del successivo campo 23 “Fusione comuni” presente nel medesimo rigo con l’indicazione del codice comune presente nella colonna “Codice identificativo ex comune” della tabella.

Nel caso in cui il comune indicato nel rigo “domicilio fiscale all’1/01/2019, non è tra quelli riportati nella colonna “Nuovi comuni nati nel 2016, 2017, 2018 e il 1 gennaio 2019 da fusione comuni” della tabella n. 11, e dunque il relativo codice non è compreso tra quelli indicati nella colonna “codice identificativo comune” della stessa tabella, il campo 23 “Fusione comuni” non deve essere compilato.

Di seguito, è riportata la Tabella n. 11 – Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “fusione comuni” del rigo “domicilio fiscale al 1 gennaio 2019”.

Data fusioneNuovi comuni nati nel 2016, nel 2017, 2018, ed il 1 gennai 2019 da fusione comuni Codice identificativo comuneProvinciaComuni di origineCodice identificativo ex comune
01/01/2016MONTESCUDO- MONTE COLOMBOM368RNex comune di Montecolombo
ex comune di Montescudo
F476
F641
01/01/2017ABETONE CUTIGLIANOM376PTex comune di Abetone
ex comune di Cutigliano
A012
D235
01/01/2017ALTA VALLE INTELVIM383COex comune di Ramponio Verna
ex comune di Lanzo d’Intelvi
ex comune di Pellio d’Intelvi
H171
E444
G427
01/01/2017COLLI AL METAUROM380PUex comune di Montemaggiore al Metauro
ex comune di Saltara
ex comune di Serrungarina
F555
H721
I670
01/01/2017SAN MARCELLO PITEGLIOM377PTex comune di San Marcello Pistoiese
ex comune di Piteglio
H980
G715
01/01/2017VALFORNACEM382MCex comune di Pievebovigliana
ex comune di Fiordimonte
G637
D609
01/03/2017SERMIDE E FELONICAI632MNex comune di Sermide
Ex comune di Felonica
I632
D529
01/01/2018CASSANO SPINOLAM388ALex comune di Cassano Spinola
ex comune di Gavazzana
C005
D941
01/01/2018CENTRO VALLE INTELVIM394COex comune di Casasco d’Intelvi
ex comune di Castiglione d’Intelvi
ex comune di San Fedele Intelvi
B942
C299
H830
01/01/2018BORGO MANTOVANO M396MNex comune di Pieve di Coriano
ex comune di Revere
ex comune di Villapoma
G633
H248
F804
17/02/2018BORGO VENETOM402PDex comune di Saletto
ex comune di Santa Margherita d’Adige
ex comune di Megliadino San Fidenzo
H705
I226
F091
01/01/2019BORGOCARBONARAM406MNex comune di Borgofranco sul po
ex comune di Carabonara di Po
B013
B739
01/01/2019BARBERINO TAVARNELLEM408FIex comune di Barberino Val d’Elsa
ex comune di Tavarnelle Val di Pesa
A633
L067
01/01/2019RIVA DEL POM410FEex comune di Berra
ex comune di Ro
A806
H360
01/01/2019SORBOLO MEZZANIM411PRex comune di Mezzani
ex comune di Sorbolo
F174
I845
01/01/2019SOLBIATE CON CAGNOM412COex comune di Cagno
ex comune di Solbiate
B359
I792
01/01/2019SASSOCORVARO AUDITOREM413PUex comune di Auditore
ex comune di Sassocorvaro
A493
I459
01/01/2019VALDILANAM417BIex comune di Valle Mosso
ex comune di Trivero
ex comune di Mosso
ex comune di Soprana
L606
L436
M304
I835
01/01/2019TORRE DE’ PICENARDIL258CRex comune di Ca’ d’Andrea
ex comune di Torre de’ Picenardi
B320
L258
01/01/2019SAN GIORGIO BIGARELLO H833MNex comune di Bigarello
ex comune di San Giorgio di Mantova
A866
H833
01/01/2019SALUZZO H727CNex comune di Saluzzo
ex comune di Castellar
H727
C140

Qualora il percipiente risieda in comune che:

  • E’ stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016, 2017, 2018 e 2019;
  • Ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti.

Il campo 27 “Fusione comuni” deve essere compilato con l’indicazione del codice catastale del Comune soppresso a cui è riconducibile la misura dell’addizionale comunale applicata.

Occorre, far riferimento alla Tabella n. 12 “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella Fusione comuni del rigo del Domicilio fiscale al 1 gennaio 2020” nell’appendice delle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2020.

Qualora il codice indicato nel campo 26 “Codice comune” è uno dei codice comune indicati nella colonna “codice identificativo comune”.

Qualora il Comune non si trovi tra quelli nella colonna “Nuovi comuni nati nel 2016, 2017, 2018, 2019 da fusione comuni” della Tabella n. 12 (ed il relativo codice non è compreso tra quelli codice identificativo comune della stessa tabella) il campo 27 “Fusione comuni” non deve essere compilato.

Casistiche di compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale nella CU

Il domicilio fiscale al 1 gennaio 2020, deve essere indicato soltanto se è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2019.

Il nuovo rigo, deve essere compilato, nel caso in cui, il contribuente:

  • Ha variato la residenza fiscale trasferendola in un altro comune;
  • Risiede in un nuovo comune, derivanti dal distacco di due comuni esistenti;
  • Risiede in uno dei due comuni fusi, che hanno deliberato aliquote differenziate.

Il nuovo rigo, non deve essere compilato qualora:

  • E’ rimasto il medesimo del 2019;
  • La variazione del domicilio è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti.

Trasferimento e variazione della residenza in un altro comune

Qualora in data 1 gennaio 2019, il contribuente si è cancellato dall’anagrafe in provincia di Ivrea, nel Piemonte e si è iscritto nell’anagrafe di Castelfranco Veneto, in Veneto.

Tali variazioni hanno avuto delle conseguenze sul domicilio fiscale nella CU del contribuente a decorrere dal 60 giorno successivo alla variazione di residenza.

Il contribuente, dovrà pertanto, versare:

  • L’addizionale regionale e comunale 2019 e 2020, alla Regione Piemonte e al comune di Ivrea;
  • L’addizionale regionale e comunale 2021, alla Regione Veneto e al comune di Castelfranco Veneto.

Variazione della residenza fiscale derivante dalla fusione di comuni con applicazione di aliquote dell’addizionale regionale differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti

Nel caso del contribuente che risulti avere il domicilio fiscale nella CU dal 1/01/2019 e al 01/01/2020 nel comune di San Marcello Piteglio, rientra tra i comuni in cui:

  • Alla tabella n. 11, colonna “Nuovi comuni dal 2016,2017, 2018 e il 1 gennaio 2019 da fusione comuni”;
  • Alla tabella n. 12, colonna “Nuovi comuni dal 2016, 2017, 2018 e il 1 gennaio 2019 da fusione comuni”

dal momento che ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni esistenti.

La sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, sarà compilata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2020, indicando nei campi 22 e 26 “Codice comune”, il codice identificativo di San Marcello Piteglio e nei campi 23 e 27 “Fusione comuni” il codice identificativo di Piteglio.

Variazione del domicilio a seguito di fusione di comuni preesistenti ma il nuovo comune non ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei territori estinti

In caso del contribuente, che in data 1 gennaio 2018, aveva il domicilio fiscale nel comune di Formignana in Provincia di Ferrara ed il 1 gennaio 2019 si è fuso con il comune di Tresigallo, facendo cosi nascere il comune di Tresignana.

Quest’ultimo non ha deliberato misure per l’applicazione dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei comuni estinti.

Nella CU 2020, il contribuente deve compilare la sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore”, con riferimento al solo domicilio fiscale al 1 gennaio 2019 indicando nel campo 22 “Codice comune” il codice identificativo di Tresignana.

Variazione di domicilio fiscale nella CU in caso di fusione dei comuni nel 2020

Nel caso del contribuente che il 1 gennaio 2019, aveva il domicilio fiscale nel comune di Carano ed il 1 gennaio 2020, si è fuso con il comune di Daiano e Varena, facendo nascere il comune di Ville di Fiemme.

Nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” deve essere compilata soltanto con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2019, indicando al campo 22 il codice identificativo di Carano. Il rigo relativo al domicilio fiscale nella CU del 1 gennaio 2020, non deve essere compilato.

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