Home News Domande Bonus 600 euro per stagionali, intermittenti, occasionali

Domande Bonus 600 euro per stagionali, intermittenti, occasionali

1

Domande Bonus 600 euro per lavoratori stagionali, intermittenti e occasionali. E’ sufficiente presentare una sola domanda per l’erogazione del bonus per tutti e tre i mesi di marzo, aprile e maggio.

Il DM 30 aprile 2020 n. 10 ha riconosciuto, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, un bonus di 600 euro per il mese di marzo ai lavoratori stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio.

La medesima indennità è stata riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dall’art. 84 del Decreto Rilancio.

La Circolare n. 67, pubblicata ieri dall’INPS, definisce le diverse categorie dei beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

Domande bonus 600 euro

Domande Bonus 600 euro per stagionali, intermittenti, occasionali

Tra i beneficiari del bonus, ci sono, i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Ulteriori beneficiari sono i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Sono destinatari dell’indennità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia quelli che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Per accedere all’indennità, i lavoratori autonomi privi di partita IVA devono essere stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, ma non devono avere un contratto in essere al 23 febbraio scorso.

Per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio alla Gestione separata INPS (non ad altre forme previdenziali obbligatorie) con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

L’ultima categoria di potenziali beneficiari sono gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Incompatibilità

Il regime di incompatibilità è disciplinato dal DM del 30 aprile, per l’indennità di marzo, e dall’84 del Decreto Rilancio, per i mesi successivi.

E’ posto il divieto di cumulo con analoghe misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio e con il reddito di cittadinanza.

Compatibilità

Le indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio sono, invece, compatibili:

  • Indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;
  • Somme derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale per importi non superiori a 5.000 euro l’anno.

Modalità di presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande sono analoghe a quelle già utilizzate per le altre tipologie di indennità, con possibilità di accedere ai servizi del portale INPS in modalità semplificata, utilizzando la sola prima parte del PIN dell’INPS.

I lavoratori stagionali, ai quali la domanda per l’indennità di marzo 2020 sia stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, non devono ripresentare una nuova domanda poiché sarà riesaminata d’ufficio quella già avanzata.

1 COMMENTO

Lascia una Risposta

Exit mobile version