Detrazioni Irpef: la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) contiene una serie di misure volte a colpire la fruizione degli oneri detraibili.

Le detrazioni Irpef al 19%, sono subordinate:

  • Al limite di reddito complessivo del contribuente;
  • Modalità di pagamento, tramite metodi di pagamento tracciati.

Per quanto riguarda, il primo punto, è stato previsto l’azzeramento degli oneri detraibili (con delle eccezioni) al superamento di una soglia reddituale, fissata a 240.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, la modalità di sostenimento degli oneri detraibili, è stato incentivato l’utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili, creando una sorta di conflitto d’interesse tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere a evitare fenomeni di sottofatturazione.

Ulteriori novità riguardano, l’introduzione di una nuova detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 volta ad agevolare le iscrizioni alle scuole di musica e l’innalzamento, dal 1° gennaio 2020, a 500 euro il limite di detraibilità delle spese veterinarie.

Detrazioni Irpef
Detrazioni Irpef: novità 2020

Detrazioni Irpef: raffronto al reddito complessivo

L’art. 1, co. 629 della Legge n. 160/2019, ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un’elevata capacità contributiva.

Sono stati aggiunti 3 nuovi commi:

  • Il co. 3-bis detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
  • Il co. 3-ter fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
  • Il co. 4-quater esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal comma 3-bis.

Detrazioni Irpef: quali sono gli oneri non rapportati in base al reddito?

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che non tutti gli oneri detraibili previsti dall’art. 15, Tuir sono interessati dalla nuova modalità di calcolo della detrazione spettante.

L’art. 15, co. 3-quater, Tuir stabilisce che:

“La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)”.

Il Legislatore ha voluto, tuttavia, quindi, svincolare dal parametro reddituale la fruizione di una serie di oneri detraibili di rilevanza sociale che meritano un trattamento fiscale di favore rispetto alla generalità delle spese sostenute dal contribuente.

In particolare si tratta:

  • Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, co. 1, lett. a, Tuir);
  • Interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, co. 1, lettera b, Tuir);
  • Le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (art. 15, co. 1, lett. c, Tuir); −
  • Interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro (art. 15, co. 1-ter, Tuir).

Quindi, da un punto di vista operativo, gli oneri detraibili sono suddivisibili in 2 categorie:

  • Oneri con detrazione piena;
  • Oneri con detrazione potenzialmente limitata.

Detrazioni Irpef: la determinazione del reddito complessivo

Ai sensi dell‘art. 15, co. 3-ter, Tuir il parametro di riferimento è costituito dal reddito complessivo del contribuente che deve essere:

“… assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir”.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in commento occorre considerare che:

  • Ai sensi dell’art. 8, co. 1, Tuir “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60”;
  • Ai sensi dell’art. 1, co. 75, L. 190/2014 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2020) ai fini del reddito complessivo occorre considerare anche il reddito assoggettato al Regime Forfettario;
  • Ai sensi dell’art. 3, co. 7, D.Lgs. 23/2011 ai fini del reddito complessivo occorre considerare anche il reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti.

La determinazione del reddito complessivo avviene sommando:

  • Redditi fondiari comprendendo il reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti ed escludendo il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
  • I redditi di capitale;
  • Redditi diversi;
  • I redditi di lavoro dipendente;
  • I redditi d’impresa comprendendo il reddito tassato secondo il Regime Forfettario;
  • Il reddito di lavoro autonomo comprendendo il reddito tassato secondo il Regime Forfettario.

Un aspetto da tenere in considerazione ai fini della quantificazione del reddito complessivo riguarda il dubbio relativo alla partecipazione o meno di tutti quei redditi che sono assoggettati a tassazione separata, a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Detrazioni Irpef: la fruizione degli oneri detraibili in funzione del reddito

L’art. 15, co. 3-bis, Tuir prevede che

“La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”.

Il Legislatore ha distinto 3 fasce di reddito a cui attribuire una differente fruizione delle detrazioni irpef, i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo:

  • Fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena. Questi soggetti non sano interessati dagli effetti della Legge di Bilancio 2020, questa fascia di contribuenti continua a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall’art. 15, Tuir;
  • Tra 120.001 e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 – reddito complessivo) / 120.000;
  • Superiore a 240.000 euro non godono delle detrazioni ex art. 15, Tuir. Il legislatore, ha inteso accentuare la curva delle progressività dell’Irpef agendo sull’impatto delle detrazioni sull’imposta.

Esempio

Detrazioni Irpef: contribuente con reddito inferiore a 120.000 euro

Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

  • Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
  • Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo del contribuente, nel periodo d’imposta di 2020 è di 65.000 euro. In questa ipotesi, gli oneri detraibili sono pari a 209 euro ovvero il 19% di 1.100 euro in quanto il suo reddito complessivo è inferiore a 120.000 euro.

Esempio

Detrazioni Irpef: contribuente con reddito compreso tra 120.001 e 240.000 euro

Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

  • Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
  • Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 140.000 euro. In questa caso, detrazione, spetta, in maniera separata:

  • Le spese mediche non godono di limitazioni;
  • Le spese funebri devono essere parametrate al reddito.

La detrazione relativa alle spese mediche è pari a 19 euro, ovvero il 19% di 100 euro.

La detrazione relativa alle spese funebri deve essere modulata in base al reddito e pertanto occorre, calcolare la detrazione teorica che è pari a 190 euro (19% di 1.000 euro), calcolare il coefficiente di riduzione in base alla formula prevista dall’articolo 15, comma 3-bis, Tuir.

In questo caso considerando che il reddito è di 140.000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 83,33% come risultato della formula: (240.000 – 140.000) / 120.000. Successivamente, occorre applicare il coefficiente di riduzione alla detrazione teorica. La detrazione reale è pari a 158,33 euro (83,33% di 190 euro).

Gli oneri detraibili totali per il periodo d’imposta 2020 sono pari a 177,33 euro (19 euro + 158,33 euro).

Esempio

Detrazioni Irpef: contribuente con reddito superiore a 240.000 euro

Il contribuente, nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

  • Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
  • Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 300.000 euro. In questo caso il contribuente, può beneficiare soltanto degli oneri detraibili in relazione alle spese mediche.

La detrazione spettante per il 2020 è pari a 19 euro pari al 19% di 100 euro.

Tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che le detrazioni fruibili nella misura del 19% spettano solo se l’onere è sostenuto in maniera tracciata.

Limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19%, ammette in detrazione solo le spese sostenute tramite:

  • Versamento bancario;
  • Versamento postale;
  • Carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • Assegni bancari e circolari.

L’obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti:

  • Spese sostenute per l’acquisto di medicinali
  • Spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici;
  • Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La finalità dell’obbligo di tracciabilità della spesa prevista dal Legislatore sembra essere stata introdotta per rafforzare il principio in base al quale la detrazione spetta soltanto se l’onere resta effettivamente a carico del soggetto che lo ha sostenuto.

La modalità tracciata consente di associare in maniera il soggetto che ha sostenuto la spesa e l’onere detraibile.

Discrepanza tra chi sostiene il pagamento ed il soggetto intestatario

Le possibili situazioni che si possono venire a creare sono le seguenti:

  • Il documento di spesa è intestato al contribuente che ha sostenuto la spesa con modalità tracciata;
  • Il documento di spesa è intestato ad un contribuente che risulta fiscalmente a carico ex art. 12, Tuir di un altro soggetto e il pagamento avviene in maniera tracciata da quest’ultimo;
  • Il documento di spesa è intestato al contribuente che ha sostenuto la spesa mediante denaro contante;
  • Il documento di spesa è intestato a un contribuente ma il pagamento viene effettuato in maniera tracciata da un altro soggetto senza che vi siano legami ex art. 12, Tuir.

Nelle prime due ipotesi, è pacifico che la detrazione possa trovare applicazione, in quanto tutti i requisiti previsti dalla norma sono verificati.

Per quanto riguarda l’ultima ipotesi, la spesa sembrerebbe non ammessa in detrazione, in quanto il pagamento non soddisfa i requisiti di tracciabilità previsti dalla Legge di Bilancio 2020.

In tale situazione ci si domanda se l’onere sostenuto con modalità tracciata possa essere detratto dal soggetto intestatario del documento di spesa a prescindere da chi ha effettuato il pagamento.

Tuttavia, sembra che ci debba coincidenza tra:

  • Il soggetto intestatario del documento fiscale;
  • Il soggetto che effettua il pagamento in maniera tracciata.

Ad oggi l’applicazione della nuova disposizione non è chiara e lascia spazio a dei dubbi operativi.

Uno dei molti dubbi riguarda il caso in cui il soggetto intestatario del documento di spesa rimborsi il soggetto che ha pagato in maniera tracciata.

I tanti dubbi di carattere pratico incidono anche sugli operatori, che dovranno effettuare i controlli sulla spettanza degli oneri detraibili, con ricadute in termini di responsabilità inerenti l’apposizione del visto di conformità.

E’ auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, per chiarire i tanti dubbi suscitata dalla norma.

Detrazione Irpef per le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi

A decorrere dal 1° gennaio 2021, è prevista una nuova detrazione, in relazione agli oneri sostenuti per l’iscrizione a scuole di musica per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.

L’art. 1, co. 346, Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova lett. e-quater all’art. 15, co. 1, Tuir secondo cui:

“le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una P.A., per lo studio e la pratica della musica”.

Tale detrazione, prevista al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta:

  • Nella misura del 19%;
  • Fino a un massimo di spesa di 1.000 euro;
  • Solo se il contribuente che ha sostenuto la spesa ha un reddito complessivo di 36.000 euro;
  • Per l’iscrizione annuale e abbonamenti sottoscritti da ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: conservatori, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica per lo studio e la pratica della musica riconosciute dalla P.A:.

Tale detrazione può essere fruita anche nel caso in cui la spesa venga sostenuto in favore di soggetti fiscalmente a carico.

Chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria

In relazione a questa detrazione possono ritenersi applicabili alcuni chiarimenti forniti in passato dall’Amministrazione finanziaria in relazione a detrazioni spettanti per oneri analoghi.

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno.

Ad esempio, se il ragazzo compie 18 anni nel 2021, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età (Circolare n. 13/E/2019).

Inoltre, l’importo di 1.000 euro deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori (Risoluzione n. 50/E/2009).

La detrazione sarà fruibile, se la spesa è effettuata tramite modalità di pagamento tracciato e spetta:

  • In misura piena se il reddito complessivo del contribuente sarà inferiore a 120.000 euro,
  • In misura parziale se il reddito complessivo del contribuente sarà compreso tra 120.001 e 240.000 euro;
  • Non spetterà se il reddito complessivo del contribuente sarà superiore a 240.000 euro.

Detrazioni Irpef per le spese di veterinarie

Il limite di spesa agevolabile è stato innalzato da 387,34 euro a 500 euro prevedendo sempre la franchigia di 129,11 euro.

Dal 1° gennaio 2020 per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19% delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 500 euro (con franchigia di 129,11 euro) per ciascun contribuente indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Resta invariato ciò che riguarda gli altri aspetti della detrazione, pertanto spetta al:

  • Soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
  • Per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo esclusivo di compagnia o per la pratica sportiva, escluse le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare nonché per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Le spese ammesse al beneficio riguardano:

  • Le prestazioni professionali del medico veterinario;
  • Gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario;
  • Spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

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