HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriDividendi e Plusvalenze estere: regime 2021

Dividendi e Plusvalenze estere: regime 2021

Dal periodo di imposta 2019 cambia il regime fiscale di tassazione di dividendi e plusvalenze di fonte estera.

A partire dal 1° gennaio 2019 cambia il regime fiscale di tassazione di dividendi e plusvalenze di fonte estera.

Il regime riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia che percepiscono dividendi e plusvalenze derivanti da soggetti non residenti.

In particolare gli articoli 47, 68, 86 e 87 del DPR n 917/86 vengono modificati dal Dlgs di attuazione della Direttiva n 2015/1164/UE contro le pratiche di elusione fiscale. Si tratta del c.d. “ATAD” – Anti Tax Avoidance Directive.

L’aspetto principale di questa novità normativa riguarda per lo più il coordinamento con i criteri per individuare i Paesi a Fiscalità privilegiata. Tali Paesi sono stati collocati in uno specifico articolo. Mi riferisco all’articolo 47-bis del DPR n 917/86. Norma sganciata dall’articolo 167, comma 4 dello stesso DPR, sulla disciplina delle società controllate estere (CFC). Articolo a cui, precedentemente, hanno sempre fatto riferimento le norme su dividendi e plusvalenze.

Vediamo, quindi, la normativa riguardante il percepimento di dividendi e plusvalenze di fonte estera.


Dividendi e Plusvalenze: Paesi a Regime Fiscale Privilegiato

Sino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’individuazione di Paesi a Regime Fiscale privilegiato per dividendi e plusvalenze si doveva fare riferimento all’articolo 167, comma 4, del DPR n 917/86.

A partire dal 1° gennaio 2019, invece, occorre fare riferimento all’articolo 47-bis del DPR n 917/86.

L’aspetto importante da sottolineare è che l’articolo 167 è destinato a disciplinare il regime delle società estere controllate (c.d. regime CFC). Regime in base al quale si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori ove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Aliquota di tassazione nominale

Le modalità di determinazione dell’aliquota di tassazione nominale sono determinate dalla Circolare n 35/E/2016 delle Entrate. In particolare:

  • E’ necessario un monitoraggio costante ed aggiornato da parte del socio residente in Italia;
  • Ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali:
    • Dal lato italiano rileva l’aliquota IRES vigente nel periodo di imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva poi anche l’IRAP, di cui si prende in considerazione l’aliquota ordinaria;
    • Dal lato estero rilevano le imposte sui redditi applicate nell’ordinamento fiscale di localizzazione da individuare facendo riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni;
    • Nel caso in cui nello Stato di residenza della società controllata sia prevista un’imposta progressiva a scaglioni occorre calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero. A tale fine è individuato un parametro reddituale pari a euro 1 milione da utilizzare sempre per la ponderazione.

Individuazione di regimi speciali

Per quanto riguarda, invece, i “regimi speciali” si intendono tutti i
regimi fiscali di favore che, in linea di principio, presentano i seguenti requisiti:

  • Si applicano alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma istitutiva del regime;
  • Determinano una riduzione delle aliquote di imposta applicabili. Ovvero pur non incidendo direttamente sull’aliquota prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile. Questo al fine di ridurre il prelievo nominale.

Deve trattarsi, quindi, di un regime selettivo rispetto a quello ordinario dell’ordinamento tributario di quello Stato. Tanto per fare un esempio è da considerare speciale il regime che “garantisce la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all’estero“. Con implicito riferimento all’esenzione prevista dal sistema fiscale di Hong Kong.


Tassazione di Dividendi e Plusvalenze: novità 2019

Il Dlgs di coordinamento della Direttiva UE ha creato una migliore convivenza tra le norme che disciplinano dividendi e plusvalenze provenienti da regime fiscale privilegiato e quelle che riguardano il regime CFC.

L’articolo 47-bis del DPR n 917/86 prevede un diverso criterio per individuare entità estere a regime fiscale privilegiato. Questo a seconda che la partecipazione nell’entità estera sia o meno di controllo.

La nozione di controllo è contenuta nell’articolo 167, comma 2, del DPR n 917/86. Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona (art 2359 cc) da parte di un soggetto residente in Italia o stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • Oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, tramite fiduciaria o interposta persona da parte di un soggetto residente in Italia o stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Regimi fiscali privilegiati per dividendi e plusvalenze estere

Sulla base di questa distinzione l’articolo 47-bis stabilisce che i regimi fiscali di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo si considerano privilegiati:

  • Nel caso in cui l’impresa non residente sia sottoposta a controllo (art 167 comma 2) sulle società controllate estere da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia. Laddove (dividendi e plusvalenze) siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
  • In mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. A tal fine si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o ente partecipato.

Il primo dei due criteri (tassazione effettiva non inferiore a quella italiana) non si discosta da quello dell’articolo 167, comma 8-bis lettera a) del TUIR.

Il secondo criterio (basato sulla tassazione nominale) corrisponde all’originario articolo 167, comma 4, ma molto opportunamente viene data una definizione legislativa del concetto di “regime
speciale
”. Il regime speciale, infatti, si configura come correzione di un regime “normale” del Paese di riferimento.

Può considerarsi “speciale” quel regime che l’ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità. Quali quelli connessi a un determinato status soggetto o a una particolare ubicazione territoriale del contribuente. Oppure, ancora dal carattere temporaneo della disciplina.

Anno di formazione degli utili e dividendi

Altro aspetto importante può riguarda il caso di una società estera che beneficia di un regime fiscale privilegiato al momento della percezione degli utili. Tuttavia, non ne beneficiava nell’anno della produzione del reddito.

Sul punto occorre sottolineare come il regime impositivo dei dividendi debba essere sempre collegato agli utili da cui vengono attinti. Se tali utili si sono formati quando la società era considerata “privilegiata” tali dividendi rimangono soggetti a tassazione integrale. Viceversa, se si sono formati quando la società non era considerata “privilegiata” il relativo dividendo può fruire dell’ordinario regime di detassazione.


Dividendi e plusvalenze di fonte estera da regime fiscale privilegiato: tassazione

I dividendi e plusvalenze provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata scontano tassazione integrale. Questo è quanto prevede l’articolo 47 del DPR n 917/86.

La tassazione integrale degli utili opera sia per quelli derivanti dal possesso di partecipazioni in imprese localizzate in Stati a regime privilegiato, ma anche per quelli che provengono indirettamente attraverso partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 167 comma 2 DPR n 917/86.

La norma modifica anche l’articolo 27, comma 4, del
DPR n 600/73 riguardante la ritenuta sui
dividendi
. In particolare nella lettera b), che individua
i casi in cui la ritenuta nei confronti delle persone fisiche residenti deve essere operata sull’intero ammontare del dividendo, il richiamo
all’articolo 167, comma 4, del Testo Unico viene
sostituito con quello all’articolo 47-bis, comma
1, e quello all’articolo 87, comma 1, lett. c) (concernente
la c.d. seconda esimente).

Modifiche all’articolo 68 TUIR

Anche le modifiche all’articolo 68 del DPR n 917/86 sono di mero coordinamento. In particolare si segnala:

  1. La tassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata viene disapplicata in tutti i casi in cui la partecipazione sia emessa da società le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati. Quindi, non solo quando si tratta di partecipazioni non qualificate. In pratica, si prevede l’equiparazione del trattamento fiscale delle plusvalenze da partecipazioni in società quotate, a prescindere che le stesse siano qualificate o non qualificate;
  2. Inoltre, ai fini della c.d. seconda esimente (lettera b) comma 2 dell’articolo 47-bis), per le cessioni effettuate nei confronti di controparti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente, non è più richiesta la dimostrazione degli elementi costituenti l’esimente sin dall’inizio del periodo di possesso. E’ introdotto un periodo di monitoraggio massimo di cinque periodi di imposta. In sostanza, se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata nei cinque periodi precedenti la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione nazionale. Se, invece, il Paese è considerato a fiscalità privilegiata la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri l’esimente della tassazione congrua;
  3. La stessa regola illustrata al punto precedente è stata introdotta nell’articolo 87 che disciplina l’applicazione della Partecipation Exemption per i soggetti IRES.

Tassazione di dividendi e plusvalenze di fonte estera: conclusioni

Le modifiche apportate alla disciplina sulla tassazione di dividendi e plusvalenze di fonte estera riguarda essenzialmente la definizione di Paesi a fiscalità privilegiata.

Viene, infatti, effettuata una nuova analisi per il discrimine dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Si tratta di una classificazione diversa rispetto a quella già delineata per la disciplina sulle CFC.

Per questo motivo, per poter applicare correttamente l’articolo 47 del DPR n 917/86 è necessario verificare se il Paese estero può essere considerato o meno a fiscalità privilegiata.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

4 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    Sono fiscalmente residente in Italia ma vivo all’estero.
    Dunque per le plusvalenze realizzate tramite vendita di strumenti finanziari all’estero si deve utilizzare il quadro RT in dichiarazione? Qual è l’aliquota di tassazione? Se le plusvalenze sono tassate alla fonte nel paese dove avviene l’investimento, devono comunque essere dichiarate in Italia?
    Grazie in anticipo per le risposte,

  2. Salve ho comprato Delle azioni di due aziende statunitensi e una francese, ovvero sulla borsa di new York e Parigi . Essendo co un regime fiscale gestito dalla mia banca .Per quando riguarda il fisco io devo interessarmi di pagare un eventuale tassazione al fisco degli Usa e a quello francese su eventuali plusvalenze e dividendi o devo pagare eventuali tasse solo al fisco italian

  3. Se opera con un intermediario sarà direttamente l’intermediario ad occuparsi di tutto se sceglie il regime del risparmio amministrato o gestito. Altrimenti può operare in regime dichiarativo e tutti gli oneri dovrà gestirli autonomamente.

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