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Dichiarazione dei redditi 2022

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Le persone fisiche presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI PF o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta.

La dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche, è lo strumento che permette al contribuente di indicare all’Amministrazione finanziaria quali sono stati i suoi redditi.

lavoratori dipendenti e i pensionati con redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il Modello 730/2022, gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello REDDITI PF. I coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. 

Il Modello 730 ed il Modello Redditi sono usati da soggetti diversi, e anche i termini di presentazione sono diversi:

  • la scadenza per la presentazione del Modello 730 è il 30 settembre, può essere presentata direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro);
  • la scadenza per la presentazione del Modello Redditi PF è il 30 novembre, può essere presentato online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati.

Le persone fisiche non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente.


Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?

Sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, mediante Modello 730 o Modello Redditi:

  • I contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno oggetto di dichiarazione e non rientrano nei casi di esonero;
  • I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ovvero i soggetti titolari di partita Iva. Costoro sono sempre obbligati alla dichiarazione annuale. Anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Più nel dettaglio, è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi qualora:

  • Il contribuente è titolare di Partita IVA, anche se nel 2021 non ha prodotto reddito;
  • Il contribuente nel corso del 2021, ha ricevuto più di una Certificazione unica, e l’imposta superi i 10,33 euro;
  • Il lavoratore è percettore di indennità pagate dall’INPS per cassa integrazione, mobilità in deroga o ordinaria, disoccupazione NASPI, nel caso in cui non siano state effettuate per errore le relative ritenute, o se non rientra nelle condizioni di esonero;
  • Il contribuente che ha percepito reddito da lavoro dipendente, sui quali ha fruito di detrazioni o deduzioni non spettanti;
  • Il contribuente che ha percepito reddito da lavoro dipendente, ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti d’imposta;
  • In caso di percezione di reddito da lavoro sui quali l’imposta si applica separatamente, eccezione per il TFR, arretrati, indennità per la cessazione di co.co.co, qualora erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte;
  • Contribuenti con reddito da lavoro dipendente e/o percettori di redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunali e regionali IRPEF, in caso in cui l’importo dell’addizionale sia superiore a 10,33 euro;
  • Contribuenti percettori di reddito a titolo di plusvalenza.

Il Modello 730 ed il Modello Redditi sono usati da soggetti diversi, e anche i termini di presentazione sono diversi:

la scadenza per la presentazione del Modello 730 è il 30 settembre, può essere presentata direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro);
la scadenza per la presentazione del Modello Redditi PF è il 30 novembre, può essere presentato online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati.

Dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730/2022

I soggetti obbligati a presentare il Modello 730 sono i contribuenti che, hanno posseduto durante il 2021, uno dei redditi indicati dall’art. 6 del TUIR, se hanno i requisiti per presentare il Modello 730 o per presentare il Modello REDDITI.

Quindi soltanto alcune categorie di contribuenti, sono soggetti obbligati a presentare il Modello 730.

In linea generale, sono soggetti obbligati a presentare il Modello 730:

  • Coloro che hanno un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio e presentano per l’anno di riferimento del modello, tipologie reddituali del Mod. 730;
  • Coloro che non hanno un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio, e per l’anno di riferimento:
    • Presentano redditi di lavoro dipendente o assimilato;
    • Presentano tipologie reddituali dichiarabili nel Modello 730.

Con la dichiarazione dei redditi i contribuenti presentano, tutte le somme percepite nel corso del periodo d’imposta di riferimento ma non solo.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, il Modello 730 precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici, SPID o CIE (carta di identità elettronica) o utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o una Carta nazionale dei servizi.

La dichiarazione dei redditi precompilata è, sostanzialmente, una semplificazione per tutti i contribuenti. All’interno della dichiarazione ci sono già molti dati, come redditi, deduzioni e detrazioni. Naturalmente, non tutto è inserito in modo corretto.

Per questo motivo è consigliabile comunque avvalersi di un soggetto esperto, come un Commercialista, per la presentazione del modello. In questo modo eviterai di commettere errori e potrai adempiere in modo semplice ai tuoi obblighi fiscali.

Il Modello 730 precompilato sarà disponibile dal 30 aprile 2022, per le modifiche, l’accettazione e l’invio ci sarà, invece, tempo fino al 30 settembre 2022.

Soggetti obbligati a presentare il modello 730/2022

Possono utilizzare il Modello 730, i contribuenti:

  • Pensionati o lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito Decreto;
  • Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, es. integrazioni salariali, indennità di mobilità;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • Sacerdoti della chiesa cattolica;
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali e comunali, etc..).
  • Persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, che possono rivolgersi:
    • Al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio;
    • Ad un professionista abilitato od un CAF, se il rapporto di lavoro, dura almeno da giugno a luglio 2020, e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che effettua i l conguaglio.

Tipologie reddituali ammesse nel modello 730

Per presentare il Modello 730, il soggetto interessato deve possedere, per il 2021, le tipologie reddituali che possono essere dichiarate nel Modello 730, ossi, redditi di:

  • Terreni e fabbricati;
  • Lavoro dipendente e assimilati (es. contratti di lavoro a progetto);
  • Di capitale;
  • Lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la Partita IVA, (es. prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
  • Redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
  • Indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
  • Redditi diversi (es. redditi di fabbricati situati all’estero);
  • Redditi assoggettabili a tassazione separata, (sez. II, quadro D).

Redditi non dichiarabili nel modello 730/2022

In alcune ipotesi, la presenza di redditi che non possono essere dichiarati nel Mod. 730, es. plusvalenze e/o minusvalenze, investimenti o attività all’estero, non preclude l’utilizzo della dichiarazione semplificata.

In queste ipotesi, è possibile presentare il Mod. 730, con l’aggiunta dei quadri del Mod. Redditi, nei modi e nei termini previsti per tale modello.

Redditi assoggettati a tassazione separata: quadro rm

Devono presentare il Mod. REDDITI, quadro RM, in aggiunta al Mod. 730, i contribuenti che nel 2021, hanno:

  • Percepito redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state operate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure, interessi, premi, e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva;
  • Hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • Percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
  • Hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni;
  • Hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da riporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2022 ed il quadro RM del Mod. Redditi 2022 PF, non possono optare per la tassazione ordinaria per alcuni redditi da indicare nel quadro RM.

Plusvalenze e minusvalenze: quadro rt

Oltre al Mod. 730, il contribuente deve presentare il quadro RT, Mod. Redditi 2022 PF, se ha conseguito:

  • Plusvalenze, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, ad esclusione di quelli derivanti dalla cessione si partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, se non hanno optato per il regime amministrato o gestito;
  • Minusvalenze, sia di partecipazioni qualificate che non qualificate e perdite relative a rapporti da cui derivano altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.

Il Quadro RT deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie operate nel 2021.

Investimenti o attività all’estero: quadro rw

Oltre a presentare il Mod. 730, devono compilare il Quadro RW, mod. REDDITI, i contribuenti che nel 2021, hanno detenuto investimenti o attività di natura finanziaria all’estero.

Il quadro RW deve inoltre essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per il calcolo delle imposte (IVIE e IVAFE).

L’art. 19, co. da 13 a 23, del D.L. n. 201/2011, ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti, un’imposta di natura “patrimoniale”, sul valore:

  • Degli immobili, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero, da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale (IVIE);
  • Delle attività finanziarie detenute all’estero, da persone fisiche residenti (IVAFE).

Dal 2021, l’IVIE e IVAFE, sono dovute anche dagli enti commerciali e dalle società semplici/equiparate, che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all’estero.

Quali sono i soggetti esclusi o esonerati alla presentazione della dichiarazione dei redditi?

In determinate situazioni non è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dobbiamo distinguere:

  • Il contribuente, che non possa utilizzare il Mod. 730 ma sia tenuto alla presentazione del Mod. REDDITI (sogg. escluso);
  • Il contribuente che non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (sogg. esonerato).

La dichiarazione dei redditi, deve comunque, essere presentata anche nel caso in cui:

  • Le addizionali IRPEF non sono state trattenute o trattenute in misura inferiore a quanto dovuto;
  • Sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

Soggetti esclusi alla presentazione del mod. 730

I contribuenti che nel 2021, hanno percepito i redditi indicati nell’elenco sottostante, non possono avvalersi dell’assistenza fiscale e sono pertanto tenuti alla presentazione del Mod. REDDITI:

  • Derivanti dalla produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti;
  • Derivanti dall’esercizio di impresa o dalla partecipazione in società di persone;
  • Di lavoro autonomo per i quali è richiesta la Partita IVA e per i quali si applica l’art. 50 TUIR (soci di cooperative artigiane);
  • Diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati nel quadro D, righi D4 e D5.
RedditiDevono essere dichiarati nel Quadro:
Redditi d’impresaRF o RG del Mod. REDDITI
Di partecipazioneRHd del Mod. REDDITI
Arti e professioni (P. IVA)RE del Mod. REDDITI
Altri redditi non compresi nei righi D4 e D5 quadro DRL del Mod. REDDITI

Inoltre, non possono utilizzare, il Mod. 730, i soggetti che:

  • Sono tenuti a presentare anche una tra le dichiarazioni IVA, IRAP, sostituti d’imposta (Mod. 770);
  • Mancata residenza in Italia nel 2020 e/o nel 2021;
  • Obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • Hanno realizzato, nel 2021, plusvalenze derivanti dalla cessione di:
    • partecipazioni qualificate e non qualificate;
    • partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • Hanno percepito nel 2021 come soggetti beneficiari, redditi derivanti da trust;
  • Utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al Rigo G4.

Soggetti esonerati alla presentazione del mod. 730

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti che nel 2021, hanno percepito esclusivamente:

  • Redditi da abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati, qualora, il fabbricato non locato sia situato nello stesso comune dell’abitazione principale non trova applicazione l’esonero;
  • Redditi da lavoro dipendente o pensione da un solo sostituto d’imposta;
  • Redditi derivanti da rapporti di lavoro parasubordinato, come contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro a progetto;
  • Esclusivamente redditi esenti, come borse di studio, rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o morte, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento, invalidi civili, pensioni civili;
  • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot e sugli altri titoli di Stato;
  • Soltanto Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come le indennità erogate ai lavoratori socialmente utili o gli interessi che derivano dai conti correnti bancari o postali;
  • Soltanto redditi da lavoro dipendente anche corrisposti da più soggetti, ma conguagliati dall’ultimo datore di lavoro;
  • Solo redditi di pensione;
  • Redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale;
  • Solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva diversi da quelli soggetti a cedolare secca.

Dichiarazione dei redditi mediante Modello Redditi Persone fisiche 2022

Il modello Redditi persone fisiche 2022 deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La presentazione della dichiarazione in forma cartacea presso gli uffici postali deve essere effettuata tra il 2 maggio e il 30 giugno. Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • Anche se possiedono redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
  • Anche se possiedono redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che nell’anno precedente a quello di riferimento:

  • Redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • Redditi diversi non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730,;
  • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • Redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF.

2 COMMENTI

  1. Ipotizzando un soggetto che nel 2020 ha conseguito esclusivamente redditi da lavoro dipendente e che apre partita iva ad aprile 2021 rimanendo al contempo lavoratore dipendente. Può presentare il modello 730 dato che nel 2020 era solamente dipendente oppure è già obbligato all’utilizzo del modello Redditi PF?
    Inoltre un soggetto che ha esclusivamente redditi da lavoro autonomo occasionale (con emissione di regolare ricevuta) e per il quale ha ricevuto la CU può presentare un modello 730 senza sostituto d’imposta?
    Grazie

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