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Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

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La Legge di bilancio 2020 ha modificato il testo del D.lgs. n. 74/2000, circa la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Vediamo cosa prevedono le nuove regole.

La Legge di bilancio 2020 ha modificato il D.lgs. n. 74/2000, rubricato “Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto“.

Le modifiche vertono sia sull‘incremento delle pene previste per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia per l’introduzione di una causa di non punibilità nel caso di ravvedimento spontaneo.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce chi indica in una dichiarazione annuale obbligatoria (dei redditi o dell’IVA), elementi passivi fittizi, con la finalità di evadere l’imposta avvalendosi di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti.

Dichiarazione fraudolenta

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e nella coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico, ossia, la dichiarazione di elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti

Il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, dei redditi, IVA o IRAP.

La registrazione di una fattura falsa è una condizione necessaria, ma non sufficiente per la configurazione del reato.

L’oggetto del reato sono le fatture o gli altri documenti come ad esempio ricevute fiscali, scontrini, note di credito, note di debito, documenti di trasporto, etc..

Può infatti accadere che un soggetto passivo IVA possa ricevere e registrare una fattura errata, in quanto può essere emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore e di cui il committente/cessionario potrebbe anche non sapere l’identità, potrebbe poi rendersi conto dell’errore a seguito di successivi riscontri o al momento del pagamento.

Il reato si consuma in presenza del requisito oggettivo ossia quando una fattura è emessa per una cessione o prestazione non effettuata (inesistente).

Nel caso di una fattura emessa per una operazione avvenuta ma effettuata nei confronti di un soggetto diverso dall’emittente o dal destinatario, operazioni soggettivamente inesistenti, la situazione è diversa.

Soggetto attivo del reato

Soggetto attivo del reato è il titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

La Dottrina e la giurisprudenza, tuttavia, ritengono che il delitto in argomento sia un reato proprio, ossia l’autore del reato deve rivestire una particolare posizione soggettiva.

Occorre, a tal proposito distinguere i casi in cui il soggetto attivo del reato è identificato con la il titolare dell’obbligo della dichiarazione, il contribuente, dai casi in cui la dichiarazione è presentata dai professionisti, rappresentanti volontari, etc..

In questa ipotesi, il soggetto attivo del reato è colui che presenta la dichiarazione, a condizione che avvenga per l’assolvimento di un obbligo derivante dall’accettazione di un incarico.

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti: la condotta illecita

Come abbiamo detto in precedenza, il reato si consuma al momento della presentazione fiscale.

Il reato ha consumazione istantanea, questo comporta che la formazione e la raccolta della
documentazione quanto la registrazione nelle scritture contabili sono penalmente irrilevanti per la configurazione dell’illecito.

Elemento soggettivo del reato

Il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 richiede il dolo specifico, la condotta è rivolta a evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Sanzioni

La sanzione prevista è la reclusione da 4 a 8 anni, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad 100.000 euro.

Causa di non punibilità

Costituisce causa di non punibilità, il pagamento spontaneo del debito tributario.

Il pagamento integrale, deve comprendere, il tributo, le sanzioni e gli interessi, e la regolarizzazione deve intervenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche.

Previsione della confisca anche per equivalente

Il Giudice, su richiesta del P.M., può ordinare, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, e può essere evitata soltanto in caso di versamento di quanto è dovuto.

L’art. 12-ter individua una soglia di accesso alla procedura prevista dall’art. 12-bis, prevedendone, alla lettera a), la applicabilità quando “l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2”.

L’inasprimento delle pene trova applicazione “esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” , il ravvedimento invece, opera anche in data anteriore.


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