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Documento riepilogativo per fatture inferiori a €. 300

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Imprese e Professionisti possono trovarsi a dover emettere molte fatture di piccolo importo. È possibile registrare in un unico documento riepilogativo mensile tutte le fatture di importo inferiore a € 300.

Imprenditori e Professionisti hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a €. 300,00, attraverso un documento riepilogativo mensile.

Attenzione! Questo non significa che si emette, ad esempio, un unica fattura. La fatturazione delle operazioni rimane identica, anche con la fatturazione elettronica. Sicuramente, l’utilizzo della fattura elettronica riduce i casi in cui questo documento può essere sfruttato, ma è una agevolazione ancora e tutt’ora valida. L’utilizzo del documento riepilogativo è soltanto un semplificazione contabile, permessa per importi non superiori a 300,00 euro. Classico caso di utilizzo del documento riepilogativo è quello dei ristoranti, oppure per i medici che lavorano privatamente.

In questo contributo voglio andare ad analizzare la possibilità, per i soggetti titolari di partita IVA di riepilogare le fatture di importo inferiore a €. 300 in un documento riepilogativo. Questo, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali annuali. Vediamo in cosa consiste questa agevolazione e i soggetti che possono beneficiarne.

Documento riepilogativo fatture: cos’è?

Imprenditori e Professionisti hanno la possibilità di contabilizzare in modo unitario le fatture di importo inferiore a e 300,00 per ogni mese. Questa semplificazione avviene attraverso la compilazione di un documento riepilogativo, che deve contenere:

  • Numero della Fattura;
  • Ammontare delle operazioni;
  • Aliquote IVA.

Questo è quanto prevede l’articolo 6, commi 6 e 7 del DPR n. 695/95. La norma, infatti, dispone che le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a € 300,00 possono essere annotate attraverso un documento riepilogativo. L’adempimento è stato poi confermato dalla Risoluzione n. 80/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate. Il limite dei €. 300 legato alle fatture emesse o ricevute deve intendersi al netto dell’IVA (come previsto dalla Risoluzione n. 29/E/1996). Tale disposizione, come vedremo, può riguardare sia le fatture di vendita, che di acquisto.

Documento riepilogativo per le fatture emesse

La registrazione cumulativa delle fatture di modesto importo è facoltativa. A tal fine, dopo aver emesso le fatture con le ordinarie regole, viene redatto un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  1. I numeri delle fatture emesse;
  2. Distintamente per ogni aliquota:
    1. L’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
    2. L’ammontare complessivo dell’imposta;

Il documento in esame:

  • Può riepilogare al massimo le fatture emesse nel corso del mese;
  • Va annotato nei registri Iva entro il giorno 15 del mese successivo;
  • Rientra nella liquidazione del mese di emissione delle fatture.

Documento riepilogativo per le fatture ricevute

Analogamente a quanto detto per le fatture emesse, anche per le fatture di acquisto, può essere emesso un documento riepilogativo, sempre che l’ammontare delle fatture non ecceda i €. 300. Nel documento riepilogativo vanno riportati:

  1. I numeri di protocollo (attribuiti dal destinatario) delle fatture ricevute;
  2. Distintamente per ogni aliquota:
    1. L’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
    2. L’ammontare complessivo dell’imposta;

Il documento riepilogativo relativo alle fatture di acquisto, può comprendere, contrariamente a quanto previsto per il documento riepilogativo delle fatture di vendita, anche documenti relativi a più mesi. Tale documento deve essere registrato autonomamente prima di effettuare la liquidazione periodica mensile o trimestrale nell’arco della quale viene detratta l’IVA relativa alle fatture oggetto di riepilogo.

Documento riepilogativo e reverse charge

La possibilità di effettuare una registrazione cumulativa delle fatture riguarda anche i soggetti cessionari e committenti che devono assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Questo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. Infine, l’annotazione del documento deve avvenire nel rispetto della ordinaria tempistica, prevista dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/72.

Criticità legate all’utilizzo

La procedura in esame spesso non viene utilizzata a causa degli svantaggi che può comportare. Basti pensare all’impossibilità di tenere distinte fatture già incassate rispetto a quelle da incassare, o peggio ancora risulta difficile tenere una contabilità industriale quando non è possibile separare costi diversi legati magari a centri di costo diversi. Ma la difficoltà maggiore si ha in sede di dichiarazione dei redditi quando diventa impossibile per questi costi così raggruppati avere il dettaglio analitico per effettuare le corrette riprese fiscali. I soggetti che solitamente utilizzano il documento riepilogativo sono i medici, che possono riepilogare in un unico documento le fatture di importo inferiore a €. 300 che emettono ogni mese.

Domande frequenti

Con Fattura Elettronica come devono essere gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a € 300. Cosa dovrà essere consegnato al cliente?

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.

Come si conservano Fatture e Documento Riepilogativo?

Le singole fatture vanno conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.

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