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Derivati in bilancio: guida agli effetti fiscali

La rappresentazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio, contenuta nel DLgs. 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, identifica i derivati sulla base della definizione di cui allo IAS 39. I soggetti che adottano i principi nazionali, quindi, rilevano in bilancio questi strumenti finanziari procedendo alla valutazione degli stessi sulla base del loro fair value, con medesima applicabilità di banche ed enti finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 112 del DPR n. 917/86.

Il D.Lgs n. 139/2015, in attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE ha modificato in modo sistematico i bilanci di esercizio dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IFRS, attraverso una precisa modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.

Tale rappresentazione contabile rende certamente più realistica la rappresentazione del bilancio dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali comporta.

Si seguito andremo ad esaminare la vigente disciplina fiscale riguardante le “operazioni fuori bilancio” (articolo 112 del DPR n. 917/86) al fine di identificare gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES, sia la rappresentazione contabile e fiscale dei derivati in bilancio.

Derivati in bilancio

Derivati in bilancio: rappresentazione contabile

Dal primo gennaio 2016, tra gli asset delle imprese italiane non IFRS adopter troviamo la rilevazione degli strumenti derivati attivi e nella contrapposta sezione gli eventuali derivati passivi. Allo stesso tempo nel Conto economico, tra le rettifiche di valore di attività finanziarie, troviamo la registrazione delle relative oscillazioni di fair value.

Infine, tra le riserve dello Stato Patrimoniale troviamo una specifica riserva che accoglie le oscillazioni del fair value degli strumenti finanziari detenuti con finalità di copertura dei flussi finanziari attesi.

Sulla base del dettato normativo, inoltre, la definizione di strumento finanziario derivato deve essere estrapolata dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (ovvero dagli IFRS) includendo, tra gli strumenti finanziari derivati “anche quelli collegati a merci”, così come identificati nella direttiva stessa.

Rilevazione dei derivati

In continuità con tale scelta, anche la modalità di rilevazione dei derivati, individuata al n. 11-bis dell’art. 2426 c.c. è ispirata alle regole contenute nello IAS 39. L’articolo n. 11-bis impone, infatti, l’iscrizione al fair value degli strumenti finanziari derivati – anche se incorporati in altri strumenti finanziari – con rilevazione direttamente al Conto economico delle relative oscillazioni di valore netto.

Disposizioni specifiche  bloccano, poi, la distribuibilità degli utili che derivano da tale criterio di valutazione per gli strumenti finanziari derivati c.d. speculativi (ossia quelli “non utilizzati o non necessari per la copertura”).

Derivati di copertura

Nell’ipotesi in cui il derivato sia parte di una strategia di copertura – ferma restando la sua valutazione con il metodo del valore netto – la formulazione codicistica determina due effetti differenti sulla base della tipologia di rischio oggetto di copertura:

  • Se lo strumento è destinato a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (o di un’operazione programmata), le oscillazioni di valore sono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
    Tale riserva dovrà essere imputata al Conto economico “nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto” (o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura);
  • Nell’ipotesi di protezione dal rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o del rischio di default, s’impone al redattore del bilancio di adottare un criterio di valutazione simmetrico che attrae al criterio utilizzato per lo strumento finanziario gli elementi oggetto di copertura.

Anche in riferimento alle riserve c.d. cash flow hedging è prevista una disposizione speciale che rende non utilizzabili ai fini della copertura delle perdite le riserve di patrimonio positive e, coerentemente, le riserve di patrimonio negative non considerabili nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c.

In relazione ai soggetti che operano nel settore industriale e non adottano i principi contabili internazionali IFRS, pertanto, la rilevazione in bilancio degli effetti patrimoniali e reddituali determina riflessi, sia sulla determinazione della base imponibile IRES sia in relazione al calcolo del valore della produzione netta IRAP.

 

Derivati in bilancio: derivati di copertura

Definito l’aggregato contabile e fiscale costituito dagli strumenti finanziari derivati, per applicare in maniera corretta la disciplina fiscale è necessario distinguere i derivati in bilancio sulla base della finalità per cui l’impresa acquista tali prodotti, ossia è necessario identificare le ipotesi in cui si è in presenza di operazioni con finalità di copertura o con fini speculativi.

Ciò avrà effetto sul trattamento fiscale dei fenomeni di origine valutativa e delle componenti derivanti dal realizzo.

Il primo step è individuare la nozione fiscale di relazione di copertura. Per i soggetti che non adottano gli IFRS, la disciplina fiscale definisce la finalità di copertura focalizzandosi sullo scopo della stessa, indipendentemente, dall’efficacia (c.d. copertura gestionale).

Finalità di copertura

Secondo quanto previsto nel comma 6 dell’art. 112 del DPr n. 917/86, si considerano con finalità di copertura quelle operazioni che hanno lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di un indicatore (tasso di interesse, tassi di cambio o prezzi di mercato) “il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio»”.

Ai fini della rappresentazione di bilancio, invece, sussiste una relazione di copertura qualora esista una stretta correlazione tra le caratteristiche dello strumento (o dell’operazione coperta) ed il derivato stesso. Tale circostanza deve, ovviamente, essere  documentata ed, inoltre, deve esistere sin dall’inizio dell’operazione.

Un confronto di natura sostanziale tra le due definizioni di relazione di copertura non comporta situazioni di divergenza tra la qualificazione contabile di operazione di copertura e quella fiscale.

È palese, infatti, che un’impresa che acquista sul mercato un interest rate swap che ha lo scopo di coprire, ad esempio, dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse di mercato un prestito obbligazionario emesso a tasso variabile, si premuri di acquistare uno strumento che (fin dall’inizio) abbia caratteristiche strettamente correlate con la passività che si vuole proteggere dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse (ad esempio, valore nozionale, durata, elementi di determinazione del tasso).

Quanto detto, risulterà di certo documentabile dalle informazioni di cui deve essere in possesso ogni consumatore, già in sede di acquisto di uno strumento finanziario.

Non coincidenza contabile e fiscale

Detto ciò, le ipotesi in cui potrebbe accadere che non ci sia coincidenza tra la qualificazione di copertura contabile rispetto a quella fiscale appaiono del tutto marginali, si tratterebbe, infatti, dei casi un cui tale stretta correlazione tra le caratteristiche di strumento derivato e attivo/passivo coperto non possa considerarsi tale perché:

  • Non può essere opportunamente documentata;
  • Le caratteristiche degli strumenti sono totalmente o considerevolmente difformi; si realizza in un fase successiva dell’avvio
    dell’operazione a seguito di modifiche subite o dalle caratteristiche del derivato o degli attivi/passivi oggetto di copertura.

Le conseguenze fiscali dell’identificazione della relazione di copertura sono disciplinate da una regola generale contenuta nel comma 4 dell’art. 112 del DPR n. 917/86, nel quale, si declina il principio fiscale di valutazione simmetrica, prevedendo che i componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo di un derivato di copertura concorrono a formare il reddito “secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte”.

In dichiarazione, a differenza di quanto avviene in bilancio, sarà il criterio di valutazione del derivato ad essere attratto alla disciplina fiscale prevista per le componenti da valutazione degli attivi o passivi (o derivati) oggetto di copertura. Peraltro, il medesimo effetto si applica anche alle componenti reddituali derivanti da fenomeni realizzativi.

Anche sul fronte bilancio, nell’ipotesi di protezione dal rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o dal rischio di default, la sussistenza di una relazione di copertura, determina l’applicazione di un principio di valutazione simmetrica tra derivato e attività/passività oggetto di copertura.

Tuttavia, la disciplina contabile impone che gli attivi o passivi di bilancio ad essere ricondotti alla modalità di valutazione del derivato, ossia gli elementi coperti dovranno essere valutati al loro valore netto.

Stesso principio, valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto, ma con un driver diverso. Ciò determina quale effetto sulla disciplina fiscale, come già ordinariamente avviene per i soggetti che adottano in bilancio gli IFRS, la creazione di un doppio binario permanente, in tutte le ipotesi in cui la valutazione al fair value degli attivi/passivi oggetto di copertura
sia sterilizzata da apposite norme fiscali.

All’interno di questo quadro generale che disciplina le regole di valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei sottostanti, già in bilancio, è stata introdotta una modalità specifica di rappresentazione contabile delle operazioni in cui lo strumento è destinato a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (o di un’operazione programmata).

Tecnica del cash flow hedgeng

Sul piano contabile s’introduce una rappresentazione simile alla tecnica di cash flow hedging, con la rilevazione in una riserva patrimoniale delle oscillazioni del fair value del derivato che, come per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, rigira al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Si tratta di una rappresentazione contabile, i cui riflessi fiscali sono stati già disciplinati nell’articolo 112, comma 5, del DPR n. 917/86. Avendo riguardo ai soggetti IFRS, è stato disposto per le operazioni poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi che, “i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi”.

Effetti in bilancio

Da questo dato, promanano due effetti principali.

Il primo riguarda l’irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori iscritti nella c.d. riserva da cash flow hedging, con la creazione di un doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Il secondo è costituito dall’applicazione ai componenti imputati al Conto economico (al verificarsi dei flussi di cassa) della disciplina fiscale prevista per gli interessi passivi.

In estrema sintesi, in presenza di una relazione di copertura, i flussi del derivato, che è destinato a coprire flussi finanziari attesi, concorreranno alla formazione del reddito imponibile al momento in cui sono rilevati gli interessi dello strumento coperto e, come precisato nella Circolare n. 19/E/2009, secondo le modalità di deduzione contenute nell’articolo 96 del DPR n. 917/86.

Derivati in bilancio: derivati speculativi

Con riferimento ai derivati in bilancio posseduti con finalità speculativa, la disciplina fiscale, individuabile al comma 2 dell’articolo 112 del DPr n. 917/86, prevede espressamente la rilevanza dei componenti positivi e negativi di origine valutativa (per le operazioni
in corso alla data di chiusura dell’esercizio).

L’articolo 112 estende, in linea di principio, anche agli effetti di quantificazione la rilevanza ai fini dell’IRES dei componenti di natura realizzativa.

Occorre, tuttavia, considerare che gli effetti sul reddito imponibile delle riduzioni di valore dei derivati, con le norme di cui al comma 3, sono calmierati mediante una forfetizzazione della deducibilità sulla base di un parametro collegato alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio.

Per i derivati in bilancio detenuti con finalità diverse dalla copertura, è prevista la valutazione secondo il criterio del valore netto e la contestuale registrazione delle oscillazioni del valore in apposite voci del Conto economico.

La natura di norma di derivazione piena dei commi dell’art. 112 del DPR n. 917/86 (ad eccezione dei limiti alla deducibilità delle valutazioni negative) che disciplinano il trattamento fiscale delle componenti di origine valutativa e da realizzo dei derivati speculativi, non genera particolari criticità di natura fiscale in relazione agli effetti della nuova rappresentazione contabile di questa categoria di derivati.

Derivati in bilancio e IRAP

L’evoluzione subita dalla disciplina IRAP, a partire dalle modifiche apportate nel 2008, si caratterizza per lo sganciamento della determinazione del valore della produzione netta dalle regole previste nel TUIR per l’IRES (c.d. principio di presa diretta dal bilancio) ed il rinvio a specifiche voci del Conto economico, redatto secondo le norme del codice civile, per l’identificazione delle componenti rilevanti.

Ciò detto, appare chiaro che, per quanto concerne l’identificazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio, la presa diretta orienta la qualificazione dei derivati e la loro inclusione nella categoria dei derivati con finalità di copertura o speculativa esclusivamente sulla base delle risultanze di bilancio.

Le modifiche alle voci di bilancio di cui all’articolo 2425 c.c. prevedono l’indicazione delle rivalutazioni e delle svalutazioni di strumenti finanziari derivati espressamente alle voci D.18, lett. d) e D.19, lett. d). Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo quanto disposto all’articolo 5 del DLgs. 446/1997, si tratta di voci non rilevanti ai fini IRAP, in quanto non incluse tra quelle espressamente menzione dalla norma.

Per i citati soggetti, quindi, i fenomeni di origine valutativa non influenzano la base imponibile IRAP, proprio perché rilevati in bilancio in voci che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta, con la conseguenza che le modalità di rappresentazione contabile non incidono sull’IRAP.

Alle medesime conclusioni si può giungere in relazione alla registrazione contabile delle operazioni in cui lo strumento è destinato a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (o di un’operazione programmata).

Diversamente, potrebbe generare riflessi sulla determinazione della base imponibile IRAP il trattamento contabile dei derivati oggetto di relazioni di copertura di attività o passività le cui componenti reddituali appartengono all’area caratteristica del Conto economico.

Derivati in bilancio: conclusioni

La diffusione degli strumenti finanziari per la gestione del rischio ha fatto emergere la necessità di disciplinare la loro corretta rappresentazione in bilancio. Tale processo evolutivo si estrinseca con il recepimento di una rappresentazione simile a quella prevista dai principi contabili internazionali IFRS.

La medesima esigenza di regolamentazione ha interessato anche il sistema fiscale, innescando un processo di modifica della disciplina riguardante le operazioni fuori bilancio attraverso la riscrittura dell’art. 112 del DPR n. 917/86, operata con il DLgs. 38/2005.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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