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Corte Costituzionale su Imu: la deducibilità dell’imposta

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L’ultimo intervento della Corte Costituzionale afferma la deducibilità dell’Imposta Imu sui fabbricati strumentali, come costo dell’attività di impresa.

Con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, la Corte Costituzionale ha definitivamente sancito la deducibilità dell’imposta Imu dai redditi, con riferimento a fabbricati e capannoni utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.

Tale intervento conclude un lungo dibattito, invero già in parte sopito, decretando la definitiva conclusione, in senso positivo, della vicenda.

Fno all’anno d’imposta 2012 non era ritenuta ammissibile la deduzione dell’Imu versata sul possesso di un immobile strumentale. 

Poi in seguito, l’art. 1 co. 715, della l. n. 147 del 2013, ha disposto progressivamente deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, in un primo momento in via parziale, poi in via totale. La disposizione affermava che la stessa avesse effetto: “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013″. 

Imu

Le ragioni della sentenza in materia Imu

La Corte Costituzionale dichiara con la sentenza in esame la illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, DLgs 23/2011 la quale, prima dell’intervento normativo del 2013, escludeva la deducibilità dell’imposta sul possesso degli immobili, nonché rispetto imposte sui redditi e l’Irap.

Quindi, in sostanza la giurisprudenza asserisce l’assoluta operatività della deduzione Imu, quale principio generale, già operativo prima del 2013.

Le motivazioni della decisione sono sostanzialmente le seguenti: 

  • L’imu costituisce, invero, un onere direttamente afferente l’attività di impresa in concreto svolta, 
  • facendo riferimento all’art. 99, co. 1, TUIR,in materia di Oneri fiscali e contributivi, la norma predispone in via generale il criterio della deducibilità delle imposte dal reddito, stabilendo che le uniche non ammesse in deduzione sono le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa.

L’intervento della Corte Costituzionale depone, quindi, per la totale deducibilità delle imposte, relativo all’esercizio durante il quale è effettuato il pagamento.

Questioni insolute

Uno dei problemi principali che sorgono dopo predetta vicenda giudiziaria, è circa la legittimità costituzionale di tutte le disposizioni normative, intervenute dopo il 2012, che hanno riconosciuto in via parziale la deducibilità dell’Imu.

Riepilogando, ad oggi il nostro ordinamento, sulla deducibilità Imu, prevede che si procede all’operazione nel modo che segue:

  • 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • 100 per cento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021.

La formulazione dell’attuale disciplina prevista dall’art. art. 1, co. 4, 772 e 773, L. 160/2019, prevede la totale e integrale deducibilità imu solo dal 2021. Questo, come poc’anzi asserito, potrebbe condurre alla dichiarazione di incostituzionalità di tutte le norme successive a quella oggetto della sentenza n. 262 in esame. Infatti, la sentenza, in questione, ha ad oggetto la pronuncia di illegittimità solo con riferimento alla norma ante 2012 e non le successive.

Tuttavia, si deve anche tenere in considerazione che relativamente alla parziale deducibilità stabilita dal Legislatore per gli anni successivi, è espressione di una palese volontà dello stesso di arrivare, tramite un processo graduale, all’integrale deduzione dell’imposta. Di questo, presumibilmente terrà conto la Corte Costituzionale, laddove dovessero sorgere nuove questioni di legittimità.

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