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Detrazione sismabonus: dipende dall’asseverazione

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 194 del 26 giugno 2020 fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione sismabonus. L’ammontare della detrazione dipende anche dal momento in cui viene presentata l’asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate, nell’Interpello n. 194 del 26 giugno 2020, chiarisce che i titolari dei diritti edificatori possono beneficiare del sismabonus.

L’istante ha acquistato una porzione di terreno agricolo ed i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, al fine di edificare su tale terreno una civile abitazione utilizzando la volumetria delle unità immobiliari demolite.

Secondo l’asseverazione del rischio sismico, tramite l’intervento edilizio sarà realizzata una diminuzione del rischio sismico di oltre due classi.

Detrazione sismabonus

Detrazione Sismabonus

Nella vicenda oggetto dell’Interpello, il contribuente ha acquistato una porzione di terreno agricolo ed i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, al fine di edificare su tale terreno una civile abitazione utilizzando la volumetria delle unità immobiliari demolite.

Secondo l’asseverazione del rischio sismico sarà realizzata una diminuzione del rischio sismico, di oltre due classi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, confermato la spettanza del Sismabonnus anche per chi è titolare dei diritti edificatori.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i nudi proprietari ed i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile.

Detrazione Sismabonus

Dopo aver confermato la spettanza dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ritiene di non poter applicare al caso di specie la detrazione al 85%, in quanto, il contribuente non ha rispettato i tempi sulla presentazione dell’asseverazione.

Il tecnico deve asseverare la classe di rischio dell’edifici

o prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Un’asseverazione tardiva, come nel caso di specie, non permette di poter beneficiare della più ampia detrazione fiscale all’85%.

Precisa, infatti, l’Agenzia delle Entrate che:

“Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, l’istante non può accedere al
sismabonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa
vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui
al citato articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista
del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da
utilizzare in 10 quote annuali di pari importo”

Inoltre, precisa, che:

“Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo
immobile e le relative pertinenze; inoltre, nel caso di interventi di recupero edilizio che
comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le
unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle
risultanti alla fine dei lavori; ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare oggetto
dei lavori non sia ad uso abitativo”

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