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Detrazioni IRPEF legate a pagamenti da conto corrente cointestato

A chi spettano le detrazioni in caso di conto corrente cointestato? Queste spettano al contribuente titolare del documento di spesa legato al pagamento effettuato.

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Detrazione IRPEF per spese da conto cointestato: a chi spetta?

Per i pagamenti effettuati da un conto corrente cointestato la detrazione spetta al soggetto che ha materialmente sostenuto le spese. In altre parole, la detrazione IRPEF spetta alla persona il cui nome e codice fiscale sono indicati nella copia del bonifico e nelle fatture.

L’aspetto rilevante da evidenziare è che il possesso di un conto corrente cointestato non impedisce la possibilità di sfruttare gli oneri deducibili e detraibili IRPEF. A chiarire questo aspetto è stata la Circolare n. 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, si devono prendere a riferimento anche i chiarimenti del MEF arrivati in seguito alla sentenza n. 104/21 della Commissione Tributaria provinciale di Perugia, secondo la quale la detrazione spetterebbe a metà.

Pertanto, il soggetto tenuto a compilare il modello 730 inserendo i dati delle spese sostenute nel periodo di imposta tramite conto cointestato è, quindi, la persona a cui sono intestati i documenti fiscali attestanti le compere fatte o i servizi acquistati.

La sentenza n. 104/21 della Commissione Tributaria provinciale di Perugia

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugiala numero n. 104 emessa il 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021, infatti, aveva ad oggetto la predetta questione.

Il giudizio era stato introdotto dal cointestatario con il coniuge di un conto utilizzato per il pagamento della spesa oggetto di detrazione, avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso nei suoi confronti una cartella di pagamento per il recupero parziale a titolo di rimborso. In quest’ultimo l’autorità finanziaria riconosceva solo una detrazione parziale e non totale, sicché il ricorrente chiedeva la parte non concessale.

Sulla vicenda la Commissione ha, invece, affermato la bontà della posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, non attribuendo la detrazione integrale. Tuttavia la vicenda ha sollevato non pochi dubbi al riguardo.

La principale argomentazione, invero, introdotta dalla Commissione tributaria di Perugia, circa le detrazioni dei pagamenti, non verteva sulla circostanza che il conto fosse cointestato.

Secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa

Quindi, ivi si parte dall’assunto che è il contribuente a cui è intestato il documento di spesa a poter accedere alla detrazione dei pagamenti. L’organo afferma che lo stesso non è privo della legittimazione in quanto tale, ma semplicemente non ha offerto la prova di aver proceduto autonomamente al pagamento.

Pagamento da conto cointestato con detrazione per il soggetto intestatario del documento di spesa

Come evidenziato, la questione ha accesso un vivo dibattito su chi abbia diritto alla detrazione. Le opzioni erano le seguenti: se entrambi cointestatari nella misura del 50% ciascuno, o solo uno dei due e soprattutto in base a quale criterio. Sul punto, il MEF ha fornito importanti chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali e alle modalità di pagamento

Il diritto alle detrazioni dei pagamenti, invero, spetta al titolare del documento di spesa, anche se il pagamento è effettuato da conto cointestato. Da ciò consegue che non rileva poi chi in concreto abbia materialmente posto in essere il pagamento. Tale aspetto attiene ai rapporti interni fra le parti, che non rilevano ai fini della detrazione.

Tuttavia, si aggiunge, che sarà invece opportuno verificare due fattori per accertare l’imputabilità della prestazione al soggetto titolare del documento di spesa, e quindi si guarda a che l’operazione sia stata effettuata per mezzo della propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali c’è l’obbligo di tracciabilità. La carta deve però esser stata emessa sulla base del conto cointestato mediante carta bancomat.

I documenti da conservare per la detrazione fiscale

Come abbiamo visto, il fatto di avere un conto cointestato, quindi, non impedisce a chi ha sostenuto la spesa di beneficiare della detrazione IRPEF. Al fine di poter effettivamente fruire della detrazione è importante il rispetto di due requisiti fondamentali, ovvero:

  • Il pagamento effettuato con mezzi tracciabili (stiamo parlando, infatti, di conto corrente cointestato);
  • La conservazione dei documenti giustificativi di spesa.

In particolare, i documenti giustificativi di spesa per le detrazioni IRPEF possono essere i seguenti:

  • Documento commerciale (scontrino), con indicazione del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;
  • Ricevute fiscali;
  • Fatture.

Tutto questo per il sostenimento di spese detraibili e deducibili. Sul documento deve essere indicato che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

1 COMMENTO

  1. La sentenza non è solo discutibile ma ampiamente impugnabile, anche perchè:
    1 – non è vero che ogni operazione riguarda indipendentemente l’uno o l’altro dei cointestatari, in quanto la richiesta di bonifico (specialmente nei c/c online, in cui ogni cointestatario ha le sue proprie credenziali di entrata), in un c/c a firma disgiunta, può esser fatta da uno o dall’altro: quindi si sa quale cointestatario ha materialmente ordinato il pagamento;
    2 – L’AdE ha ribadito più volte con chiarezza quello che ha affermato anche la sottosegretaria, cioè che, ai fini della detrazione, non ha importanza chi effettua materialmente il pagamento, soprattutto quando si tratta si c/c cointestato tra coniugi o parenti.
    Il problema è che l’AdE deve racimolare soldi in tutti i modi possibili (e anche immaginabili, come in questo caso) e che i legali dello Stato sono a stipendio e, quindi, non guardano alla convenienza o meno dell’opposizione o del ricorso e sperano che il contribuente (che deve pagare di tasca propria) rinunci alla causa, come, purtroppo, avviene troppo spesso.

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