Home News Dichiarazione dei redditi e ravvedimento operoso: chiarimenti

Dichiarazione dei redditi e ravvedimento operoso: chiarimenti

0

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sul Ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, nella Risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020, sul Ravvedimento operoso. I quesiti posti dal soggetto istante, riguardano:

  1. In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta alla metà;
  2. In caso di un contribuente che, presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare anche quella per la compensazione di crediti inesistenti?;
  3. Sulla possibilità di qualificare a favore una dichiarazione integrativa nella quale, viene esposto un maggior costo e indicato anche un maggior reddito, tuttavia, si chiude con un maggior credito;
  4. Qualora dalla dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario emerga un’eccedenza d’imposta, l’eccedenza può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso?
  5. Nel caso in cui, dal modello Redditi PF presentato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario emerga, un’imposta a credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione?
  6. Se, in caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento dell’IVIE e/o dell’IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento?
  7. Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all’estero per i quali è dovuta I’IVIE e/o l’IVAFE ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l’applicazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio la sanzione relativa all’infedeltà dichiarativa dell’IVIE e/o dell’IVAFE è pari:
    1. 90%;
    2. Deve essere maggiorata di 1/3;
    3. Deve essere raddoppiata qualora l’immobile e/o l’attività finanziaria siano detenuti in un paese black list?
Dichiarazione dei redditi e ravvedimento

Dichiarazione dei redditi e ravvedimento operoso: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla trasmissione tardiva della dichiarazione dei redditi. Nel primo quesito, infatti, chiarisce che la sanzione può essere dimezzata qualora, la dichiarazione venga trasmessa con un ritardo non superiore a 30 giorni.

La disposizione, chiarisce l’Agenzia, ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di chiusura del sistema che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in
compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018, in cui, è stato chiarito che:

“Laddove il credito inesistente da eccedenze
d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve
procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica
della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con
applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione […] assorbe
sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di
crediti inesistenti”.

Pertanto, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa, le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Chiarisce l’Agenzia che, la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.

La sanzione, tuttavia è dovuta da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale sia comunque rappresentato da un
maggior credito.

Le medesime considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia
erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al
regime della cedolare secca.

Dichiarazione omessa con eccedenza d’imposta

Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente deve presentare istanza di rimborso.

L’Agenzia chiarisce poi, in relazione al quinto quesito, che, non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.

Il recupero dell’eccedenza a credito è consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa.

Tardiva presentazione del Modulo RW

In riferimento alla tardiva presentazione del modulo RW l’Agenzia delle Entrate, conferma, i chiarimenti forniti con la Circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 in cui si precisa che, qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW.”

Per quanto riguarda le sanzioni, se la presentazione del modulo RW avviene:

  • Entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari a 258 euro e la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte;
  • Oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata
  • L’IVIE e l’IVAFE non derivano da redditi prodotti all’estero, nonché la sanzione. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte. Restano inoltre dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version