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Domanda di CIGO: le istruzioni INPS

L'INPS ha fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO e delle prestazioni di assegno ordinario

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Il Decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, ha previsto tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende colpite dall’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus:

  • Cassa integrazione ordinaria, conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno usufruendo dei trattamenti di integrazione straordinari;
  • Fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà;
  • Cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

Il periodo massimo, in tutti e tre i casi, è previsto di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.

Domanda di CIGO

Sono state pubblicate Online, con il messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020, le nuove indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario.

Tempistiche sulla presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario

Il governo ha varato il Decreto Cura Italia per aiutare le imprese ed i lavoratori costretti a sospendere temporaneamente l’attività produttiva e lavorativa a causa dell’emergenza del Coronavirus.

Nello specifico, al Capo I del Titolo II del citato decreto ha previsto una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale, tra le varie misure previste sono stati previsti ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Cassa integrazione ordinaria ed in deroga e assegno ordinario).

Il legislatore ha rilasciato una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, utilizzabile per le domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate.

Le domande di accesso al trattamento di CIGO e di assegno ordinario predisposte per aiutare le imprese colpite dall’emergenza Coronavirus devono essere inviate telematicamente entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, del D.L. n. 18/2020).

  • Le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa iniziate nel periodo compreso tra il 23 febbraio-23 marzo sono neutralizzate ai fini della decorrenza del termine di presentazione delle domande.
  • Per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie (a partire dalla data di inizio dell’evento).

L‘assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Chi può presentare la domanda di CIGO con casuale “Emergenza Covid-19”?

Possono presentare la domanda di CIGO con causale “Emergenza Covid-19” le imprese:

  • Industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • Dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Addette all’armamento ferroviario;
  • Industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Le modalità di presentazione della domanda di CIGO

La procedura per inoltrare la domanda è disponibile sul portale INPS, alla sezione Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” alla voce “Servizi per aziende e consulenti”opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

La domanda è disponibile anche tra i “Servizi per le aziende ed i consulenti“, con le consuete modalità.

Al momento dell’inserimento della scheda causale si indica “COVID-19 nazionale”. In questo modo non sarà necessario allegare nessuna documentazione particolare eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.

La domanda può essere presentata, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “Covid-19 nazionale“.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa nè dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.

L’azienda non dovrà presentare in allegato la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per l’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus anche nel caso in cui abbiano già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza Covid-19 nazionale” prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.

Domanda di CIGO con causale “Emergenza Covid-19

Riassumendo:

  • Le domande di Cassa integrazione ordinaria con causale “Emergenza Covid-19” possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • Questo periodo non sarà inserito nel computo del biennio né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • Il periodo non è conteggiato ai fini del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • Ai lavoratori non viene valutata l’anzianità lavorativa, ma devono risultare in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
  • Non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei beneficiari della prestazione;
  • Il termine le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività, fermo restando che per gli eventi ricadenti nel periodo neutralizzato il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
  • Non è dovuto il contributo addizionale.

Le novità previste nell’istruttoria della domanda di CIGO

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, in quanto:

  • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • Non si deve tener conto dei seguenti limiti:
    •  Il limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
    •  Limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
    •  Limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  • Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Imprese in CIGS

Le imprese che il 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Le aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione CIGO

Oltre che all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Assegno ordinario

L’assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Chi può beneficiare del Fondo di integrazione salariale (Fis)?

Possono beneficiare del Fondo di integrazione salariale:

  • I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (Esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio):
  • Impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
  • I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue.

Le novità dell’istruttoria della domanda di assegno ordinario

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la maggior fruizione, è previsto che:

  • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • Non si tiene conto dei seguenti limiti:
    • Limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (Fis);
    • Il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    • Il limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come fare domanda per l’assegno ordinario

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata online sul sito Inps avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale.

Il periodo concesso con causale “Emergenza Covid-19 nazionale”, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.

Modalità di accesso assegno ordinario

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale ‘’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento assegno ordinario

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga Covid-19

Chi può beneficiare della Cassa integrazione in deroga Covid-19?

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

  • Per un periodo non superiore a nove settimane;
  • A tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • Sono esclusi:
    • I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo, del Fis o dei Fondi di solidarietà;
    • Datori di lavoro domestico;
    • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf).

Requisiti per l’accesso alla cassa integrazione in deroga Covid-19

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • Le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • Il contributo addizionale;
  • La riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda per la cassa integrazione in deroga Covid-19?

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla cassa integrazione in deroga Covid-19 devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

  • Il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale 33193;
  • La lista dei beneficiari.

Le modalità di pagamento della cassa integrazione in deroga Covid-19

Il pagamento della cassa integrazione in deroga Covid-19 avviene esclusivamente tramite pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il Modello Sr 41.

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