HomeFisco InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWIVIE l'imposta sugli immobili all'Estero: presupposti

IVIE l’imposta sugli immobili all’Estero: presupposti

Enti non commerciali società semplici e persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, devono adempiere al monitoraggio fiscale dei beni immobili detenuti all'estero e versare l'IVIE. Di seguito i criteri, le modalità di compilazione del quadro RW, le conseguenze in caso di mancata compilazione del quadro e le sanzioni amministrative, con le possibilità di sanare la situazione con i vantaggi del ravvedimento operoso.

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti hanno l’obbligo di compilare il quadro RW del modello Redditi al fine di assolvere gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale di beni immobili situati all’estero. In caso di mancata compilazione del quadro sanzione amministrativa dal 3% al 15% del valore dell’immobile non dichiarato (con raddoppio in caso di detenzione in paese non collaborativo). Possibile interpretazione a favore in caso di violazione che si ripete nel tempo.


Le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, sono soggetti ad obbligo di monitoraggio fiscale. Questa disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.

Il monitoraggio fiscale, sostanzialmente, è un obbligo che comporta il fatto di dover dichiarare annualmente il possesso dell’immobile e versare un’imposta patrimoniale denominata IVIE. In pratica, tutti i contribuenti residenti che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi Persone Fisiche. All’interno della dichiarazione vi è l’obbligo di adempiere al monitoraggio attraverso la compilazione del quadro RW, per l’indicazione (tra gli altri) anche degli immobili detenuti all’estero. Tale indicazione, come vedremo, può comportare il pagamento dell’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti fuori dai confini nazionali. Si tratta, infatti, di un tributo la cui ratio è quella di sottoporre a tassazione il possesso, da parte della persona fisica fiscalmente residente in Italia, di un immobile sito in un Paese estero.

L’IVIE non è altro che l’IMU (che riguarda gli immobili siti in Italia) per gli immobili detenuti all’estero da parte di soggetti residenti in Italia. Detto questo entriamo nel dettaglio ed andiamo ad analizzare le principali informazioni utili sull’applicazione ed il calcolo dell’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero.


Che cos’è l’IVIE e qual è il suo ambito di applicazione?

L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero è un imposta patrimoniale che colpisce i titolari di diritti reali su beni immobili detenuti al di fuori dei confini nazionali. Presupposto per l’applicazione dell’imposta è che il soggetto titolare del diritto reale sia residente fiscalmente in Italia. L’IVIE è entrata in vigore nel 2012, con la Legge n. 214/2011. Essa prevede che i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare ogni anno la relativa imposta patrimoniale. Tale imposta è dovuta soltanto se l’importo spettante derivante dal calcolo supera la franchigia di 200 euro. Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti al pagamento dell’imposta i seguenti soggetti (Circolare n. 28/E/2012 § 1.1):

  • Le persone fisiche residenti in Italia ex art. 2, co. 2, del TUIR, indipendentemente dalla nazionalità;
  • Le società semplici e gli enti equiparati (incluse le associazioni professionali);
  • Le società di persone (SAS e SNC);
  • I trust e le fondazioni;
  • Gli altri enti non commerciali,

che risultano essere proprietari di diritti reali (usufrutto, il diritto di abitazione e l’enfiteusi), concessionari di aree demaniali o locatari di immobili in locazione finanziaria (leasing). Detto questo occorre prestare attenzione ad un particolare aspetto legato all’applicazione dell’IVIE per i paesi di common law secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 28/E/2012:


Come si calcola l’IVIE sugli immobili esteri?

Esattamente come previsto dalla disciplina dell’IMU, l’IVIE è un’imposta patrimoniale dovuta in misura proporzionale e varia in relazione a due variabili. In particolare:

  • Alla quota di possesso dell’immobile, e
  • Ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Nel calcolo viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Sempre con la Circolare n. 28/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • L’imposta patrimoniale è dovuta per gli immobili in comunione è ripartita tra i soggetti partecipanti all’istituto pro-quota;
  • L’interposizione di un soggetto (ad esempio interposta persona, società fiduciaria, turst, etc) quale intestatario legale dell’immobile non fa venir meno l’obbligazione tributaria in capo ai soggetti che effettivamente dispongono del medesimo.

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’imposta risponde all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di effettuare il monitoraggio fiscale di tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute oltre confine da tutti i soggetti residenti. Per questo motivo tutti i soggetti che detengono queste attività (immobiliari o finanziarie) sono tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale, che si ottiene andando obbligatoriamente a compilare il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche.

La compilazione del quadro è soltanto il punto di partenza per la determinazione dell’imposta. L’imposta patrimoniale è pari allo 1,06% del valore degli immobili esteri (art. 19, co. 15 del D.L. n. 201/11). Nel caso in cui l’imposta si attesti su valori non superiori alla soglia di 200 euro essa non è dovuta. In tal caso, il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del suddetto quadro dichiarativo. L’imposta da confrontare con il limite di 200 euro è quella determinata sul valore complessivo dell’immobile. Questo, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta. L’eventuale credito di imposta è riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.


Come si determina il valore dell’immobile posseduto all’estero ai fini IVIE?

La determinazione del valore dell’immobile detenuto all’estero è sicuramente uno degli aspetti più ostici di quest’imposta. In particolare, la base imponibile dell’imposta patrimoniale sugli immobili esteri deve essere rinvenuta, in modo gerarchico, con i seguenti valori:

  • Costo di acquisto dell’immobile;
  • Costo di costruzione (se l’immobile è stato edificato dal contribuente stesso);
  • Valore di mercato. Si utilizza soltanto nel caso in cui i due valori precedenti non siano disponibili. Il valore di mercato deve essere preso nel luogo id ubicazione, al termine del periodo d’imposta di riferimento.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato:

  • Nella dichiarazione di successione o
  • Nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

In assenza può riferirsi al costo riconosciuto in capo al de cuius. Ovvero ancora al valore di mercato.

L’imposta sugli immobili detenuti all’estero è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Utilizzo del valore catastale dell’immobile per la UE o lo SEE

La normativa prevede una semplificazione nel caso in cui l’immobile estero sia detenuto in uno dei Paesi appartenenti:

  • Alla Unione europea o
  • Allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),

Qualora l’immobile sia ubicato in uno di questi paesi è possibile far riferimento al valore catastale come base imponibile per il calcolo dell’IVIE. Si tratta del valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Sul punto la Circolare n. 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente, l’imposta che deve essere presa a riferimento. Per questo motivo è sempre opportuno prendere il valore indicato nella circolare di prassi delle Entrate, e sviluppare il calcolo necessario a trovare la base imponibile corretta.

Qualora non vi sia la possibilità di determinare il valore catastale nelle modalità sopra descritte (valore catastale ai fini delle imposte patrimoniali o, subordinatamente, reddito medio ordinario rivalutato in base ai moltiplicatori richiesti dalla normativa locale), il contribuente ha la possibilità di valorizzare l’immobile prendendo quale dato di riferimento il costo di acquisto oppure, qualora l’acquisto sia avvenuto in un epoca non recente, identificando la base imponibile dell’imposta con il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.

La corretta applicazione dell’IVIE presenta alcune situazioni particolari su cui voglio soffermarmi. Vi sono, infatti, alcuni paesi, in particolare:

  • Belgio;
  • Francia;
  • Irlanda;
  • Malta

nei quali non è presente alcuna imposta che presenti una base imponibile catastale. Pertanto, per la determinazione della base imponibile dell’imposta patrimoniale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto dell’immobile. In assenza di questo, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Oppure, si deve far riferimento al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario (l’equivalente della rendita catastale), eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU stabiliti per ciascuna categoria di immobili. Il reddito medio ordinario così ottenuto deve essere preso a riferimento tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale.

Tabella: determinazione del valore per gli immobili UE o SEE

La determinazione della base imponibile dell’imposta sugli immobili eteri si determina individuando, con criterio gerarchico, i criteri seguenti:

ORDINEDESCRIZIONE
Valore catastale come da Circolare n. 28/E/12.
Reddito medio ordinario x moltiplicatori previsti delle normative locali
Reddito medio ordinario x moltiplicatori IMU
Valore di mercato

Per approfondire: “Acquisto immobile in Francia: obblighi fiscali“.

Situazione degli immobili nel Regno Unito

Per gli immobili situati nel Regino Unito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Telefisco 2021) che la base imponibile da utilizzare ai fini IVIE a partire dal 2021 (post Brexit) è costituita dal costo di acquisto dell’immobile, o in mancanza dal valore di mercato ricavabile al termine di ciascun anno (perizia). Questo significa che non può più essere preso a riferimento il valore imponibile dell’immobile ai fini della Council Tax (del Regno Unito).

Per approfondire: “Casa nel regno unito: monitoraggio fiscale“.

La franchigia di 200 euro

L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero non è dovuta se l’importo non supera la soglia di 200,00 euro. Questa franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto ad imposizione patrimoniale. In particolare, con riferimento alla colonna 13 del quadro RW, qualora il valore che si ottiene moltiplicando il valore dell’immobile per l’aliquota sia inferiore a 200 euro la colonna 13 deve essere uguale a zero. Inoltre, deve essere considerato che ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 200 euro si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile:

  • A prescindere da quote e periodo di possesso;
  • Senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale scomputo dei crediti di imposta.

Credito per imposte estere

La normativa prevede la possibilità di detrarre dall’IVIE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. Il credito si determina e si utilizza direttamente nel quadro RW del modello Redditi. Quindi, ad esempio, dall’IVIE dovuta per l’anno “n” possono essere scomputate le sole imposte patrimoniali estere ad essa equiparabili versante dal contribuente nello stesso anno “n”.

Nel caso in cui l’imposta patrimoniale fosse corrisposta anche con riferimento ad altri beni (non immobili) è necessario predisporre un calcolo in misura proporzionale per individuare la parte dell’imposta riferibile agli immobili. In ogni caso, il credito di imposta non può mai superare l’imposta dovuta in Italia.

Deve essere evidenziato che nel caso in cui sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati, non utilizzata ai sensi dell’art. 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

È possibile trovare nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate e all’interno delle istruzioni del modello “Redditi” un quadro dettagliato di tutte le imposte estere fruibili. Queste imposte, se versate nell’anno, contribuiranno ad ottenere il credito di imposta. Mentre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo è possibile operare in modo diverso. In particolare, per i Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta per l’imposta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate, per ciascun anno di riferimento. Il credito di imposta utilizzabile in abbattimento dell’IVIE non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.

Lo scomputo è previsto anche per i paesi diversi da quelli UE e SEE. Sul punto la circolare individua, a titolo esemplificativo, quale imposta può essere scomputata per gli immobili situati negli:

  • Stati Uniti. La Real Property Tax;
  • Argentina. La Impuesto Inmobiliario;
  • Svizzera. Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare e
  • Russia. La Nalog na imuschestvo fizicheskih litz.

Abitazione principale all’estero

È prevista l’esenzione dall’IVIE per l’immobile posseduto all’estero, adibito ad abitazione principale. L’esenzione comprende anche le pertinenze. Questa esenzione è prevista anche per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella pratica, tuttavia, è raro che un residente fiscale italiano possa giustificare di avere abitazione principale all’estero.

L’esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso. Si tratta degli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In questi casi trova applicazione l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di 200 euro. Eventualmente, la detrazione rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale. Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto. In proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

Tabella: imposte da prendere a riferimento per il calcolo IVIE

Di seguito la tabella riportata nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’imposta da prendere a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile e per individuare le imposte patrimoniali detraibili. L’imposta indicata rappresenta la base imponibile su cui applicare l’aliquota di tassazione dell’IVIE.

STATOIMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
AUSTRIAGrundsteuerGrundsteuer
BELGIOPrécompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIADanak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPROForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCALov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIAMaamaksMaamaks
FINLANDIAKiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/Fastighetsskatt
FRANCIA– Tax foncière
– Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIAGrundsteuerGrundsteuer
GRECIAForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDAThe rates
ISLANDAFasteignagjöldFasteignagjöld
LETTONIANekustamā īpašuma nodoklisNekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIANekilnojamojo turto mokestisNekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGOImpôt foncierImpôt foncier
MALTA
NORVEGIAEiendomsskatt– Eiendomsskatt
– Formuesskatt
OLANDAOnroerendzaak belastingOnroerendzaak belasting
POLONIAPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
PORTOGALLOImposto Municipal sobre ImóveisImposto Municipal sobre Imóveis
REPUBBLICA CECADaň z nemovitostíDaň z nemovitostí
ROMANIATaxa pe cladiriTaxa pe cladiri
SLOVACCHIADan z nehnutelnostiDan z nehnutelnosti
SLOVENIANadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Davek na premoženje Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
SPAGNAImpuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA– Fastighetsskatt
– Kommunal Fastighetsavgift
– Fastighetsskatt
– Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIAEpítményadòEpítményadò

Liquidazione e versamento dell’IVIE sugli immobili esteri

Per quanto possibile, si adottano per l’IVIE le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi (IRPEF). Quindi, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, si rimanda alle disposizioni sull’IRPEF. Questo, anche per i versamenti di acconto e saldo che devono essere sempre effettuati con modello F24. In pratica, nel mese giugno il contribuente è chiamato a versare il saldo relativo all’imposta dell’anno precedente e il primo acconto per l’anno in corso. Il secondo acconto, invece, sarà dovuto entro il mese di novembre di ogni anno.

Quali codici tributo per il versamento?

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IVIE con modello F24 sono i seguenti:

  • Codice tributo 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
  • Codice tributo 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO;
  • Codice tributo 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla Legge n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA;
  • Codice tributo 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE;
  • Codice tributo 4046 – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”.

Immobili all’estero tra ISEE e reddito di cittadinanza

Gli immobili detenuti all’estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare del contribuente anche ai fini ISEE. Questi immobili devono essere dichiarati ai fini ISEE con riferimento al valore del 31 dicembre dell’anno precedente, indicando il valore previsto ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Tale valore, quindi, concorre alla verifica della soglia di 30.000 euro, come valore del patrimonio immobiliare (esclusa la casa di abitazione) ai fini dell’ottenimento del Reddito di Cittadinanza (RdC).


Come compilare il quadro RW in caso di immobili esteri?

Una volta individuata la disciplina connessa al monitoraggio fiscale ed all’imposta patrimoniale sugli immobili esteri andiamo ad individuare le istruzioni per la compilazione del quadro RW. Si tratta, in particolare, della compilazione dei 24 campi connessi alla compilazione di un rigo del modello connesso al possesso di bene immobile detenuto fuori dai confini nazionali.

Rigo RW1 modello Redditi
COLONNADESCRIZIONEVALORE DA INDICARE
1CODICE TITOLO DI POSSESSODeve essere indicato uno dei seguenti codici:
1→ proprietà
2→ usufrutto
3→ nuda proprietà
4→ altro diritto reale
3CODICE INDIV. BENECodice 15 – Investimenti in beni immobili
4CODICE STATO ESTEROIndicare il codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
5QUOTA DI POSSESSOIndicare la percentuale di possesso
6CRITERIO DETERMINAZIONE VALOREI codici da utilizzare sono i seguenti:
1 → Valore di mercato 
4 → Costo di acquisto 
5 → Valore catastale 
6 → Valore dichiarato in successione
7VALORE INIZIALEIndicare il valore al primo gennaio o nel primo giorno di detenzione dell’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
8VALORE FINALEIndicare il valore al trentuno dicembre o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
12MESIIndicare il numero di mesi per i quali è dovuta l’imposta. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
13 IVIEL’imposta patrimoniale deve essere così calcolata:
Quota di possesso (col. 5) x  Valore (col. 8) x  Mesi/12 (col. 12) x 1,06%
14CREDITO DI IMPOSTADevono essere indicate le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare (vedi tabella precedente nell’articolo).
18VEDERE ISTRUZIONIDeve essere indicato il codice per individuare il quadro reddituale di riferimento. Per gli immobili, se è stato percepito reddito da locazione deve essere indicato il codice “1” per la compilazione del rigo RL12.
22/23CODICE FISCALE COINTESTATARIDeve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale/i cointestatario/i dell’immobile/i estero/i

Esonero dalla compilazione in caso immobili esteri che non hanno subito variazioni

Secondo quanto disposto dall’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016, il quadro RW non deve essere obbligatoriamente compilato se non sono intervenute variazioni in relazione agli immobili detenuti all’estero. Tale disposizione agevolativa dispone, in particolare, quanto seguente:

Tale semplificazione, tuttavia, deve essere attentamente valutata. Infatti, qualora vi sia IVIE da versare, e qualora si vada a compilare la casella 14 dedicata al credito per imposte estere si ritiene che si debba comunque procedere alla compilazione del quadro, per i soli obblighi IVIE. Sulla base di questo aspetto, sotto il profilo sanzionatorio, ci sono delle riflessioni da fare. Qualora non vi sia obbligo di compilazione del quadro RW, per esonero dal monitoraggio potrebbe ritenersi esclusa l’applicazione delle sanzioni, questo anche nel caso in cui il rigo venga compilato ai soli fini IVIE. Tuttavia, al momento a quanto ci risulta mancano ancora chiarimenti di prassi che possano chiarire questo punto. Inoltre, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

Mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW: sanzioni amministrative

Il mancato obbligo legato al monitoraggio fiscale di beni immobili situati all’estero, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. In particolare, si è soggetti all’applicazione di due diverse tipologie di sanzioni. In particolare, mi riferisco alle seguenti:

  • Sanzione legata all’omesso monitoraggio fiscale, che va dal:
    • 3% al 15% degli importi non dichiarati, ordinariamente;
    • 6% al 30%, se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero detenuti in paesi non collaborativi;
  • Sanzione amministrativa da ritardato versamento in caso di versamento effettuato in ritardo dell’IVIE, con sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del valore dell’imposta.

Nel caso in cui il contribuente sani in autonomia la violazione connessa alla mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW è possibile avvalersi della disciplina di favore del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, ove possibile, permette di ridurre notevolmente l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, rispetto a quelle eventualmente applicate dall’ufficio accertatore in caso di controlli. Per questo motivo è importante individuare per tempo eventuali errori commessi e predisporre le dichiarazioni dei redditi integrative per sanare la situazione, sfruttando la possibilità di versare sanzioni ridotte. Se desideri approfondire il ravvedimento operoso relativo alla mancata compilazione del quadro RW, ti consiglio il seguente articolo: “Ravvedimento operoso quadro RW: sanzioni“.

Consulenza fiscale online

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla disciplina riguardante la corretta compilazione del quadro RW, per la determinazione dell’IVIE, avrai a disposizione la mia esperienza sul campo. Posso assicurarti che sono tantissime le possibilità di errore, o di non corretta indicazione del valore del tuo immobile all’estero. Per questo occorre prestare la dovuta attenzione.

Affidati sempre ad un professionista esperto per questo tipo di gestione fiscale. Se hai una situazione particolare, oppure se ti sei dimenticato di effettuare il monitoraggio fiscale, non disperare. In molti casi è ancora possibile intervenire, sfruttando sanzioni ridotte. Naturalmente è necessario analizzare la tua situazione in modo completo e dettagliato.

Per questo motivo se hai un quesito riguardante la tua situazione personale puoi usufruire del servizio di consulenza fiscale online. Segui il link seguente e compila il form per metterti direttamente in contatto con me. Analizzerò la tua situazione e sarò in grado di farti un preventivo per eventualmente risolvere la tua situazione. Non aspettare a risolvere i tuoi problemi, potrebbero diventare con il tempo ancora più grandi.


Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

159 COMMENTI

  1. Salve Piero,
    concordo con lei sulla pressione fiscale troppo elevata. Ci tengo a sottolineare che l’IVIE non serve ad aumentare la tassazione degli immobili esteri, ma soltanto di rispondere all’esigenza di parificare la tassazione su un immobile sito all’estero rispetto ad uno detenuto in Italia, da un soggetto residente nel nostro Paese. Naturalmente dall’IVIE è possibile scontare le imposte sull’immobile già pagate all’estero, sfruttando il credito d’imposta.

    Per quanto riguarda i capitali illeciti, le ricordo che tutte i trasferimenti di denaro, italia/estero o estero/italia che superano complessivamente i 10.000 euro devono essere indicati in dichiarazione (quadro RW di Unico), questo anche se servono magari all’acquisto di un immobile estero.

  2. Questa tassa non tiene conto dei transfrontalieri, cioè di chi , abitando vicino ad un confine, lavora e paga le tasse in Italia e poi vive all’estero.
    Non è un bene di lusso come la seconda casa a Montecarlo. Per me e molti altri è la prima casa , acquistata dove il costo della vita è più basso. Per una casa del valore di 200.000 euro la tassa è di 1500 euro, una follia.

  3. Ciao Marco,
    concordo sulle tante falle che ancora l’imposta sulle attività finanziarie estere detiene, infatti, anche per le alte sanzioni l’Italia è sotto osservazione da parte dell’U.E. che ci sta pressando per modificarla se non per eliminarla.
    Il problema dei frontalieri è molto sentito, ma almeno è stata introdotta la modifica che se, come nel tuo caso l’immobile estero è adibito ad abitazione principale, l’imposta è lo 0,4% , esattamente pari all’IMU che pagheresti sull’abitazione principale in Italia, quindi seguendo il tuo esempio, con una casa del valore di 200.000 € ci sarebbero, scontate le detrazioni, 600€ di imposta, se poi hai figli di età inferiore ai 26 anni puoi detrarti altre 50€ per ognuno.
    Insomma, l’intento del Legislatore è quello di parificare l’imposta sulla proprietà di immobili in Italia, con la tassazione che degli immobili esteri.
    Sinceramente credo che ci saranno molte modifiche a questa norma per il prossimo anno, anche in vista delle modifiche che stanno apportando all’IMU.
    Ma per quest’anno purtroppo la situazione non cambierà.

  4. Caro Pippo,
    concordo con lei sulla scarsa equità tra la tassazione patrimoniale italiana (IMU), con la tassazione degli investimenti esteri (in questo caso l’IVIE). Purtroppo il problema dell’equità si pone ogni qualvolta si rende necessario equiparare, o tentare di equiparare tassazioni diverse, operanti in paesi diversi.
    Nel suo esempio, la Francia non disponendo di rendite catastali relative agli immobili, non potrebbe avere un imposta equiparabile alla nostra IMU, quindi il tentativo di fare pagare l’IMU sugli immobili esteri diventa sicuramente complicato e iniquo rispetto a chi paga questa tassa sugli immobili italiani.
    La soluzione non è facile, e potrebbe arrivare, a mio parere soltanto quando l’Europa diventerà un vero stato federale ed attuerà una politica fiscale comune. Fino ad allora tutti cercheranno di approfittare di tassazioni estere più favorevoli rispetto a quella italiana.
    Una nota positiva riguarda il monitoraggio fiscale delle attività estere, ovvero il quadro RW di Unico, che probabilmente dal prossimo anno si alleggerirà molto, e con esso le relative sanzioni legate all’errata o mancata compilazione dello stesso.
    Grazie per il contributo e a presto!
    Un saluto!

  5. Direi che l’esigenza di parificare la tassazione non è in alcun modo rispettata.
    Faccio l’esempio di un immobile in Francia, dove è possibile utilizzare il prezzo d’acquisto.
    Posseggo un appartamento in Italia acquistato in cooperativa all’inizio degli anni settanta. Valore di riscatto dalla cooperativa 12 milioni di lire (circa) per un controvalore in euro di circa 6.000 Euro. Valore attuale circa 250.000 Euro. Non mi dispiacerebbe pagare l’IMU sul valore di acquisto.
    Per non parlare dell’alternativa offerta al contribuente: opzione di utilizzare la rendita catastale (francese) con i parametri IMU (italiani).
    Come cercare di infilare una spina USA in una presa italiana….
    Complimenti per lo sforzo a favore dell’equità!
    E al “tecnico” della scuola d'”eccellenza”…
    (l’ eccesso di virgolette serve ad evitare querele)

  6. Premesso che considero corretto che per tutti gli immobili (in Italia o all’estero) devono essere pagate le relative tasse, trovo demenziale ed ingiusto il metodo escogitato per calcolare l’Ivie agli alloggi in Francia. Per andare nel concreto:
    posseggo un monolocale (36 metri quadrati) a Menton, acquistato due anni fa e per il quale ho pagato in Francia 570 euro di Taxe Foncières e 730 di Taxe d’Abitation. Per l’Ivie devo pagare circa 600 euro, mentre un connazionale, che ha acquistato molti anni fa un monolocale uguale al mio e sullo stesso edificio, nulla deve pagare perché il calcolo Ivie determina una cifra al di sotto di 200 euro (per cifre inferiori a questo valore non è previsto il pagamento). Questa differenza, tra due monolocali uguali, è dovuta al fatto che la base imponibile è data dal costo che risulta dal rogito. È evidente che il costo indicato sul rogito, a parità di alloggio, è diverso se l’acquisto è stato fatto un anno fa o dieci, venti …
    Quindi, chi ha acquistato in Francia molti anni fa, non paga Ivie o la paga in misura ridotta.
    Riassumo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 del 2012, per la parte riferita alla Francia:

    […] ai fini dell’assolvimento dell’imposta patrimoniale per gli immobili situati all’estero per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o appartenenti allo SEE il valore da assumere quale base imponibile è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato. Tuttavia […], tra cui rientra anche la Francia, la base imponibile su cui determinare l’imposta è rappresentata dal costo risultante dall’atto di acquisto e, solo in sua assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile […]

  7. Salve Graziano,
    il calcolo dell’IVIE riguardo agli immobili francesi è particolare, perché la tassazione francese prevede che le imposte patrimoniali siano calcolate sul reddito medio derivante dagli immobili, e non sul valore catastale.
    Per questa ragione è concesso al contribuente di scegliere se utilizzare il reddito medio ricavabile dai fabbricati, come determinato per il pagamento delle imposte estere (es: Taxe Foncieres), moltiplicato per i coefficienti Imu italiani, ovvero il costo di acquisto del bene risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato. Le consiglio quindi di verificare bene quale può essere l’alternativa migliore nel suo caso.
    Concordo con lei per l’ingiustizia, perché non viene garantita per tutti la parità di trattamento su immobili di pari valore.

  8. Nel mio caso, il costo d’acquisto (che ho utilizzato per il calcolo IVIE) corrisposte con il valore di mercato. A nessuno (credo) convenga utilizzare i coefficienti IMU per determinare l’IVIE. Resta un mistero il motivo per cui sono stati (in parte o totalmente) esentati dall’IVIE i possessori di alloggi in Francia, acquistati molti anni fa,

  9. Concordo con te. Comunque dal prossimo anno le regole di monitoraggio delle attività estere cambieranno. Speriamo che le nuove regole correggano queste lacune. A presto

  10. Buongiorno,
    sottopongo il mio caso per sapere se devo pagare l’ivie e, in caso affermativo, in quale %: io e mio marito abbiamo acquistato (quindi intestato a noi, che abbiamo già l’abitazione principale in italia) un piccolo appartamento a berlino (mq 57) in cui vive ns.figlio che lavora lì, anche se ha il domicilio ma la residenza è ancora in italia; preciso che mio figlio paga regolarmente le tasse previste in germania.
    Una seconda domanda: l’ivie si paga entro il 17 giugno 2013?
    Grazie infinite per l’attenzione

  11. Salve Anna,
    L’IVIE ovvero l’imposte sugli immobili detenuti all’estero rappresenta l’IMU degli immobili situati fuori dai confini nazionali. Per questo motivo sono soggetti all’imposta tutti i cittadini residenti in Italia che possiedono immobili all’estero. Nella sua situazione, l’immobile che si trova in Germania è soggetto, sia al monitoraggio delle attività estere, (quadro RW di Unico, sezione II), sia al pagamento dell’IVIE (quadro RM sezione XV A di Unico). L’immobile estero sconta la tassazione del 7,6 per mille, rapportata sia al periodo che alla percentuale di possesso intervenuta nell’anno (in questo caso il 2012). Naturalmente dall’IVIE è possibile scomputare eventuali imposte estere pagate e legate al possesso dell’immobile. L’IVIE si paga soltanto se l’importo risultante dal calcolo supera i 200 euro. In questo caso il versamento segue quello previsto per la dichiarazione dei redditi, e quindi 17/06 senza applicazione degli interessi dello 0,4%, oppure entro il prossimo 16/07 con applicando gli interessi di mora.

    Oltre all’IVIE è importante che l’acquisto dell’immobile sia stato monitorato, e quindi inserito in dichiarazione fin dall’anno di acquisto. In ogni caso le consiglio di affidarsi ad un commercialista abilitato per la predisposizione della sua dichiarazione dei redditi.
    Un saluto

  12. Salve, sono intento ad acquistare un immobile in Olanda, in quanto dovrei vivere qui per diversi anni. Il prezzo d’acquisto è di 120.000 €. A conti fatti, quanto tasse dovrei pagare in Olanda e in Italia? Perché ho un pochino di confusione, soprattutto non essendo molto esperto di questi argomenti. Grazie mille dell’aiuto, Loris

  13. ps: sarebbe la mia prima abitazione (non ne possiedo nessun’altra né in Italia né in Olanda)

  14. Buongiorno,
    Vorrei un consiglio nel caso di possesso di un piccolo appartamento in Francia, il cui valore d’acquisto é basso per cui col calcolo dello 0.76% e con la taxe fonciere non si deve pagare nulla. che si deve fare Se non si é messo nel mod unico?
    Grazie
    buon lavoro
    Flavia

  15. Salve Loris,
    l’imposizione fiscale si basa sul concetto di residenza. Ai fini fiscali un soggetto è residente in Italia se per la maggior parte dell’periodo di imposta ha il domicilio o la residenza nel nostro Paese. Un soggetto residente è tenuto a dichiarare tutti i redditi che ha prodotto sia in Italia che all’estero. Nel tuo caso, l’acquisto dell’immobile in Olanda è soggetto sia alle tasse olandesi, sia a quelle Italiane. Naturalmente le imposte olandesi potranno essere portate a credito rispetto a quelle italiane. Per la dichiarazione dei redditi in Italia, ci sarà da monitorare l’acquisto dell’immobile nel quadro RW del modello Unico PF, e sconterai la tassazione dello 0,4% sul costo di acquisto dell’immobile, con detrazione di 200 €. Le imposte italiane si aggirano nel tuo caso a circa 600€ annue. Per quanto riguarda le imposte olandesi non so essere più preciso sulle modalità di applicazione delle imposte patrimoniali, ma spero di esserti stato comunque d’aiuto.
    Un saluto

  16. Salve Flavia,
    nel caso in cui un soggetto non abbia dichiarato il monitoraggio delle attività detenute all’estero va incontro a sanzioni particolarmente importanti, che vanno dal 10 al 50% del valore non dichiarato. Nel tuo caso la sanzione potrebbe arrivare fino al 50% del valore dell’immobile non dichiarato, più il pagamento dell’imposta IVIE evasa. Le sanzioni sono così elevate per l’importanza che il fisco riveste nel monitoraggio delle attività estere.
    Dare un parere esaustivo, non conoscendo completamente i dettagli della vicenda non è possibile, vista la delicatezza della materia e delle sanzioni previste. Se la mancata indicazione dovesse riguardare la dichiarazione dell’anno passato, puoi presentare una dichiarazione integrativa pagando solo 32 € di sanzioni e sanare il tutto evitando possibili accertamenti. In caso contrario le cose si complicano. Ti consiglio comunque di rivolgerti ad un dottore commercialista che sicuramente, una volta conosciuti i dettagli, saprà consigliarti la cosa giusta da fare.
    Resto comunque disponibile per ulteriori chiarimenti anche tramite la mail che trovi nel sito.
    Un saluto

  17. Buongiorno,
    Ho comprato un piccolo appartamento a Parigi nel 2012. Mi ritrovo a pagare l’imu sul valore di acquisto perché non ho ancora pagato la tax fonciere. Se pagassi in base a questa tassa pagherei pochissimo. Invece pagò uno sproposito. Se questo vuole essere un adeguamento come se io pagassi una seconda casa, e comunque errato. Per 37 metri in Italia pagherei un decimo. È poi chi ha comprato anni fa paga una sciocchezza….con case di 200 mtq in costa azzurra…….
    Ma che legge e’….?
    Grazie Dell’ attenzione
    Rosy

  18. Salve Rosy,
    concordo, la tassazione IVIE per gli immobili francesi non è equa, visto che la base imponibile è il costo di acquisto, e non la rendita catastale. Sicuramente chi ha acquistato anni fa si trova a pagare meno di chi ha acquistato recentemente, come nel tuo caso. Purtroppo non ci sono molte soluzioni al momento. L’intento del Legislatore teoricamente è quello di paragonare la tassazione degli immobili esteri all’IMU pagata in Italia ma purtroppo se gli immobili si trovano in stati come la Francia l’equiparazione non potrà mai avvenire per il diverso tipo di tassazione che loro applicano agli immobili.
    La UE sta monitorando l’Italia su questa legge, e credo che presto ci saranno novità, spero positive.
    Un saluto

  19. buongiorno,
    ho acquistato un immobile a New York utilizzando anche un mutuo, per poter accedere al mutuo ho dovuto aprire una LLC che mi amministra l’immbile affittandolo.
    come funziona per la dichiarazione dei redditi in italia?
    Grazie anticipatamente
    Paola

  20. Salve Paola,
    nella dichiarazione dei redditi italiana il possesso delle attività finanziarie estere viene monitorato attraverso la compilazione del quadro RW del modello Unico P.F., dove devono essere indicati sia i flussi finanziari dall’Italia all’estero, sia dall’estero verso l’Italia, nonché gli stock di capitale detenuti all’estero al 31/12/2012. Naturalmente è bene monitorare gli investimenti esteri fin dall’anno del loro acquisto, altrimenti si incorre in sanzioni abbastanza importanti, che vanno 10% al 30% degli importi non dichiarati.
    Oltre al monitoraggio gli immobili all’estero sono soggetti all’IVIE, un imposta paragonabile all’IMU che paghiamo sugli immobili residenti. L’IVIE è calcolata sul costo di acquisto dell’immobile ed ha aliquota allo 0,76%.
    Per compilare al meglio questi due quadri è bene rivolgersi ad un commercialista abilitato, che saprà sicuramente darti i migliori consigli per il tuo caso concreto.
    Un saluto

  21. Vorrei sapere se il principio fondamentale che all’interno della comunità Europea è permesso il libero scambio di persone, beni e capitali viene considerato o non vale nulla.

  22. Salve Bruno,
    La domanda é molto generale ma la risposta é affermativa. Si spieghi meglio.

  23. mia moglie ha ereditato un appartamento in Svizzera . due camere, soggiorno cucina bagno circa mq 90 per un valore di sf 500000 con ipoteca di sf 370000. le tasse pagate sono circa sf 300
    il calcolo dell’IVIE è stato di €.2.600 per il 2011 (ora ritenuto come acconto).
    l’eredità e il frutto del lavoro dei genitori che nel dopoguerra sono dovuti emigrare perchè lo stato italiano era in condizioni gravi. grazie a questi emigranti che hanno mandato a casa soldi ai famigliari e hanno anche investito in italia, ora gli eredi si trovano a pagare questa generosità nei confronti di un paese, che è diventato invivibile, privo di buon senso.
    lascio le considerazioni a voi, importante pagare stipendi e pensioni di importi oltre il buon senso.
    quello che sta succedendo in Egitto dovrebbe mettere una pulce all’orecchio di qualcuno, perchè non si può approfittare in questo modo delle persone.

  24. salve,avrei bisogno di capire come mi debbo comportare per quanto riguarda una donazione.Mi spiego:nell’87 i miei genitori (padre italiano e madre spagnola) dopo 30 anni passati a vivere in italia, con il fatto che mio padre ha raggiunto l’eta per la pensione, si trasferiscono a vivere in spagna.una volta trasferiti in spagna comperano un terreno e si costruiscono la loro casetta.
    Ora nel marzo di quest’anno, muore mio padre;da precisare che, entrambi hanno fatto testamento in favore dei loro figli (io e mia sorella ),il testamento fatto da mio padre,dice che siamo,io e mia sorella gli eredi della quota,ossia il 50%,in quanto il restante 50 % e di mia madre.ora la domanda e:a quali tassazione siamo soggetti, io e mia sorella,in italia e in spagna ?possiamo cedere il nostro 50% a mia madre,la quale per inciso ha l’usufrutto finche e in vita ?
    grazie per l’attenzione.
    la mia mail e’ :[email protected]

  25. in merito al riepilogo dell’esperto del 10 giugno:”Salve Graziano,
    il calcolo dell’IVIE riguardo agli immobili francesi è particolare, perché la tassazione francese prevede che le imposte patrimoniali siano calcolate sul reddito medio derivante dagli immobili, e non sul valore catastale.
    Per questa ragione è concesso al contribuente di scegliere se utilizzare il reddito medio ricavabile dai fabbricati, come determinato per il pagamento delle imposte estere (es: Taxe Foncieres), moltiplicato per i coefficienti Imu italiani, ovvero il costo di acquisto del bene risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato.
    Concordo con lei per l’ingiustizia, perché non viene garantita per tutti la parità di trattamento su immobili di pari valore.”
    Vorrei osservare la profonda ingiustizia di questa equiparazione della base imponibile francese alla rendita catastale italiana. In altre parole, una base imponibile (che è il 50% del revenu locatif) per un appartamento di 90 mq è, tanto per fare un esempio, di 4362. Il mio appartamento fiorentino di 170 mq e in una zona prestigiosa è di 1333. Come è possibile moltiplicare gli stessi valori per 160 senza rendersi conto che la base imponibile dovrebbe, a rigor di logica, essere divisa per il tasso di rendimento dell’appartamento che, ad esempio a Parigi, varia da 1 a 5. In questo modo si otterrebbero dei valori decisamente equiparabili a quelli italiani. Nel IV arrondissement il tasso di rendimento è 3,9 e l’eventuale base imponibile deve essere prima divisa per 3,9 e poi moltiplicata per 160. Insomma l’agenzia delle entrate ha dei consiglieri che non lasciano scampo a chi ha comprato di recente una casa. Da un lato può valere il contratto, dall’altro questo calcolo ancor più punitivo.
    Dovrebbero capire, come stanno facendo dei fiscalisti francesi per clienti italiani, che la metà del revenu locatif deve essere ancora diviso per il tasso di rendimento della zona.
    Come fare a intervenire? Cosa si rischia se si segue il calcolo del fiscalista franco-italiano?
    Grazie
    Giovanna

  26. Mi scuso per la genericità della domanda che pero’ era fatta nel quadro dell tasse di immobili all’estero INVIE. Lo scorso anno (2012) abbiamo pagato ca. 930 euro per un piccolo apartamento aquistato a Nizza nel 2000 il quale non era abitabile causa caduta del soffitto e altre rotture; logicamente lo abbiamo sistemato ed ad oggi lo teniamo a nostra disposizione per passare periodi di riposo dopo una vita di lavoro. Da quando lo abbiamo reso abitabile (2001) paghiamo annualmente sia la tassa d’abitation (ca. 630 Euro) e la tassa fonciere (ca. 720 Euro). pagare anche l’INVIE ci sembra un abuso tenendo in considerazione quanto detto ca. il libero scambio di persone, beni e capitali. Oggi abbiamo saputo che per il 2012 non avremmo dovuto pagere l’INVIE e quindi ci è stato riferito che dovremmo pagare ul importo di ca. 40% di cioo’ che abbiamo pagato nel 2012 per poi pagre l’anticipo entro fine anno per il 2013. Tutto cio’ ci sconvolge, entrambi siamo pensionati e vediamo che siamo tra coloro che devono contribuire a fare cassa per qualsiasi cosa. Noi paghiamo L’IMU/ICI per l’abitazione in Italia ed anche per quella in Francia ma essere tassati in Italia per l’abitazione in Francia, non ci va proprio giu’. Non siamo e non voglaimo essere evasori fiscali ma qualche autorità dovrebbe esprimersi sulla costituzionalità della INVIE.
    Scusate lo sfogo
    Grazie e Saluti
    Bruno Tonarelli

  27. Salve Giovanna,
    concordo pienamente con quanto affermato nel suo commento, l’equiparazione tra la base imponibile francese con la rendita catastale italiana è ingiusto e non equo. Purtroppo questa è una delle tante lacune che devono essere colmate dal nostro legislatore. Finché la situazione non cambierà ci sarà una forte ingiustizia verso i cittadini italiani che possiedono immobili in Francia. Credo che qualcosa in questo senso si stia muovendo e che le cose possano cambiare in meglio, quantomeno per la prossima dichiarazione.
    Per quanto riguarda l’idea dei fiscalisti francesi, per quanto positiva non mi sento di avallarla, la condivido ma purtroppo se il contribuente sarà soggetto ad accertamento potrebbe incorrere sicuramente in contenzioso con l’Agenzia, rischiando di dover pagare sanzioni molto elevate (dal 15% al 30% del maggior valore accertato).
    E’ bene valutare attentamente la propria posizione e ogni ipotesi percorribile assieme al vostro commercialista italiano, perché l’Agenzia presta molta attenzione al monitoraggio delle attività estere, e il rischio di commettere errori è molto alto, anche per la grande confusione che come vedete non accenna a diminuire.

  28. Salve,
    in caso di donazione i beneficiari sono soggetti al pagamento dell’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti. Questa imposta
    colpisce le attribuzioni ai singoli beneficiari (lei sua sorella e sua madre) e si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti eccedente la franchigia che, nel suo caso è massima, ovvero 1.000.0000 euro. Per la quota che eccede tale franchigia l’imposta da applicare è del 4% sul valore dei beni ricevuti. Se oggetto della donazione sono beni immobili si applicano anche due ulteriori imposte: l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili, o nella misura fissa di € 168,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa;l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, o nella misura fissa di € 168,00 se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa.
    Potete fare la cessione della vostra quota a beneficio di vostra madre, ma serve un atto pubblico separato.
    Non so esserle d’aiuto per la tassazione spagnola.

  29. Salve,
    la possibile modifiche delle regole riguardanti la tassazione delle attività finanziarie estere è molto importante e auspicata da tutti, in quanto se la violazione constatata dall’Agenzia viene riscontata dopo l’approvazione delle nuove regole (a favore del contribuente) non potranno essere applicate le vecchie sanzioni. Insomma, nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore è soggetto a sanzioni di minor valore.
    Per quanto riguarda la valutazione il contribuente dovrà adeguarsi alle coordinate più favorevoli senza incorrere in sanzione, naturalmente.

  30. Grazie della risposta, che tuttavia non conforta nel senso di una possibile sostenibilità della posizione in un contenzioso con l’Agenzia delle entrate. Mi chiedo e le chiedo: qualora l’Agenzia delle entrate arrivasse in futuro a trovare un metodo di calcolo più equo per i paesi che non hanno una rendita catastale (in realtà deducibile per la Francia, almeno secondo i fiscalisti francesi), il contribuente potrà ‘tornare indietro’, cioè valutare il suo bene immobiliare secondo più miti coordinate?
    Grazie ancora per l’attenzione

  31. La ringrazio, ma forse non mi sono spiegata bene: supponiamo che un contribuente dichiari secondo le attuali regole (per la Francia o Malta, Belgio, Irlanda la cifra del contratto che magari, se il contratto è recente, sarà certo punitiva) e che poi l’Agenzia delle entrate corregga il tiro e non proponga soltanto come alternativa la metà del revenu locatif (che è comunque sempre infinitamente superiore al nostro catasto) da moltiplicare per 160; se insomma un’alternativa ulteriore viene proposta, il contribuente può tornare indietro e dichiarare il bene secondo le nuove coordinate?

  32. Il fisco difficilmente pone alternative. Più facilmente cambia totalmente le regole. Ma i cambiamenti valgono solo per il futuro.

  33. Buongiorno,
    all’inizio 2011 ho trasferito in Francia una somma necessaria all’acquisto di un alloggio. Su Unico 2012 (per i redditi 2011) ho dichiarato questa somma nel mod. RW (e anche sul quadro RM, per quanto riguarda l’imposta sugli immobili all’estero). Quest’anno, oltre al quadro RM, devo continuare a dichiarare la somma nel mod. RW? Ricordo che la somma trasferita nel 2011 l’ho già dichiarata nel RW del 2012 e che nessun’altra somma ho in seguito trasferito.

  34. Salve,
    Lo scorso anno lei ha inserito la somma mandata in Francia in rw sia nella sezione 2, che monitora lo stock di capitale al 31/12 di ogni anno, sia nella sezione 3 che monitora i flussi di capitale da o verso l’estero. Nel 2012 deve soltanto riportare il valore da inserire nella sezione 2 riferito allo stock di capitale detenuto.

  35. Salve,
    ho comprato a Luglio con l’aiuto dei miei genitori un appartamento in Ungheria del valore di circa 30000 euro.
    Ho ancora la residenza in Italia, nella mia casa natia.
    Per l’appartamento in Ungheria dovrò pagare le tasse ungheresi, ma a quanto sembra anche le tasse italiane.
    La mia domanda è: se prendessi la residenza nel nuovo appartamento in Ungheria dovrei pagare solo le tasse ungheresi? Come funziona il processo di cambio residenza? E’ una cosa burocraticamente complicata?
    La ringrazio, Raffaele.

  36. Salve,
    il possesso di attività finanziarie estere, come gli immobili, costituisce materia imponibile per i soggetti aventi residenza fiscale in Italia. I soggetti che non hanno residenza fiscale nel nostro Paese vengono tassati in Italia per i redditi derivanti da fonte italiana. Nel suo caso, se lei dimostrasse di avere residenza fiscale in Ungheria non sarebbe soggetto al pagamento delle tasse italiane sull’immobile. Tutto questo astrattamente, perché per poter dimostrare di avere residenza fiscale all’estero è necessario alternativamente cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente (e di conseguenza iscriversi all’AIRE, l’anagrafe dei residenti all’estero), oppure avere per la maggior parte del periodo d’imposta la residenza, ovvero la dimora abituale, o il domicilio, ossia la sede principale dei suoi affari o interessi all’estero.
    Se lei non possiede uno di questi requisiti, l’Amministrazione finanziaria le disconoscerà la residenza fiscale estera e le imputerà una simulazione di trasferimento. Per il Fisco basterà dimostrare che anche soltanto uno dei requisiti della norma non è stato rispettato, perché ad esempio il suo lavoro principale si svolge in Italia, o perché magari la sua famiglia risiede nel nostro Paese.

  37. buongiorno, mia madre e suo fratello sono cointestatari di una vecchia casa in un’isola ex italiana che, dopo essere stata ceduta nel dopoguerra alla Yugoslavia, attualmente è in Croazia. Ne sono entrati in possesso per successione da loro madre che a sua volta l’aveva ereditata dalla propria. Mia madre, mio zio e mia nonna erano/sono tutti cittadini italiani con la qualifica di profughi istriani, mentre la mia bisnonna era stata prima cittadina italiana e poi yugoslava.
    Come si fa a far riferimento ad un valore?
    Come si deve segnalare ora, non avendolo mai fatto in passato?
    Grazie.

  38. Salve,
    le consiglio, vista la delicatezza della questione, di rivolgersi ad un commercialista abilitato che sicuramente le consiglierà cosa é necessario fare in questi casi. Per il valore dell’ immobile il dato di partenza é quello relativo alla rendita catastale. Sulla baae di questo viene calcolata l’imposta da versare.

  39. Secondo l’artico apparso al Sole 24 ore l’imposta Ivie va pagata ai usufruttuari e solo al valore che compete agli usufruttuari. Io e mia mogli abbiamo acquistato un piccolo monolocale in Francia come usufruttuari e la nuda proprietà a nostra figlia. dovrei calcolare l’imposta calcolando il valore del solo usufrutto che è circa del 50% ? Ecco il Link dell’articolo°: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-10/case-francia-ivie-opzioni-064554.shtml?uuid=AbYwbtCI

  40. Perché tassano le case situate in un altro paese comprate prima che i nuovi cittadini italiani d’origine straniera prendano la residenza in Italia? Io non ho nessuna casa in Italia purtroppo e non l’avrò mai essendo una precaria laureata con un contratto part-time in scadenza, guadagno 600 euro al mese e già contribuisco regolarmente alle spese sanitarie e agli altri servizi in Italia con le tasse detratte alla fonte. Il mio paese d’origine – dove si trova la mia unica casa comprata con il mio guadagno svolto là e con l’aiuto dei miei genitori non italiani, mai residenti in Italia – non è più ricco dell’Italia ma probabilmente più radicata alle idee europee perché non tassa le case degli italiani lì residenti che possiedono una casa situata in Italia. Forse il mio Paese sbaglia…. Sappiamo che in Italia una casa costa un occhio della testa. Immagini se gli italiani residenti fuori d’Italia (in Francia, in Germania, in Olanda e via dicendo) dovessero pagare un’IVIE dello 0,76% sul valore d’acquisto della loro casa in Italia a favore dei paesi esteri in cui risiedono!!! Che bella entrata potrebbero avere, tanto da mettere a posto il loro bilancio… Io ritengo che questa tassa sia pure antieuropea e xenofoba. Lo Stato italiano cosa mi dà in cambio per questa tassa? Io per chi e per cosa pago che l’IVIE per la mia unica casa che si trova nel mio paese nativo che non è l’Italia? Io non ho comprato nessuna casa all’estero, io ero nata là e vivevo fino ad alcun anno fa. Io quella casa non l’ho comprata all’epoca con redditi percepiti in Italia!!!!!
    le case possedute all’estero dai cittadini di origine straniera residenti in Italia non solo non vengono considerate prime case ma in quei Paesi dell’Unione Europea, che non usano il sistema fondato sul valore catastale, i residenti in Italia d’origine straniera dovranno pagare per la propria casa all’estero una tassa patrimoniale salatissima (0,76% del valore d’acquisto dell’immobile, se ha un valore superiore a circa 26.000 euro! A Milano o a Roma non si compra nemmeno un box con questo prezzo. I veri proprietari di ville e case miliardarie all’estero sono tutelati da società di comodo, mentre noi dobbiamo scontare il “peccato” di avere l’unica casa nel nostro paese d’origine, per di più, se il paese non è in area euro, calcolato sul valore del cambio dell’epoca) anche se al momento dell’acquisto non avevamo la residenza in Italia, non guadagnavamo in euro.

    Ma veramente dobbiamo salvare noi con un guadagno di 600 euro l’Italia in questo modo discriminativo perché abbiamo l’unica casa nel nostro paese d’origine?

  41. Salve,
    quanto ha letto nell’articolo è corretto e può essere applicato. L’articolo specifica già molto bene come è possibile determinare il valore l’usufrutto, che rappresenta il principale elemento da tenere in considerazione per la determinazione dell’imposta.

  42. Salve,
    comprendo quanto ci scrive. Sicuramente l’IVIE, come l’IMU, è una delle imposte più odiate dai contribuenti italiani, in quanto va a tassare un bene fondamentale per la vita di ognuno di noi. Comprendere il motivo che ha portato all’introduzione di questa tassa è sicuramente difficile, perché una tassa patrimoniale è di per se una tassa che va a tassare reddito già tassato precedentemente (ovvero il patrimonio).
    Lo stato le chiede il pagamento dell’IVIE perchè lei vivendo per più della metà dell’anno nel nostro paese è considerata residente fiscalmente in Italia, e come tale deve subire il trattamento fiscale dei cittadini residenti. Il fatto dell’iniquità della tassa è comprensibile, e speriamo che per il prossimo anno possano esserci novità positive sull’argomento.
    Saluti,

  43. ma che vergogna, i nostri non sanno neanche prendere i soldi da tutti, ma non potevano , ( nel caso della francia) dove non esiste il valore catastale, prendere come riferimento il valore locativo? Avrebbero pagato tutti, anche quelli che avendo acquistato tanti anni fa oggi hanno un valore triplicato ma non pagano niente, e non solo i poveri gonzi cha hanno acquistato dopo l’ingresso euro, io pago per 40 mq la somma di 1200 euro e amici miei con casa da 130 mq ne pagamo 300, guardate il valore locativo che rende giustizia ed equipara tutti i cittadini di fronte al fisco francese!!!!!!!!

  44. Sono spagnola e residente in italia, ho un piccolo appartamento a barcellona di 50 mq. Quest’anno ho saputo di questo ivie, e anche se ho tanti amici europei residenti in italia che non la pensano pagare, ho fatto i miei calcoli e la ho pagata…in Spagna siccome la tassa e’ sul catastro, allora il calcolo del ivie viene calcolato sul valore catastale, che nel mio caso venivano Eur 202, per 2 euros ho dovuto pagare la differenza tra l’ibi spagnolo e l’ivie italiano. Concordo plenamente con Melissa, io comprato quel appartamento con i rediti del mio lavoro in spagna mica qui…qui non ho niente…comunque quando abbia un po’ di tempo mi muovero’ per portare tutto al tribunale di strasburgo perche’ che io sappia non c’e un altro paese che faccia pagare a un straniero residente per quello che ha nel paese di origine, che nel mio caso e proprio modesto! per ora mi e’ andata bene perche’ viene calcolato sul valore catastale e ho pagato 40 eur, ma conoscendo lo stato italiano iniziano cosi e poi ….

  45. Buonasera, sto per acquistare un appartamento alle Canarie Fuerteventura, vorrei affittare a turisti questo appartamento.
    Il reddito che deriverà dall’affitto dell’immobile andrà ad accumularsi al mio reddito Italiano?
    Di conseguenza le tasse inerenti questo reddito saranno da pagare allo Stato Italiano o a quello Spagnolo?
    Grazie

  46. Salve,
    i soggetti residenti in Italia devono dichiarare tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti, quindi nel suo caso dovrà portare in dichiarazione dei redditi i canoni di locazione dei contratti stipulati. Tali redditi si andranno a cumulare con i suoi redditi italiani. Naturalmente su tali redditi dovrà scontare anche le imposte spagnole, che dichiarerà in Spagna. In Italia potrà beneficiare di un credito d’imposta, per le imposte già pagate in Spagna, in modo tale da evitare una doppia imposizione degli stessi redditi.

    Questo per le imposte dirette, inoltre, i soggetti residenti nel nostro Paese che possiedono immobili all’estero scontano l’IVIE, un’imposta patrimoniale, paragonabile all’IMU. Inoltre l’immobile Spagnolo dovrà essere indicato nel quadro RW del modello Unico P.F. che dovrà presentare per il c.d. monitoraggio delle attività finanziarie estere.
    Saluti

  47. Salve,
    come detto anche in precedenza, conta la residenza fiscale di suo figlio. Se suo figlio è fiscalmente residente in Italia, ovvero non è iscritto all’AIRE ha ancora domicilio o residenza in Italia, allora dovrà dichiarare l’immobile, sin dall’anno di acquisto e poi pagare l’IVIE. Se è ancora residente in Italia dovrà dichiarare anche i redditi percepiti all’estero, Dall’imposta potrà portare in deduzione le tasse relative all’immobile e al reddito di lavoro dipendente già pagate negli USA. Spero di aver chiarito i suoi dubbi.

  48. Noi genitori italiani abbiamo acquistato un appartamento a New York per nostro figlio , intestandola a lui ,che sta specializzandosi in psichiatria al Mount Sinai Hospital, lui viene pagato come specializzando, ha ancora la residenza in Italia. Essendo abitazione principale dovrà pagare IVIE e quindi fare una dichiarazione anche su quello che guadagna? considerate che comunque lui paga le tasse a NY.
    Grazie
    Silvia Laura

  49. Grazie per la tempestiva e chiarissima risposta, per la casa va bene ma per il reddito da specializzando non vale come in Italia dove gli specializzandi non pagano le tasse e quindi non le dichiarano?
    Grazie ancora
    Silvia Laura

  50. Per il reddito da specializzando percepito all’estero bisogna vedere se questo reddito è stato tassato nel Paese ove è stato dichiarato. Sulla tassazione USA non sono in grado di aiutarla.

  51. Grazie, come sempre gentile e professionale, comunque si il reddito da specializzando di mio figlio viene tassato negli USA.
    Cordialità e buona giornata
    Silvia Laura

  52. Ciao a tutti,

    Mio padre ha ereditato un app. in Croazia da mio nonno negli anni 90 costato 36 milioni di lire ( 18.000 Euro ) il che, producendo un importo IVIE inferiore a 200 Euro, esenterebbe dal pagamento. L’app. oggi vale 80.000 Euro. Come sappiamo però la Croazia è entrata in UE dallo scorso primo Luglio, quindi questo porta a dover considerare come nuovo imponibile il valore catastale? ( che tra l’altro non si riesce a trovare da nessuna parte su internet ) o rimane quello “vecchio” di 18.000 Euro? E se si dovesse usare il nuovo importo, il “conteggio” del pagamento della tassa partirebbe dal 1 Luglio? Ho navigato per ore in internet e sono sorpreso di non aver trovato una discussione a riguardo anche considerando che sempre più italiani acquistano lì e l’entrata della Croazia in UE.

    Oscar.

  53. Salve Oscar,
    il problema che pone è quantomai attuale e richiede alcune riflessioni. La prima riguarda la tassazione su base catastale dell’immobile, che deve essere effettuata per tutti gli immobili siti in Paesi appartenenti all’unione europea, e che quindi deve essere effettuata anche per la Croazia. Il valore catastale deve essere considerato per tutto l’anno, in quanto il possesso si è protratto per tutti e 365 giorni. Il valore catastale è quello in base al quale lei paga le imposte patrimoniali sull’immobile in Croazia. Comunque, ove non riuscisse a trovare il valore catastale, potrà applicare il valore derivante dall’atto di acquisto, ma qualora il valore catastale sia ricavabile l’Agenzia le potrebbe contestare il calcolo. Le consiglio quindi di verificare il valore catastale riguardando le carte dove ha pagato le imposte patrimoniali croate sull’immobile.
    Spero di aver chiarito i suoi dubbi.

  54. Salve,
    Sono intenzionato a comprare un appartamento in Ungheria del valore di circa 30000 euro.
    Ho ancora la residenza in Italia, nella mia casa natia.
    Per l’appartamento in Ungheria dovrò pagare le tasse ungheresi, e anche l’IVIE allo stato italiano.
    Ho letto che ciò che dovrò pagare come IVIE è dato dalla seguente formula:
    0,76% (valore immobile all’estero) – imposte versate all’estero.
    quindi facendo due calcoli sarebbero:
    l’importo dell’IVIE, al lordo del credito d’imposta, è pari a € 228, per le imposte versate all’estero, sorge il problema in quanto, in Ungheria non si paga un imposta annualmente, ma in unico versamento, che corrispondono al 4% del valore dell’immobile, quindi circa 1200€.
    il mio dubbio, come mi comporto per il calcolo dell’IVIE?

    In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio per l’attenzione e aiuto da voi fornitomi.
    Simone.

  55. Salve,
    per il calcolo dell’IVIE si deve prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile, ovvero il valore preso a riferimento per il pagamento delle tasse patrimoniali dovute nel paese ove è sito il fabbricato, ovvero le 1.200 € che indicava.
    Da questo valore potrà portare il detrazione le imposte pagate all’estero. Se l’IVIE è inferiore al credito d’imposta non vi sarà niente da pagare.
    Tutto questo meccanismo andrà indicato nel quadro RW del modello Unico.

  56. Salve Oscar. Mi trovo nella stessa identica situazione. Lei ha trovato qualche indicazione?
    Saluti

    Cristian

  57. Buongiorno,
    come diversi altri paesi, Italia e Malta hanno firmato un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale, nel quale l’articolo 6 cita:
    “Articolo 6 – Redditi immobiliari
    1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
    situati.
    2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i
    beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili,
    nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
    fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
    canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
    minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
    considerati beni immobili.
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
    locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.”
    Come mai un residente Italiano deve pagare l’IVIE per una casa a Malta se “I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.”?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Caterina

  58. IVIE Francia 2014. Anche quest’anno nulla è stato fatto per rimediare all’anomalia di indicare il valore dell’alloggio, come risulta dal rogito, senza la previsione di un adeguamento rispetto l’anno dell’acquisto. La conseguenza è che, per gli alloggi acquistati da molto tempo, l’IVIE non è dovuta oppure lo è in misura ridotta, mentre è pagata per intero per gli alloggi acquistati recentemente. Quest’ultimo è il mio caso, mentre il vicino di pianerottolo, con alloggio uguale al mio, non paga; io ho acquistato due anni fa, il vicino circa 20 anni fa.
    Ciò premesso, l’anno scorso per determinare la somma da pagare, dal calcolo IVIE ho sottratto la Taxes Foncieres (con esclusione dell’importo della Taxes Ordures). Ora mi viene detto che devo sottrarre l’intero importo e cioè tutte le voci che compongono la Taxes Foncieres, perché nella circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 28/E 07/2012, Tab.1 è indicato di detrarre la Taxes Foncieres senza alcuna menzione di scorporare la Taxes Ordures. Nella stessa circolare al punto 1.3.1 leggo però: “Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili”. Questi “altri beni” possono essere riferiti anche alla Taxes Ordures?
    In sintesi: si sottrae l’intera Taxes Foncieres o da questa si scorpora la Taxes Ordures?
    Grazie e cordiali saluti.

  59. Salve Caterina, quello che dice riguardo la convenzione contro le doppie imposizioni è corretto, ma riguarda esclusivamente le imposte sui redditi, e quindi la nostra IRPEF (di solito all’inizio di ogni convenzione nei primi articoli si fa riferimento alle imposte sulle quali vige la convenzione e si fa sempre riferimento alle imposte dirette).
    L’IVIE, invece è un imposta di tipo patrimoniale che colpisce il soggetto in quanto possessore di un bene indice di capacità reddituale, in questo caso si parla di immobili. Quindi la convenzione contro le doppie imposizioni non può essere applicata in questi casi. La tassazione di tipo patrimoniale è sicuramente la peggiore da sopportare in quanto va a colpire redditi già tassati che nel tempo hanno formato risparmio e investimento, in questo caso immobiliare, sul quale già paghiamo le imposte legate al reddito catastale e ad eventuali redditi catastali.
    saluti

  60. ma vi rendete conto che assurda tassazione é questa ivie, per 40 mq pago allo stato francese che mi da tutto, 863 euro, ed allo stato italiano dedotto quello che pago legittimamente alla francia, pagherò per il terzo anno , per il 2015!!!!!!! un importo di 1.120 euro , assurdo, almeno il fisco italiano avrebbe dovuto chiedere la stessa cifra, ecco forse avrebbe preso in questo modo i soldi da tutti tutti tutti e non solo da qualcuno come in effetti avviene, cervello ragazzi ci vuole cervello!!

  61. Chiedo cortesemente a Fiscomania, compatibilmente con le loro priorità, se è possibile ottenere entro il 16 giugno una risposta alla mia domanda del giorno 7.
    Grazie e distinti saluti.

  62. Salve Graziano,
    a mio avviso la Circolare dice espressamente che è possibile portare in detrazione la Taxes Foncieres (tab. 1 della Circolare), non facendo alcuna menzione di scorporare eventuali componenti della stessa. Non credo che questo comportamento possa portare ad incorrere in sanzioni, anche se la Circolare non sembra molto chiara. In ogni caso, non sembrano esserci stati ulteriori chiarimenti dall’Agenzia sull’argomento.

  63. rispondere all’esigenza di parificare la tassazione su un immobile sito all’estero rispetto a uno detenuto in italia perché? a me sembra che questa tassa superi qualsiasi tassazione in italia

  64. L’Ivie va tolta perché è iniqua è come se la regione Piemonte facesse pagare una sorta di ivie a un suo residente che ha una proprietà un Lombardia

  65. buongiorno, mi sembra di vivere in un mondo di sordi, tutte quelle risposte”ha ragione la tassa é iniqua, i cittadini sono differenti di fronte a questa legge…chia ha comprato magari anche una villa venti anni fa non paga niente, chi invece possiede da pochi anni, dieci o meno anche paga profumatamente, questo manda in bestia me e tutti quelli che si trovano nella mia situazione, utilizzare come base il revenu locatif si poteva senza arrivare a moltiplicare per 160 e poi x 0,76, conteggio quanto mai iniquo, perche non 100 e poi 0,76 avreste in questo caso preso i soldi da tutti e quindi molto molto di più
    grazie Fabrizio Momoni

  66. Siamo in Italia non in Francia ovi i cittadini protestano (vedi le luci accese delle auto di giorno volute da Lunardi), In Italia non si protesta più per nulla, vedi anche la Fornero e le pensioni. Comunque occorre evitare di buttare la spugna, se vuoi puoi anche iscriverti a questo gruppo https://www.facebook.com/groups/noivie/

  67. Ciao,
    Vorrei riportarvi la mia esperienza e le mie perplessità (credo non nuove, ma magari qualcuno di voi potrà consigliarmi al meglio).
    Coi risparmi (sudati) dei Nonni sono riuscito a comprare l’anno scorso un piccolo appartamento in Ungheria. Ho pagato, ovviamente, tutte le tasse che c’erano da pagare (in Ungheria!). Ho pagato tutti le tasse sui cambi, tutte le operazioni bancarie, tutto quello che mi è stato richiesto. Riesco ad affittare l’appartamento, a pochi soldi ma va bene lo stesso. E, ovviamente!, pago le tasse allo stato Ungherese per le entrate sull’affitto che ho in Ungheria. Se mi serve cambiare dei Fiorni in Euro, pago. E fin qui tutto va bene.
    Poi ad un certo punto scopro l’IVIE; e qui non mi sta più bene.
    Tutti dicono sia incostituzionale, eppure si deve pagare. Mi informo meglio, controllo, ebbene si: sembra che sia una doppia imposizione ma va pagata. OK.
    (Gli italiani che hanno gli appartamenti stramiliardari a MonteCarlo la pagano l’IVIE?)
    Allora mi dico: pagherò l’IVIE.
    Calcolo lo 0.76% e mi rendo conto che è superiore a 200 euro. Allora mi accorgo che posso detrarre da questo valore la tassa già pagata in Ungheria (più di 700euro).
    DOMANDA 1: in Ungheria si paga una tantum all’acquisto della casa (in questo caso il mio 700 euro), mentre l’IVIE è annuale. Per quale caspita di motivo io devo essere tassato in Italia se l’Ungheria mi ha già fatto pagare tutto quello che c’era da pagare sul suo territorio?
    DOMANDA 2: se in Ungheria ho pagato una tantum 700 euro, e l’IVIE è di 280 euro, perché non posso detrarre la tassa per 3 anni ma solo l’anno corrispondente? Son pur sempre soldi che mi son usciti dalle tasche, o no?
    A questo punto mi rassegno di nuovo; devo pagare. Va bene. Pagherò. Allora la prossima domanda è:
    DOMANDA 3: tasso di cambio? quale?
    Ma anche questo è facile, andiamo avanti.
    Vado al CAF con tutti i documenti, m mi dicono che non va bene, mi dicono che il tribunale deve tradurre il mio documento che prova la detrazione; vado al tribunale e mi dicono che devo rivolgermi a privati. Allora vado all’agenzia dele entrate di Lamezia Terme. Non sanno cosa dirmi, mi mandano dal responsabile dell’ufficio, che dopo una veloce ricerca in internet mi spiega quello che già so da mesi. Perplesso chiedo: “è probabile che la traduzione del documento costi più dell’IVIE stessa, lei cosa mi consiglia?”
    E lui: “ma guardi, corra il rischio. lei invii i documenti in ungherese, se poi noi glieli rimandiamo indietro allora dovrà pagare la traduzione, altrimenti paghi l’IVIE direttamente! tanto son solo 280 euro”
    Allora
    DOMANDA4: perché lo stato italiano, per dimostrare che io non sono un ladro, non traduce il documento senza pretendere da me che paghi fior di quattrini per dimostrare che sono un cittadino che paga le tasse?
    DOMANDA5: perché all’Agenzia delle Entrate non basta il contratto (redatto il ungherese e italiano) con l’importo, dal quale UNIVOCAMENTE ogni persona intelligente può calcolare il 4% (che corrisponde alla tassazione ungherese)?

    Abbandonando ora un po’ la rabbia e la perplessità mi abbandono quasi ad un atteggiamento rassegnato e vi porgo la mia ultima domanda, più una richiesta
    DOMANDA6: qualcuno può darmi un consiglio?
    grazie

  68. Intanto prova iscriverti in questo gruppo che non fa male https://www.facebook.com/groups/noivie/?fref=ts

    firmare questa petizione https://secure.avaaz.org/it/petition/Contro_lImposta_sul_Valore_degli_Immobili_allEstero_NO_IVIE/?cqzmWab

    ed fare ricorso all’UE con una lettera come hanno già fatto molti come il sottoscritto
    http://www.bloglovin.com/viewer?blog=7958121&group=0&frame_type=b&frame=1&click=0&user=0

    infine dall’Ivie si sottrae l’imposta che si paga in ungheria

  69. Caro Claudio, concordo, ed enfatizzo la tua domanda retorica. L’Ue Non ha fatto una beata in concreto, com’era prevedibile, e l’iniqua Ivie prosegue allegramente a seminare ingiustizie….

  70. E io solidarizzo pure qua. Bruno, è una vergogna, la tassa si chiama Ivie, ma tutto ciò che scrivi o meglio lamenti e denunci è sacrosanto ed emblematico del regime fiscale italiano che cerca di parassitare tutto ai suoi cittadini, anche su ciò che chiaramente NON gli compete e NON lo deve riguardare. Rende proibitivo liberarsi dalle maglie burocratico-legali della sua rete fiscale per succhiarti tutto il sangue delle tue finanze e dei tuoi risparmi sudati, direttamente o indirettamente (anche con sanzioni pesantissime studiate apposta perchè siano quasi inevitabili come trabocchetti mimetizzati, considerate le complicazioni che intervengono nella compilazione dei moduli e le relative,frequenti modifiche normative che complicano ulteriormente e a mio avviso deliberatamente il quadro già demenziale e truffaldino in atto). Bisogna denunciare la cosa e le associazioni pertinenti devono intervenire con istanze precise.

  71. La risposta tecnica è chiara e pertinente ma non replica affatto al problema etico (e civico e democratico) dell’iniquità impositiva. L’Ivie come tassa “patrimoniale” è palesemente una sovratassa ingiusta e truffaldina. Ritassare una proprietà immobiliare estera che nel suo paese subisce già tassazione e imposte relative e che per acquistarlo ha generalmente richiesto molti anni di sacrifici di lavori già Supertassati fino all’assurdo,al ridicolo e al grottesco, si chiama OPPRESSIONE e ACCANIMENTO fiscale da regime antidemocratico. E’ una stato di polizia fiscale, iniquo e persecutorio che ti insegue oltre i confini nazionali per “finirti”. E’ parassitismo fiscale clandestino. E l’Ue, per ora, se ne sbatte altamente.

  72. Caro Claudio, ciao, ho firmato la petizione. Mi pare che il ricorso nel modulo del blog sia evidenziato per il caso francese, mentre ritengo dovrebbe essercene almeno uno generale per l’Ivie come tale(c’è^?), che è molto iniqua di suo, come doppia/seconda tassazione, ma anche per la complicata procedura burocratica richiesta (e variamente modificata) e i rischi di sanzione realtivi in caso di omissione o semplice errore(E per evitarlo ci si deve appoggiare a un commercialista specifico ad es., con relativi costi). Pure con la detrazione, l’Ivie resta fondamentalmente ingiusta, spesso complicata da determinare esattamente (in riferimento al valore catastale o meno della proprietà) e un onere burocratico molto pesante a cui non ci si può sottrarre . Tutto questo e’ inaccettabile.

  73. Mi chiedo quanti stranieri residenti in Italia che come me che purtroppo prendo solo 5/600 euro al mese, dichiarano le abitazioni del paese di origine. io in marocco ho la casa di famiglia, non voglio dichiararla perche paghero secondo i calcoli circa 1000 euro di tasse, quando il mio guadagno non arriva a 6000 euro all anno. Cosa rischio se scoprono che ho casa al paese di origine? mi possono ritirare il permesso di soggiono? Come fanno a farsi dare i soldi se mi scoprono visto che di soldi in italia non ne ho?
    Grazie per chiarimenti

  74. Salve,
    nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate scoprisse l’esistenza di un bene immobile estero intestato ad un soggetto residente fiscalmente in Italia, che non ha provveduto ad indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RW del modello Unico PF), saranno applicate sanzioni che variano dal 3% al 15% del valore dell’immobile non dichiarato, oltre all’imposta (IVIE) non versata, e agli interessi di mora. Questo per ciascun periodo d’imposta ancora accertabile (ultimi 6 anni) per il quale non è stata versata l’IVIE e/o non è stato compilato il quadro RW. Se anche dopo l’avviso di accertamento il soggetto non dovesse effettuare il versamento (che può essere anche rateizzato) degli importi con la riduzione ad 1/6 delle sanzioni applicate, viene emessa una cartella esattoriale da Equitalia, con sanzioni piene oltre all’aggio. Se anche in questo caso non si provvede al pagamento Equitalia inizierà azioni esecutive cautelari (fermo amministrativo dei veicoli ad esempio), al fine di ottenere quanto dovuto.

  75. Io ho fatto il ricorso alla UE;le risposte che ho avuto sono a dir poco “ridicole”. In pratica penso non abbiano (o non abbiano voluto !!!) analizzato con senso di equità e giustizia il testo della IVIE. Per l’UE la legge è corretta per cui, per loro, il caso è chiuso. Non frega niente a nessuno che a parità di immobili alcuni vengano “rapinati” mentre altri non pagano nulla; e questo solamente perchè l’acquisto è stato fatto in tempi diversi (inoltre chi ha comprato molti anni fa oltre a non pagare l’IVIE ha avuto un notevole incremento di valore dell’immobile !!!!). L’UE non vuole andare “contro” le leggi italiane anche se ingiuste ed inique. Non c’e’ qualche altro ente a cui un contribuente possa rivolgersi per ottenere un minimo di giustizia?
    Grazie per le informazioni

  76. Mi dispiace, ma purtroppo la legge è europea quindi non ci sono altri organismi a cui rivolgersi se non la stessa UE.

  77. Ciao Fiscomania,

    si paga l’ivie se si e’ residenti in Italia corretto? Considerando che ho lavorato in Italia 3 anni della mia vita e 10 anni all’estero dove ho guadagnato i miei soldi per vivere, nel mio caso non mi sembra corretto pagare una tassa in uno stato che non mi ha permesso di vivere, Se porto la mia residenza in Cina dove attualmente vivo (non sono iscritto all’aire e ancora residente in Italia) e acquisto una casa devo ancora pagare questa tassa assurda?

    Saluti

  78. Salve,
    se lei non si cancella dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e finché non si iscrive all’AIRE lei resta a tutti gli effetti un cittadino residente fiscalmente in Italia. Questo significa che a prescindere dalla sua effettiva residenza per l’Italia lei è tenuto a dichiarare tutti i redditi da lei percepiti, e quindi tenuto anche a pagare l’Ivie, qualora abbia immobili detenuti all’estero.

  79. Salve, io e mio marito siamo proprietari di un appartamento in Egitto del valore di 50000 euro. Essendo proprietari io al 50% e lui al 50% vorrei sapere se dobbiamo pagare l’ivie visto che non superiamo rispettivamente la soglia dei 26000 euro.

  80. Salve,
    essendo lei e suo marito cittadini residenti fiscalmente in Italia siete tenuti a dichiarare l’immobile che detenete all’estero nel quadro RW del modello Unico ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre, sull’importo di €. 50.000 è dovuto il pagamento dell’Ivie, in quanto il valore della stessa supera l’importo della soglie di esenzione valida per importi fino a €. 200.

  81. L’Ivie per come è attualmente scritta ed applicata è la più grande tassa ingiusta ed iniqua. In Francia, ad esempio, si pagano già piu tasse che in Italia (per un immobile equiparabile) ma nonostante questo si devono versare migliaia di euro tasse anche in Italia. Dall’altro canto molti cittadini italiani, anche possessori di immobili di pregio, NON DEVONO PAGARE NULLA in quanto hanno acquistato l’immobile in tempi remoti a basso prezzo (anche se adesso vale moltisimo) per cui sono ESENTI PER LEGGE.
    Faccio un esempio per tutti: Due appartamenti IDENTICI sullo stesso pianerottolo; uno acquistato in questi anni a 300.000 euro e l’altro acquistato negli anni 80 ancora in franchi all’equivalente di 50.000 euro. Dedotte le tasse pagate in Francia uguali per i due appartamenti, il primo pagherà in Italia ancora circa 2.000 euro mentre il secondo non dovrà pagare nulla.
    Viva la giustizia e l’equità !!!!

  82. Gent. Fiscomania,io e mia moglie siamo residenti fiscalmente in Italia,io sono italianoe mia moglie è nata in Istria(croazia) quando questa apparteneva all’Italia ed ha mantenuto la doppia nazionalità. Il punto è questo: mia moglie ha ricevuto in donazione nel 1998 un appartamento dalla madre(che ha mantenuto l’ usufrutto) alla sua morte nel 2007 abbiamo perfezionato la pratica e intestato la casa. Per consigli sbagliati abbiamo omesso di dichiarare al fisco questo immobile ed ora che siamo già avanti con gli anni,avremmo deciso di venderla ed ora che mi sono informato per il fisco risulterei come evasore ed impossiblitato a trasferire il ricavato della vendita in Italia. Spero di essere stato abbastanza chiaro nell’esposizione del quesito e gentilmente vorrei sapere cosa mi aspetta dal fisco italiano. Cordiali saluti.

  83. Salve,
    sia moglie avrebbe dovuto dichiarare nel quadro RW del modello Unico la casa ricevuta in donazione, di cui è divenuta proprietaria nel 2007 a seguito della riunificazione di usufrutto e nuda proprietà. Sul valore dell’immobile ricevuto in eredità avrebbe dovuto essere pagata l’IVIE con aliquota dello 0,76%, per ogni anno fino ad oggi. Oggi, per regolarizzare tutto dovrebbe presentare tutte le dichiarazioni integrative degli anni precedenti ancora accertabili(dal 2011) e pagare le sanzioni (dal 3% al 15%, riducibili con il ravvedimento operoso), oltre all’imposta non versata. In questo modo la posizione sarà regolarizzata.

  84. Grazie per l’esauriente risposta. Però ho ancora una domanda da porre: come vi ho detto che mia moglie ha la doppia nazionalità,paga le tasse dovute sull’immobile(perfino una tassa annuale perchè la usiamo solo per le vacanze e rimane vuota per tutto il resto dell’anno),premesso questo,se tutta la procedura di vendita venisse effettuata con la nazionalità croata,sarebbe una strada praticabile o resteremmo sempre evasori? Vi ringrazio in anticipo e mi scuso se vi importuno di nuovo. Cordiali saluti.

  85. Non cambierebbe niente, in quanto essendo sua moglie residente fiscalmente in Italia, e come tutti i soggetti residenti avrebbe dovuto dichiarare l’immobile all’interno del quadro RW, come indicato in precedenza. L’unico modo che vedo per sanare la situazione è provare a presentare dichiarazioni integrative per gli anni passati.

  86. Mi piacciono fortemente le risposte di fisco mania ti dà ragione ti dice “sicuramente quest’anno le cose cambieranno”riconosco che per la Francia il metodo di calcolo è ingiusto”sono due anni che ci dà questa risposta…..

    A niente cambia.La realtà?ol fisco italiano è discriminatorio e punisce e colpisce solo quelli che denunciano non quelli che evadono totalmente
    Beati loro capaci di evadere.Facciamo una riflessione sulla tassa canone tv, l’evasione sarà almeno del 50% ma ci vuole tanto a farla pagare a tutti?mah!per me manca la voglia di farlo.

  87. Hai ragione Luisa!! L’IVIE è una delle tasse più ingiuste ed inique. Per come è scritta inoltre siamo in pochi a pagarla e quindi non abbiamo la forza (o la voglia) di farci sentire. Non c’e’ inoltre nessun politico, economista o giornalista che prenda una posizione su questa tassa ed informi l’opinione pubblica. La stessa Unione Europea la ritiene giusta. Siamo quindi senza speranza!!!????. Il caso francese poi è il massimo dell’iniquità; pagano solo quelli che hanno acquistato l’immobile negli ultimi anni quando il prezzo degli immobili era salito. Tutti quelli che hanno acquistato negli anni passati (fino a circa il 2000 e che sono la maggioranza), oltre ad aver fatto un ottimo affare immobiliare, di IVIE non pagano nulla o pochissimo. Beati quelli che hanno il coraggio e/o la possibilità di lasciare l’Italia ed andare a vivere in un altro paese !

  88. Domanda.

    Ho un immobile all estero e sono residente all estero(eu) su cui ho 100% mutuo..io lavoro all estero.nel mio app. Sub affitto stanze e pago tasse allo stato estero.

    La mia compagna con cui ho in figlio è residente in italia e vive nella sua proprietà.
    Non siamo sposati. Ovviamente avendo un bimbo di media 4 5 mesi li trascorro in Italia da Loro.

    Come funziona in questo caso la dichiarazione ?
    La mia compagna deve dichiarare il mio appartamento all estero e pagarci ivie e irpef ?

    Cordiali saluti.
    Sergio

  89. Salve,
    prima di tutto bisogna vedere se lei è un soggetto che secondo le regole fiscali può essere considerato residente all’estero o meno. Se lei ha i requisiti per essere considerato fiscalmente residente all’estero, allora non è tenuto a compilare il quadro RW per il suo immobile all’estero. In caso contrario essendo residente all’estero, non è tenuto a dichiarare l’immobile estero in Italia. La sua compagna se non è proprietaria dell’immobile all’estero non deve fare niente da questo punto di vista.

  90. Ho un alloggio in Francia acquistato nel 2001 e pagato 147.000 euro. Nel quadro RW ho sempre indicato questa cifra e pagata la relativa IVIE. Nel frattempo questo valore è molto diminuito e la stessa agenzia che mi ha venduto l’alloggio mi ha rilasciato un documento con indicato l’attuale valore che è compreso in una forchetta tra 115.000 e 135.000 euro. Questo documento è valido ai fini fiscali e posso utilizzare il valore indicato (il minimo o il massimo?) per il calcolo IVIE?
    Grazie e cordiali daluti

  91. Salve, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 28/E/2012 che per gli immobili posti in Paesi UE il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Questo è il parametro da prendere a riferimento. Se tale valore non è disponibile si deve prendere a riferimento il valore di acquisto dell’immobile.

  92. E’ risaputo che questa IVIE è tra le tasse piu’ inique che ci siano. Ma non c’e’ proprio nessuno che voglia o possa fare qualcosa per migliorare questa legge? Non dico che non bisogna pagare le tasse ma vorrei pagarle in modo equo e sopratutto commisurate ad un equivalente immobile in Italia. A chi ci si potrebbe rivolgere ( non alla UE che fa finta di non capire e dice che è una tassa corretta!!!! )per fare qualche azione atta a rivedere questa tassa?

  93. Salve, concordo con lei sull’iniquità della Legge. Non credo che ricorrere alla UE sia la strada più semplice. I modi possibili sono convincere il governo a modificarla, oppure trovare le firme per un referendum abrogativo. Anche questa la vedo una strada molto difficile, visto che non tutti gli italiani ne sarebbero interessati. Lei cosa ne pensa?

  94. Anche la sanzione è irragionevole. Se tale imposta equivale all’imu. Anche la sanzione dovrebbe essere proporzionata.

  95. Mia moglie cittadina straniera residente nel suo paese e senza legami con l’Italia (eccetto me), ha acquistato prima del matrimonio (e prima che ci conoscessimo) una casa con mutuo a lei intestato. Devo dichiarare il 50% del valore dell’immobile, oppure il bene è personale. Il mutuo lo paga lei dal suo conto corrente e con le sue entrate.

  96. Salve, se l’immobile è stato acquistato da sua moglie prima del matrimonio, il bene è personale e dovrà dichiararlo nel modello Unico soltanto sua moglie.

  97. Anche io credevo cosi, fino a quando non mi è arrivata una cartella esattoriale di circa 20 mila euro per evasione ivie e violazione degli obblighi di tracciamento. L’esistenza dell’atto originario come spesso accade è venuto a mia conoscenza con la cartella esattoriale, perché le poste, bontà loro lo hanno rinviato indietro per compiuta giacenza, senza avvisarmi di ritirare la raccomandata.
    A questo punto la domanda che ti pongo è questa, posso impugnare la cartella esattoriale per nullità dell’atto originario (che credo sia comunque un atto amministrativo)? Infatti, l’atto originario ha un vizio insanabile e cioè è stato destinato a persona sbagliata e quindi non era impugnabile in quanto nullo? Chiarisco che non sono un esperto di diritto. Mi pare però banale dire che se invii un atto amministrativo alla persona sbagliata, questo non è annullabile, è nullo. In tal caso mi consigli di fare ricorso al TAR o dove? Questo è importante per la scelta del tipo di avvocato.
    Per quanto riguarda mia moglie dovrebbe fare la dichiarazione fiscale in Italia? Faccio presente che è cittadina straniera, NON vive e non ha mai vissuto in Italia, non conduce affari in Italia. In Italia ha solo un codice fiscale, che serve a me per metterlo nella mia dichiarazione dei redditi. Poi ha me che sono iscritto all’AIRE e abitante nel paese di mia moglie.

  98. Salve, da premettere che la cartella esattoriale può essere impugnata soltanto nei 60 giorni successivi alla notifica. Mi auguro che il periodo non sia ancora passato, altrimenti non è più possibile impugnare in alcun modo. Da un punto di vista giuridico, il vizio legato alla notifica, viene sanato per il fatto che lei ha ricevuto la cartella esattoriale. Ricevendo la cartella lei è venuto a conoscenza dell’atto originario. Questo è quanto accade in linea generale, ma per avere una risposta precisa legata al suo caso è consigliabile un consulto legale. In ogni caso, dal mio punto di vista, se è ancora nei termini presenterei comunque ricorso.

  99. Questa IVIE è un gran pasticcio! Lo stato incassa comunque poco ma non intende rivederla, la UE se ne lava le mani ( interessa di piu’ legiferare sulla dimensione delle vongole, il colore degli zucchini e la curvatura delle banane !!!! ) per non dover contraddire alle leggi dei singoli stati, i contribuenti italiani fortunati ( o furbi) non devono pagare nulla mentre altri sono tartassati.
    Se proprio si deve mantenere questa IVIE occorre rivederla in modo che TUTTI paghino in funzione del valore reale dell’immobile (tolte TUTTE le tasse già pagate all’estero) e non in funzione del valore di acquisto avvenuto in tempi diversi e quindi non reale.

  100. Comunque è un’assurdità che una persona possa essere chiamata a pagare per scambio di persona. E’ evidente che manca il presupposto dell’imposta. Le somme le dovrò pagare, ma porterò la questione fino alla corte di giustizia UE. Perché è un abuso bello è buono. Almeno che in autotutela non accettino il loro errore e mi restituiscano il maltolto. La via alternativa è la causa civile per risarcimento danni.

  101. Concordo Giorgio, ora sto proponendo una proposta di legge sul blog del movimento 5 stelle per abolire questa assurda tassa, se vuoi puoi iscriverti anche sul gruppo IVIE nuova imposta sugli immobili all’Estero. Ma anche quella denuncia alla Commissione UE andrebbe rifatta.

  102. Come ho già scritto questa legge è totalmente iniqua ed assurda. Chi l’ha fatta è sicuramente incompetente (a pensare bene!!). Purtroppo siamo in pochi a pagarla e non abbiamo la forza (o la voglia) di protestare. Io ho fatto denuncia alla UE, al Garante del contribuente, ma tutti mi hanno detto che la legge va bene così in quanto fanno detrarre le tasse già pagate all’estero!!!!. Peccato che in Francia di tasse se ne pagano due e se ne può detrarre solo una ( guarda caso la più bassa!! ) ed anche la base imponibile è ben più alta del valore catastale di un immobile equivalente in Italia. Anche il blog NO IVIE su facebook si è “sgonfiato” da solo per cui non si sà a chi rivolgersi. I parlamentari, la UE, e tutte le le istituzioni preposte se ne fregano di qualche povero “tartassato” in modo iniquo ed ingiusto.

  103. Il documento del DR Alberto Crosti è sicuramente ben fatto ed analizza e descrive le inquità della tassa IVIE. Cosa si può fare però se NON c’e’ la VOLONTA’ POLITICA di rivedere questa tassa per renderla equa e giusta? Anche la UE che dovrebbe vigilare sulla correttezza delle leggi dei singoli stati se ne frega !!!

  104. Ciao Giorgio, Mai scoraggiarsi, se una cosa è ingiusta va tolta, anche perché idealmente è contro il progetto europeo che tanto i nostri politici si vantano. La denuncia alla Commissione UE va rifatta, perché non hanno dato risposte a tutte le domande e secondo me occorre puntare anche sullo specifico come la Tax D’Abitation che non viene scalata E’ vero che 150€ della tax d’abitation è della TV , ma è anche vero che sia in Italia che in Francia la tassa TV si paga solo per la prima casa, noi invece la paghiamo in tutte e due le abitazioni, anche questo secondo me sarebbe un altro punto da aggiungere alla denuncia, come il caso degli ex territori Italiani come la Venezia Giulia e la città di Pola.

  105. Scusami Giorgio: ma chi sarebbero questi signori che ti avrebbero detto che “…….va bene così perché si può detrarre dalle imposte locali……”?

  106. E’ legge senza criterio, contro il progetto europeo (anche se chi l’ha voltua Mario Monti si difenisce europeista, probabilmente solo per panche e poteri forti). Conosco uno che ha l’alloggio a Parigi e non paga nulla perch+ lo ha comprato molto tempo fa, conosco un imprenditori che ha due alloggi in costa azzurra e non paga nulla perché sta sotto la soglia dei 200€ in quanto li ha comprati molto tempo fa. Cosa vuoi che ti dica è l’Italia, a mio avviso occorre scrivere in continuazione denunciando alla inutile comissione europea che si sta dando da fare in questi giorni a decidere come va impiegato il rismarino e il basilico, non è uno scerzo è proprio così

  107. Diciamo che il Garante del contribuente cadeva un po’ dalle nuvole ma si sarebbe interessato. Mentre la UE dice che è equa in quanto l’IVIE lascia già scalare le tasse che si pagano all’estero !!!!!!
    Peccato che non considerano che la base imponibile è ben piu’ alta che in Italia e cha in Francia si paga la TAXE d’Habitation che non è scalabile ed è ben piu’ alta della TAXE FONCIERE. E’ vero che la TAXE d’habitation si paga per i servizi forniti ma anche in Italia l’IMU si paga per gli stessi motivi. Buona anche la tua considerazione sulla tassa TV; se avessi una seconda casa in Italia non la pago doppia quindi sarebbe giusto almeno poterla scalare.
    Altra cosa che mi fa “arrabbiare” è che questa IVIE la paghiamo solo in pochi. Chi ha acquistato un immobile in Francia negli anni 80 … 90 oltre ad aver fatto un ottimo affare immobiliare l’IVIE non la paga ( o paga pochissimo ) in quanto il valore degli immobili in quegli anni era molto basso per cui la base imponibile per IVIE è altrettanto bassa e normalmente detraendo quanto già pagato in Francia di IVIE non tocca pagare nulla.
    Ma ad oggi cosa si puo’ fare? Fossimo in tanti qualche azione si potrebbe fare per farci sentire e magari “qualcuno” ci darebbe ascolto.

  108. Sono perfettamente d’accordo. Inoltre, essendo una tassa patrimoniale va pagata nel paese di acquisto. È una tassa sul possesso e pertanto l’Italia riscuote indebitamente. Dobbiamo fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea!

  109. Singolarmente penso che ci sia ben poco da fare !!!! Occorrerebbe un’azione di gruppo verso la UE, il governo e tutti gli organi interessati. Personalmente non so da dove cominciare ma sarei ben felice di aderire. Inizialmente c’era NO IVIE su facebook ma non si è fatto nulla e nel tempo si è “scaricato”.

  110. Non me ne intendo Guido di diritto, sicuramente si può fare e anche molto, ciò che mi preoccupa che sia questa che altre ingiustizie sembrano ignorate, i cittadini non reagiscono, ne si indignano

  111. Il Gruppo su Facebook No IVIE era in realtà una pagina gestita e vicina politicamente a IDV, con le elezioni del 2013 la sconfitta delle elezioni hanno abbandonato l’iniziativa automaticamente il giorno dopo il risultato elettorale, ho provato a scrivere all’amministratore della pagina ma non ho avuto alcuna risposta. c’è un altro gruppo su Facebook se volete fondata da una ragazza ucraina che in seguito si è dimessa da amministratrice senza però abbandonare il gruppo perché ha scoperto che l’aliquota era inferiore a 200€ e quindi non doveva pagare nulla. ora ci sono 3 amministratori, non professionisti anche se una era dipendente all’agenzia delle entrate. il gruppo si può trovare digitando IVIE la nuova imposta sugli immobili all’estero.

  112. Una nuova tassa Francese per gli immobili a beneficio delle regioni, sarà detraibile dall’IVIE come la Taxe Foncere oppure No? bienpublic.com/economie/2016/07/05/colere-contre-une-nouvelle-taxe-fonciere-molm

  113. Salve, ho un dubbio su cui ho sentito pareri molto contrastanti.
    Sono un transfrontaliero, cittadino italiano che lavora in italia ma ho comperato una casa all’estero. che è la mia unica proprietà immobiliare. Non possiedo immobili in Italia. Per motivi personali, ho mantenuto la residenza in Italia presso parenti. Secondo la legge di stabilità 2016, sono tenuto a pagare lì’IVIE anche se quella all’estero è (dimostrabile) la mia dimora abituale ?

  114. La Legge di stabilità 2016 ha esonerato dal pagamento delle imposte patrimoniali la “abitazione principale”, quindi, allo stesso modo non è soggetta al pagamento di Ivie l’abitazione principale sita all’estero (dei frontalieri). Naturalmente deve essere dimostrabile che quella estera è effettivamente la sua “abitazione principale”.

  115. Grazie, quindi la residenza fittizia in Italia non esclude automaticamente che quella all’estero possa essere la mia abitazione principale, come di fatto è.

  116. Buongiorno,
    mio marito ho acquistato casa in Grecia mantenendo la residenza in Italia.
    Il rogito è scritto in Greco e sul documento è segnato sia il valore catastale che quello di acquisto.
    La traduzione però letterale del valore catastale dal greco all’italiano è VALORE OGGETTIVO, pertanto mi è stato riferito che non può essere considerato tale e quindi le tasse le devo pagare in base al valore di acquisto.
    Ma è possibile?
    Grazie

  117. Certamente, la base imponibile dell’Ivie è il costo di acquisto dell’immobile estero, e non il suo valore catastale. Tuttavia per i Paesi UE è possibile prendere a riferimento il valore imponibile di alcune imposte locali. Per la Grecia di deve prendere a riferimento il valore della base imponibile della Foros akinitis periousias. Sulla base di questo imponibile sarà calcolata l’Ivie italiana.

  118. Buon Giorno
    Sono proprietario di un appartamento e un monolocale all’ estero
    Nell’ appartamento ho la mia residenza e il monolocale è affittato
    Ho calcolato che con l’ imposta allo 0,4 % e la detrazione di 200 euro applicata all’ appartamento non ho nulla da pagare.
    Mentre per il monolocale con l’ imposta al 7,6 % raggiungo i 180 euro .
    Le chiedo, se anche per il monolocale si applica l’esenzione di 200 euro .
    Percui devo solo dichiarare il reddito che mi da l’ affitto per l’irpef o devo pagare anche ivie ?
    Una ulteriore delucidazione .
    Mia moglie non ha nazionalita Italiana e non lavora in Italia ha solo la residenza e l’ assistenza sanitaria , ed ha una casa di sua proprieta al suo paese nella dichiarazione dei redditi Unico devo
    Dichiarare anche la casa della moglie ?
    Noi siamo sposati con separazione dei beni .
    Grazie mille

    Attendo risposta

    Sergio

  119. I €. 200 non sono di detrazione, faccia attenzione. Anche sua moglie se residente deve dichiarare l’immobile estero. Per maggiori info utilizzi il servizio di consulenza online.

  120. Grazie per la pronta risposta.
    Ossia …
    Per quanto riguarda il mio appartamento non devo nulla allo stato ,ok.
    Mentre per il monolocale affittato devo pagare i 180 euro, ok .
    E devo aggiungere il ricavato dell’ affitto ( circa 2.500 euro annuali ) al mio reddito e pagare Irpef al 38% ?
    Mia moglie deve compilare il modello unico, ok
    mah deve anche pagare Ivie?
    visto che il suo appartamento supera i 200 euro .
    Ho capito bene ?
    Grazie

  121. Certamente deve tassare anche l’affitto percepito. Sua moglie se proprietaria deve compilare il modello Redditi e pagare l’Ivie, se dovuta.

  122. Buon Giorno
    Questo monolocale e’ in Romania e la convenzione tra talia e Romania firmata nel 1979 all’articolo 6 – redditi immobiliari scrive :
    I redditi derivati da beni immobili ,compresi i beni da attivita agricole o forestali sono imponibili nello stato contraente in cui detti beni sono situati .
    Percui se questa convensione e tuttora valida ,non dovrei versare nulla allo stato Italiano.
    E’ cosi’ ?

    Grazie

  123. La convenzione vale per i redditi, non per le imposte sul patrimonio. L’Ivie è un imposta sul patrimonio che compisce gli immobili detenuti all’estero. Le convenzioni servono per disciplinare fenomeno di doppia imposizione di uno stesso reddito. Non è questo il caso.

  124. Buonasera,
    in passato vivevo in Spagna, regolarmente iscritta all’AIRE e ho acquistato un appartamento. Nel 2016 sono ritornata in Italia, dove ho residenza fiscale dal 2016, e ora devo presentare la dichiarazione UNICO 2017 dove se non ho capito male dovrò compilare il modello RW per calcolare l’IVIE partendo dal valore catastale di costruzione dell’immobile (che allo 0.76% equivale ad un 370 euro a cui sottrarrò i circa 300 euro di tassa spagnola equivalente pagata nel 2016 e perciò dovrò pagare circa 70 euro per il 2016 a giugno, più l’anticipo per il 2017).
    L’appartamento dal feb 2016 è affittato e produce redditi immobiliari che devo dichiarare per legge in Spagna. Per gli accordi contro la doppia imposizione io capisco che devo denunciare i redditi ottenuti dall’affitto in Spagna e non Italia, mentre la tassa di patrimonio IVIE non posso fare a meno di pagarla. E’ corretto? Grazie mille in anticipo.

  125. Lei in Italia deve pagare sia l’IVIE che dichiarare i redditi derivanti dall’affitto estero. Gli accordi contro la doppia imposizione non prevedono l’esclusiva tassazione della locazione nel Paese estero, ma prevedono il meccanismo del credito di imposta. Faccia attenzione. Se ha bisogno di maggiori informazioni mi contatti al servizio di consulenza online dedicato ai redditi esteri.

  126. Buongiorno, ho un monolocale non locato in Francia per il quale dalla sua introduzione pago l’Ivie, compilo il 730 e nel rigo D4 metto i dati richiesti. Successivamente trasmetto il quadro RW di Unico con i righi RW1 e RW7 compilati. Quest’anno su RW1 colonna 18 deve essre inserito un numero per specificare la compilazione di uno o più quadri reddituali. Nel mio caso, cosa devo indicare? Grazie e cordiali saluti

  127. se ho una casa in successione con usufrutto di uno dei miei genitrori sopravvissuto (mai residenti in Italia) devo fare la RW?

  128. Non deve indicare niente perché non ha riportato quadri reddituali nel modello Redditi.

  129. ho un dubbio : se si percepiscono affitti per locazioni vacanza di breve durata e nella dichiarazione dei redditi fatta in Francia non si paga nulla perchè si è in passivo (detrazioni per acquisto immobile, lavori di ristrutturazione ecc) bisognerà riportare questo importo a zero nella dichiarazione italiana ? un commercialista italiano a cui ho chiesto dice di si e fa così per i suoi clienti.

  130. Salve, come Melissa, sopra, anch’io e mia sorella abbiamo ereditato, assieme alla nostra madre ancora in vita, parte dal appartamento dei nostri genitori, quando papà è venuto a mancare. L’appartamento è all’estero, ci vive nostra mamma e paga le tasse dovute li.

    Noi, figlie, residenti in Italia, dobbiamo qualcosa al fisco italiano?

    Grazie

  131. Dovete dichiarare l’immobile nel quadro RW della vostra dichiarazione dei redditi ed eventualmente pagare l’Ivie se spettante. Per maggiori info mi contatti in privato.

  132. Ringrazio per la risposta. Mamma è usufruttuario, io non ho redditto.. e devo pagare tasse per un immobile (per una parte, intendo) che per me non è nessuna fonte di reddito?…:(
    non capisco

  133. Se lei è nuda proprietaria allora non deve fare niente. L’imposta è patrimoniale, colpisce il patrimonio posseduto e non il reddito.

  134. Sono ormai cinque anni che paghiamo questa maledettamente iniqua IVIE.
    Possibile che NESSUN politico se ne occupi? Non dico che vada eliminata ma che vada corretta in modo da non penalizzare chi ha un immobile all’estero anzichè in Italia.
    Il caso della Francia poi è scandaloso; due immobili IDENTICI nello stesso condominio sono tassati in in modo molto differente solamente perchè acquistati in periodi diversi e quindi a prezzi molto diversi. Ossia chi ha acquistato tanti anni fa, oltre ad aver fatto un ottimo affare immobiliare, non paga nulla di IVIE mentre chi ha acquistato recentemente a caro prezzo è anche tartassato dall’IVIE.
    Lo stato poi incassa poco in quanto tantissimi hanno acquistato negli anni 80 dove i bassi prezzi di quel tempo fanno si che l’IVIE non la devono pagare.
    E …. tutti tacciono.

  135. CONVENZIONE DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA-OLANDA RECITA:

    Capitolo III – Tassazione dei redditi
    Articolo 6 – Redditi immobiliari
    1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
    attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

    Capitolo IV – Imposizione del patrimonio
    Articolo 23 – Patrimonio
    1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall’articolo 6, posseduti da un residente di uno
    degli Stati e situati nell’altro Stato, è imponibile in detto altro Stato.

    DOMANDA: A CHE TITOLO E IN BASE A CHE ARTICOLO DI LEGGE / RIFERIMENTO NORMATIVO L’ITALIA IMPONE UN ULTERIORE TASSA (IVIE e IRPEF) DATO CHE PATRIMONIO E REDDITI SONO GIA TASSATI IN OLANDA ?
    LA CONVENZIONE A COSA SERVE ALLORA ?

  136. Salve Luca, la convenzione non prevede la tassazione esclusiva dei redditi nel Paese ove sono situati, ma prevede che la tassazione sia nel Paese di ubicazione dell’immobile e nel Paese di residenza fiscale del soggetto che ha un diritto reale sull’immobile. Si tratta, quindi, di tassazione concomitante. Questo per quanto riguarda redditi e patrimonio. Ognuno dei due stati, quindi, può applicare imposte patrimoniali sull’immobile, come avviene in Italia con l’Ivie riguardo agli immobili esteri.

  137. Salve, non ho capito bene la voce “è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato”, se la casa e’ affittata a terzi e’ sempre mio il possesso?

    Mi sembra una tassa folle.

    Io vivo a londra da 10 anni, pago il council tax di 1000 sterline l’anno, sia se ci abito io sia se decidessi di affittarla.

    se domani rientrassi in italia e affittassi la casa dovrei pagare una cifra folle con questa ivie?

    ma poi si rendono conto che “Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno” non ha assolutamente senso.

    I prezzi a Londra schizzano spropositatamente.

    4 anni fa la casa l’ho acquistata a 250.000 e oggi vale 400.000 quindi o €1.900 o €3.040

    quindi chiunque riuscisse a comprare un buco a Londra oggi non potrebbe tornare in italia senza essere spennato da questa tassa??

  138. L’imposta Ivie è un imposta patrimoniale che grava sui proprietari, anche se l’immobile è in affitto. Putroppo non ci sono possibilità o alternative possibili.

  139. Per Alberto, si legga la risoluzione 75/E del 2013 dell’agenzia delle entrate. Vedrà che l’ ivie per immobili in Uk non è cosi gravosa come molti pensano perché si può prendere come base imponibile il valore medio della banda in cui viene calcolata la council tax., valore che rimane pressoché invariato negli anni.

  140. Ho una casa a Capo Verde comprata 80.000€ Non ho partita iva e sono invalido al 100% dovrei pagare anche io? E quanto. Grazie

  141. Anche lei è tenuto a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale e all’eventuale pagamento dell’Ivie, se dovuta. Se ha bisogno di un commercialista a cui affidare la sua dichiarazione e per analizzare la sua situazione relativa agli anni passati, mi contatti in privato.

  142. Salve, ho letto che per gli immobili esteri il quadro RW si deve compilare solo una volta, quando si acquista la casa all’estero se non vi siano variazioni delle imposte. Quindi la mia domanda è: se uno studente che non ha reddito e quindi non produce 730 a cui regalano una casa all’ estero di valore 10 mila euro e la quale lui dichiara nell’ISEEU ha esaurito gli obblighi dichiarativi? Oppure dovra’ dichiarare quella casa di nuovo nel 730 quando cominciera’ a lavorare e farà la dichiarazione redditi in futuro?

  143. Buongiorno Dottore… Ho una casa in Croazia acquistata nel 2011 e da quando è stata istituita l’IVIE l’ho versata annualmente e regolarmente compilando il quadro RW. Non essendoci state variazioni durate gli anni ho versato l’IVIE annualmente con MOD F24 senza compilare il quadro RW in quanto una nota dell’AGENZIA DELLE ENTRATE sul Mod 730 precompilato mi informava di questa possibilità. Ora la mia domanda è questa: Quest’anno ho avuto un controllo da parte del comune Croato dove ho l’immobile ed è emerso che non ho pagato una tassa per gli immobili ad uso turistico (il mio). Questa tassa la posso detrarre come credito dall’IVIE dovuta? ed eventualmente anche per gli anni precedenti ?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Piero

  144. Come indicato nell’articolo ci sono disposizioni precise per le imposte che possono essere portate a credito. Nell’articolo trova il riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

  145. Salve, ho recentemente acquistato un appartamento in Spagna pagato 29.000 euro, pago le tasse rifiuti e l’IBI in Spagna, una volta dichiarato in Italia, quali tasse dovrei pagare all’Italia?

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