Decreto Rilancio: l’ultima bozza del Decreto prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti. Tuttavia, saranno esclusi dal beneficio i i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 ed i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal Decreto Cura Italia.

Secondo quanto si legge dall’ultima bozza del Decreto Rilancio (che sembra essere quella definitiva) ci sono molte imprese, lavoratori autonomi e professionisti, che potrebbero essere esclusi dalla possibilità di poter beneficiare dei contributi a fondo perduto.

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza
epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia delle Entrate sia la concessione di un
contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente
percepiti.

Potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Decreto rilancio

Per poter accedere al beneficio i contribuenti dovranno presentare un’istanza, anche tramite intermediario, entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.

Il contributo verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.

Contributi a fondo perduto per le imprese e professionisti

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al TUIR.

Chi potrà beneficiare del contributo a fondo perduto?

Il Decreto Rilancio riconosce la possibilità di poter beneficiare del contributo a fondo perduto ai soggetti, imprese o professionisti. Il decreto prevede che il contributo spetti al verificarsi di due condizioni. Si tratta delle seguenti:

  1. Deve trattarsi di soggetti che non hanno superato, nell’anno 2019, ricavi o compensi di importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro. Anche in questo caso, il parametro scelto dal legislatore è costituito dal fatturato.
  2. Deve sussistere una riduzione di almeno 2/3, nel mese di aprile, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il contribuente può fruire del contributo a fondo perduto.

La disposizione precisa la necessità di fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi della normativa IVA. Il riferimento è all’art. 6 del DPR n. 633/72.

Inoltre, il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

La relazione illustrativa al decreto precisa che rientrano tra i soggetti possibili beneficiari del contributo, alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Decreto Rilancio: chi sono i soggetti esclusi dai contributi a fondo perduto?

Il contributo a fondo perduto non spetta in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020. Sono esclusi, anche i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27, 38 o 44 del Decreto Cura Italia n. 18/2020. Il riferimento è al bonus di 600 euro.

La norma non è chiara, sembra che i beneficiari del bonus con riferimento al mese di marzo, abbiano perso il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto.

Ad esempio, gli esercenti arti e professioni e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS che hanno già percepito con riferimento al mese di marzo dell’anno 2020, il bonus 600 euro, hanno diritto ad ottenere automaticamente lo stesso importo, con riferimento al successivo mese di aprile. Tale circostanza dovrebbe impedire di poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Questo limite non trova applicazione per gli artigiani e commercianti, che hanno beneficiato del bonus di 600 euro, in virtù dell’art. 28 del decreto Cura Italia.

Tale disposizione, infatti, non è indicata tra le cause di esclusione, che impediscono di fruire del contributo a fondo perduto.

Anche in questo caso, è previsto un automatismo per l’ottenimento del contributo, pari a 600 euro, relativo al mese di aprile. Tuttavia, la percezione del bonus di 600 euro non impedisce la percezione del nuovo contributo a fondo perduto.

Tabella riepilogativa: soggetti che non possono beneficiare del contributo a fondo perduto

Categoria di soggettiEsclusione dal contributo
I soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020X
Gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIRX
Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIRX
I soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20.X

Decreto Rilancio: a quanto può ammontare il contributo a fondo perduto?

Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le persone fisiche hanno diritto alla percezione di un contributo minimo di 1.000 euro, invece per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.

Esenzioni reddituali del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Allo stesso modo, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi), del TUIR.

Il contributo non concorre neppure alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istanza da presentare entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico

I contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza il contribuente interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

L’istanza può essere presentata anche tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata entro entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.

Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.

Autocertificazione di regolarità antimafia

L’istanza relativa al contributo a fondo perduto deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/11.

Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti. A sua volta, la Guardia di Finanza deve provvedere al riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione massiva dei controlli previsti.

Qualora dai riscontri taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio
territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per effettuare i relativi controlli.

I controlli sul contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’attività di controllo dei dati dichiarati viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate seguendo le disposizioni legate all’attività di accertamento sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli art. 31 e seguenti del DPR n. 600/73.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante e le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta delle sanzioni previste per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della misura del credito (in questo caso del contributo). Inoltre, sull’importo del contributo vengono applicati anche gli interessi, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/73.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Cessazione dell’attività

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro
autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario
dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 16 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

Lascia una Risposta